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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10403/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott .Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10403/2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv FASSARI ANDREA COSIMO C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] rappresentato Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 5 e difeso dall'avv. VINCIGUERRA GIUSEPPE C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal marito , con addebito allo stesso , l'affido condiviso delle figlie Controparte_1
minori , nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], con Persona_1 Per_2
collocamento presso di sé e regolamentazione degli incontri col padre, prevedendo che le stesse trascorrano con lui tutti i Martedì e Giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 19,00 quando le riaccompagnerà presso la propria residenza. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni il giorno di Natale, 25 Dicembre oppure giorno 1 Gennaio;
il giorno dell'Epifania, sempre ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori trascorreranno con il padre la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, le figlie trascorreranno con il padre una settimana nel mese di
Agosto, anche non consecutiva, da definire di comune accordo con la madre entro la fine del mese di giugno;
ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il sito delle vacanze dove si trova con le figlie e gli eventuali spostamenti;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il tutto compatibilmente alle esigenze scolastiche o impegni delle figlie. Le maggiori ricorrenze o altre festività,
(esemplificando, 8 Dicembre, 2 Giugno, 25 Aprile, 1° Maggio) saranno trascorse da entrambi i genitori che avranno cura di organizzarle nel reciproco rispetto, consentendo che ad anni alterni si trascorra il pranzo con l'uno o la cena con l'altro. Le figlia rimarranno con il padre per la
Festa del Papà e nel giorno del suo compleanno, mentre rimarranno con la madre in occasione della Festa della Mamma e per il compleanno della stessa.
pagina 2 di 5 La chiedeva di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno di € 600,00 per il Pt_1
mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'assegnazione della casa coniugale.
non si costituiva in giudizio, ma compariva all'udienza presidenziale. Controparte_1
Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Giudice, con funzioni di presidente, affidava la figlia minore (essendo la primogenita della coppia, , divenuta maggiorenne, Per_2 Persona_1
nelle more del giudizio) ad entrambi i genitori, collocandola presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinava gli incontri fra il e la figlia , come da ricorso. CP_2 Per_2
Poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie, per il Controparte_1
mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di €
300,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio, veniva ascoltata la figlia minore e veniva escussa la teste dedotta dalla ricorrente, all'udienza del 21.5.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
Il PM si è rimesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
La ha chiesto l'addebito della separazione al marito , sostenendo che il RD fosse solito Pt_1
assentarsi da casa , anche durante la notte, e che fosse dedito al gioco,. Sperperando il denaro necessario alla famiglia.
In particolare, nel luglio 2020, l'odierna ricorrente aveva subito un intervento chirurgico per un tumore ed il marito non l'aveva assistita.
A sostegno della propria domanda, la ha chiamato a testimoniare la sorella che ha Pt_1 Testimone_1
confermato le dette circostanza.
La teste ha dichiarato di avere appreso dalle nipoti, figlie della coppia, che il , senza darne CP_1
avviso e senza alcuna giustificazione, rientrava tardi la sera, di avere visto il cognato la domenica in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele, mentre giocava e di essersi occupata della sorella, durante la sua malattia, mentre il RD neanche le telefonava.
pagina 3 di 5 La minore ha dichiarato di non sentire la mancanza del padre perché “non c'è mai stato” , ha Per_2
raccontato che il padre non le ha comprato ciò di cui aveva bisogno, che, anche durante la loro convivenza, il padre trascorreva la domenica a giocare e non partecipava ai momenti ludici con le figlie.
Dalle illustrate circostanze emerge una condotta del di violazione degli obblighi nascenti dal CP_1
matrimonio., quali gli obblighi di assistenza morale materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia, il appare disinteressato nei confronti delle figlie e della moglie, occupato solo a CP_1
soddisfare i propri bisogni, anche a discapito delle giuste necessità familiari.
Alla luce delle superiori considerazioni, appare conforme all'interesse della figlia minore il suo affido esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa e conseguente assegnazione della casa coniugale
Quanto agli incontri fra il padre e la minore: la ricorrente ha dedotto che, dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale , il RD non ha rispettato gli impegni, né sotto il profilo relazionale né sotto quello economico, sostenendo che sia stata la moglie ad allontanarlo dalle figlie.
Invero, il resistente non ha dato alcuna prova delle proprie affermazioni, mentre la stessa ha Per_2 dichiarato che il padre non le ha chiesto di uscire con lui, né le ha telefonato per sapere l'esito degli esami di licenza media.
Anche se la figlia ha dichiarato di non voler vedere il padre, è necessario prevedere un regime di incontri che, in mancanza di contestazioni, si conferma in quello richiesto nel ricorso introduttivo.
L'importo dell'assegno di mantenimento va fissato in € 500,00 mensili, date le esigenze delle figlie, sempre crescenti, trattandosi di due ragazze, in crescita.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, va condannato a rifondere a Controparte_1
controparte le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e , affida la Parte_1 Controparte_1
figlia minore, in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, cui assegna Persona_3
la casa coniugale regolamenta gli incontri fra la minore ed il padre, con le seguenti modalità:
trascorrerà con la figlia tutti i martedì e giovedì dall'uscita della scuola sino Controparte_1
alle ore 19,00 quando la riaccompagnerà presso la propria residenza. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni il giorno di Natale, 25 Dicembre oppure giorno 1 Gennaio;
il giorno dell'Epifania, sempre ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali, ad pagina 4 di 5 anni alterni, la minore trascorrerà con il padre la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre una settimana nel mese di Agosto, anche non consecutiva, da definire di comune accordo con la madre entro la fine del mese di giugno;
ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il sito delle vacanze dove si trova con la figlia e gli eventuali spostamenti;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il tutto compatibilmente alle esigenze scolastiche o impegni della figlia. Le maggiori ricorrenze o altre festività, (esemplificando, 8 Dicembre, 2 Giugno, 25 Aprile, 1° Maggio) saranno trascorse da entrambi i genitori che avranno cura di organizzarle nel reciproco rispetto, consentendo che ad anni alterni si trascorra il pranzo con l'uno o la cena con l'altro. La figlia rimarrà con il padre per la Festa del Papà e nel giorno del suo compleanno, mentre rimarrà con la madre in occasione della Festa della Mamma e per il compleanno della stessa.
Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, per il mantenimento delle figlie, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di €. 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2002, atto n. 294, parte II serie A) condanna Controparte_1
a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 3000, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott .Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10403/2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv FASSARI ANDREA COSIMO C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] rappresentato Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 5 e difeso dall'avv. VINCIGUERRA GIUSEPPE C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal marito , con addebito allo stesso , l'affido condiviso delle figlie Controparte_1
minori , nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], con Persona_1 Per_2
collocamento presso di sé e regolamentazione degli incontri col padre, prevedendo che le stesse trascorrano con lui tutti i Martedì e Giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 19,00 quando le riaccompagnerà presso la propria residenza. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni il giorno di Natale, 25 Dicembre oppure giorno 1 Gennaio;
il giorno dell'Epifania, sempre ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori trascorreranno con il padre la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, le figlie trascorreranno con il padre una settimana nel mese di
Agosto, anche non consecutiva, da definire di comune accordo con la madre entro la fine del mese di giugno;
ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il sito delle vacanze dove si trova con le figlie e gli eventuali spostamenti;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il tutto compatibilmente alle esigenze scolastiche o impegni delle figlie. Le maggiori ricorrenze o altre festività,
(esemplificando, 8 Dicembre, 2 Giugno, 25 Aprile, 1° Maggio) saranno trascorse da entrambi i genitori che avranno cura di organizzarle nel reciproco rispetto, consentendo che ad anni alterni si trascorra il pranzo con l'uno o la cena con l'altro. Le figlia rimarranno con il padre per la
Festa del Papà e nel giorno del suo compleanno, mentre rimarranno con la madre in occasione della Festa della Mamma e per il compleanno della stessa.
pagina 2 di 5 La chiedeva di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno di € 600,00 per il Pt_1
mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, e l'assegnazione della casa coniugale.
non si costituiva in giudizio, ma compariva all'udienza presidenziale. Controparte_1
Con ordinanza del 16 giugno 2021, il Giudice, con funzioni di presidente, affidava la figlia minore (essendo la primogenita della coppia, , divenuta maggiorenne, Per_2 Persona_1
nelle more del giudizio) ad entrambi i genitori, collocandola presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, disciplinava gli incontri fra il e la figlia , come da ricorso. CP_2 Per_2
Poneva a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie, per il Controparte_1
mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento di €
300,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio, veniva ascoltata la figlia minore e veniva escussa la teste dedotta dalla ricorrente, all'udienza del 21.5.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, alla scadenza dei termini di legge.
Il PM si è rimesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
La ha chiesto l'addebito della separazione al marito , sostenendo che il RD fosse solito Pt_1
assentarsi da casa , anche durante la notte, e che fosse dedito al gioco,. Sperperando il denaro necessario alla famiglia.
In particolare, nel luglio 2020, l'odierna ricorrente aveva subito un intervento chirurgico per un tumore ed il marito non l'aveva assistita.
A sostegno della propria domanda, la ha chiamato a testimoniare la sorella che ha Pt_1 Testimone_1
confermato le dette circostanza.
La teste ha dichiarato di avere appreso dalle nipoti, figlie della coppia, che il , senza darne CP_1
avviso e senza alcuna giustificazione, rientrava tardi la sera, di avere visto il cognato la domenica in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele, mentre giocava e di essersi occupata della sorella, durante la sua malattia, mentre il RD neanche le telefonava.
pagina 3 di 5 La minore ha dichiarato di non sentire la mancanza del padre perché “non c'è mai stato” , ha Per_2
raccontato che il padre non le ha comprato ciò di cui aveva bisogno, che, anche durante la loro convivenza, il padre trascorreva la domenica a giocare e non partecipava ai momenti ludici con le figlie.
Dalle illustrate circostanze emerge una condotta del di violazione degli obblighi nascenti dal CP_1
matrimonio., quali gli obblighi di assistenza morale materiale e collaborazione nell'interesse della famiglia, il appare disinteressato nei confronti delle figlie e della moglie, occupato solo a CP_1
soddisfare i propri bisogni, anche a discapito delle giuste necessità familiari.
Alla luce delle superiori considerazioni, appare conforme all'interesse della figlia minore il suo affido esclusivo alla madre, con collocamento presso la stessa e conseguente assegnazione della casa coniugale
Quanto agli incontri fra il padre e la minore: la ricorrente ha dedotto che, dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale , il RD non ha rispettato gli impegni, né sotto il profilo relazionale né sotto quello economico, sostenendo che sia stata la moglie ad allontanarlo dalle figlie.
Invero, il resistente non ha dato alcuna prova delle proprie affermazioni, mentre la stessa ha Per_2 dichiarato che il padre non le ha chiesto di uscire con lui, né le ha telefonato per sapere l'esito degli esami di licenza media.
Anche se la figlia ha dichiarato di non voler vedere il padre, è necessario prevedere un regime di incontri che, in mancanza di contestazioni, si conferma in quello richiesto nel ricorso introduttivo.
L'importo dell'assegno di mantenimento va fissato in € 500,00 mensili, date le esigenze delle figlie, sempre crescenti, trattandosi di due ragazze, in crescita.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, va condannato a rifondere a Controparte_1
controparte le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e , affida la Parte_1 Controparte_1
figlia minore, in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, cui assegna Persona_3
la casa coniugale regolamenta gli incontri fra la minore ed il padre, con le seguenti modalità:
trascorrerà con la figlia tutti i martedì e giovedì dall'uscita della scuola sino Controparte_1
alle ore 19,00 quando la riaccompagnerà presso la propria residenza. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni il giorno di Natale, 25 Dicembre oppure giorno 1 Gennaio;
il giorno dell'Epifania, sempre ad anni alterni;
nelle vacanze pasquali, ad pagina 4 di 5 anni alterni, la minore trascorrerà con il padre la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre una settimana nel mese di Agosto, anche non consecutiva, da definire di comune accordo con la madre entro la fine del mese di giugno;
ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il sito delle vacanze dove si trova con la figlia e gli eventuali spostamenti;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il tutto compatibilmente alle esigenze scolastiche o impegni della figlia. Le maggiori ricorrenze o altre festività, (esemplificando, 8 Dicembre, 2 Giugno, 25 Aprile, 1° Maggio) saranno trascorse da entrambi i genitori che avranno cura di organizzarle nel reciproco rispetto, consentendo che ad anni alterni si trascorra il pranzo con l'uno o la cena con l'altro. La figlia rimarrà con il padre per la Festa del Papà e nel giorno del suo compleanno, mentre rimarrà con la madre in occasione della Festa della Mamma e per il compleanno della stessa.
Pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie, per il mantenimento delle figlie, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di €. 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle eventuali spese straordinarie;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2002, atto n. 294, parte II serie A) condanna Controparte_1
a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in € 3000, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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