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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.135/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mattia Gattuso, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
in persona dell'Assessore p.t.,
[...] [...]
, già Controparte_2 [...]
in persona del Dirigente Generale p.t., Controparte_3 [...]
– già Controparte_4 [...]
Controparte_3 Controparte_5
, in persona del dirigente p.t., rappresentati e difesi, ex lege,
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellati OGGETTO: appello – risarcimento del danno ex art. 2049 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2991 del 15 settembre 2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da nei Parte_1
confronti delle amministrazioni appellate indicate in epigrafe volto a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2049 c.c.
In particolare, l , in servizio presso le amministrazioni convenute Pt_1
come lavoratore forestale stagionale in forza di contratti di lavoro a tempo determinato dal 2002 al 2012 e con varie qualifiche, tra cui quella di “capo squadra specializzato super”, aveva esposto che, aggredito fisicamente sul posto di lavoro dal dipendente componente della stessa CP_6
squadra, in seguito a un alterco scaturito dalla registrazione dell'assenza di quest'ultimo nel foglio di firma individuale, aveva subìto gravi lesioni alla vista fino alla perdita della percezione luminosa in entrambi gli occhi, come da certificato del 12 marzo 2013, ed era stato dichiarato inidoneo in modo permanente alla mansione lavorativa alla visita del 25 giugno 2013.
Ritenendo configurabile la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049
c.c., per il fatto allo stesso occorso, aveva adito il Tribunale chiedendo la condanna dell'ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, chiedendo l'espletamento di CTU medico-legale al fine dell'esatta quantificazione degli stessi.
Il Tribunale, istruita la causa in via documentale e ricostruita la disciplina in tema di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ex art. 2049
c.c., ritenuto sussistente il fatto illecito occorso come accertato in sede penale, escludeva, tuttavia, la responsabilità del datore di lavoro non ritenendo configurabili gli ulteriori elementi costitutivi richiesti dalla disposizione codicistica. Accertava, infatti, che la condotta illecita posta in essere dal CP_6
era priva del nesso funzionale, anche solo potenziale, rispetto alle funzioni svolte all'interno dell'amministrazione, poiché volta a conseguire finalità esclusivamente personali;
evidenziava, altresì, che la realizzazione del fatto illecito non poteva nemmeno ritenersi in qualche modo agevolata dallo svolgimento delle mansioni di appartenenza del posto che “lo sfogo di CP_6
violenza” era stato posto in essere in un momento antecedente l'inizio dell'attività lavorativa e per ragioni estranee alle mansioni espletate.
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023, impugnava Parte_1
la sentenza;
resistevano al gravame gli appellati.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con unico e articolato motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo ritenuto sussistente il fatto illecito posto in essere dal ha escluso la CP_6
configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c. per mancanza di prova del nesso funzionale tra la condotta del preposto e le mansioni allo stesso affidate.
Rileva che la giurisprudenza richiamata nella sentenza appellata ignora il recente orientamento interpretativo assunto dalla Cassazione con la sentenza resa a Sezioni Unite, n. 13246 del 16 maggio 2019, con la quale è stata riconosciuta la responsabilità indiretta o per fatto altrui della P.A. nelle fattispecie in cui il pubblico dipendente con la propria condotta abbia deviato dalle finalità istituzionali per perseguire fini personali, assicurando, così, al danneggiato una tutela risarcitoria piena ed effettiva.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, “lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito (e dunque anche dell'illecito civile produttivo di danni) del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo o illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”.
Rappresenta che il diritto al risarcimento del danno de quo trova conferma nella successiva sentenza n. 4099 del 18 febbraio 2020, con la quale la
Suprema Corte ha riconosciuto l'obbligo per il datore di lavoro, in quanto oggettivamente responsabile, di risarcire il danno provocato dall'illecito commesso da un suo dipendente durante lo svolgimento del proprio lavoro con riferimento tanto al danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali, quanto a quello esistenziale, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto per la lesione del suo diritto alla salute ex art. 32 Cost..
Sulla scorta di quanto premesso, l'appellante chiede, dunque,
l'accertamento della responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alle amministrazioni appellate e l'accoglimento della relativa domanda di risarcimento, previa nomina di un C.T.U. medico-legale che quantifichi i danni, con condanna degli appellati suddetti alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. L'appello non può trovare accoglimento.
2.1. Al fine di accertare la responsabilità ex. art. 2049 c.c. del datore di lavoro per i fatti oggetto di causa, ha carattere dirimente l'esame della sussistenza del c.d. nesso di occasionalità necessaria intercorrente tra il fatto illecito posto in essere dal dipendente delle amministrazioni appellate e le mansioni dallo stesso svolte. L'appellante, infatti, lamenta che la sentenza gravata ha omesso di confrontarsi con l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
13246/2019, che, dirimendo il contrasto giurisprudenziale emerso in materia ed accogliendo il più recente ed estensivo orientamento, ha riconosciuto la responsabilità indiretta dell'amministrazione per fatto illecito dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2049 c.c., anche nell'ipotesi in cui il dipendente abbia agito superando i limiti delle mansioni affidategli, per finalità dolose e strettamente personali.
E tuttavia, sia pure sulla base di motivazione che integra quella della sentenza di primo grado, l'esito del giudizio di primo grado deve essere confermato.
2.2. Le Sezioni Unite hanno infatti opportunamente perimetrato l'area di responsabilità indiretta imputabile all'amministrazione ex art. 2049 c.c., escludendola quando la condotta del preposto costituisca un imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni;
è stato precisato che “55. In tanto può giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attività compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attività quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura è stata affidata, non per nulla quello essendo circondato di garanzie o meccanismi di salvaguardia anche interni alla stessa organizzazione del preponente (come rileva Cass. pen. 13799 del 2015 cit.). 56. Ne deriva che quest'ultimo andrà esente dalle conseguenze dannose di quelle condotte, anche omissive, poste in essere dal preposto in estrinsecazione dei poteri o funzioni o attribuzioni conferiti, che fosse inesigibile prevenire o raffigurarsi oggettivamente come sviluppo non anomalo, secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato ex ante, di quell'estrinsecazione, quand'anche distorta o deviata o vietata: in tanto assorbita od a tanto ricondotta, almeno quanto alla sola qui rilevante fattispecie dei danni causati dall'illecito del pubblico funzionario, ogni altra conclusione sull'occasionalità necessaria, tra cui l'estensione alla mera agevolazione della commissione del fatto”; quindi è stato precisato che “57. Per sintetizzare quanto fin qui esposto, occorre dunque postulare una natura composita della responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico per il fatto illecito del dipendente o funzionario, per applicare i principi della responsabilità indiretta elaborati per l'art. 2049
c.c., all'attività non provvedimentale (o istituzionale) della pubblica amministrazione;
e, in base ad essi, affermarne la concorrente e solidale responsabilità per i danni causati da condotte del preposto pubblico definibili come corrispondenti ad uno sviluppo oggettivamente non improbabile delle normali condotte di regola inerenti all'espletamento delle incombenze o funzioni conferite, anche quale violazione o come sviamento o degenerazione od eccesso, purché anche essi prevenibili perché oggettivamente non improbabili.
58. Sono pertanto fonte di responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico anche i danni determinati da condotte del funzionario o dipendente, pur se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale del conferimento del potere di agire, purchè:
- si tratti di condotte a questo legate da un nesso di occasionalità necessaria, tale intesa la relazione per la quale, in difetto dell'estrinsecazione di detto potere, la condotta illecita dannosa - e quindi, quale sua conseguenza, il danno ingiusto - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base al giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta;
nonchè:
- si tratti di condotte raffigurabili o prevenibili oggettivamente, sulla base di analogo giudizio, come sviluppo non anomalo dell'esercizio del conferito potere di agire, rientrando nella normalità statistica pure che il potere possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse contrarie e dovendo farsi carico il preponente delle forme, non oggettivamente improbabili, di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o di violazione dei divieti imposti agli agenti.
59. Infine, adeguata protezione del preponente dal rischio di rispondere del fatto del proprio ausiliario o preposto al di là dei generali principi in tema di risarcimento del danno extracontrattuale si ravvisa nell'applicazione anche in materia di danni da attività non provvedimentale della P.A. dei principi in tema di elisione del nesso causale in ipotesi di caso fortuito o di fatto del terzo o della vittima di per sé solo idoneo a reciderlo e di quelli in tema di riduzione del risarcimento in caso di concorso del fatto almeno colposo di costoro”.
In base al principio della causalità adeguata, in definitiva, non deve darsi rilievo a tutti i fatti che si collocano nella serie causale, ma solo a quelli che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono del tutto inverosimili, presentandosi come non del tutto imprevedibili.
La Cassazione, peraltro, ha precisato che tale giudizio controfattuale, mediante prognosi ex ante, deve essere ancorato a parametri oggettivi, dovendosi esaminare in astratto e non in concreto la prevedibilità obiettiva, da valutarsi non in base alla conoscenza dell'uomo medio ma delle migliori conoscenze scientifiche del momento.
In definitiva, le SU hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Lo
Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”.
2.3. L'arresto è stato peraltro seguito da recenti pronunce conformi, che devono ritenersi parimenti rilevanti ai fini della presente decisione. In particolare, la Sez. III nell'ordinanza n. 31675/2023 ha statuito che ai fini della configurabilità della responsabilità del preponente occorre, oltre all'accertamento del fatto illecito del preposto e il rapporto di preposizione,
“(…) la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo, con la precisazione che il nesso di occasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali (v. Cass. 24/09/2015, n. 18860; Cass.
25/03/2013, n. 7403); alla condizione però che la condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze e (Cass. 11816/16, cit.)”.
In senso conforme rileva, ancora, la ordinanza n. 21385/2024 della Sez. III.
Tale orientamento si pone in linea con precedenti pronunce dello stesso giudice di legittimità relative a condotte del preposto integranti fatti delittuosi;
in particolare, con riguardo alla domanda di un condomino, di risarcimento dei danni conseguenti dalle gravissime lesioni seguite ad un violento colpo al viso infertogli dal custode dello stabile condominiale, nella sentenza n.
11816/2016 la Corte ha chiarito che “ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 cod. civ., non è richiesto l'accertamento del nesso di causalità tra l'opera del preposto e l'obbligo del preponente, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l'autore dell'illecito ed il preponente medesimo e del collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal preposto, essendo sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro.
2.5. E' ben vero che non esclude la responsabilità neppure la condotta criminosa e nemmeno quando l'agente abbia ecceduto dai limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro o del preponente (Cass. 22 settembre 2015, n. 18691; Cass. 4 aprile 2013, n. 8210; Cass. 12 marzo 2008,
n. 6632; Cass. 25 marzo 2013, n. 7403); ma tale concetto, proprio nell'ambito dell'elaborazione giurisprudenziale dell'istituto, deve essere adeguatamente inteso.
Già in sede penale ed ai fini dell'affermazione della responsabilità civile da reato, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità rimarca da tempo la necessità di riferirsi allo scopo ultimo perseguito dal preposto con la sua condotta
(Cass. pen., 22 settembre 1998, imp. ): venendo infatti ribadito in Pt_2
quella sede che la responsabilità civile per il reato sussiste quando l'agente abbia commesso l'illecito sfruttando comunque i compiti svolti, anche se oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti
(Cass. pen., sez. 3^, 5 giugno 2013, n. 40613, P.), ma escludendosi detto rapporto quando il dipendente, nello svolgimento delle mansioni affidategli, commette un illecito penale per finalità di carattere esclusivamente personale
(Cass. pen., sez. 6^, 27 marzo 2013, n. 26285, A.) di fatto sostituite a quelle del preponente ed, anzi, in contrasto con queste ultime (tra le più recenti:
Cass. pen., sez. 6^, 4.6/9.11.15, n. 44760, Cantoro ed a.).
p.
2.6. Il concetto di finalità non esclusivamente personale del preposto, la quale si sovrappone a quelle di ordine economico e giuridico che hanno comportato e sorretto il suo inquadramento nell'organizzazione del preponente, quale indefettibile condizione di operatività dell'istituto della responsabilità di quest'ultimo, è però insito - a ben guardare - pure nella ricostruzione della giurisprudenza civilistica: ed invero, il fatto che la responsabilità del preponente possa sussistere anche se il preposto abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del primo non consente di ritenere operativa la previsione dell'art. 2049 c.c., quando il fatto illecito sia avvenuto senza il benché minimo collegamento funzionale con l'attività lavorativa (Cass., ord. 30 giugno 2015,
n. 13425), ovvero quando la condotta abbia risposto ad esigenze meramente personali dell'agente (Cass. 13 novembre 2011, n. 14096; Cass. 22 agosto
2007, n. 17836; Cass. 25 marzo 2013, n. 7403, ha escluso, degradandola a mera occasione non necessaria, la circostanza dell'accadimento di un'aggressione sul luogo di lavoro da parte di un superiore), avulse quindi dal suo inserimento nell'organizzazione del preposto.
Insomma, impedisce la configurabilità della responsabilità in esame l'assoluta estraneità della condotta del preposto alle sue mansioni e compiti
(confermando la conclusione sul punto dei giudici di merito, peraltro per motivi di rito: Cass. 18 giugno 2015, n. 12611; Cass. 6 giugno 2014, n.
12828), quand'anche deviate o distorte: esigendosi in ogni caso almeno la possibilità di ricollegare, anche solo indirettamente, la condotta dannosa del preposto alle attribuzioni proprie dell'agente (Cass. 10 ottobre 2014, n.
21408; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29727) o all'ambito dell'incarico affidatogli (Cass. 9 aprile 2014, n. 8372, con richiami a: Cass. 24 gennaio
2007, n. 1516; Cass. 22 agosto 2007, n. 17836). Occorre cioè (Cass. 10 dicembre 1998, n. 12417; in precedenza, fra le altre, Cass. 18 gennaio 1990,
n. 223) che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.
p.
2.7. Tanto risponde alla ratio stessa del secolare istituto, ricostruito, dalla migliore dottrina contemporanea, come ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva indiretta, in quanto la legge non consente alcun tipo di prova liberatoria a carico di padroni e committenti o preponenti, al contrario di quanto previsto - ad esempio - dagli artt. 2048 e 2051 cod. civ., sicché la responsabilità in esame prescinde del tutto da una culpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro o preponente ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa (Cass. 16 marzo 2010, n.
6325; Cass. 29 agosto 1995, n. 9100); e tanto in estrinsecazione del principio cuius commoda eius et incommoda, secondo il quale del danno causato dal dipendente deve rispondere colui che normalmente trae vantaggio dal rapporto con il preposto.
Se questa è la giustificazione di una simile responsabilità, è evidente che le condotte del preposto le cui conseguenze possa sopportare il preponente debbono essere in qualche modo collegate alle ragioni, anche economiche, della preposizione e ricondursi al novero delle normali potenzialità di sviluppo di queste, se del caso considerate alla stregua dell'ordinaria responsabilità per colpa collegata alla violazione dell'altrui affidamento.
E', in tal senso, significativo che la più recente giurisprudenza abbia precisato (Cass. 23448/14, cit.) che l'automatismo dell'insorgenza della responsabilità del preponente si attenua a mano a mano che la condotta del preposto si allontana dalle mansioni e dalle incombenze, tanto che l'art. 2049 c.c., può trovare applicazione per l'operatività dell'ulteriore principio dell'apparenza del diritto circa la corrispondenza della condotta alle mansioni ed incombenze: vale a dire, all'ulteriore duplice condizione della buona fede incolpevole del terzo danneggiato e di un atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto.
In tal modo, però, il preponente viene a rispondere, in caso di superamento dei limiti delle funzioni o mansioni del preposto, in applicazione del diverso principio dell'apparenza e, quindi, sostanzialmente per fatto proprio e non più per quella ragione oggettiva della preposizione prevista dalla sola norma dell'art. 2049 c.c..
p.
2.8. Ed allora di una condotta posta in essere senza alcun nesso funzionale, nemmeno potenziale e quand'anche deviato rispetto a quello lecito, con le mansioni e quindi con le ragioni, anche economiche, della preposizione non può essere chiamato a rispondere il preponente, quando appunto quella, se rispondente a fini esclusivamente personali dell'agente, non possa ricondursi al novero delle potenziali condotte normalmente estrinsecabili nell'esercizio delle sue funzioni dal preposto, o, in alternativa, a condotte l'affidamento sulla cui imputabilità al preponente derivi da colpa di quest'ultimo.
p.
2.9. Nessuno di questi requisiti ricorre nella fattispecie ricostruita dalla corte di appello. Sferrare un pugno ad un condomino o ad un inquilino dell'edificio condominiale causandogli lesioni personali gravissime, non attenuate ed anzi aggravate dalla pregressa situazione di evidente infermità della vittima - non rientra certamente nelle mansioni o funzioni del portiere, nè corrisponde al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all'ordinario espletamento di queste ultime.
E che l'accesso all'abitazione del T. sia avvenuto in funzione di un'attività in astratto riconducibile alle stesse (l'ispezione delle tubature, per escludere guasti a quelle comuni o limitare i danni da quelle producibili) costituisce a tutto concedere appunto una mera occasione, ma che non ha agevolato in alcun modo la violenta e brutale aggressione da parte del V.: aggressione che, come correttamente sottolinea il ricorrente principale, bene avrebbe potuto aver luogo in qualunque altra circostanza, neppure essendo mai stato allegato che la spendita della qualità di portiere abbia consentito all'aggressore di vincere particolari cautele della vittima oppure di sorprenderla oppure ancora di porre in essere l'aggressione; al contrario rendendo l'incontestabile violenza e brutalità dell'aggressione evidente l'estraneità di una tale, benchè certamente esecrabile, condotta alle mansioni o funzioni del preponente.
E tanto meno può sostenersi che l'aggressione del condomino o dell'inquilino rientri, nemmeno sotto forma di degenerazione od eccesso però non impossibili, tra quelle condotte esclusivamente personali che normalmente ci si può attendere da chi espleta le funzioni di portiere, diversamente, ad esempio, da quanto può accadere per altre categorie di preposti, quali coloro che sono a guardia degli ingressi o incaricati della sicurezza di locali pubblici o aperti al pubblico: non rientrando appunto nelle mansioni del portiere alcuna ipotesi di coazione fisica sulle persone che si trovano nell'edificio condominiale…”.
Ancora in tema rileva la sentenza n. 7403/2013, secondo cui “La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo. (Nella specie, relativa ad aggressione fisica di una lavoratrice da parte di collega sovraordinato, la S.C. ha confermato la valutazione espressa dalla sentenza impugnata, che aveva escluso il rapporto di "occasionalità necessaria" tra la condotta lesiva ed il rapporto di lavoro in assenza di nesso con le mansioni del dipendente, e ritenendo insufficiente la circostanza della verificazione dell'aggressione nell'ambiente di lavoro)”.
2.4. Venendo al merito della controversia, la condotta violenta di
[...]
ai danni dell'odierno appellante, seppur avvenuta nell'ambito del CP_6
contesto lavorativo, integra uno sviluppo oggettivamente anomalo delle mansioni affidategli dall'amministrazione e, per questo motivo, in conformità
a quanto statuito dalle S.U., non può essere addebitata all'amministrazione preponente. In altri termini, pur avendo l'alterco tra e trovato Pt_1 CP_6
origine in una ragione inerente alle mansioni svolte dai due forestali – in particolare il ritardo di sul posto di lavoro e la conseguente registrazione CP_6
della sua assenza da parte di –, l'aggressione ai danni di quest'ultimo Pt_1
non può considerarsi prevedibile o verosimile sviluppo delle mansioni svolte dal primo, di operaio forestale, integrando una reazione sproporzionata ed abnorme a fronte della rilevata assenza.
Va, altresì, precisato che, contrariamente a quanto avvenuto nei fatti all'esame di questa Corte, nel caso che ha dato luogo al pronunciamento delle
S.U. i giudici di legittimità hanno ritenuto che la condotta del preposto si inserisse in una sequenza causale oggettivamente non improbabile e dunque prevedibile da qualunque preponente.
Nella specie la condotta del lavoratore secondo un giudizio oggettivo CP_6
di probabilità di verificazione, fondato sull'id quod plerumque accidit, non è riconducibile- nemmeno quale sviluppo anomalo-alle mansioni espletate.
3. Per le ragioni che precedono, assorbita ogni altra questione, l'appello va rigettato.
4. Le spese processuali, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore di parte appellata, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 4.996,00, oltre
IVA e CPA come per legge e spese forfettarie al 15%.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.03.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti