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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 641/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 641 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avocato Antonio Perria per procura speciale allegata al ricorso introduttivo e trasmessa in via telematica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Tonella Dessi
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci e CP_1
dall'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023, ha esposto di avere Parte_1
svolto la propria attività lavorativa, dal 1973 fino al marzo 2019, sia come lavoratore autonomo che alle dipendenze di diverse ditte e società, tra cui:
• dal 1973 al 1975 come termoidraulico alle dipendenze della Controparte_2
pagina 1 di 6 Snc,
• dal 1981 al 1990 come operaio tessile all'estero,
• dal 1991 al 1999 come operaio agricolo stagionale addetto alla coltivazione e raccolta di pomodori, pesche e fiori, in qualità di socio lavoratore della Soc. Coop.va
Rio Leni,
• dal 2000 fino al marzo 2019 come autista addetto al carico e scarico in qualità di titolare di ditta individuale di autotrasporti (docc. 1-3).
Ha precisato che, dal 2000 fino al marzo 2019, ha svolto le attività di autista ed addetto al carico-scarico di merci, lavorando per una media di 5 giorni alla settimana e di 9/12 ore al giorno, in attività di: movimentazione manuale di scatole, confezioni ed espositori, carico e scarico di merci per un peso variabile di 5/35kg, nonché la guida di un mezzo da 35 quintali per una media di 100.000 km all'anno.
Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali mansioni la patologia “ernie
e protrusioni discali lombari”, con domanda del 21 marzo 2019, aveva richiesto all' il riconoscimento della natura professionale della suddetta patologia, al fine CP_3
di ottenere il relativo indennizzo di legge.
Poiché l' resistente aveva rigettato la domanda amministrativa e la relativa CP_1 opposizione per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia, si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale della predetta patologia, nonché il conseguente indennizzo per il danno biologico sofferto.
L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda stante CP_3
l'assenza del rischio e la mancanza del nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale svolta nell'udienza del 19 settembre 2023, nel corso della quale sono stati sentiti i testi e i quali hanno confermato lo svolgimento delle Tes_1 Testimone_2
mansioni da parte del ricorrente, come dedotte in giudizio.
In specie, è emerso che durante l'espletamento dell'attività di Pt_1
autotrasportatore provvedeva, per circa 10/12 ore al giorno, al carico e allo scarico della merce dai camion, manualmente e con l'aiuto di un carrellino.
È emerso altresì che il ricorrente, nello svolgimento della propria attività
pagina 2 di 6 lavorativa, trasportava scatole di prodotti del peso variabile tra i 5kg ai 25kg, sino ad arrivare a merci più pesanti del peso anche di 50 o 80kg, con l'ausilio di carrelli che permettessero la consegna delle merci sino ai negozi dei clienti.
In sede di prova testimoniale è stata inoltre confermata la circostanza per cui, “il ricorrente, guidava quotidianamente il mezzo furgonato Transit, per una media di
400/600 km al giorno, per un totale di circa cento mila chilometri”.
Tuttavia, l'idoneità del rischio professionale a causare le specifiche patologie deve essere valutata alla luce delle deduzioni del c.t.u.
Chiamato a valutare la sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni accertate all'esito della prova orale, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici ed Persona_1
attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da
“spondiloartrosi lombare con sindrome sciatalgica cronica in multiple discopatie ed ernie discali” comportante un danno biologico pari al 8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21 marzo 2019.
Nello specifico, il consulente ha dichiarato che la suddetta patologia è attribuibile all'attività lavorativa svolta dal a contrario di quanto sostenuto dall' Pt_1 CP_3
In particolare, nella consulenza tecnica d'ufficio si afferma che: “Dalla analisi biomeccanica e dalla valutazione della postura del lavoro emerge che la colonna lombare dell'autista è in una condizione di annullamento della lordosi lombare con riduzione del tono degli erettori spinali e una alterazione del meccanismo di pompa idraulica che mantiene vitali i dischi con conseguente precoce e progressiva degenerazioni di questi e ciò in particolare in condizioni posturali di fissità prolungata. D'altra parte, va considerato che numerosi studi epidemiologici dimostrano che nel gruppo di autisti rispetto al gruppo di controllo vi è una eccedenza di patologie lombari il che significa che gli autisti hanno una maggiore probabilità di contrarre patologie vertebrali rispetto a gruppi di controllo di pari età
e sesso, non esposti al rischio posturale”.
Ha osservato che “non si può condividere il parere della assenza di rischio CP_3
specifico, che appare invece altamente probabile considerando il lungo periodo di
pagina 3 di 6 esposizione a vibrazioni meccaniche, a posture scorrette con sovraccarico del rachide lombare, a fattori ambientali avversi (freddo, umido, polveri..) non solo nel periodo in cui ha svolto l'attività di autotrasportatore ma anche nei precedenti periodi come operaio agricolo e operaio tessile “
Ha poi precisato che “anche se esposizione al rischio non significa necessariamente comparsa della tecnopatia , a mio giudizio, nel caso in esame , il rischio appare essere stato prevalente nella determinazione della forma morbosa denunciata ( che è malattia multifattoriale riconoscendo molte altre cause di tipo metabolico, genetico-familiare, degenerativo...) sia nel periodo in cui il ricorrente svolgeva l'attività di operaio tessile sia in quella di operaio agricolo sia in quella di autotrasportatore addetto al carico e scarico delle merci …e certamente anche la anzianità lavorativa del ( esposto al rischio da oltre 35 anni ) ha avuto un Pt_1 ruolo significativo nel determinismo della patologia lombare”.
Attualmente il quadro clinico presentato dal sig appare modesto ed è Pt_1
caratterizzato da discreta spinalgia lombare diffusa, da una motilità della colonna lombare limitata per circa 1/3 e riferita dolente, apparente positività della manovra di GU , mentre non sono evidenti alterazioni dei riflessi né deficit sensitivomotori agli arti inferiori.
Si tratta indubbiamente di un quadro riferibile ad una patologia degenerativa lombare con protrusioni discali multiple e possibili saltuari episodi di acuzie ma senza segni attuali o pregressi di deficit neurologici (lieve radicolopatia cronica L5 dx in tracciato EMG).
Come già puntualizzato la patologia degenerativa lombare ha etiologia plurifattoriale riconoscendo anche causa genetiche, dismetaboliche, endocrine, microtraumatiche ed è riscontrabile con caratteristiche simili di diffusione e gravità anche in soggetti non esposti professionalmente”.
Tuttavia, “nel caso in esame, in considerazione del quadro anatomo-radiografico
e clinico-funzionale, si può affermare che la influenza dell'attività lavorativa svolta dal 1973 quale fattore concausale è da considerarsi di grado superiore o almeno uguale a quella di altri fattori endogeni o esogeni”.
Il dott. ha ritenuto in definitiva che “il sig presenti un quadro Per_1 Pt_1
clinico-funzionale tipico di una spondiloartrosi diffusa con protrusioni discali multiple in L2L3 , L4L5 e L5S1 ed ernia discale L3L4 in conflitto con la radice L4 a
pagina 4 di 6 dx , che è possibile identificare come malattia professionale in presenza di un sicuro rischio lavorativo e che quindi alla sua attività lavorativa possa essere riconosciuto un sicuro nesso di causalità con la patologia lamentata.
Attualmente tale quadro patologico, in considerazione del quadro clinico- funzionale rilevato all'atto della visita peritale e del quadro strumentale visionato, determina una menomazione della integrità psicofisica dell'attore (danno biologico) valutabile equamente nel 8% : ciò in considerazione delle valutazioni tabellari del
Dlg 38/2000 che per la menomazione 213 prevede un danno biologico fino al massimo di 12%”.
Il perito officiato dal tribunale ha infine concluso, di poter affermare che: “Ritengo che tale quadro patologico della colonna lombare riconosca un nesso causale o almeno concausale con le varie lavorazioni cui il sig. era dedito dal 1973 Pt_1
fino al 2019.
Attualmente tale quadro determina una menomazione della integrità psicofisica dell'attore (danno biologico) valutabile nel 8% e ciò fin dalla data della presentazione della domanda”.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici e neppure oggetto di osservazioni critiche in sede di esame della bozza preliminare.
Ritiene pertanto il giudicante, che in ragione della natura Parte_1 professionale della patologia della “spondiloartrosi lombare con sindrome sciatalgica cronica in multiple discopatie ed ernie discali” delle quali è affetto, abbia diritto al riconoscimento di un danno biologico complessivo pari all'8% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 21 marzo 2019 e di percepire, perciò, il previsto indennizzo in capitale, nella misura e con la decorrenza di legge.
L' deve essere, pertanto, condannato al riconoscimento del predetto CP_3
indennizzo in capitale, commisurato ad un danno biologico dell'8%, in favore della parte ricorrente, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 21 marzo 2019.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' Le stesse devono essere liquidate come in dispositivo tenendo conto della CP_3
pagina 5 di 6 tabella di riferimento delle cause in materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore della prestazione (da euro 5.200,00 a euro 26.000,00 tenuto conto dell'importo dell'indennizzo rapportato all'8%, come da tabella degli importi dell'indennizzo allegata dall'istituto). CP_3
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_3
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “spondiloartrosi lombare con sindrome Parte_1 sciatalgica cronica in multiple discopatie ed ernie discali” di natura professionale, cui è conseguito un danno biologico complessivo pari all'8%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21 marzo 2019, e ha perciò diritto di percepire da tale data, nella misura e con decorrenza di legge, il previsto indennizzo in capitale;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente del CP_3 predetto indennizzo in capitale, nella misura dell'8%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 21 marzo 2019, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che CP_3 liquida in complessivi € 2.905,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 641 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...] e ivi residente, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avocato Antonio Perria per procura speciale allegata al ricorso introduttivo e trasmessa in via telematica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Tonella Dessi
RICORRENTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci e CP_1
dall'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023, ha esposto di avere Parte_1
svolto la propria attività lavorativa, dal 1973 fino al marzo 2019, sia come lavoratore autonomo che alle dipendenze di diverse ditte e società, tra cui:
• dal 1973 al 1975 come termoidraulico alle dipendenze della Controparte_2
pagina 1 di 6 Snc,
• dal 1981 al 1990 come operaio tessile all'estero,
• dal 1991 al 1999 come operaio agricolo stagionale addetto alla coltivazione e raccolta di pomodori, pesche e fiori, in qualità di socio lavoratore della Soc. Coop.va
Rio Leni,
• dal 2000 fino al marzo 2019 come autista addetto al carico e scarico in qualità di titolare di ditta individuale di autotrasporti (docc. 1-3).
Ha precisato che, dal 2000 fino al marzo 2019, ha svolto le attività di autista ed addetto al carico-scarico di merci, lavorando per una media di 5 giorni alla settimana e di 9/12 ore al giorno, in attività di: movimentazione manuale di scatole, confezioni ed espositori, carico e scarico di merci per un peso variabile di 5/35kg, nonché la guida di un mezzo da 35 quintali per una media di 100.000 km all'anno.
Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali mansioni la patologia “ernie
e protrusioni discali lombari”, con domanda del 21 marzo 2019, aveva richiesto all' il riconoscimento della natura professionale della suddetta patologia, al fine CP_3
di ottenere il relativo indennizzo di legge.
Poiché l' resistente aveva rigettato la domanda amministrativa e la relativa CP_1 opposizione per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia, si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale della predetta patologia, nonché il conseguente indennizzo per il danno biologico sofferto.
L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda stante CP_3
l'assenza del rischio e la mancanza del nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale svolta nell'udienza del 19 settembre 2023, nel corso della quale sono stati sentiti i testi e i quali hanno confermato lo svolgimento delle Tes_1 Testimone_2
mansioni da parte del ricorrente, come dedotte in giudizio.
In specie, è emerso che durante l'espletamento dell'attività di Pt_1
autotrasportatore provvedeva, per circa 10/12 ore al giorno, al carico e allo scarico della merce dai camion, manualmente e con l'aiuto di un carrellino.
È emerso altresì che il ricorrente, nello svolgimento della propria attività
pagina 2 di 6 lavorativa, trasportava scatole di prodotti del peso variabile tra i 5kg ai 25kg, sino ad arrivare a merci più pesanti del peso anche di 50 o 80kg, con l'ausilio di carrelli che permettessero la consegna delle merci sino ai negozi dei clienti.
In sede di prova testimoniale è stata inoltre confermata la circostanza per cui, “il ricorrente, guidava quotidianamente il mezzo furgonato Transit, per una media di
400/600 km al giorno, per un totale di circa cento mila chilometri”.
Tuttavia, l'idoneità del rischio professionale a causare le specifiche patologie deve essere valutata alla luce delle deduzioni del c.t.u.
Chiamato a valutare la sussistenza delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni accertate all'esito della prova orale, il consulente tecnico d'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici ed Persona_1
attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da
“spondiloartrosi lombare con sindrome sciatalgica cronica in multiple discopatie ed ernie discali” comportante un danno biologico pari al 8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21 marzo 2019.
Nello specifico, il consulente ha dichiarato che la suddetta patologia è attribuibile all'attività lavorativa svolta dal a contrario di quanto sostenuto dall' Pt_1 CP_3
In particolare, nella consulenza tecnica d'ufficio si afferma che: “Dalla analisi biomeccanica e dalla valutazione della postura del lavoro emerge che la colonna lombare dell'autista è in una condizione di annullamento della lordosi lombare con riduzione del tono degli erettori spinali e una alterazione del meccanismo di pompa idraulica che mantiene vitali i dischi con conseguente precoce e progressiva degenerazioni di questi e ciò in particolare in condizioni posturali di fissità prolungata. D'altra parte, va considerato che numerosi studi epidemiologici dimostrano che nel gruppo di autisti rispetto al gruppo di controllo vi è una eccedenza di patologie lombari il che significa che gli autisti hanno una maggiore probabilità di contrarre patologie vertebrali rispetto a gruppi di controllo di pari età
e sesso, non esposti al rischio posturale”.
Ha osservato che “non si può condividere il parere della assenza di rischio CP_3
specifico, che appare invece altamente probabile considerando il lungo periodo di
pagina 3 di 6 esposizione a vibrazioni meccaniche, a posture scorrette con sovraccarico del rachide lombare, a fattori ambientali avversi (freddo, umido, polveri..) non solo nel periodo in cui ha svolto l'attività di autotrasportatore ma anche nei precedenti periodi come operaio agricolo e operaio tessile “
Ha poi precisato che “anche se esposizione al rischio non significa necessariamente comparsa della tecnopatia , a mio giudizio, nel caso in esame , il rischio appare essere stato prevalente nella determinazione della forma morbosa denunciata ( che è malattia multifattoriale riconoscendo molte altre cause di tipo metabolico, genetico-familiare, degenerativo...) sia nel periodo in cui il ricorrente svolgeva l'attività di operaio tessile sia in quella di operaio agricolo sia in quella di autotrasportatore addetto al carico e scarico delle merci …e certamente anche la anzianità lavorativa del ( esposto al rischio da oltre 35 anni ) ha avuto un Pt_1 ruolo significativo nel determinismo della patologia lombare”.
Attualmente il quadro clinico presentato dal sig appare modesto ed è Pt_1
caratterizzato da discreta spinalgia lombare diffusa, da una motilità della colonna lombare limitata per circa 1/3 e riferita dolente, apparente positività della manovra di GU , mentre non sono evidenti alterazioni dei riflessi né deficit sensitivomotori agli arti inferiori.
Si tratta indubbiamente di un quadro riferibile ad una patologia degenerativa lombare con protrusioni discali multiple e possibili saltuari episodi di acuzie ma senza segni attuali o pregressi di deficit neurologici (lieve radicolopatia cronica L5 dx in tracciato EMG).
Come già puntualizzato la patologia degenerativa lombare ha etiologia plurifattoriale riconoscendo anche causa genetiche, dismetaboliche, endocrine, microtraumatiche ed è riscontrabile con caratteristiche simili di diffusione e gravità anche in soggetti non esposti professionalmente”.
Tuttavia, “nel caso in esame, in considerazione del quadro anatomo-radiografico
e clinico-funzionale, si può affermare che la influenza dell'attività lavorativa svolta dal 1973 quale fattore concausale è da considerarsi di grado superiore o almeno uguale a quella di altri fattori endogeni o esogeni”.
Il dott. ha ritenuto in definitiva che “il sig presenti un quadro Per_1 Pt_1
clinico-funzionale tipico di una spondiloartrosi diffusa con protrusioni discali multiple in L2L3 , L4L5 e L5S1 ed ernia discale L3L4 in conflitto con la radice L4 a
pagina 4 di 6 dx , che è possibile identificare come malattia professionale in presenza di un sicuro rischio lavorativo e che quindi alla sua attività lavorativa possa essere riconosciuto un sicuro nesso di causalità con la patologia lamentata.
Attualmente tale quadro patologico, in considerazione del quadro clinico- funzionale rilevato all'atto della visita peritale e del quadro strumentale visionato, determina una menomazione della integrità psicofisica dell'attore (danno biologico) valutabile equamente nel 8% : ciò in considerazione delle valutazioni tabellari del
Dlg 38/2000 che per la menomazione 213 prevede un danno biologico fino al massimo di 12%”.
Il perito officiato dal tribunale ha infine concluso, di poter affermare che: “Ritengo che tale quadro patologico della colonna lombare riconosca un nesso causale o almeno concausale con le varie lavorazioni cui il sig. era dedito dal 1973 Pt_1
fino al 2019.
Attualmente tale quadro determina una menomazione della integrità psicofisica dell'attore (danno biologico) valutabile nel 8% e ciò fin dalla data della presentazione della domanda”.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici e neppure oggetto di osservazioni critiche in sede di esame della bozza preliminare.
Ritiene pertanto il giudicante, che in ragione della natura Parte_1 professionale della patologia della “spondiloartrosi lombare con sindrome sciatalgica cronica in multiple discopatie ed ernie discali” delle quali è affetto, abbia diritto al riconoscimento di un danno biologico complessivo pari all'8% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 21 marzo 2019 e di percepire, perciò, il previsto indennizzo in capitale, nella misura e con la decorrenza di legge.
L' deve essere, pertanto, condannato al riconoscimento del predetto CP_3
indennizzo in capitale, commisurato ad un danno biologico dell'8%, in favore della parte ricorrente, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 21 marzo 2019.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico dell' Le stesse devono essere liquidate come in dispositivo tenendo conto della CP_3
pagina 5 di 6 tabella di riferimento delle cause in materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore della prestazione (da euro 5.200,00 a euro 26.000,00 tenuto conto dell'importo dell'indennizzo rapportato all'8%, come da tabella degli importi dell'indennizzo allegata dall'istituto). CP_3
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio CP_3
liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da “spondiloartrosi lombare con sindrome Parte_1 sciatalgica cronica in multiple discopatie ed ernie discali” di natura professionale, cui è conseguito un danno biologico complessivo pari all'8%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 21 marzo 2019, e ha perciò diritto di percepire da tale data, nella misura e con decorrenza di legge, il previsto indennizzo in capitale;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore della parte ricorrente del CP_3 predetto indennizzo in capitale, nella misura dell'8%, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 21 marzo 2019, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che CP_3 liquida in complessivi € 2.905,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 6 di 6