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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
(P. Iva: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi;
attrice contro
(P. Iva: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaello Potalivo;
convenuta
e nei confronti di
(P. Iva: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaello Potalivo;
terza intervenuta
e nei confronti di
Controparte_3
(P. Iva: ), in persona del legale P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea Ponti;
e nei confronti di terza chiamata in causa
(P. Iva: , in persona del CP_4 P.IVA_5
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Giuseppe Nicciarelli;
terza chiamata in causa
e nei confronti di
(C.F.: , Controparte_5 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Politi;
terzo chiamato in causa
OGGETTO: VENDITA DI COSE IMMOBILI
CONCLUSIONI:
PER “ Accertare e dichiarare per le Parte_1
ragioni espresse in narrativa la sussistenza dei vizi
lamentati nel bene oggetto di compravendita tra le parti e
ai sensi del combinato disposto dagli artt.1490 c.c., 1492
c.c. e 1494 c.c. accertare la sussistenza dei danni ai
predetti titoli in euro 129.160,60 e condannare la
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore
al pagamento delle detta somma o al pagamento della diversa
somma maggiore o minore risultanze dalla istruttoria e /o
da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di
spese ed onorari di causa”;
Pag. 2 di 26 PER “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni dedotte e
disattesa ogni contraria istanza:
- nel merito, respingere tutte le domande avversarie
proposte nei confronti di - in via subordinata CP_1
nel merito e salvo gravame, per l'ipotesi in cui le domande
avversarie proposte nei confronti di dovessero CP_1
essere anche parzialmente accolte, dichiarare CP_3
e in
[...] Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Bastia Umbra alla Via Roma n. 45 (P. Iva ), P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro CP_4
tempore, con sede in Bastia Umbra, Zona Industriale
Ospedalicchio al Viale Europa n. 112/114 (P. Iva
) ed il Geom. con studio in P.IVA_5 Controparte_5
Bastia Umbra alla Via Roma n. 71 (Cod. Fisc.
) tenuti a garantire e manlevare C.F._1 CP_1
e quindi condannarli, in via solidale fra loro, a
rispondere direttamente all'attrice e/o a risarcire la
medesima di qualsiasi somma essa fosse tenuta a CP_1
corrispondere in conseguenza del presente giudizio. In ogni
caso, con vittoria di spese e compensi professionali”;
PER ” Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per Controparte_2
tutte le ragioni dedotte nel presente atto e disattesa ogni
contraria istanza, dichiarato preliminarmente ammissibile
l'intervento spiegato:
Pag. 3 di 26 - respingere tutte le domande avversarie proposte nei
confronti di - nel merito e salvo gravame, per CP_1
l'ipotesi in cui le domande avversarie proposte nei
confronti di dovessero essere anche parzialmente CP_1
accolte, dichiarare e CP_3 Controparte_3
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, con sede in Bastia Umbra alla
Via Roma n. 45 (P. Iva , in P.IVA_4 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Bastia Umbra, Zona Industriale Ospedalicchio al Viale
Eruropa n. 112/114 (P. Iva ed il Geom. P.IVA_5 [...]
, con studio in Bastia Umbra alla Via Roma n. 71 CP_5
(Cod. Fisc. tenuti a garantire e C.F._1
manlevare e quindi condannarli, in via solidale CP_1
fra loro, a rispondere direttamente all'attrice e/o a
risarcire la medesima di qualsiasi somma essa CP_1
fosse tenuta a corrispondere in conseguenza del presente
giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
professionali”;
PER C.: Controparte_3
“Piaccia all'On.le. Tribunale adito disattesa ogni
contraria eccezione e difesa: in via pregiudiziale in rito
- dichiarare inammissibile la chiamata in causa di
[...]
per mancanza di Controparte_3 CP_3
legittimità della e per l'effetto disporne CP_1
l'estromissione dal giudizio;
in via preliminare nel merito
Pag. 4 di 26 - dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni
azione e diritto nei confronti di Controparte_3
- dichiarare la
[...] _2
carente di legittimazione ad intervenire ad adiuvandum nel
merito - respingere ogni domanda avanzata da e CP_1
da nei confronti di _2 Controparte_3
in quanto infondata in fatto e
[...]
in diritto. Con vittoria di spese e compenso
professionale”;
PER “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di CP_4
Perugia adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, rigettare ogni domanda risarcitoria nei
confronti della società per infondatezza in CP_4
fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese”.
PER : “Voglia l'On.le Tribunale Civile di Controparte_5
Perugia, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza,
anche istruttoria, disattesa:
- DICHIARARE la carente di legittimazione Controparte_2
ad intervenire ad adiuvandum;
- RESPINGERE la domanda di
manleva formulata dalla Controparte_1
nei confronti del Geom.
[...] Controparte_5
con l'atto di chiamata in causa notificato in data 8.9.2022
perché infondata in fatto ed in diritto - CONDANNARE la
e, in caso di Controparte_1
soccombenza, la in solido tra loro, al Parte_1
pagamento delle spese e dei compensi professionali del
Pag. 5 di 26 presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese
generali, CI ed IVA come per Legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che il Tribunale Controparte_1
adito condannasse la società convenuta al pagamento dei danni patrimoniali subiti in considerazione dei vizi presenti nel bene immobile oggetto del contratto di compravendita intervenuto tra le parti.
1.1. A fondamento della domanda proposta la società
attrice esponeva:
- che, in data 9.4.2014, quale Parte_1
promissaria acquirente, ed quale CP_1
promittente venditrice, stipulavano un contratto preliminare di acquisto di un fabbricato ad uso artigianale, sito nel Comune di Assisi (censito al NCEU di detto Comune, al Foglio 119, particella n. 380, sub. 2),
oltre ad una corte condominiale (corrispondente al Catasto
Terreni del Comune di Assisi, Foglio 380, particella 380,
sub. 1) ed alla proprietà dell'area su cui insisteva l'impianto fotovoltaico (identificata al Foglio n. 119,
part. 380, sub. 4) – all. n. 2 -;
- che, in data 30.1.2015, veniva perfezionato l'acquisto della proprietà superficiaria e dell'impianto fotovoltaico tra la società attrice e Controparte_2
Pag. 6 di 26 (all. n. 3), mentre, in data 1.2.2018, veniva stipulato il contratto definitivo di compravendita di tutti i suddetti beni (all. n. 4);
- che, al momento dell'acquisto, la società attrice era sicura che non vi fosse amianto nella struttura, atteso che in occasione della installazione del fotovoltaico, il tetto del medesimo immobile era stato bonificato da tale materiale pericoloso;
- che, a novembre 2020, su sollecitazione del responsabile della sicurezza, la si Parte_1
rivolgeva alla al fine di ottenere le CP_1
certificazioni di assenza di amianto, senza, tuttavia,
ottenere alcun riscontro in merito;
- che, pertanto, la società attrice commissionava – per il tramite di (impresa del settore) – delle CP_4
Part analisi (c.d. ) alla competente per verificare CP_6
la salubrità degli ambienti;
- che nei rapporti n. 17/2021 e n. 18/2021 redatti dalla emergeva la presenza di lastre di amianto nel CP_6
controsoffitto del fabbricato (all. n. 10-11);
- che la presenza di amianto nell'immobile oggetto di compravendita costituiva un vizio occulto, dolosamente celato dalla società venditrice al momento dell'atto di compravendita;
- che, in considerazione della valutazione del rischio amianto stilato da nell'anno 2021, la CP_4
Pag. 7 di 26 società attrice procedeva ad eseguire i lavori di bonifica dell'immobile in questione, appaltando l'esecuzione delle opere ad una ditta terza;
- che, pertanto, sussisteva il diritto della società
attrice di ottenere dalla società convenuta, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., la riduzione del prezzo convenuto per l'acquisto dell'immobile viziato (pari alle spese sostenute per la bonifica dei siti oggetto di compravendita), oltre al risarcimento dei danni derivanti dai costi sostenuti per le analisi di settore e per le attività strumentali alla bonifica, nonché per il fermo dell'attività aziendale, così per un totale di euro
129.160,60.
1.2. Si costituivano in giudizio
[...]
(quest'ultima Controparte_7 Controparte_2
ad adiuvandum), le quali chiedevano il rigetto della domanda attorea eccependo:
- che nel corso del 2006, era divenuta CP_1
proprietaria del fabbricato poi oggetto della presente compravendita;
- che l'immobile era stato destinato allo svolgimento dell'attività di impresa di – spedizione Controparte_2
e trasporto di merci di varia natura – alla quale lo stesso era stato locato con contratto del 1.7.2006 (doc.
1);
- che nel 2012 e CP_1 Controparte_2
Pag. 8 di 26 provvedevano alla sostituzione del manto di copertura del fabbricato in oggetto, con rimozione dell'amianto ivi presente ed installazione di un impianto fotovoltaico;
- che, precisamente, in data 14.3.2012, _2
affidava a lo
[...] Controparte_3
“smaltimento dell'amianto e relativo rifacimento della
copertura del capannone” in questione (doc. 2);
- che, contestualmente, le medesime parti sottoscrivevano il contratto per la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico, chiavi in mano, da realizzare sulla copertura del medesimo immobile (doc. 3);
- che, una volta redatto il progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico (doc. 4), in data 26.6.2012, il
Geom. Progettista e Direttore dei Controparte_5
Lavori, presentava al Comune l'istanza destinata Parte_3
ad ottenere il titolo abilitativo per la sostituzione della copertura dell'opificio, con nuove pannellature sulle quali installare i pannelli fotovoltaici;
- che i lavori venivano eseguiti per il tramite dei subappaltatori di e ossia CP_3 CP_3
che procedeva alla rimozione e dello CP_4
smaltimento della copertura in cemento-amianto, la
[...]
che provvedeva alla posa in opera della nuova CP_8
copertura e la Tofi Impianti Elettrici srl, che si occupava dell'impiantistica del fotovoltaico;
- che, a seguito del contratto di compravendita per cui
Pag. 9 di 26 è causa, soltanto in data 6.12.2021 l'odierna società
attrice lamentava che parte del tetto – o meglio, il controsoffitto - dell'immobile compravenduto era costituito da amianto, chiedendo il correlativo risarcimento del danno (doc. 37 di parte attrice);
- che, tuttavia, il vizio lamentato dalla società
attrice non giustificava l'azione estimatoria proposta;
- che, invero, alcun intervento di bonifica doveva ritenersi necessario con riferimento al controsoffitto dell'immobile in oggetto, alla luce della normativa di cui alla l. n. 257/1992 e dei suoi decreti attuati, tra cui il
D.M. 6.9.1994;
- che, nella specie, la richiamata disciplina di settore escludeva i manufatti integri e non suscettibili di danneggiamento – come nel caso di specie – da necessari interventi di bonifica dall'amianto, dovendosi predisporre al riguardo esclusivamente un programma di controllo e di manutenzione;
- che il controsoffitto, infatti, era stato valutato,
nel 2012, in esatta conformità alle norme, quale ambiente che non necessitava di alcun intervento, in virtù delle sue buone condizioni e della sua segregazione dall'ambiente circostante e dagli agenti atmosferici esterni;
- che la situazione appena descritta era rimasta invariata anche all'epoca della compravendita (2014-2018)
Pag. 10 di 26 ed addirittura sino al 2021, quando la società attrice si era determinata alla sostituzione del sottotetto;
- che, pertanto, la sostituzione delle lastre di amianto presenti sul controsoffitto dell'immobile doveva ritenersi un'attività non necessaria;
- che, invero, nessuna responsabilità poteva ritenersi addebitabile alla società convenuta, posto che il bene compravenduto, all'atto della stipula del relativo contratto, non presentava alcun vizio;
- che, in ogni caso, dovevano ritenersi ormai spirati i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1495 c.c. per la proposizione dell'azione di garanzia da parte della società attrice;
- che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, doveva essere manlevata da CP_1
e Controparte_3 CP_4 [...]
, quali soggetti responsabili dei lavori di CP_5
bonifica della copertura.
1.3. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di e Controparte_3 CP_4 [...]
, nei cui confronti la società convenuta CP_5
spiegava domanda di manleva.
1.4. Si costituiva, dunque, in giudizio CP_4
la quale chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla società convenuta,
rappresentando:
Pag. 11 di 26 - che, con riferimento agli interventi eseguiti sull'immobile per cui è causa nel corso dell'anno 2012,
alla erano stati commissionati soltanto le CP_4
lavorazioni che interessavano la copertura esterna del capannone e non quelli di bonifica del controsoffitto;
- che, pertanto, doveva ritenersi CP_4
estranea ai fatti di causa, in quanto aventi ad oggetto una parte dell'immobile non interessata dai lavori eseguiti dalla medesima società;
- che, per mera completezza difensiva, nell'anno 2021,
veniva incaricata dalla CP_4 Parte_1
di effettuare una valutazione del rischio amianto all'interno del capannone in questione;
- che, dalle risultanze della attività effettuate emergeva un rischio di esposizione ad amianto per gli occupanti dei locali pressoché inesistente;
- che appariva di tutta evidenza come, se il medesimo controsoffitto non necessitava di bonifica al momento della valutazione dei rischi amianto (risalente al marzo
2021), non ne poteva di certo necessitare in epoca precedente;
- che, pertanto, la aveva agito nel CP_4
pieno rispetto della normativa vigente e delle obbligazioni contrattuali assunte, operando la bonifica a regola d'arte sulla copertura esterna del tetto, come commissionata da , su incarico di Controparte_3 _2
Pag. 12 di 26 ; CP_4
- che la scelta di di rimuovere le Parte_1
lastre di cemento-amianto del controsoffitto doveva ritenersi una decisione unilaterale e, soprattutto, non necessaria stante il buono stato di conservazione e manutenzione dei luoghi;
- che, in ogni caso, il diritto di Parte_1
non meritava tutela, essendo decorso il termine di cui all'art. 1495 c.c. per la proposizione dell'azione;
- che, infine, risultava prescritta qualsiasi azione nei confronti della società sia per CP_4
responsabilità contrattuale derivante dal contratto di subappalto sottoscritto nel 2012 con Controparte_3
sia per responsabilità civile nei
[...]
confronti della società e/o della CP_1 _2
.
[...]
1.5. Si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto Controparte_3
della domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla società convenuta, eccependo:
- che l'odierno giudizio verteva sulla presunta esistenza di vizi di un bene immobile oggetto di compravendita tra a parti con le CP_1 Parte_1
quali la non ha mai avuto Controparte_3
alcun rapporto;
- che, peraltro, non aveva mai conferito CP_1
Pag. 13 di 26 alcun incarico alla posto Controparte_3
che i lavori eseguiti sulla copertura dell'immobile nel
2012 erano stati commissionati da Controparte_2
- che, nella specie, Controparte_3
aveva contrattualmente pattuito con la Controparte_2
opere di smaltimento della copertura in cemento amianto –
non già del controsoffitto - e che, comunque, aveva subappaltato l'esecuzione del lavoro a società
specializzata nella bonifica di amianto, la CP_4
;
[...]
- che la società convenuta non poteva ritenersi in grado di valutare la necessità di un intervento nel controsoffitto, sia per non aver eseguito i lavori, sia perché non in possesso delle capacità tecniche per effettuare tale valutazione;
- che, pertanto, non sussisteva alcuna condotta illecita della Controparte_3
- che, ad ogni modo, era intervenuta la prescrizione di ogni azione nei confronti della società convenuta;
- che, in relazione alla domanda attrice, la stessa doveva ritenersi infondata, non sussistendo alcun rischio derivante dalla presenza di amianto nel controsoffitto,
come attestato da nonché, in ogni caso, CP_4
inammissibile per decorrenza dei termini di cui all'art. 1495 c.c.
1.5. Si costituiva in giudizio il Controparte_5
Pag. 14 di 26 quale chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale formulata da esponendo: CP_1
- che non aveva intrattenuto alcun Controparte_5
rapporto contrattuale con CP_1
- che, pertanto, non era possibile comprendere la natura e l'entità dell'inadempimento o della responsabilità attribuibile al medesimo convenuto;
- che era stato investito da Controparte_5
esclusivamente Controparte_3
dell'incarico professionale relativo alla presentazione della pratica edilizia per la sostituzione del manto di copertura in cemento-amianto dell'immobile per cui è causa e della installazione di un impianto fotovoltaico, mentre non era stato mai interessato in alcun modo di occuparsi anche del controsoffitto del capannone;
- che, peraltro, i lavori di bonifica avrebbero dovuto riguardare esclusivamente le lastre di cemento-amianto della copertura esterna del capannone, non già il controsoffitto;
- che l'opera professionale commissionata, avente ad oggetto un incarico differente di quello per cui è causa,
era stata eseguita a regola d'arte;
- che, con riguardo alla domanda di parte attrice, la stessa doveva ritenersi infondata sia nell'an, sia nel
quantum, non sussistendo alcun vizio dell'immobile compravenduto.
Pag. 15 di 26 1.6. La causa era istruita mediante produzioni documentali.
1.7. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19.2.2025.
***
2. La domanda attorea non merita accoglimento, in quanto infondata.
3. La domanda formulata è in primo luogo prescritta,
così come tempestivamente eccepito da parte convenuta,
atteso che parte attrice ha invocato i rimedi di cui all'art. 1495 c.c., che possono essere esercitati entro l'anno dalla consegna del bene compravenduto. Sul punto –
tenuto conto del tenore delle difese di parte attrice – è
opportuno sottolineare come, conformemente al dato letterale dell'art. 1495 c.c., la giurisprudenza di legittimità insegna (Cass., ord. 3926 del 2023) che “in
tema di compravendita, l'azione del compratore contro il
venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si
prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla
consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente
dalla scoperta del vizio”.
Nel caso di specie l'immobile, era già stato consegnato all'odierna società attrice prima della stipula del contratto di compravendita, avvenuta nell'anno 2018; a fronte di ciò, il primo atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto nell'anno 2021,
Pag. 16 di 26 successivamente alla scoperta dei vizi.
4. Anche prescindendo dall'assorbente considerazione di cui al punto precedente la domanda va rigettata in quanto infondata.
Ai sensi dell'art. 1490 c.c., norma invocata da parte attrice, “il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso
a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile
il valore” (c. 1). La norma in commento, disciplinando la garanzia per i vizi del bene compravenduto, si riferisce all'ipotesi in cui la cosa acquistata presenti un'alterazione patologica o un'anomalia strutturale che la renda inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore. La garanzia per vizi costituisce una speciale forma di responsabilità del venditore, che esula dalla colpa di quest'ultimo e il cui fondamento è costituito dalla imperfetta realizzazione del risultato traslativo, dipendente dalla inidoneità del materiale relativo alla cosa venduta;
inidoneità
preesistente alla conclusione del contratto, tale da giustificare una forma particolare di risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo pattuito quale corrispettivo della vendita, oltre all'eventuale risarcimento del danno.
4.1. Nel caso di specie, le contestazioni formulate da e poste a base dell'azione quanti Parte_1
Pag. 17 di 26 minoris proposta nei confronti di fanno CP_1
riferimento alla presenza di amianto nel sottotetto dell'immobile oggetto del contratto di compravendita de
quo.
In particolare, secondo quanto prospettato dalla società attrice, il controsoffitto realizzato in amianto costituirebbe un vizio dell'immobile artatamente celato dalla società venditrice e tale da giustificare una riduzione del prezzo, nonché il risarcimento dei danni conseguenti, soprattutto in considerazione della pericolosità del materiale in questione.
4.2. Al fine di apprezzare se la presenza di amianto nel caso di specie costituisce vizio è opportuno fare riferimento alla normativa che regola il settore di riferimento, ossia la legge n. 257/1992, come attuata dal
D.M. 6.9.1994.
Quest'ultimo Decreto, in particolare, stabilendo le procedure, le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie, distingue, secondo classi di fattispecie, tre differenti casistiche. Secondo quanto espresso dal D.M. in commento, infatti, “la presenza di materiali contenenti
amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo
per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone
condizioni e non viene manomesso, è estremamente
Pag. 18 di 26 improbabile che esista un pericolo apprezzabile di
rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene
danneggiato per interventi di manutenzione o per
vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che
costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il
materiale è in cattive condizioni, o se è altamente
friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di
persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il
distacco di fibre legate debolmente al resto del
materiale” (cfr. p.2 – Valutazione del rischio – p. 6 D.M.
6.9.1994).
Il Decreto, quindi, differenzia: - materiali integri non suscettibili di danneggiamento, in relazione ai quali non risulta necessario alcun intervento di bonifica, ma solo un controllo periodico e la predisposizione di idonee procedure di manutenzione;
- materiali integri suscettibili di danneggiamento, per i quali sono previsti controlli e manutenzioni o, in alternativa, interventi di bonifica da attuare a medio termine;
- materiali danneggiati che necessitano di un'azione specifica di bonifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rischio di rilascio di fibre di amianto (cfr. paragrafo 2
del D.M. 6.9.1994).
Di conseguenza, calando tali principi normativi nell'ipotesi in questione, può dirsi come la presenza di amianto in un immobile abiliti all'azione di garanzia ex
Pag. 19 di 26 art. 1490 c.c. solo ove si tratti di materiali contenenti amianto seriamente danneggiati, per i quali sono previste operazioni di bonifica mediante “rimozione, incapsulamento
o sconfinamento dell'amianto” (paragrafo 2, lett. c) D.M.
6 settembre 1994) non, invece, in presenza di materiali integri, suscettibili o meno di danneggiamento.
Invero, soltanto nell'ipotesi di materiale contenente amianto gravemente danneggiato può dirsi configurabile un grave vizio dell'immobile e il conseguente obbligo del proprietario di intervenire mediante bonifica del medesimo bene;
ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nel caso concreto.
4.3. Nella fattispecie in esame, infatti, risulta documentalmente provato che nel 2012 – quindi in epoca precedente all'intervenuta compravendita tra le parti –
quale locatrice dell'immobile per cui è Controparte_2
causa, commissionava a il Controparte_3
rifacimento del tetto del medesimo stabile, con installazione di un impianto fotovoltaico e bonifica dell'amianto presente sulla copertura esterna (cfr. doc.
n. 4 fascicolo ). CP_3
I lavori legati all'attività di bonifica venivano affidati alla subappaltatrice (cfr. doc. n. CP_4
5 fascicolo ), azienda iscritta all'Albo Gestori CP_3
Ambientali ed esperta del settore (cfr. doc. n. 19
fascicolo ). CP_1
Pag. 20 di 26 Tale società predisponeva, a tal fine, un Piano di
Lavoro, in cui veniva specificato che i lavori avrebbero interessato la rimozione soltanto di una parte della copertura esterna dell'immobile in questione, realizzata con lastre in cemento-amianto, benché al di sotto delle lastre poste in copertura fosse presente “un
controsoffitto, realizzato sempre con lastre in cemento
amianto, non oggetto di bonifica” (cfr. p. 7, doc. n. 5,
fascicolo di parte ). Al termine dei lavori di CP_4
rimozione dell'amianto, redigeva, quindi, CP_4
un verbale di certificazione, attestando l'assenza di rischi dovuti all'esposizione di amianto nel luogo di intervento (cfr. doc. n. 8 fascicolo di parte . CP_4
5. Nonostante ciò, la società attrice – come già sopra evidenziato – lamenta la presenza di una quantità di amianto nell'immobile tale da mettere a rischio la salubrità degli ambienti e, quindi, la salute dei soggetti che ne usufruiscono;
e ciò sulla base dell'effettuazione,
in data 19.3.2021, di una serie di campionamenti interessanti il controsoffitto, peraltro, commissionati alla stessa Tale circostanza integrerebbe, CP_4
in tesi, un grave vizio dell'immobile, presupposto per la garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
Il motivo è privo di fondamento.
In merito, si richiama il documento stilato, in data
22.3.2021, da in attuazione dell'incarico CP_4
Pag. 21 di 26 di valutazione del rischio amianto conferito dalla stessa società attrice, nel quale si legge: “dalle risultanze
delle attività effettuate – controllo visivo, prelievo di
frammenti di materiale, campionamenti ambientali interni e
valutazione mediante indici per il locale magazzino e
campionamenti ambientali interni negli uffici, che hanno
permesso di valutare in modo oggettivo il rischio amianto,
è emerso che il rischio di esposizione ad amianto per gli
occupanti dei locali è da considerarsi come poco
significativo e che entro i prossimi tre anni si debba
procedere con l'esecuzione della bonifica che potrà essere
effettuata mediante la rimozione del controsoffitto,
oppure mediante l'incapsulamento delle lastre
(verniciatura in più strati delle lastre in cemento
amianto). Tali valutazioni derivano dai seguenti fattori:
- buono stato di manutenzione dei manufatti;
- presenza di
lievissimi fenomeni di rotture e/o fessurazioni delle
lastre; - limitata probabilità di rilascio di fibre;
- non
necessità di interventi di bonifica a breve termine. Si
consiglia pertanto di provvedere alla nomina del
responsabile amianto ai sensi del D.M. 6 settembre 1994,
il quale dovrà provvedere alla verifica e al controllo dei
manufatti e al coordinamento di eventuali attività di
manutenzione degli stessi che dovranno essere affidate a
ditte specializzate del settore in possesso
dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
Pag. 22 di 26 nella categoria 10” (cfr. p. 30, doc. n. 18 fascicolo
). Parte_1
È evidente, pertanto, come la reale situazione del controsoffitto dell'immobile nel 2021 - e, quindi, a
fortiori già all'epoca della compravendita - non era tale da richiedere una attività di bonifica, posto che le lastre del controsoffitto (in buono stato di conservazione e non soggetto ad agenti atmosferici) non risultavano pericolose per la salute, in assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto.
Le valutazioni svolte da per conto della CP_4
società attrice, infatti, rivelano uno stato dei luoghi che depongono per un rischio di esposizione ad amianto non rilevante.
La stessa riportando il risultato dei CP_4
campionamenti ambientali effettuati tramite e per conto di evidenzia che “in tutti e quattro i Parte_1
campionamenti non è stata rilevata la presenza di fibre di
amianto. L'analisi ha portato alla determinazione della
concentrazione di amianto in fibre libere pari a ˂ LOD
(limite di quantificazione) ampiamente al di sotto del
valore limite imposto dalla normativa vigente pari a 2,0
ff/l” (cfr. p. 27, doc. n. 18 fascicolo della società
attrice; nonché doc. da n. 12 a n. 15 fascicolo
). Parte_1
Ne consegue come non sia dato ravvisare alcun vizio
Pag. 23 di 26 della cosa, presupposto per l'azione quanti minoris e per la correlata azione di risarcimento danni proposte dalla società attrice.
Alla luce di tali motivazioni, la domanda di parte attrice proposta nei confronti di dovrà CP_1
essere rigettata.
6. Il rigetto della domanda attorea determina il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale formulata da nei Controparte_1
confronti di Controparte_3
, e
[...] CP_4 Controparte_5
7. In ragione del criterio di soccombenza, la società
attrice dovrà rifondere le spese di lite sostenute da
CP_1
Quanto alle spese di volontariamente Controparte_2
intervenuta nel giudizio e nei confronti della quale parte attrice alcuna domanda ha spiegato, queste rimangono a carico della medesima parte.
Le spese delle altre parti del giudizio terze chiamate, vanno poste a carico di che ha CP_1
citato in giudizio le medesime parti spiegando nei loro confronti domanda di manleva nonostante tali soggetti abbiano eseguito prestazioni ed opere su parti dell'immobile (tetto ed impianto fotovoltaico) non oggetto di contestazione da parte della società attrice, che –
viceversa – ha fondato la propria domanda sulla presenza
Pag. 24 di 26 dell'amianto nel sottotetto (parte dell'edificio non toccata dall'attività dei terzi chiamati). La chiamata in causa dei terzi chiamati, dunque, non si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute da parte attrice;
conseguentemente le spese vanno sopportate dalla parte convenuta chiamante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 803 del 2022 sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_2
e CP_4 CP_3 Controparte_3
e così
[...] Controparte_5
provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
- rigetta le domande di manleva;
- condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...]
di euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetttario al 15%, IVA e CPA;
- condanna a Controparte_1
corrispondere a e CP_4 CP_3 [...]
e Controparte_3 [...]
, per ciascuno di detti terzi chiamati, la somma CP_5
di euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre
Pag. 25 di 26 rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA,
Perugia, il 20.5.2025. Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
(P. Iva: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi;
attrice contro
(P. Iva: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaello Potalivo;
convenuta
e nei confronti di
(P. Iva: , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaello Potalivo;
terza intervenuta
e nei confronti di
Controparte_3
(P. Iva: ), in persona del legale P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Andrea Ponti;
e nei confronti di terza chiamata in causa
(P. Iva: , in persona del CP_4 P.IVA_5
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Giuseppe Nicciarelli;
terza chiamata in causa
e nei confronti di
(C.F.: , Controparte_5 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Politi;
terzo chiamato in causa
OGGETTO: VENDITA DI COSE IMMOBILI
CONCLUSIONI:
PER “ Accertare e dichiarare per le Parte_1
ragioni espresse in narrativa la sussistenza dei vizi
lamentati nel bene oggetto di compravendita tra le parti e
ai sensi del combinato disposto dagli artt.1490 c.c., 1492
c.c. e 1494 c.c. accertare la sussistenza dei danni ai
predetti titoli in euro 129.160,60 e condannare la
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore
al pagamento delle detta somma o al pagamento della diversa
somma maggiore o minore risultanze dalla istruttoria e /o
da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di
spese ed onorari di causa”;
Pag. 2 di 26 PER “Voglia Controparte_1
l'Ecc.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni dedotte e
disattesa ogni contraria istanza:
- nel merito, respingere tutte le domande avversarie
proposte nei confronti di - in via subordinata CP_1
nel merito e salvo gravame, per l'ipotesi in cui le domande
avversarie proposte nei confronti di dovessero CP_1
essere anche parzialmente accolte, dichiarare CP_3
e in
[...] Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Bastia Umbra alla Via Roma n. 45 (P. Iva ), P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro CP_4
tempore, con sede in Bastia Umbra, Zona Industriale
Ospedalicchio al Viale Europa n. 112/114 (P. Iva
) ed il Geom. con studio in P.IVA_5 Controparte_5
Bastia Umbra alla Via Roma n. 71 (Cod. Fisc.
) tenuti a garantire e manlevare C.F._1 CP_1
e quindi condannarli, in via solidale fra loro, a
rispondere direttamente all'attrice e/o a risarcire la
medesima di qualsiasi somma essa fosse tenuta a CP_1
corrispondere in conseguenza del presente giudizio. In ogni
caso, con vittoria di spese e compensi professionali”;
PER ” Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per Controparte_2
tutte le ragioni dedotte nel presente atto e disattesa ogni
contraria istanza, dichiarato preliminarmente ammissibile
l'intervento spiegato:
Pag. 3 di 26 - respingere tutte le domande avversarie proposte nei
confronti di - nel merito e salvo gravame, per CP_1
l'ipotesi in cui le domande avversarie proposte nei
confronti di dovessero essere anche parzialmente CP_1
accolte, dichiarare e CP_3 Controparte_3
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, con sede in Bastia Umbra alla
Via Roma n. 45 (P. Iva , in P.IVA_4 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Bastia Umbra, Zona Industriale Ospedalicchio al Viale
Eruropa n. 112/114 (P. Iva ed il Geom. P.IVA_5 [...]
, con studio in Bastia Umbra alla Via Roma n. 71 CP_5
(Cod. Fisc. tenuti a garantire e C.F._1
manlevare e quindi condannarli, in via solidale CP_1
fra loro, a rispondere direttamente all'attrice e/o a
risarcire la medesima di qualsiasi somma essa CP_1
fosse tenuta a corrispondere in conseguenza del presente
giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi
professionali”;
PER C.: Controparte_3
“Piaccia all'On.le. Tribunale adito disattesa ogni
contraria eccezione e difesa: in via pregiudiziale in rito
- dichiarare inammissibile la chiamata in causa di
[...]
per mancanza di Controparte_3 CP_3
legittimità della e per l'effetto disporne CP_1
l'estromissione dal giudizio;
in via preliminare nel merito
Pag. 4 di 26 - dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza di ogni
azione e diritto nei confronti di Controparte_3
- dichiarare la
[...] _2
carente di legittimazione ad intervenire ad adiuvandum nel
merito - respingere ogni domanda avanzata da e CP_1
da nei confronti di _2 Controparte_3
in quanto infondata in fatto e
[...]
in diritto. Con vittoria di spese e compenso
professionale”;
PER “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di CP_4
Perugia adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, rigettare ogni domanda risarcitoria nei
confronti della società per infondatezza in CP_4
fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese”.
PER : “Voglia l'On.le Tribunale Civile di Controparte_5
Perugia, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza,
anche istruttoria, disattesa:
- DICHIARARE la carente di legittimazione Controparte_2
ad intervenire ad adiuvandum;
- RESPINGERE la domanda di
manleva formulata dalla Controparte_1
nei confronti del Geom.
[...] Controparte_5
con l'atto di chiamata in causa notificato in data 8.9.2022
perché infondata in fatto ed in diritto - CONDANNARE la
e, in caso di Controparte_1
soccombenza, la in solido tra loro, al Parte_1
pagamento delle spese e dei compensi professionali del
Pag. 5 di 26 presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese
generali, CI ed IVA come per Legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che il Tribunale Controparte_1
adito condannasse la società convenuta al pagamento dei danni patrimoniali subiti in considerazione dei vizi presenti nel bene immobile oggetto del contratto di compravendita intervenuto tra le parti.
1.1. A fondamento della domanda proposta la società
attrice esponeva:
- che, in data 9.4.2014, quale Parte_1
promissaria acquirente, ed quale CP_1
promittente venditrice, stipulavano un contratto preliminare di acquisto di un fabbricato ad uso artigianale, sito nel Comune di Assisi (censito al NCEU di detto Comune, al Foglio 119, particella n. 380, sub. 2),
oltre ad una corte condominiale (corrispondente al Catasto
Terreni del Comune di Assisi, Foglio 380, particella 380,
sub. 1) ed alla proprietà dell'area su cui insisteva l'impianto fotovoltaico (identificata al Foglio n. 119,
part. 380, sub. 4) – all. n. 2 -;
- che, in data 30.1.2015, veniva perfezionato l'acquisto della proprietà superficiaria e dell'impianto fotovoltaico tra la società attrice e Controparte_2
Pag. 6 di 26 (all. n. 3), mentre, in data 1.2.2018, veniva stipulato il contratto definitivo di compravendita di tutti i suddetti beni (all. n. 4);
- che, al momento dell'acquisto, la società attrice era sicura che non vi fosse amianto nella struttura, atteso che in occasione della installazione del fotovoltaico, il tetto del medesimo immobile era stato bonificato da tale materiale pericoloso;
- che, a novembre 2020, su sollecitazione del responsabile della sicurezza, la si Parte_1
rivolgeva alla al fine di ottenere le CP_1
certificazioni di assenza di amianto, senza, tuttavia,
ottenere alcun riscontro in merito;
- che, pertanto, la società attrice commissionava – per il tramite di (impresa del settore) – delle CP_4
Part analisi (c.d. ) alla competente per verificare CP_6
la salubrità degli ambienti;
- che nei rapporti n. 17/2021 e n. 18/2021 redatti dalla emergeva la presenza di lastre di amianto nel CP_6
controsoffitto del fabbricato (all. n. 10-11);
- che la presenza di amianto nell'immobile oggetto di compravendita costituiva un vizio occulto, dolosamente celato dalla società venditrice al momento dell'atto di compravendita;
- che, in considerazione della valutazione del rischio amianto stilato da nell'anno 2021, la CP_4
Pag. 7 di 26 società attrice procedeva ad eseguire i lavori di bonifica dell'immobile in questione, appaltando l'esecuzione delle opere ad una ditta terza;
- che, pertanto, sussisteva il diritto della società
attrice di ottenere dalla società convenuta, ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., la riduzione del prezzo convenuto per l'acquisto dell'immobile viziato (pari alle spese sostenute per la bonifica dei siti oggetto di compravendita), oltre al risarcimento dei danni derivanti dai costi sostenuti per le analisi di settore e per le attività strumentali alla bonifica, nonché per il fermo dell'attività aziendale, così per un totale di euro
129.160,60.
1.2. Si costituivano in giudizio
[...]
(quest'ultima Controparte_7 Controparte_2
ad adiuvandum), le quali chiedevano il rigetto della domanda attorea eccependo:
- che nel corso del 2006, era divenuta CP_1
proprietaria del fabbricato poi oggetto della presente compravendita;
- che l'immobile era stato destinato allo svolgimento dell'attività di impresa di – spedizione Controparte_2
e trasporto di merci di varia natura – alla quale lo stesso era stato locato con contratto del 1.7.2006 (doc.
1);
- che nel 2012 e CP_1 Controparte_2
Pag. 8 di 26 provvedevano alla sostituzione del manto di copertura del fabbricato in oggetto, con rimozione dell'amianto ivi presente ed installazione di un impianto fotovoltaico;
- che, precisamente, in data 14.3.2012, _2
affidava a lo
[...] Controparte_3
“smaltimento dell'amianto e relativo rifacimento della
copertura del capannone” in questione (doc. 2);
- che, contestualmente, le medesime parti sottoscrivevano il contratto per la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico, chiavi in mano, da realizzare sulla copertura del medesimo immobile (doc. 3);
- che, una volta redatto il progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico (doc. 4), in data 26.6.2012, il
Geom. Progettista e Direttore dei Controparte_5
Lavori, presentava al Comune l'istanza destinata Parte_3
ad ottenere il titolo abilitativo per la sostituzione della copertura dell'opificio, con nuove pannellature sulle quali installare i pannelli fotovoltaici;
- che i lavori venivano eseguiti per il tramite dei subappaltatori di e ossia CP_3 CP_3
che procedeva alla rimozione e dello CP_4
smaltimento della copertura in cemento-amianto, la
[...]
che provvedeva alla posa in opera della nuova CP_8
copertura e la Tofi Impianti Elettrici srl, che si occupava dell'impiantistica del fotovoltaico;
- che, a seguito del contratto di compravendita per cui
Pag. 9 di 26 è causa, soltanto in data 6.12.2021 l'odierna società
attrice lamentava che parte del tetto – o meglio, il controsoffitto - dell'immobile compravenduto era costituito da amianto, chiedendo il correlativo risarcimento del danno (doc. 37 di parte attrice);
- che, tuttavia, il vizio lamentato dalla società
attrice non giustificava l'azione estimatoria proposta;
- che, invero, alcun intervento di bonifica doveva ritenersi necessario con riferimento al controsoffitto dell'immobile in oggetto, alla luce della normativa di cui alla l. n. 257/1992 e dei suoi decreti attuati, tra cui il
D.M. 6.9.1994;
- che, nella specie, la richiamata disciplina di settore escludeva i manufatti integri e non suscettibili di danneggiamento – come nel caso di specie – da necessari interventi di bonifica dall'amianto, dovendosi predisporre al riguardo esclusivamente un programma di controllo e di manutenzione;
- che il controsoffitto, infatti, era stato valutato,
nel 2012, in esatta conformità alle norme, quale ambiente che non necessitava di alcun intervento, in virtù delle sue buone condizioni e della sua segregazione dall'ambiente circostante e dagli agenti atmosferici esterni;
- che la situazione appena descritta era rimasta invariata anche all'epoca della compravendita (2014-2018)
Pag. 10 di 26 ed addirittura sino al 2021, quando la società attrice si era determinata alla sostituzione del sottotetto;
- che, pertanto, la sostituzione delle lastre di amianto presenti sul controsoffitto dell'immobile doveva ritenersi un'attività non necessaria;
- che, invero, nessuna responsabilità poteva ritenersi addebitabile alla società convenuta, posto che il bene compravenduto, all'atto della stipula del relativo contratto, non presentava alcun vizio;
- che, in ogni caso, dovevano ritenersi ormai spirati i termini di prescrizione e di decadenza previsti dall'art. 1495 c.c. per la proposizione dell'azione di garanzia da parte della società attrice;
- che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, doveva essere manlevata da CP_1
e Controparte_3 CP_4 [...]
, quali soggetti responsabili dei lavori di CP_5
bonifica della copertura.
1.3. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di e Controparte_3 CP_4 [...]
, nei cui confronti la società convenuta CP_5
spiegava domanda di manleva.
1.4. Si costituiva, dunque, in giudizio CP_4
la quale chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla società convenuta,
rappresentando:
Pag. 11 di 26 - che, con riferimento agli interventi eseguiti sull'immobile per cui è causa nel corso dell'anno 2012,
alla erano stati commissionati soltanto le CP_4
lavorazioni che interessavano la copertura esterna del capannone e non quelli di bonifica del controsoffitto;
- che, pertanto, doveva ritenersi CP_4
estranea ai fatti di causa, in quanto aventi ad oggetto una parte dell'immobile non interessata dai lavori eseguiti dalla medesima società;
- che, per mera completezza difensiva, nell'anno 2021,
veniva incaricata dalla CP_4 Parte_1
di effettuare una valutazione del rischio amianto all'interno del capannone in questione;
- che, dalle risultanze della attività effettuate emergeva un rischio di esposizione ad amianto per gli occupanti dei locali pressoché inesistente;
- che appariva di tutta evidenza come, se il medesimo controsoffitto non necessitava di bonifica al momento della valutazione dei rischi amianto (risalente al marzo
2021), non ne poteva di certo necessitare in epoca precedente;
- che, pertanto, la aveva agito nel CP_4
pieno rispetto della normativa vigente e delle obbligazioni contrattuali assunte, operando la bonifica a regola d'arte sulla copertura esterna del tetto, come commissionata da , su incarico di Controparte_3 _2
Pag. 12 di 26 ; CP_4
- che la scelta di di rimuovere le Parte_1
lastre di cemento-amianto del controsoffitto doveva ritenersi una decisione unilaterale e, soprattutto, non necessaria stante il buono stato di conservazione e manutenzione dei luoghi;
- che, in ogni caso, il diritto di Parte_1
non meritava tutela, essendo decorso il termine di cui all'art. 1495 c.c. per la proposizione dell'azione;
- che, infine, risultava prescritta qualsiasi azione nei confronti della società sia per CP_4
responsabilità contrattuale derivante dal contratto di subappalto sottoscritto nel 2012 con Controparte_3
sia per responsabilità civile nei
[...]
confronti della società e/o della CP_1 _2
.
[...]
1.5. Si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto Controparte_3
della domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla società convenuta, eccependo:
- che l'odierno giudizio verteva sulla presunta esistenza di vizi di un bene immobile oggetto di compravendita tra a parti con le CP_1 Parte_1
quali la non ha mai avuto Controparte_3
alcun rapporto;
- che, peraltro, non aveva mai conferito CP_1
Pag. 13 di 26 alcun incarico alla posto Controparte_3
che i lavori eseguiti sulla copertura dell'immobile nel
2012 erano stati commissionati da Controparte_2
- che, nella specie, Controparte_3
aveva contrattualmente pattuito con la Controparte_2
opere di smaltimento della copertura in cemento amianto –
non già del controsoffitto - e che, comunque, aveva subappaltato l'esecuzione del lavoro a società
specializzata nella bonifica di amianto, la CP_4
;
[...]
- che la società convenuta non poteva ritenersi in grado di valutare la necessità di un intervento nel controsoffitto, sia per non aver eseguito i lavori, sia perché non in possesso delle capacità tecniche per effettuare tale valutazione;
- che, pertanto, non sussisteva alcuna condotta illecita della Controparte_3
- che, ad ogni modo, era intervenuta la prescrizione di ogni azione nei confronti della società convenuta;
- che, in relazione alla domanda attrice, la stessa doveva ritenersi infondata, non sussistendo alcun rischio derivante dalla presenza di amianto nel controsoffitto,
come attestato da nonché, in ogni caso, CP_4
inammissibile per decorrenza dei termini di cui all'art. 1495 c.c.
1.5. Si costituiva in giudizio il Controparte_5
Pag. 14 di 26 quale chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale formulata da esponendo: CP_1
- che non aveva intrattenuto alcun Controparte_5
rapporto contrattuale con CP_1
- che, pertanto, non era possibile comprendere la natura e l'entità dell'inadempimento o della responsabilità attribuibile al medesimo convenuto;
- che era stato investito da Controparte_5
esclusivamente Controparte_3
dell'incarico professionale relativo alla presentazione della pratica edilizia per la sostituzione del manto di copertura in cemento-amianto dell'immobile per cui è causa e della installazione di un impianto fotovoltaico, mentre non era stato mai interessato in alcun modo di occuparsi anche del controsoffitto del capannone;
- che, peraltro, i lavori di bonifica avrebbero dovuto riguardare esclusivamente le lastre di cemento-amianto della copertura esterna del capannone, non già il controsoffitto;
- che l'opera professionale commissionata, avente ad oggetto un incarico differente di quello per cui è causa,
era stata eseguita a regola d'arte;
- che, con riguardo alla domanda di parte attrice, la stessa doveva ritenersi infondata sia nell'an, sia nel
quantum, non sussistendo alcun vizio dell'immobile compravenduto.
Pag. 15 di 26 1.6. La causa era istruita mediante produzioni documentali.
1.7. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 19.2.2025.
***
2. La domanda attorea non merita accoglimento, in quanto infondata.
3. La domanda formulata è in primo luogo prescritta,
così come tempestivamente eccepito da parte convenuta,
atteso che parte attrice ha invocato i rimedi di cui all'art. 1495 c.c., che possono essere esercitati entro l'anno dalla consegna del bene compravenduto. Sul punto –
tenuto conto del tenore delle difese di parte attrice – è
opportuno sottolineare come, conformemente al dato letterale dell'art. 1495 c.c., la giurisprudenza di legittimità insegna (Cass., ord. 3926 del 2023) che “in
tema di compravendita, l'azione del compratore contro il
venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si
prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla
consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente
dalla scoperta del vizio”.
Nel caso di specie l'immobile, era già stato consegnato all'odierna società attrice prima della stipula del contratto di compravendita, avvenuta nell'anno 2018; a fronte di ciò, il primo atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto nell'anno 2021,
Pag. 16 di 26 successivamente alla scoperta dei vizi.
4. Anche prescindendo dall'assorbente considerazione di cui al punto precedente la domanda va rigettata in quanto infondata.
Ai sensi dell'art. 1490 c.c., norma invocata da parte attrice, “il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso
a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile
il valore” (c. 1). La norma in commento, disciplinando la garanzia per i vizi del bene compravenduto, si riferisce all'ipotesi in cui la cosa acquistata presenti un'alterazione patologica o un'anomalia strutturale che la renda inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore. La garanzia per vizi costituisce una speciale forma di responsabilità del venditore, che esula dalla colpa di quest'ultimo e il cui fondamento è costituito dalla imperfetta realizzazione del risultato traslativo, dipendente dalla inidoneità del materiale relativo alla cosa venduta;
inidoneità
preesistente alla conclusione del contratto, tale da giustificare una forma particolare di risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo pattuito quale corrispettivo della vendita, oltre all'eventuale risarcimento del danno.
4.1. Nel caso di specie, le contestazioni formulate da e poste a base dell'azione quanti Parte_1
Pag. 17 di 26 minoris proposta nei confronti di fanno CP_1
riferimento alla presenza di amianto nel sottotetto dell'immobile oggetto del contratto di compravendita de
quo.
In particolare, secondo quanto prospettato dalla società attrice, il controsoffitto realizzato in amianto costituirebbe un vizio dell'immobile artatamente celato dalla società venditrice e tale da giustificare una riduzione del prezzo, nonché il risarcimento dei danni conseguenti, soprattutto in considerazione della pericolosità del materiale in questione.
4.2. Al fine di apprezzare se la presenza di amianto nel caso di specie costituisce vizio è opportuno fare riferimento alla normativa che regola il settore di riferimento, ossia la legge n. 257/1992, come attuata dal
D.M. 6.9.1994.
Quest'ultimo Decreto, in particolare, stabilendo le procedure, le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie, distingue, secondo classi di fattispecie, tre differenti casistiche. Secondo quanto espresso dal D.M. in commento, infatti, “la presenza di materiali contenenti
amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo
per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone
condizioni e non viene manomesso, è estremamente
Pag. 18 di 26 improbabile che esista un pericolo apprezzabile di
rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene
danneggiato per interventi di manutenzione o per
vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che
costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il
materiale è in cattive condizioni, o se è altamente
friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di
persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il
distacco di fibre legate debolmente al resto del
materiale” (cfr. p.2 – Valutazione del rischio – p. 6 D.M.
6.9.1994).
Il Decreto, quindi, differenzia: - materiali integri non suscettibili di danneggiamento, in relazione ai quali non risulta necessario alcun intervento di bonifica, ma solo un controllo periodico e la predisposizione di idonee procedure di manutenzione;
- materiali integri suscettibili di danneggiamento, per i quali sono previsti controlli e manutenzioni o, in alternativa, interventi di bonifica da attuare a medio termine;
- materiali danneggiati che necessitano di un'azione specifica di bonifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rischio di rilascio di fibre di amianto (cfr. paragrafo 2
del D.M. 6.9.1994).
Di conseguenza, calando tali principi normativi nell'ipotesi in questione, può dirsi come la presenza di amianto in un immobile abiliti all'azione di garanzia ex
Pag. 19 di 26 art. 1490 c.c. solo ove si tratti di materiali contenenti amianto seriamente danneggiati, per i quali sono previste operazioni di bonifica mediante “rimozione, incapsulamento
o sconfinamento dell'amianto” (paragrafo 2, lett. c) D.M.
6 settembre 1994) non, invece, in presenza di materiali integri, suscettibili o meno di danneggiamento.
Invero, soltanto nell'ipotesi di materiale contenente amianto gravemente danneggiato può dirsi configurabile un grave vizio dell'immobile e il conseguente obbligo del proprietario di intervenire mediante bonifica del medesimo bene;
ipotesi, quest'ultima, che non ricorre nel caso concreto.
4.3. Nella fattispecie in esame, infatti, risulta documentalmente provato che nel 2012 – quindi in epoca precedente all'intervenuta compravendita tra le parti –
quale locatrice dell'immobile per cui è Controparte_2
causa, commissionava a il Controparte_3
rifacimento del tetto del medesimo stabile, con installazione di un impianto fotovoltaico e bonifica dell'amianto presente sulla copertura esterna (cfr. doc.
n. 4 fascicolo ). CP_3
I lavori legati all'attività di bonifica venivano affidati alla subappaltatrice (cfr. doc. n. CP_4
5 fascicolo ), azienda iscritta all'Albo Gestori CP_3
Ambientali ed esperta del settore (cfr. doc. n. 19
fascicolo ). CP_1
Pag. 20 di 26 Tale società predisponeva, a tal fine, un Piano di
Lavoro, in cui veniva specificato che i lavori avrebbero interessato la rimozione soltanto di una parte della copertura esterna dell'immobile in questione, realizzata con lastre in cemento-amianto, benché al di sotto delle lastre poste in copertura fosse presente “un
controsoffitto, realizzato sempre con lastre in cemento
amianto, non oggetto di bonifica” (cfr. p. 7, doc. n. 5,
fascicolo di parte ). Al termine dei lavori di CP_4
rimozione dell'amianto, redigeva, quindi, CP_4
un verbale di certificazione, attestando l'assenza di rischi dovuti all'esposizione di amianto nel luogo di intervento (cfr. doc. n. 8 fascicolo di parte . CP_4
5. Nonostante ciò, la società attrice – come già sopra evidenziato – lamenta la presenza di una quantità di amianto nell'immobile tale da mettere a rischio la salubrità degli ambienti e, quindi, la salute dei soggetti che ne usufruiscono;
e ciò sulla base dell'effettuazione,
in data 19.3.2021, di una serie di campionamenti interessanti il controsoffitto, peraltro, commissionati alla stessa Tale circostanza integrerebbe, CP_4
in tesi, un grave vizio dell'immobile, presupposto per la garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
Il motivo è privo di fondamento.
In merito, si richiama il documento stilato, in data
22.3.2021, da in attuazione dell'incarico CP_4
Pag. 21 di 26 di valutazione del rischio amianto conferito dalla stessa società attrice, nel quale si legge: “dalle risultanze
delle attività effettuate – controllo visivo, prelievo di
frammenti di materiale, campionamenti ambientali interni e
valutazione mediante indici per il locale magazzino e
campionamenti ambientali interni negli uffici, che hanno
permesso di valutare in modo oggettivo il rischio amianto,
è emerso che il rischio di esposizione ad amianto per gli
occupanti dei locali è da considerarsi come poco
significativo e che entro i prossimi tre anni si debba
procedere con l'esecuzione della bonifica che potrà essere
effettuata mediante la rimozione del controsoffitto,
oppure mediante l'incapsulamento delle lastre
(verniciatura in più strati delle lastre in cemento
amianto). Tali valutazioni derivano dai seguenti fattori:
- buono stato di manutenzione dei manufatti;
- presenza di
lievissimi fenomeni di rotture e/o fessurazioni delle
lastre; - limitata probabilità di rilascio di fibre;
- non
necessità di interventi di bonifica a breve termine. Si
consiglia pertanto di provvedere alla nomina del
responsabile amianto ai sensi del D.M. 6 settembre 1994,
il quale dovrà provvedere alla verifica e al controllo dei
manufatti e al coordinamento di eventuali attività di
manutenzione degli stessi che dovranno essere affidate a
ditte specializzate del settore in possesso
dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
Pag. 22 di 26 nella categoria 10” (cfr. p. 30, doc. n. 18 fascicolo
). Parte_1
È evidente, pertanto, come la reale situazione del controsoffitto dell'immobile nel 2021 - e, quindi, a
fortiori già all'epoca della compravendita - non era tale da richiedere una attività di bonifica, posto che le lastre del controsoffitto (in buono stato di conservazione e non soggetto ad agenti atmosferici) non risultavano pericolose per la salute, in assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto.
Le valutazioni svolte da per conto della CP_4
società attrice, infatti, rivelano uno stato dei luoghi che depongono per un rischio di esposizione ad amianto non rilevante.
La stessa riportando il risultato dei CP_4
campionamenti ambientali effettuati tramite e per conto di evidenzia che “in tutti e quattro i Parte_1
campionamenti non è stata rilevata la presenza di fibre di
amianto. L'analisi ha portato alla determinazione della
concentrazione di amianto in fibre libere pari a ˂ LOD
(limite di quantificazione) ampiamente al di sotto del
valore limite imposto dalla normativa vigente pari a 2,0
ff/l” (cfr. p. 27, doc. n. 18 fascicolo della società
attrice; nonché doc. da n. 12 a n. 15 fascicolo
). Parte_1
Ne consegue come non sia dato ravvisare alcun vizio
Pag. 23 di 26 della cosa, presupposto per l'azione quanti minoris e per la correlata azione di risarcimento danni proposte dalla società attrice.
Alla luce di tali motivazioni, la domanda di parte attrice proposta nei confronti di dovrà CP_1
essere rigettata.
6. Il rigetto della domanda attorea determina il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale formulata da nei Controparte_1
confronti di Controparte_3
, e
[...] CP_4 Controparte_5
7. In ragione del criterio di soccombenza, la società
attrice dovrà rifondere le spese di lite sostenute da
CP_1
Quanto alle spese di volontariamente Controparte_2
intervenuta nel giudizio e nei confronti della quale parte attrice alcuna domanda ha spiegato, queste rimangono a carico della medesima parte.
Le spese delle altre parti del giudizio terze chiamate, vanno poste a carico di che ha CP_1
citato in giudizio le medesime parti spiegando nei loro confronti domanda di manleva nonostante tali soggetti abbiano eseguito prestazioni ed opere su parti dell'immobile (tetto ed impianto fotovoltaico) non oggetto di contestazione da parte della società attrice, che –
viceversa – ha fondato la propria domanda sulla presenza
Pag. 24 di 26 dell'amianto nel sottotetto (parte dell'edificio non toccata dall'attività dei terzi chiamati). La chiamata in causa dei terzi chiamati, dunque, non si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute da parte attrice;
conseguentemente le spese vanno sopportate dalla parte convenuta chiamante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 803 del 2022 sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1
e nei confronti di
[...] Controparte_2
e CP_4 CP_3 Controparte_3
e così
[...] Controparte_5
provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di Controparte_1
- rigetta le domande di manleva;
- condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma
[...]
di euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetttario al 15%, IVA e CPA;
- condanna a Controparte_1
corrispondere a e CP_4 CP_3 [...]
e Controparte_3 [...]
, per ciascuno di detti terzi chiamati, la somma CP_5
di euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre
Pag. 25 di 26 rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA,
Perugia, il 20.5.2025. Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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