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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/11/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De CA Presidente Relatore
GI BE DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5026/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/09/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FERRARI VALENTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 e;
Parte_2
- Ordinare al Comune di Remedello (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare le spese legali e compensi professionali della procedura a carico delle parti per metà ciascuno;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) Autorizzarsi i coniugi e a vivere separati e a fissare Parte_1 Parte_2 la residenza ove riterranno opportuno, con obbligo reciproco di avviso in caso di mutamento della stessa;
in ogni caso disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Solferino (MN), via Luigi Fattori, nr. 2, alla sig.ra , comprensiva di Pt_1 tutto l'arredamento, che la abiterà congiuntamente al figlio Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il sig. in accordo con Pt_2 la moglie ha già lasciato la casa coniugale nel mese di marzo 2025 prelevando i suoi effetti personali.
2) I coniugi continueranno a provvedere al pagamento del mutuo cointestato, sottoscritto in sede di acquisto della casa coniugale, nella misura del 50% ciascuno. A tal riguardo i sig.ri e si impegnano ad accreditare entro il Pt_1 Pt_2 giorno 20 di ogni mese, sul conto corrente cointestato (IBAN nr. [...]) acceso presso la Banca Popolare di Mantova S.p.a., filiale di Castiglione delle Stiviere (MN), sul quale vengono addebitate le rate del mutuo, la somma del 50% ciascuno del rateo mesile del mutuo di circa totali € 600 o della rata che di volta in volta verrà addebitata. Il conto corrente cointestato verrà chiuso dai coniugi al pagamento integrale del mutuo.
3) Disporsi l'impegno ed obbligo in capo al sig. di contribuire al Pt_2 mantenimento del figlio mediante il versamento di una somma mensile pari ad € 250,00, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla madre all' IBAN [...], o in caso di modifica a quello che verrà comunicato dalla sig.ra , entro il giorno 20 di ciascun mese, con Pt_1 indicizzazione annuale automatica ai parametri ISTAT di legge.
4) Disporsi l'impegno ed obbligo del sig. di rifondere, alla moglie, il 50% Pt_2 delle somme da questa anticipate a titolo di spese cd straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, secondo il prospetto indicato di seguito (che non si considera esaustivo) e previa presentazione di documentazione giustificativa: SPESE MEDICHE - che non richiedono il preventivo accordo: visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari;
- che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti sanitari non erogati dal SSN, cure non convenzionali, farmaci particolari, abbigliamento;
SPESE SCOLASTICHE - che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento;
- che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione e masters, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sportive, ricreative ludiche e pertinenti attrezzature, scuola guida, viaggi e vacanze, acquisto di autoveicoli scooter o similari, che richiedono sempre il preventivo accordo dei genitori;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore un elenco di tutte le spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa alla fine di ogni mese, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro il giorno 20 del mese successivo;
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
2 manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore un elenco di tutte le spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa alla fine di ogni mese, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro il giorno 20 del mese successivo.
5) L'assegno unico se percepito dai coniugi nell'interesse del figlio, per comune accordo delle parti, verrà percepito dalla signora nella sua interezza. Pt_1
6) I sig.ri e si impegnano a corrispondere al figlio Pt_1 Pt_2 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma settimanale di € 50 ciascuno affinché possa gestire le sue spese personali.
7) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto economico, di essere economicamente autosufficienti e di avere tacitato ogni reciproca debenza. Essi, pertanto, dichiarano di nulla avere più a pretendere, né a titolo di eventuali azioni di regresso, né a titolo di assegno di mantenimento, né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro.
8) Le parti ritengono equa e satisfattiva la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali come stabilita nel presente accordo. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ED (BS) in data 24/09/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2006) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3 3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ED di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13/11/2025.
Il Presidente
SS De CA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De CA Presidente Relatore
GI BE DI
Valeria Monti DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5026/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/09/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. FERRARI VALENTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1 e;
Parte_2
- Ordinare al Comune di Remedello (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare le spese legali e compensi professionali della procedura a carico delle parti per metà ciascuno;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1) Autorizzarsi i coniugi e a vivere separati e a fissare Parte_1 Parte_2 la residenza ove riterranno opportuno, con obbligo reciproco di avviso in caso di mutamento della stessa;
in ogni caso disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Solferino (MN), via Luigi Fattori, nr. 2, alla sig.ra , comprensiva di Pt_1 tutto l'arredamento, che la abiterà congiuntamente al figlio Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Il sig. in accordo con Pt_2 la moglie ha già lasciato la casa coniugale nel mese di marzo 2025 prelevando i suoi effetti personali.
2) I coniugi continueranno a provvedere al pagamento del mutuo cointestato, sottoscritto in sede di acquisto della casa coniugale, nella misura del 50% ciascuno. A tal riguardo i sig.ri e si impegnano ad accreditare entro il Pt_1 Pt_2 giorno 20 di ogni mese, sul conto corrente cointestato (IBAN nr. [...]) acceso presso la Banca Popolare di Mantova S.p.a., filiale di Castiglione delle Stiviere (MN), sul quale vengono addebitate le rate del mutuo, la somma del 50% ciascuno del rateo mesile del mutuo di circa totali € 600 o della rata che di volta in volta verrà addebitata. Il conto corrente cointestato verrà chiuso dai coniugi al pagamento integrale del mutuo.
3) Disporsi l'impegno ed obbligo in capo al sig. di contribuire al Pt_2 mantenimento del figlio mediante il versamento di una somma mensile pari ad € 250,00, da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla madre all' IBAN [...], o in caso di modifica a quello che verrà comunicato dalla sig.ra , entro il giorno 20 di ciascun mese, con Pt_1 indicizzazione annuale automatica ai parametri ISTAT di legge.
4) Disporsi l'impegno ed obbligo del sig. di rifondere, alla moglie, il 50% Pt_2 delle somme da questa anticipate a titolo di spese cd straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, secondo il prospetto indicato di seguito (che non si considera esaustivo) e previa presentazione di documentazione giustificativa: SPESE MEDICHE - che non richiedono il preventivo accordo: visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari;
- che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti sanitari non erogati dal SSN, cure non convenzionali, farmaci particolari, abbigliamento;
SPESE SCOLASTICHE - che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento;
- che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione e masters, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sportive, ricreative ludiche e pertinenti attrezzature, scuola guida, viaggi e vacanze, acquisto di autoveicoli scooter o similari, che richiedono sempre il preventivo accordo dei genitori;
Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore un elenco di tutte le spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa alla fine di ogni mese, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro il giorno 20 del mese successivo;
Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
2 manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore un elenco di tutte le spese sostenute e la relativa documentazione giustificativa alla fine di ogni mese, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro il giorno 20 del mese successivo.
5) L'assegno unico se percepito dai coniugi nell'interesse del figlio, per comune accordo delle parti, verrà percepito dalla signora nella sua interezza. Pt_1
6) I sig.ri e si impegnano a corrispondere al figlio Pt_1 Pt_2 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma settimanale di € 50 ciascuno affinché possa gestire le sue spese personali.
7) I coniugi dichiarano di aver definito ogni loro pregresso rapporto economico, di essere economicamente autosufficienti e di avere tacitato ogni reciproca debenza. Essi, pertanto, dichiarano di nulla avere più a pretendere, né a titolo di eventuali azioni di regresso, né a titolo di assegno di mantenimento, né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro.
8) Le parti ritengono equa e satisfattiva la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali come stabilita nel presente accordo. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ED (BS) in data 24/09/2006 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2006) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3 3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ED di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13/11/2025.
Il Presidente
SS De CA
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