Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza di discussione del 21.2.25, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1158/23 r. g. sez. lav., vertente tra
, rappresentato e difeso come in atti, dall'Avv. ALESSANDRO PETRILLO Parte_1
Ricorrente in riassunzione
E in persona del suo Presidente p.t.. CP_1
Convenuto contumace MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, nel presente giudizio di rinvio, ha tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a questa Corte di merito territoriale, a seguito della pronuncia della Suprema Corte n° 8261/23, resa inter partes.
Con il già menzionato pronunciamento la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli n° 3779/2020, con la quale era stato accolto l'appello dell' avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI NORD CP_1
n. 949/2017, resa nel proc. n. rg. 12242/2016. Giova ripercorrere l'iter fattuale e processuale sotteso al presente giudizio. Al ricorrente, invero, con sentenza del Tribunale di S. MARIA C.V. n. 1777/13 veniva riconosciuta la pensione di inabilità ed il diritto all'indennità di accompagnamento dal 01.05.2010, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei maturati, oltre interessi legali;
in mancanza del pagamento da parte dell' , il ricorrente procedeva ad CP_1 attivare la procedura esecutiva per il periodo 01.10.2012 al 31.12.2013, data della decisione, utilizzando l'unico titolo esecutivo di cui disponeva;
perdurando il mancato pagamento da parte dell' , il ricorrente aveva agito in CP_1 giudizio per acquisire altro titolo esecutivo per il periodo dal 1/01/2014 al 30/6/2014, ottenendo la sentenza n. 58/15, CP_ e così per periodi successivi;
il 9/10/2016 il chiedeva in via giudiziaria la condanna dell' al pagamento Pt_1 dei ratei dall'1/04/2015 al 30/10/2016, non coperti da sentenza, ed il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. CP_ 949/2017, rg. 12242/2016, accoglieva la domanda condannando l' al pagamento della somma di € 9.821,90= CP_ oltre interessi;
avverso detta sentenza proponeva appello l' assumendo la carenza di interesse del sig. a Pt_1 presentare una nuova domanda giudiziaria in quanto la sentenza ottenuta di riconoscimento della prestazione previdenziale valeva anche per i ratei maturati successivamente;
il sig. si costituiva in giudizio facendo Pt_1 CP_ rilevare che il poiché l' continuava a non pagare la prestazione, era stato costretto a chiedere un nuovo titolo esecutivo, in quanto la prima sentenza era stata utilizzata esecutivamente a dicembre 2013. La Corte di appello CP_ accoglieva il ricorso dell' annullando la sentenza di primo grado.
Di qui il ricorso per cassazione e la conseguente pronuncia rescindente.
Il ricorrente si è riportato agli atti del giudizio di appello chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado oggetto dell'appello dell'istituto. Pur ritualmente citato non si è costituito l' di cui va pertanto dichiarata la contumacia. CP_1 All'udienza odierna la controversia è decisa come da dispositivo in atti.
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa ( cfr. per tutti i principi consolidati in materia cfr.: Cass. N° 26200/2014, 20535/2014. 12633/2014,n° 13824/2010, n° 327/2010, Cass, civ., sez. 2^, sent.
23 maggio 1996, n. 4748; cass. civ. sez. L., sent. 27 dicembre 1991, n. 13957). Oggetto del giudizio erano, come sopra detto, i ratei relativi al periodo dal 1.4.2015 al 30.10.2016, ratei maturati dopo l'accertamento del diritto e dopo che il ricorrente aveva posto in esecuzione la sentenza che lo aveva disposto, condannando al contempo l' al pagamento. Tale domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli Nord. CP_1 L'appello dell' ha censurato la sentenza di primo grado per non avere rilevato, come eccepito dall' , CP_1 CP_2 l'inammissibilità del ricorso -e della domanda in esso contenuta - in quanto finalizzata a costituire un nuovo titolo, sebbene l'attore fosse già in possesso della sentenza del Tribunale di S. Maria CV n. n. 1777/13, con la quale era stato accertato il diritto alla prestazione con la decorrenza iniziale. Non vi è altro gravame con riguardo al merito della debenza della prestazione. Questo l'oggetto del giudizio, la Suprema Corte così ha ritenuto: “…con l'unico motivo di ricorso - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 - è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. nonché vizio di motivazione;
per la parte ricorrente, la Corte di appello ha errato nel riconoscere natura di titolo esecutivo alla sentenza con la quale era stato riconosciuto al R. il diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento a decorrere dall'1.5.2010; detta sentenza, infatti, era stata resa il 31.12.2012 e, come tale, aveva abilitato l'interessato all'esecuzione coattiva per i ratei maturati fino alla data della decisione e non anche per il periodo successivo, per il quale, persistendo l'inadempimento dell era necessario costituire un nuovo titolo CP_1 esecutivo;
il motivo è fondato, in base al principio della Corte per cui "In materia previdenziale, che di norma contempla prestazioni in favore degli assicurati aventi titolo in un rapporto che si protrae nel tempo, la sentenza di condanna non può valere come titolo esecutivo al fine di conseguire prestazioni maturate successivamente alla proposizione della domanda e, a fortiori, alla emissione della sentenza, tenuto anche conto che dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente per oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, bensì plurime obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo" (Cass. n. 10431 del 1997; Cass. n. 5168 del 1998; Cass. n. 11169 del 2012, in motiv.); diverso, ovviamente, è il piano, che qui non rileva, del valore che può attribuirsi alla pronuncia inerente a un rapporto di durata che è destinata a proiettarsi nel futuro, in presenza di una situazione, di fatto e di diritto, invariata (Cass. n. 9389 del 2001 resa in relazione all'assegno d'invalidità ex lege n.222 del 1984, sulla scia del principio di Cass., sez. un, n.383 del 1999); la sentenza impugnata non si è attenuta agli indicati principi;
la decisione va quindi cassata, con il conseguente rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità”. Questa testualmente la pronuncia resa, non è dato a questa Corte di merito adita in sede di rinvio discostarsi dal principio enunciato;
né è dato diversamente qualificare il fatto, posto che la Suprema Corte ha espressamente affermato che in questo giudizio non rileva il profilo “… del valore che può attribuirsi alla pronuncia inerente a un rapporto di durata che è destinata a proiettarsi nel futuro, in presenza di una situazione, di fatto e di diritto, invariata”. Quello su cui deve pronunciarsi la Corte di merito sono i motivi di gravame, anzi l'unico motivo di gravame, quello relativo all'interesse ad agire del ricorrente. Esso, tenuto conto del pronunciamento della Suprema Corte è certamente infondato in quanto il ricorrente aveva, evidentemente, diritto a costituirsi un nuovo titolo posto che la Suprema Corte ha chiaramente ritenuto che in questo caso “..la sentenza di condanna non può valere come titolo esecutivo al fine di conseguire prestazioni maturate successivamente alla proposizione della domanda”. L'originario appello dell' , pertanto, va rigettato con conferma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. CP_1
949/2017.
Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo - quale giudice di rinvio- così provvede:
Rigetta l'appello dell' e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
CP_1 Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2200,00 per il giudizio di CP_1 appello;
euro 2200,00 per questo grado di giudizio, euro 1541,00 per il giudizio innanzi alla Suprema
Corte, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 21.2.25
Il Consigliere estensore Il Presidente