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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 463/2024 promossa da:
(c.f.: ), nata alla Spezia in data 14.07.1979, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Simonetta Montanari
- RICORRENTE -
nei confronti di
(c.f. ), nato alla Spezia il 27.02.1974, rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Simona Zini
- RESISTENTE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, in accoglimento del ricorso di : - MODIFICARE il regime di Parte_1 permanenza presso ciascun genitore in base alle maggiori esigenze del minore, ed agli orari di lavoro dei genitori, disponendo un regime di frequentazione di 2 giorni con padre, 2 giorni con la madre, 3 giorni con il padre, alternativamente di settimana in settimana, come meglio specificato in ricorso;
- Mantenere a carico del padre l'obbligo
di versare quale contributo al mantenimento del figlio la somma di € 200/mese, con obbligo di pagamento degli arretrati dalla data della sentenza ad oggi per € 950,00 – oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso c/o il
Tribunale della Spezia;
- in via di subordine, modificare il regime di permanenza di presso ciascun genitore, Per_1
a settimane alterne (da lunedì all'uscita da scuola a lunedì all'entrata di scuola) come già indicato in ricorso;
Vinte le spese di giudizio”.
Per il resistente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, in via principale: rigettare l'avversario ricorso in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
In via subordinata: - confermare il regime di permanenza del minore come da tabella di frequentazione disposta dalla D.ssa Sebastiani nella sentenza definitiva di separazione
integrando la stessa con la previsione della frequentazione alternata dei due genitori nel fine settimana ( ; - eliminare l'assegno di mantenimento a carico del padre essendo la frequentazione del minore Controparte_2 paritaria, fermo restando la suddivisione delle spese straordinarie, in subordine ridurre l'assegno di mantenimento nella cifra ritenta congrua. Vinte le spese”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e ono i genitori di (11.2.2012). Pt_1 CP_1 Per_1
Sulla scorta di quanto stabilito dal Tribunale della Spezia con la sentenza n. 511 del 07.07.2023, il minore, affidato in maniera condivisa e con residenza anagrafica presso la madre (proprietaria dell'ex casa coniugale, sita in Vezzano Ligure, loc. Bottagna), sta di regola con ciascun genitore, salvi diversi accordi, secondo il seguente schema:
Prima settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mattino scuola o scuola o scuola o scuola o scuola o Padre Padre padre madre
madre madre
madre
Pomer. Padre Madre Padre Padre Madre Padre Padre
Sera Padre Madre Madre Padre Madre Padre Padre
Notte Madre Madre Madre Padre Madre Padre Padre
Seconda settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mattino scuola o scuola o scuola o scuola o scuola o Madre Madre padre madre madre madre padre
Padre Padre Madre Padre madre Madre Madre Per_2
Sera Padre Madre Madre Padre padre Madre Madre
Notte Padre Madre Madre padre padre Madre Madre
Terza Settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mattino scuola o scuola o scuola o scuola o scuola o Madre Padre
madre madre
madre madre padre
Madre padre Padre padre padre Madre Padre Per_2
Sera Madre padre Madre padre padre Madre Padre
Notte Madre Madre Madre Padre padre Padre Madre
Quarta settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mattino scuola o scuola o scuola o scuola o scuola o Madre Padre
madre madre
madre madre padre
Pomer. Madre Padre Madre Padre padre Madre Padre Sera Madre Padre madre Padre padre Madre Padre
Notte Madre Madre Madre Padre madre Padre Padre nonchè “durante i giorni di festività ad anni alterni e quindici giorni con ciascun genitore durante le vacanze estive (con obbligo reciproco di comunicazione del periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno)”.
La fascia mattutina è intesa con inizio alle ore 9.30 quando non c'è scuola;
quella pomeridiana è ricompresa dall'uscita da scuola ovvero dalle ore 13.00 fino alle 19.00; la fascia serale è ricompresa dalle ore 19.00 alle ore 21.30.
con ricorso depositato in data 18.3.2024 ha chiesto la modifica del suddetto regime, ritenuto: Pt_1
eccessivamente penalizzante nei suoi confronti, in particolare con riguardo alla ripartizione dei fine settimana;
estremamente faticoso per , che nel frattempo ha iniziato la scuola media, Per_1
essendo cioè squilibrato rispetto alle necessità ed alle abitudini scolastiche e non del minore, il quale viene portato da una casa all'altra quasi quotidianamente, anche solo per dormire o per poche ore e si trova ad essere impossibilito a “sviluppare progetti di attività alternative con entrambi i genitori”.
i è costituito con comparsa del 10.6.2024, eccependo l'inammissibilità del ricorso, in assenza CP_1
di sopravvenienze di rilievo e contestando nel merito la prospettazione avversaria, evidenziando come l'organizzazione necessaria per gestire l'attuazione del provvedimento del Tribunale non sia affatto complessa, corrispondendo anzi perfettamente alle esigenze del figlio, che in questo modo in pratica può vedere entrambi i genitori tutti i giorni.
L'udienza di comparizione personale delle parti si è svolta il giorno 10.7.2024.
All'esito il giudice delegato ha ritenuto di non variare in via d'urgenza le condizioni precedentemente stabilite.
Si è proceduto all'ascolto del figlio delle parti, con l'ausilio del dott. che ha anche Testimone_1
curato la registrazione audio e video del colloquio.
è stato quindi sentito all'udienza del 23.10.2024. Per_1
Di seguito si riportano le sue dichiarazioni, come verbalizzate (rimandandosi comunque alla conversazione integrale, documentata sul file acquisito agli atti, su apposito supporto USB): “Faccio la seconda media, l'anno scorso è andato bene, ho sentito però il passaggio dalle elementari, è stato difficile;
l'anno ora è iniziato meglio dell'anno scorso. Faccio motocross e calcio come sport. Con la moto mi allena mio padre. A calcio gioco nel , gioco punta. Faccio tre allenamenti Per_3
lunedì, martedì e giovedì, dalle 18 alle 19.30; la partita poi è di solito o sabato o domenica;
sono spesso convocato … Con il calendario attuale delle visite mi trovo piuttosto bene;
funziona per esempio che se alla sera dormo con mamma è lei che mi porta a scuola (o mi portano i nonni, visto che spesso lei non ce la fa con gli orari di lavoro;
i nonni vivono alla Spezia); quando esco mi viene a prendere papà e poi alle 19 vado dalla mamma (mi passa a prendere la mamma sotto casa di papà); io poi non è che mi ricordo tutti i giorni come funziona esattamente questo calendario;
ci potrebbe essere un'organizzazione migliore, ma mi ci trovo bene comunque;
per esempio un paio di giorni in due settimane al mese mi piacerebbe stare di più con la mamma dopo le 17, una volta fino a prima di cena, e un'altra anche dopo cena;
a dormire mi piace andare dagli zii che mi stanno simpatici e a loro piace stare con me … i libri di solito li tengo dalla mamma;
quando faccio più giorni da papà preparo due borse e le porto dalla zia;
a me cambia poco, sono i nonni e papà che devono fare avanti indietro;
mamma sta a Bottagna, papà a;
anche per la borsa del calcio bisogna portarla Per_3
a volte dalla zia, che abita a Follo. Da scuola esco alle 13.45, due giorni invece alle 16.00; mi vengono a prendere i nonni materni nei giorni di mamma, nei giorni di papà mi viene a prendere lui, che stacca da lavoro alle 13.00; lui inizia alle cinque di mattino, fa il pane buonissimo;
io nei suoi giorni vado a dormire dagli zii, quelli che stanno a di fianco a noi, lì ci si può andare Per_3
anche a piedi, dormo lì e poi mi accompagna la zia a scuola;
papà alcune volte nel pomeriggio quando è stanco mi dice di guardare la tv e si riposa … I compiti li faccio sia da papà che dalla mamma, alcune volte li faccio da solo e altre volte mi aiutano un po'.
All'udienza del 9.1.2025 ricorrente e convenuto sono stati interrogati liberamente, per rendere chiarimenti circa le concrete modalità di gestione del figlio.
E' stata tentata la conciliazione della lite, senza esito.
La causa viene ora in decisione a seguito del deposito delle memorie conclusionali di rito.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del ricorso in oggetto.
Si tratta, infatti, di domanda formulata dopo circa otto mesi di sperimentazione del calendario stabilito dal giudice della separazione e fondata sugli effetti di quel regime rispetto al benessere del figlio;
effetti che ha osservato e reputato non ottimali. Pt_1
A parere del Collegio ciò è sufficiente a giustificare, nell'interesse del minore, una possibile rivalutazione della situazione complessiva, previ gli approfondimenti istruttori del caso.
Venendo, dunque, al merito, va evidenziato, anzitutto, come in corso di causa sia emerso che CP_1
a differenza di quanto avveniva in passato, ormai da tempo e stabilmente non apre più il suo forno e non svolge quindi più attività lavorativa nella giornata di sabato.
La circostanza è, invero, decisiva, perché comporta il venir meno della ragione per cui in sede di separazione sono state calendarizzate tre domeniche su quattro (in un caso senza pernotto) di spettanza paterna (a fronte di tre sabati su quattro, in due casi senza pernotto, di spettanza materna).
Allo stato, dunque, nulla osta a disporre un'alternanza paritaria dell'intero week end. Il fine settimana poi potrà comprendere non solo due, ma tre pernottamenti consecutivi, prevedendosi cioè che il genitore tenga con sé il figlio già dal venerdì, finita la scuola (o comunque dalle 13.00, laddove non ci sia scuola), fino al lunedì mattina.
Tale ampliamento, in conformità con le richieste della ricorrente, pare opportuno perchè facilita l'eventuale organizzazione da parte di ciascun genitore di attività particolari da svolgere insieme al figlio.
Il calendario proposto dalla ricorrente non può, invece, essere integralmente recepito con riguardo ai giorni infrasettimanali: in assenza di particolari disagi logistici, infatti, il precedente impianto continua ad essere preferibile considerando che a differenza di , ha solitamente il CP_1 Pt_1
pomeriggio libero da impegni di lavoro.
Si ritiene però di eliminare gli spostamenti serali (alle ore 21.30), che non paiono in effetti necessari o anche solo opportuni.
Il nuovo calendario, venuta meno la problematica legata ai week end, si struttura ordinariamente su due sole settimane, come da tabella di cui al dispositivo.
Esso presuppone che la coppia genitoriale continui ad essere coadiuvata regolarmente dai parenti
(materni e paterni), nonni e zii, come avviene attualmente.
E' poi opportuno prevedere un'ulteriore deroga (rispetto a quella estiva) al calendario ordinario, per il periodo delle vacanze natalizie.
Il tutto è da intendersi sempre salvi diversi accordi tra le parti, che di volta in volta possano tenere conto anche di specifiche esigenze o degli impegni del minore.
Passando oltre, deve darsi conto dell'originaria domanda di ricorso avente ad oggetto la possibilità, all'epoca negata da di uscita da scuola in autonomia di . CP_1 Per_1
Ebbene, sul punto è cessata la materia del contendere, visto che ha rappresentato che Pt_1
l'odierno convenuto nelle more del giudizio ha espresso il suo consenso al riguardo.
Resta da trattare l'aspetto economico. ha chiesto la revoca del contributo di 200,00 euro al mese previsto a suo carico per il CP_1
mantenimento ordinario del figlio, o in subordine la riduzione dello stesso, ribadendo le proprie attuali difficoltà.
La domanda non merita accoglimento, in assenza di nuovi elementi che possano giustificare valutazioni differenti rispetto a quelle effettuate nel precedente giudizio.
Quanto, infine, alla richiesta della ricorrente avente ad oggetto il pagamento degli arretrati (sempre relativi al mantenimento ordinario), si ritiene che non vi sia luogo a provvedere, la parte essendo già munita di titolo utile ad ottenere quanto di spettanza.
Le spese di lite vanno compensate, considerati natura ed esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, a parziale modifica/integrazione delle condizioni di separazione di cui alla sentenza citata in parte motiva:
- dispone che starà con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra le parti, secondo Per_1
il seguente schema:
Prima settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mattino scuola o scuola o scuola o scuola o scuola o padre Padre
madre padre madre
madre madre
padre padre Padre madre padre padre Padre Per_2
padre madre Madre madre padre padre Padre Per_4
Seconda settimana
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Mattino scuola o scuola
scuola o scuola o scuola o madre Madre padre madre madre padre padre
Madre padre Padre padre madre madre Madre Per_2
Madre madre Padre padre madre madre Madre Per_4
- dispone che durante le vacanze scolastiche natalizie potrà trascorrerà un periodo Per_1
anche di sette giorni consecutivi presso ciascun genitore, comprensivo alternativamente o del giorno Natale o del giorno Capodanno;
precisandosi che di regola se il minore trascorre il
Natale con un genitore, passerà la vigilia con l'altro e analogamente per il giorno 31 dicembre e il primo dell'anno; dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda della ricorrente avente ad oggetto il consenso all'uscita da scuola in autonomia del figlio;
dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di parte ricorrente avente ad oggetto gli arretrati;
rigetta la domanda di parte resistente volta alla revoca o riduzione del contributo di mantenimento del figlio;
dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio in data 5.6.2025
Il Giudice estensore Il presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani