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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1379/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1481/2020 del 9.10.2020 e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Napoli, via Genova, n. 11 – nello studio dell'avv. PISCOPO ERNESTO, rappresentata e difesa dall'avv. GUERRIERO AUGUSTO (c.f.
, per mandato in calce all'atto di appello C.F._1
E
(c. f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Napoli, Corso Umberto I, 75, nello studio degli Avv.ti
IOSSA ENRICO MARIA (c.f. ) e MARRAZZO C.F._3
DOMENICO ( ) che lo rappresentano e difendono C.F._4
per procura in atti
Conclusioni dell'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis
rejectis, in accoglimento del presente gravame e in totale riforma della sentenza
del Tribunale di Avellino n.1481/2020:
I)- In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza impugnata, ricorrendo le condizioni all'uopo richieste dall'art. 283
c.p.c., con decisione da adottare prima dell'udienza di comparizione fissata per il
19 luglio 2021, ex art 351cpc;
II)- Nel merito, accogliere il presente appello e in totale riforma della sentenza
gravata accogliere la domanda svolta nel giudizio di primo grado, ed accogliere la
richiesta avviata con il decreto ingiuntivo, da intendersi qui riportato:
1.- accertare e dichiarare il diritto della soc. ad Parte_1
ottenere il pagamento della somma portata dalle fatture messe di cui al decreto
ingiuntivo richiesto per il totale di € 31. 301,84 e per tutte le ragioni sopra
esposte;
2 2.- e per l'effetto, condannare il convenuto al versamento Controparte_1
della somma di € 31.301,84, portata dal decreto Ingiuntivo reso dal Tribunale di
Avellino, opposto, N. RG. 1600/2015.
Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in
accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate nel presente atto, Voglia
gradatamente così provvedere:
1. Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di
primo grado per tutti i motivi meglio supra esplicitati, con conseguente
condanna al pagamento della pena pecuniaria prevista dal comma 2 dell'art. 283
c.p.c.;
2. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui ai punti A. e B.;
3. Rigettare l'appello – per tutti i motivi infra dedotti – perché infondato sia in
fatto che in diritto.
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa ex
D.M. Giustizia 55/2014, oltre spese generali (15%), iva e cpa, con attribuzione ai
sottoscritti avvocati anticipatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 1481/2020, pubblicata il 9.10.2020, il tribunale di
Avellino ha accolto l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
il decreto n. 1600/2015 con cui il medesimo tribunale gli aveva ingiunto di
3 pagare alla la complessiva somma di € Parte_1
31.301,84, oltre interessi e spese, a fronte di due fatture, nn. 230 e 292,
emesse nel 2015 per fornitura di materiale di stampa di propaganda elettorale, condannando altresì la soc. opposta al pagamento delle spese di lite.
§ 2. A seguito dell'opposizione proposta dal , che ha negato la CP_1
sussistenza di qualsiasi rapporto con la il Parte_1
tribunale, richiamati i consolidati orientamenti giurisprudenziali in ordine al riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha negato che le fatture, utili ai fini dell'emissione dell'ingiunzione, potessero valere quale prova del credito anche nella fase di merito;
ha contestato la concludenza dell'ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta opposta;
e, quanto alla prova testimoniale raccolta in corso di causa, ne ha ritenuta l'inidoneità a fondare un giudizio di sussistenza di un contratto di fornitura del materiale indicato nelle fatture, stante da un canto la genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'opposta, e, dall'altro, le dichiarazioni di segno contrario rese dai testimoni di parte opponente, che avevano indicato l'esistenza di una diversa tipografia incaricata della predisposizione del materiale elettorale in questione.
§ 3. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la
[...]
lamentando, essenzialmente, un'errata valutazione del Parte_1
materiale probatorio raccolto e l'erronea convinzione della necessità
4 dell'esistenza di un contratto, ritenendo così insufficienti le mere fatture differite.
§ 4. Il , costituitosi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_1
del gravame e, nel merito, ne ha invocato il rigetto.
§ 5. La corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dall'appellante; la causa, trasmessa dalla settima alla terza sezione di questa Corte, per disposizione tabellare della presidenza della corte d'appello, è stata quindi assegnata in decisione all'udienza del
7 maggio 2025, con la concessione di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
§ 6. L'appello è infondato.
§ 7. Preliminarmente, va respinta l'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
È sufficiente al riguardo richiamare i principi affermati dalla Corte
regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione per risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la
Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
5 che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le
questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte
argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire
particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto
alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice,
sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò
premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalla è certamente idoneo a superare lo Parte_1
scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di
6 essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-
giuridico seguito dal Tribunale di Avellino per pervenire alla decisione di accoglimento dell'opposizione.
§ 8. Ugualmente da respingere è la censura di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può
dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in
procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n.
37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
§ 9. Nel merito, l'appello è infondato, anche se appare opportuna una più
puntuale motivazione.
§ 9.1. È bene partire dall'esame della documentazione che l'odierna appellante aveva prodotto sin dalla fase monitoria, tenendo presente che,
pacificamente, non esiste un contratto scritto tra le parti.
7 Si tratta, innanzitutto, di due fatture: la fattura immediata n. 292 del
30/06/2015 per € 20.000,00 relativa a “materiale elettorale regionali 2015”,
riferita a n. 13 diversi d.d.t., e la fattura differita n. 239 del 29/05/2015 per complessivi € 10.501,84, anch'essa relativa a materiale elettorale vario,
recante riferimento ai medesimi d.d.t.
Già questo primo elemento non può non suscitare perplessità, dal momento che due fatture, emesse a distanza di un mese l'una dall'altra,
sono riferite alla consegna del medesimo materiale, circostanza su cui l'opposta, odierna appellante, non ha fornito spiegazione alcuna;
e, ancor di più, non può non sollevare dubbi il fatto che non vi sia in atti un sol documento di trasporto tra quelli indicati, senza che possa valere quale giustificazione il fatto che la prima fattura sia una fattura immediata, dal momento che sulla base dei medesimi d.d.t. era già stata emessa altra fattura, peraltro di differente importo.
L'opposta ha, poi, prodotto in primo grado un documento, indicato come
“ordine del materiale elettorale” da , ma, a ben vedere, Controparte_1
quel documento non contiene alcun ordine;
mentre in atti è contenuto altro documento proveniente dal contenente – con chiarezza – la CP_1
richiesta di un preventivo per materiale pubblicitario elettorale
(bigliettini, fac simile, manifesti); preventivo, peraltro, non prodotto.
Non costituiscono, poi, di certo prova della conclusione del contratto tre bozzetti di prova di manifesti, volantini e bigliettini, dal momento che,
come visto, è documentato che un preventivo sia stato richiesto;
mentre è
8 ben strano che neanche una copia del rilevante materiale in ipotesi realizzato sia stata prodotta (perché, pur a fronte delle ipotetiche consegne, è ben difficile che la tipografia non abbia conservato almeno un campione del materiale prodotto).
§ 9.2. Le lacune documentali, poi, non sono state colmate dalle prove orali raccolte in primo grado. A parte la risposta del tutto negativa data,
rispondendo all'interrogatorio deferitogli, dall'opponente , che CP_1
ha negato di aver mai commissionato materiale pubblicitario alla società
opposta, le dichiarazioni rese dai testimoni presentano una radicale contrapposizione, nel senso che quelli indicati dalla appellante,
[...]
e hanno confermato in modo del tutto Tes_1 Controparte_2
generico il rapporto tra le parti (a parte la stranezza relativa al capo 4.,
con cui la stessa odierna appellante chiedeva di provare che i beni in parola sono risultati inidonei all'uso); mentre quello indicato dall'opponente , , oltre a negare l'esistenza di CP_1 Controparte_3
rapporti tra le parti, in quanto incaricato della campagna elettorale ha riferito che il materiale pubblicitario venne commissionato esclusivamente ad altra tipografia, la e consegnato presso CP_4
la sede del comitato elettorale.
§ 10. Dunque, non può dirsi raggiunta la prova – che, come correttamente indicato dal primo giudice, gravava sulla parte opposta – dell'esistenza del contratto e della sua avvenuta esecuzione, con conseguente rigetto dell'appello.
9 § 11. Al rigetto del gravame fa seguito la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore economico della controversia e delle attività difensive svolte, con l'utilizzo dei valori medi dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, con attribuzione ai procuratori che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
§ 12. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre
2012, n. 228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Avellino n. 1481/2020 del 9.10.2020, così provvede:
-a) rigetta l'appello;
-b) condanna la al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di , liquidate in Controparte_1
complessivi € 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con
10 attribuzione agli avv.ti Domenico Marrazzo ed Enrico Maria Iossa che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
-c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24
dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 9 luglio 2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1379/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Avellino n. 1481/2020 del 9.10.2020 e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Napoli, via Genova, n. 11 – nello studio dell'avv. PISCOPO ERNESTO, rappresentata e difesa dall'avv. GUERRIERO AUGUSTO (c.f.
, per mandato in calce all'atto di appello C.F._1
E
(c. f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Napoli, Corso Umberto I, 75, nello studio degli Avv.ti
IOSSA ENRICO MARIA (c.f. ) e MARRAZZO C.F._3
DOMENICO ( ) che lo rappresentano e difendono C.F._4
per procura in atti
Conclusioni dell'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis
rejectis, in accoglimento del presente gravame e in totale riforma della sentenza
del Tribunale di Avellino n.1481/2020:
I)- In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza impugnata, ricorrendo le condizioni all'uopo richieste dall'art. 283
c.p.c., con decisione da adottare prima dell'udienza di comparizione fissata per il
19 luglio 2021, ex art 351cpc;
II)- Nel merito, accogliere il presente appello e in totale riforma della sentenza
gravata accogliere la domanda svolta nel giudizio di primo grado, ed accogliere la
richiesta avviata con il decreto ingiuntivo, da intendersi qui riportato:
1.- accertare e dichiarare il diritto della soc. ad Parte_1
ottenere il pagamento della somma portata dalle fatture messe di cui al decreto
ingiuntivo richiesto per il totale di € 31. 301,84 e per tutte le ragioni sopra
esposte;
2 2.- e per l'effetto, condannare il convenuto al versamento Controparte_1
della somma di € 31.301,84, portata dal decreto Ingiuntivo reso dal Tribunale di
Avellino, opposto, N. RG. 1600/2015.
Con il favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, in
accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate nel presente atto, Voglia
gradatamente così provvedere:
1. Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di
primo grado per tutti i motivi meglio supra esplicitati, con conseguente
condanna al pagamento della pena pecuniaria prevista dal comma 2 dell'art. 283
c.p.c.;
2. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui ai punti A. e B.;
3. Rigettare l'appello – per tutti i motivi infra dedotti – perché infondato sia in
fatto che in diritto.
4. Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa ex
D.M. Giustizia 55/2014, oltre spese generali (15%), iva e cpa, con attribuzione ai
sottoscritti avvocati anticipatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con sentenza n. 1481/2020, pubblicata il 9.10.2020, il tribunale di
Avellino ha accolto l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
il decreto n. 1600/2015 con cui il medesimo tribunale gli aveva ingiunto di
3 pagare alla la complessiva somma di € Parte_1
31.301,84, oltre interessi e spese, a fronte di due fatture, nn. 230 e 292,
emesse nel 2015 per fornitura di materiale di stampa di propaganda elettorale, condannando altresì la soc. opposta al pagamento delle spese di lite.
§ 2. A seguito dell'opposizione proposta dal , che ha negato la CP_1
sussistenza di qualsiasi rapporto con la il Parte_1
tribunale, richiamati i consolidati orientamenti giurisprudenziali in ordine al riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha negato che le fatture, utili ai fini dell'emissione dell'ingiunzione, potessero valere quale prova del credito anche nella fase di merito;
ha contestato la concludenza dell'ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta opposta;
e, quanto alla prova testimoniale raccolta in corso di causa, ne ha ritenuta l'inidoneità a fondare un giudizio di sussistenza di un contratto di fornitura del materiale indicato nelle fatture, stante da un canto la genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'opposta, e, dall'altro, le dichiarazioni di segno contrario rese dai testimoni di parte opponente, che avevano indicato l'esistenza di una diversa tipografia incaricata della predisposizione del materiale elettorale in questione.
§ 3. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la
[...]
lamentando, essenzialmente, un'errata valutazione del Parte_1
materiale probatorio raccolto e l'erronea convinzione della necessità
4 dell'esistenza di un contratto, ritenendo così insufficienti le mere fatture differite.
§ 4. Il , costituitosi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_1
del gravame e, nel merito, ne ha invocato il rigetto.
§ 5. La corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata dall'appellante; la causa, trasmessa dalla settima alla terza sezione di questa Corte, per disposizione tabellare della presidenza della corte d'appello, è stata quindi assegnata in decisione all'udienza del
7 maggio 2025, con la concessione di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di repliche.
§ 6. L'appello è infondato.
§ 7. Preliminarmente, va respinta l'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
È sufficiente al riguardo richiamare i principi affermati dalla Corte
regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione per risolvere una questione di massima di particolare importanza. Secondo la
Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
5 che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le
questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte
argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire
particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto
alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice,
sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600). Tutto ciò
premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dalla è certamente idoneo a superare lo Parte_1
scrutinio di ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di
6 essa contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-
giuridico seguito dal Tribunale di Avellino per pervenire alla decisione di accoglimento dell'opposizione.
§ 8. Ugualmente da respingere è la censura di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può
dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che
è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in
procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n.
37272; Cass. 15/4/2019, n. 10422).
§ 9. Nel merito, l'appello è infondato, anche se appare opportuna una più
puntuale motivazione.
§ 9.1. È bene partire dall'esame della documentazione che l'odierna appellante aveva prodotto sin dalla fase monitoria, tenendo presente che,
pacificamente, non esiste un contratto scritto tra le parti.
7 Si tratta, innanzitutto, di due fatture: la fattura immediata n. 292 del
30/06/2015 per € 20.000,00 relativa a “materiale elettorale regionali 2015”,
riferita a n. 13 diversi d.d.t., e la fattura differita n. 239 del 29/05/2015 per complessivi € 10.501,84, anch'essa relativa a materiale elettorale vario,
recante riferimento ai medesimi d.d.t.
Già questo primo elemento non può non suscitare perplessità, dal momento che due fatture, emesse a distanza di un mese l'una dall'altra,
sono riferite alla consegna del medesimo materiale, circostanza su cui l'opposta, odierna appellante, non ha fornito spiegazione alcuna;
e, ancor di più, non può non sollevare dubbi il fatto che non vi sia in atti un sol documento di trasporto tra quelli indicati, senza che possa valere quale giustificazione il fatto che la prima fattura sia una fattura immediata, dal momento che sulla base dei medesimi d.d.t. era già stata emessa altra fattura, peraltro di differente importo.
L'opposta ha, poi, prodotto in primo grado un documento, indicato come
“ordine del materiale elettorale” da , ma, a ben vedere, Controparte_1
quel documento non contiene alcun ordine;
mentre in atti è contenuto altro documento proveniente dal contenente – con chiarezza – la CP_1
richiesta di un preventivo per materiale pubblicitario elettorale
(bigliettini, fac simile, manifesti); preventivo, peraltro, non prodotto.
Non costituiscono, poi, di certo prova della conclusione del contratto tre bozzetti di prova di manifesti, volantini e bigliettini, dal momento che,
come visto, è documentato che un preventivo sia stato richiesto;
mentre è
8 ben strano che neanche una copia del rilevante materiale in ipotesi realizzato sia stata prodotta (perché, pur a fronte delle ipotetiche consegne, è ben difficile che la tipografia non abbia conservato almeno un campione del materiale prodotto).
§ 9.2. Le lacune documentali, poi, non sono state colmate dalle prove orali raccolte in primo grado. A parte la risposta del tutto negativa data,
rispondendo all'interrogatorio deferitogli, dall'opponente , che CP_1
ha negato di aver mai commissionato materiale pubblicitario alla società
opposta, le dichiarazioni rese dai testimoni presentano una radicale contrapposizione, nel senso che quelli indicati dalla appellante,
[...]
e hanno confermato in modo del tutto Tes_1 Controparte_2
generico il rapporto tra le parti (a parte la stranezza relativa al capo 4.,
con cui la stessa odierna appellante chiedeva di provare che i beni in parola sono risultati inidonei all'uso); mentre quello indicato dall'opponente , , oltre a negare l'esistenza di CP_1 Controparte_3
rapporti tra le parti, in quanto incaricato della campagna elettorale ha riferito che il materiale pubblicitario venne commissionato esclusivamente ad altra tipografia, la e consegnato presso CP_4
la sede del comitato elettorale.
§ 10. Dunque, non può dirsi raggiunta la prova – che, come correttamente indicato dal primo giudice, gravava sulla parte opposta – dell'esistenza del contratto e della sua avvenuta esecuzione, con conseguente rigetto dell'appello.
9 § 11. Al rigetto del gravame fa seguito la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore economico della controversia e delle attività difensive svolte, con l'utilizzo dei valori medi dello scaglione di valore del d.m. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, con attribuzione ai procuratori che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
§ 12. Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1
quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre
2012, n. 228 (“quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Avellino n. 1481/2020 del 9.10.2020, così provvede:
-a) rigetta l'appello;
-b) condanna la al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado di giudizio in favore di , liquidate in Controparte_1
complessivi € 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con
10 attribuzione agli avv.ti Domenico Marrazzo ed Enrico Maria Iossa che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
-c) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24
dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 9 luglio 2025.
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
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