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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6226/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6226/2021 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lucidi, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Perugia via XX Settembre n. 74 presso il difensore avv.
Alessandro Lucidi
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MAURO BIGI, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Matteo Budelli e dall'avv. Matteo Guerrieri giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Via Luigi Bonazzi
35 06123 Perugia presso i predetti difensori
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo. Conclusioni di parte resistente: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis sia in sede di merito principale, sia in accoglimento della domanda riconvenzionale di addebito proposta:
ACCOGLIERE le conclusioni tutte, sia come anticipate con memoria di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale di addebito, già in sede presidenziale, sia per come ribadite ed integrate con memoria ex art. 709, 3° comma c.p.c. e successive memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., e per l'effetto RIGETTARE integralmente le domande avversarie.
Concedere termini per comparsa conclusionale e memoria in replica.
Con vittoria di spese e compensi professionali.»
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 7.11.2024.
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
I. Con ricorso depositato in data 20.12.2021, domandava la separazione da Parte_1 Controparte_1
- con il quale si era sposata in data 21.9.2008 e dalla cui unione erano nati due figli, (il ERona_1
18.9.2010) e (il 1.2.2013) - chiedendo addebitarsi la separazione al marito per le condotte violenti e Per_2 maltrattanti da lui tenute nei suoi confronti.
Esponeva a tal fine:
che la convivenza era divenuta intollerabile in conseguenza della gelosia ossessiva del marito, che lo portava a immaginare tradimenti in realtà inesistenti e a sottoporla a perquisizioni corporali nel tentativo di reperire le prove delle proprie supposizioni;
che il marito per lunghi periodi le aveva sottratto il bancomat, l'auto e il cellulare e le aveva impedito di frequentare le proprie amiche e i propri familiari;
che il marito aveva anche installato delle telecamere in casa, attraverso le quali la controllava da remoto;
che il marito, nel tentativo di reperire le prove dei suoi presunti tradimenti, sottoponeva i figli a veri e propri interrogatori telefonici;
che il marito l'aveva più volte aggredita verbalmente, umiliandola pesantemente di fronte a terzi e anche alla presenza dei figli;
che il marito, sebbene avesse un guadagno maggiore, contribuiva solo sporadicamente alle spese della famiglia, che veniva mantenuta quasi esclusivamente con le entrate di lei, tanto che le erano intestati anche tutti i contratti delle utenze domestiche.
Rappresentava inoltre che, con ordinanza del 22.7.2021, il GIP del Tribunale di Perugia aveva disposto nei confronti di suo marito il divieto di avvicinamento a lei e ai figli, ma che il marito aveva violato ripetutamente il provvedimento, come dimostrato dalle richieste di intervento delle forze dell'ordine.
Sotto il profilo economico, deduceva: di lavorare come operaia presso la Nestlé, con contratto a tempo determinato e stipendio netto mensile di € 1.300,00; che il marito lavorava come corriere per la SDA per uno stipendio mensile netto di € 1.800,00; che la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi (pur avendo ella contribuito maggiormente all'acquisto) e che per comprarla avevano entrambi stipulato un mutuo bancario che rimborsavano con una rata di € 553,19.
Chiedeva quindi l'affidamento esclusivo dei figli, con collocazione presso di lei e senza incontri con il padre o, in subordine, con incontri in modalità protetta;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare e un contributo a carico del marito per il mantenimento proprio (nella misura di € 300,00) e dei figli (nella misura di € 350,00 per ciascuno). Infine, domandava il pagamento del contributo di mantenimento arretrato, dalla cessazione di fatto della convivenza al deposito del ricorso per separazione, nonché la restituzione delle somme anticipate per l'acquisto della casa coniugale, per l'acquisto degli arredi e “per la chiusura di posizioni esclusive del signor . CP_1
si costituiva, aderendo alla domanda principale e chiedendo in via riconvenzionale Controparte_1 addebitarsi la separazione alla moglie cui riteneva doversi attribuire la fine del legame coniugale per episodi di infedeltà, che si sarebbero verificati nel 2016 e che sarebbero stati ammessi dalla stessa sig.ra Pt_1 nonché per il comportamento violento che ella avrebbe tenuto nei confronti del figlio minore. Unitamente
pagina 3 di 14 alla domanda di addebito il resistente proponeva domanda di risarcimento dei danni morali e biologici provocati dalla moglie alla propria vita di relazione.
In ordine alle condizioni economiche, deduceva di lavorare come fattorino presso la SAGIT s.r.l. per uno stipendio di € 1.538,43 e di avere contribuito in modo prevalente al mantenimento della famiglia, anche in considerazione del carattere saltuario degli impieghi della moglie.
Chiedeva, quindi, disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento presso l'abitazione familiare e regolamentazione dei tempi di accesso di ciascun genitore all'abitazione e della frequentazione con i figli;
quanto al mantenimento della prole chiedeva disporsi il concorso paritario dei genitori, nella misura del
50% ciascuno, sia per il mantenimento ordinario che straordinario;
in subordine si dichiarava disponibile a versare la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si opponeva alla richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie.
All'esito dell'udienza del giorno 22.3.2022 – alla quale entrambi i coniugi comparivano – la presidente del Tribunale affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
disponeva incontri protetti tra i figli e il padre, da svolgersi in luogo neutro secondo i tempi e le modalità definite dai servizi sociali a partire dal momento della cessazione della misura cautelare emessa nei confronti del sig. infine, poneva a carico del padre un contributo di € CP_1
250,00 per il mantenimento di ciascuno dei due figli (per un totale di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie) e un contributo di € 150,00 al mantenimento della moglie.
L'ordinanza della presidente del Tribunale veniva confermata dalla Corte d'appello che, con provvedimento del 24.5.2022, rigettava il reclamo proposto dal sig. per contestare l'affido esclusivo dei figli CP_1 alla madre e la previsione di incontri protetti.
Con sentenza non definitiva n. 1408/2022 depositata il 14.10.2022, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali, espletamento di valutazione sulle competenze genitoriali delle parti e acquisizione di relazioni dei servizi sociali e del SERD, incaricato di verificare se il sig. facesse uso di stupefacenti o abuso di alcool. CP_1
All'udienza del 6.11.2024, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate e con assegnazione dei termini ordinari per il deposito degli atti conclusivi.
II. Preliminarmente, in rito deve dichiararsi l'inammissibilità dell'azione di regresso (per il rimborso delle somme anticipate per il mantenimento dei figli nel periodo compreso tra la cessazione di fatto della convivenza e il deposito del ricorso per separazione), nonché delle domande di restituzione (delle somme anticipate per l'acquisto della casa coniugale, per l'acquisto degli arredi e “per la chiusura di posizioni esclusive del signor ) proposte dalla ricorrente CP_1 Pt_1
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio,
è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quali quelle proposte (di regresso e di restituzione), trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Per le stesse ragioni deve dichiararsi inammissibile l'azione risarcitoria proposta dal sig. CP_1 anch'essa soggetta al rito ordinario.
pagina 4 di 14 III. Tanto chiarito, deve darsi atto che il presente procedimento, in seguito alla pronuncia della sentenza parziale n. 1408/2022, è limitato alle domande accessorie relative all'addebito della separazione, all'affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento dei figli minori e , ERona_1 Per_2 nonché al mantenimento della moglie.
In ordine alle domande di addebito, reciprocamente proposte da entrambe le parti, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda della ricorrente.
L'istruttoria svolta ha infatti consentito di accertare la condotta maltrattante tenuta dal marito ai danni della moglie, sottoponendola a un controllo continuo per cercare di placare il proprio ossessivo sentimento di gelosia.
Al riguardo va premesso che la sentenza di condanna di per il reato di maltrattamenti in Controparte_1 danno della moglie, (sentenza n. 2942/2022 del Tribunale di Perugia) non assume nel Parte_1 presente giudizio efficacia di giudicato, trattandosi di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p.
Infatti, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. l'efficacia di giudicato nel giudizio civile è limitata alla sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) pronunciata in seguito a dibattimento;
l'art. 444, comma 1-bis, c.p.p., inoltre espressamente prevede che «Salvo quanto previsto dall'articolo 653 [in materia di giudizi disciplinari], la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi».
Nondimeno all'accertamento delle condotte maltrattanti tenute dal resistente può addivenirsi in questa sede sulla base delle prove acquisite nel presente giudizio, oltre che sulla base degli atti del giudizio penale, i quali possono essere valutati come elementi di prova.
È stata dimostrata innanzitutto la modalità di controllo ossessivo adottata dal sig. il quale, per CP_1 riuscire a sapere in ogni momento dove fosse la moglie telefonava continuamente non solo a lei, ma anche ad amici, colleghi e conoscenti.
Tanto è emerso dalla deposizione della teste , la quale – dopo aver riferito di aver ricevuto, Testimone_1
a partire dal 2019, le confidenze della ricorrente sui controlli pervasivi cui la sottoponeva il marito – ha raccontato di avere avuto direttamente contezza della pervicacia con cui il sig. pretendeva di CP_1 sapere dove fosse la moglie sia avendo assistito alle telefonate che la sig.ra riceveva Pt_1 continuamente da lui, sia essendo stata diretta destinataria di simili telefonate («Mi è capitato di essere presente quando il sig. telefonava insistentemente alla moglie chiedendole dove fosse, qualche CP_1 volta ha chiamato anche me per saperlo. Questo avveniva prima della separazione più o meno all'epoca in cui andava a trovarla sul luogo di lavoro»; e ancora: «Da diversi mesi, forse un anno il sig. non CP_1 mi chiede più niente. In precedenza, invece era capitato: ricordo un giorno in cui in una sola ora mi chiamò tantissime volte tanto da costringermi a bloccare il suo contatto sul telefono;
io all'inizio avevo risposto ma poi la conversazione era caduta perché non c'era segnale e allora lui aveva continuato a chiamare in maniera molto insistente. Questo avveniva prima della separazione, ricordo che fu prima del
Covid. Addirittura ho bloccato anche il telefono della madre di perché un paio di volte lui mi ha CP_1 chiamato con quell'apparecchio non potendo più usare il proprio che io avevo bloccato»).
La testimonianza trova riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni (cfr. verbale al foglio 100 del fascicolo del procedimento penale) dalla sig.ra – titolare del negozio ERona_3
“Bruno calzature” presso cui la ricorrente ha lavorato per circa 20 anni – la quale ha riferito che il sig. aveva avuto diverbi con tutti i dipendenti del negozio, in quanto contattava al telefono in CP_1 maniera insistente sia gli uomini, per accusarli di avere relazioni sentimentali con la moglie, sia le donne, per accusarle di nascondere tali supposti tradimenti.
pagina 5 di 14 La sig.ra ha altresì riferito agli agenti della squadra mobile della Questura di Perugia che la sig.ra Per_3 le aveva confidato che il marito la accusava sempre di presunte relazioni extraconiugali con Pt_1 diverse persone, le prendeva il cellulare per controllare le chiamate e la notte la svegliava di continuo per sottoporla a numerose domande. La sig.ra ha anche ricordato di avere visto la ricorrente arrivare al Per_3 lavoro con lividi sulle braccia e sul viso e che una volta la sig.ra aveva spedito una foto che la Pt_1 ritraeva con dei lividi al viso chiedendo di essere esentata dall'andare al lavoro in quanto non poteva presentarsi alla clientela in quelle condizioni.
Ulteriori riscontri sono forniti dalle sommarie informazioni rese dalla sig.ra collega di Testimone_2 lavoro della ricorrente presso il negozio “Bruno calzature” (cfr. verbale al foglio 102 del fascicolo del procedimento penale), la quale ha riferito: «ogni volta che io e si usciva insieme, anche con le nostre Pt_1 amiche, era un continuo di telefonate di il quale voleva sapere dove eravamo e di cosa si parlava. A CP_1
gli faceva sempre le video-chiamate, presumo per vedere dove fosse, poi quando lei non riusciva a Pt_1 risponde, o non voleva, chiamava me anche con numeri diversi dal suo, perché io a un certo punto, CP_1 gli avevo bloccato le telefonate. Sono stata costretta a bloccare le sue telefonate perché c'è stato un periodo in cui mi tartassava di chiamate e messaggi, dove mi accusava di essere complice di e di Pt_1 nascondergli queste presunte relazioni extraconiugali che aveva». La sig.ra ha anche riferito Pt_1 Tes_2 che il sig. sistematicamente si recava al negozio o telefonava, quasi tutti i giorni. CP_1
Anche un altro collega della ricorrente, il sig. , ha riferito di essere stato accusato dal ERona_4 sig. di avere una relazione con sua moglie. CP_1
Sentito come testimone il 19.2.2024, il sig. ha ricordato di avere ricevuto, una notte, un ERona_4 messaggio telefonico in cui il sig. gli chiedeva che cosa “combinassero” lui e sua moglie, ma di CP_1 non aver capito a cosa questi intendesse riferirsi, finché non aveva ricevuto un secondo messaggio in cui il medesimo sig. lo accusava più esplicitamente di avere una relazione extraconiugale con la CP_1 propria moglie.
Il controllo del resistente si estendeva anche alle conversazioni che la moglie aveva con le amiche via chat telefonica e alle quali il sig. partecipava utilizzando il telefono della moglie (cfr. deposizione CP_1 della teste : «Ricordo che una volta il sig. prese il telefono cellulare della Testimone_1 CP_1 moglie e rispose per suo conto ai messaggi in una chat che lei aveva con me e altre amiche. Nella chat noi scherzavamo sulle nostre uscite e arrivarono questi messaggi in cui c'era scritto “ma che cosa andate a fare” oppure “ma perché fate queste battute”; allora chiedemmo a perché chiedeva queste cose e lei Pt_1 poi ci disse che era stato il marito a scriverle al posto suo»).
Il resistente, inoltre, sottraeva il telefono cellulare alla moglie, impedendole in tal modo di ricevere le telefonate di amici e parenti.
Tanto risulta dalla testimonianza del padre della ricorrente, («Ricordo che nei primi mesi Testimone_3 del 2021 la maggior parte delle volte in cui chiamavo al cellulare mia figlia mi rispondeva mio genero e mi diceva solamente che il telefono ce lo aveva lui. Non riuscivo a parlare con mia figlia. Su dieci telefonate, otto volte andava così. Io ho chiesto a mia figlia come mai fosse il marito ad avere il suo cellulare e lei mi ha risposto che era lui che glielo prendeva.»), la quale ha trovato riscontro nella deposizione della sig.ra
(«Mi è capitato di cercare al cellulare e che lei non mi rispondesse per Testimone_1 Parte_1 molte ore e poi richiamandomi mi dicesse che non aveva il cellulare e non aveva potuto richiamarmi. Non mi ha mai specificato che il telefono le era stato tolto dal marito.»).
I comportamenti ossessivi del sig. si sono manifestati anche pretendendo di sottoporre la moglie CP_1
a ispezioni corporali e di costringerla a fare un test antidroga.
pagina 6 di 14 La circostanza è provata alla luce delle concordi dichiarazioni rese dai sig.ri e in Parte_2 Tes_4 sede di sommarie informazioni (cfr. verbali del 10.7.2021, di cui alle pagine 103 e 104 del fascicolo penale). I predetti, entrambi amici di infanzia del sig. hanno riferito: che quest'ultimo inviò al
CP_1 sig. un video in cui riprendeva dei presunti arrossamenti delle braccia della moglie e li attribuiva Pt_2 all'assunzione di droghe da parte della donna;
che il sig. preoccupato dal messaggio, allertava l'altro Pt_2 amico, e si recava con lui a casa del resistente;
che entrambi, avendo saputo che il sig. Tes_4 era uscito di casa per andare in farmacia, rimanevano ad aspettarlo in cortile;
che il sig.
CP_1 nel frattempo faceva una video-chiamata sul cellulare del figlio al quale chiedeva
CP_1 ERona_1 di parlare con la madre e, saputo della presenza dei propri amici, andava in escandescenza, perché divenuto sospettoso della loro presenza in casa;
che una volta rientrato, il sig. si scagliava contro il sig.
CP_1
gli dava una spinta facendolo cadere all'indietro sopra una siepe. Tes_4
Anche in altre circostanze (oltre quella appena riferita di attribuzione di condotte di consumo di droghe) il resistente diffamava la moglie, come quando arrivava al parco di Santa Sabina - dove la donna si trovava con l'amica e i rispettivi figli - e mostrava sul proprio cellulare una pagina internet in cui Testimone_1 erano visualizzate fotografie raffiguranti atti sessuali tra donne e uomini sconosciuti e diceva rivolto alla sig.ra “lo vedi cosa fa la tua amica?” (cfr. deposizione della teste all'udienza del Pt_3 Testimone_1
17.11.2023).
E ancora, il sig. controllava la moglie all'interno dell'abitazione coniugale utilizzando le CP_1 telecamere che vi aveva fatto installare. La circostanza risulta dalla testimonianza del sig. Testimone_3 il quale ha raccontato che un giorno era andato a trovare a casa la figlia e che il genero, che evidentemente osservava dalle telecamere e non lo aveva riconosciuto, gli aveva scattato una foto e poi aveva chiesto alla figlia chi fosse andato a trovarla. Tale deposizione riscontra la dichiarazione resa de relato dalla teste
, la quale ha ricordato che la sig.ra ben prima della separazione, le aveva detto Testimone_1 Pt_1 che il marito aveva fatto installare in casa, a sua insaputa, delle telecamere, precisando che non si trattava di un impianto di sicurezza perché le telecamere erano collocate solo all'interno dell'abitazione e non anche all'esterno («Mi è stato raccontato da che il marito aveva istallato in casa delle telecamere;
Parte_1 più o meno mi raccontò questo fatto nello stesso periodo in cui avvenne l'episodio della chat. mi Pt_1 disse che le telecamere erano interne alla casa in cucina. Mi disse che se ne era accorta per caso. Non erano un impianto di sicurezza per la casa perché non c'erano all'esterno»).
Gli elementi fin qui elencati, plurimi e concordanti, descrivono un quadro di controlli reiterati e ossessivi, tali da limitare la libertà della sig.ra e da pregiudicarne la serenità psicofisica, lasciandola Pt_1 permanere in un continuo stato d'ansia per il timore delle reazioni assolutamente imprevedibili del marito. Può dunque ritenersi integrato il delitto di maltrattamenti e con esso la violazione dei doveri coniugali che, nell'imporre il rispetto e l'assistenza morale al coniuge, certamente impongono anche l'astensione da comportamenti costituenti reato.
La gravità delle violazioni e la loro collocazione temporale (fino all'inizio di giugno del 2021, quando la sig.ra si decideva a fuggire dalla casa coniugale insieme ai figli per sottrarsi ai maltrattamenti del Pt_1 marito) consentono di ritenere certamente provato il nesso di causalità rispetto alla rottura dell'unione coniugale.
Le condotte maltrattanti del marito nei confronti della moglie rappresentano una violazione talmente grave che il loro accertamento esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima dei maltrattamenti, trattandosi di atti che, in ragione della loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. n.
3925/2018, Cass. n. 31351/2022).
È dunque irrilevante la verifica della condotta di infedeltà che il marito imputa alla moglie, in quanto a fronte delle accertate violenze morali perpetrate dal sig. ai danni della moglie resta escluso ogni CP_1
pagina 7 di 14 giudizio di comparazione, dovendosi necessariamente riconoscere la prevalenza della condotta maltrattante nella determinazione della rottura dell'unione coniugale.
Tanto premesso, appare opportuno rilevare che le affermazioni del resistente in merito alla presunta infedeltà della moglie – assolutamente generiche già in punto di allegazione, non avendo il sig. CP_1 in alcun modo individuato il soggetto con cui la moglie avrebbe avuto la relazione sentimentale, né l'occasione in cui ciò sarebbe avvenuto o quella in cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza – sono rimaste indimostrate.
La prova dell'asserita infedeltà coniugale è stata infatti affidata esclusivamente alle dichiarazioni testimoniali dei genitori del resistente e precisamente: a quelle della madre, , in merito ERona_5 all'intervenuta ammissione del fatto da parte della nuora nel corso di un pranzo con parenti e amici ad agosto del 2017; a quelle del padre, in merito a un'analoga ammissione pronunciata Testimone_5 dalla sig.ra nel febbraio 2016. Pt_1
In disparte le valutazioni in merito alla credibilità della teste (di cui si dirà infra), deve ERona_5 osservarsi che, quand'anche la sig.ra avesse effettivamente dato conferma dell'esistenza di una sua Pt_1 relazione extraconiugale, il contesto, le modalità e in generale le circostanze in cui ciò avvenne inducono a ritenere che non si sia trattato di un'ammissione di colpa, quanto piuttosto di un assenso prestato per lo scoramento e il profondo avvilimento provocato dalle continue accuse che il marito le rivolgeva, anche in pubblico.
Deve infatti considerarsi che il fatto sarebbe avvenuto durante un pranzo conviviale, alla presenza di molte persone e anche di bambini e che la sig.ra sarebbe intervenuta nella conversazione che il marito Pt_1 aveva avviato con la sorella per raccontarle il proprio convincimento di un tradimento della moglie;
deve considerarsi anche che l'affermazione della sig.ra – contrariamente a quanto sarebbe stato Pt_1 ragionevole attendersi, secondo l'id quod plerumque accidit – non avrebbe avuto alcun seguito, né nel corso del pranzo, né successivamente, che non sarebbe stato detto né chiesto il nome del presunto amante (mai indicato o descritto neppure in ricorso) e che la sig.ra non avrebbe detto null'altro in Pt_1 quell'occasione, se non che era effettivamente vero che aveva un amante.
Quanto alla deposizione del teste non può non rilevarsi la singolarità del Testimone_5 comportamento attribuito alla ricorrente, la quale dapprima avrebbe ammesso il proprio tradimento dinanzi al suocero e poi lo avrebbe negato di fronte ai propri genitori. È insolito altresì che il destinatario di siffatta confessione non si sia preoccupato di chiedere se il proprio figlio fosse o meno a conoscenza del fatto
(«Non so se avesse ammesso la relazione anche con il marito») e non abbia assunto altre iniziative in Pt_1 merito, pur essendo stato proprio lui a sollecitare la nuora sull'argomento («In quell'occasione chiesi a mia nuora di spiegarmi che cosa era successo perché era da un po' di tempo che litigavano e che pensava CP_1 che avesse una relazione avendo trovato chiamate ricorrenti da un numero sul cellulare della moglie. Pt_1 mi rispose che il vicino del piano di sopra le stava sempre intorno e che a un certo punto lei aveva ceduto.»).
Tali circostanze inducono a escludere la credibilità del teste CP_1
Per completezza infine si rileva la mancanza del nesso causale tra gli asseriti tradimenti e la rottura dell'unione coniugale, avendo il teste padre del resistente, riferito che anche dopo Testimone_5 l'ammissione da parte della sig.ra di un episodio di infedeltà con un vicino di casa, il matrimonio Pt_1 era continuato e i coniugi avevano fatto investimenti comuni per la loro vita familiare, acquistando una nuova abitazione (cfr. verbale del 19.2.2024).
Assolutamente infondate devono ritenersi anche le accuse di violenze da parte della sig.ra ai danni Pt_1 del figlio minore.
pagina 8 di 14 Non può infatti riconoscersi alcuna credibilità alle dichiarazioni della teste , madre del ERona_5 resistente, allorquando riferisce di aver visto la sig.ra che stava per dare un calcio al figlio Pt_1 Per_2
e di essere intervenuta per evitarlo (cfr. verbale di udienza del 17.11.2023, ove si legge: «Ricordo che una volta in cui si trovavano a casa mia in salone, piangeva e allora arrabbiata perché il figlio Per_2 Pt_1 non smetteva di piangere stava per dargli un calcio. Io allora sono intervenuta e ho chiamato il bambino.
avrà avuto circa 2 anni. Se non avessi tolto si sarebbe certamente preso il calcio che la Per_2 Per_2 madre gli stava dando. Non ho assistito ad altri episodi simili»).
Premesso che la teste riferisce una sua mera supposizione circa le intenzioni della sig.ra non Pt_1 concretizzatesi, neppure nella forma tentata, deve darsi atto degli elementi che depongono nel senso di una sua avversione nei confronti della ricorrente.
Ed infatti risulta che la sig.ra il 15.3.2022 ha sporto una querela nei confronti della nuora ERona_5 denunciandola per maltrattamenti ai danni dei figli (cfr. verbale di ricezione di querela in atti).
I fatti riferiti nella detta querela, tuttavia, appaiono di scarsa consistenza, tenuto conto anche del margine di soggettività delle valutazioni riportate (che fanno riferimento al “vestire male i bambini” e al lasciarli con il pannolino “in condizioni pessime”). Essi, inoltre, risalgono a molti anni prima (circa sette, considerato quanto riferito circa l'età dei figli) e tale circostanza certamente induce a ritenere che essi non avessero destato preoccupazione nemmeno nella querelante, la quale altrimenti sarebbe intervenuta ben più tempestivamente a difesa dei nipoti. La querela infine non era accompagnata da indicazioni circa possibili elementi di riscontro.
Per tali ragioni la notizia di reato veniva ritenuta palesemente infondata dal g.i.p. del Tribunale di Perugia, che ne disponeva l'archiviazione (cfr. ordinanza del 31.10.2023, in atti).
La palese infondatezza delle accuse riportate nella querela e il dato temporale della sua presentazione appena tre mesi dopo l'introduzione del giudizio di separazione e molti anni dopo i fatti rappresentati, consentono di ipotizzare fondatamente che lo scopo della denuncia fosse esclusivamente quello di gettare discredito sulla persona della ricorrente.
Anche gli atteggiamenti screditanti nei confronti della sig.ra tenuti dalla sig.ra Pt_1 ERona_5 dinanzi ai nipoti (riferiti dagli educatori e riportati nella relazione del servizio sociale del 10.10.2023) confermano l'esistenza e persistenza di sentimenti di acrimonia della teste nei confronti della ricorrente.
Per tali ragioni non può riconoscersi valore probatorio alle dichiarazioni della teste , peraltro, ERona_5 come già detto, relative a un fatto episodico e ipotetico e come tale di per sé insufficiente a fondare una pronuncia di addebito.
Deve dunque concludersi che la crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dal sig. CP_1
IV. Venendo alle questioni relative ai minori, deve innanzitutto disporsi il loro affidamento in via esclusiva alla madre, dando continuità a quanto previsto in sede presidenziale.
Sussistono infatti profili di inidoneità del padre all'esercizio delle funzioni genitoriali.
Detti elementi vanno rinvenuti in primis nella condotta maltrattante ampiamente descritta nel paragrafo che precede, dovendo al riguardo evidenziarsi che essa ha inciso anche direttamente nei confronti dei figli, i quali sono stati ripetutamente coinvolti nell'attività di controllo che il padre esercitava nei confronti della madre.
pagina 9 di 14 Il sig. inoltre ha proseguito nel proprio comportamento anche dopo l'emanazione delle misure CP_1 cautelari nei suoi confronti, continuando a perseguitare la moglie e violando ripetutamente i divieti di avvicinamento a lei e ai figli, ai quali trasgrediva nelle date del 20.3.2022, del 27.3.2022, del 23.6.2022, del giorno 8.8.2022, del 10.8.2022 e infine del giorno 11.8.2022 quando veniva arrestato in flagranza di reato, avendo nuovamente avvicinato i figli all'Acquapark di Deruta. Per tali ragioni il GUP del Tribunale di Perugia aggravava la misura cautelare disponendo gli arresti domiciliari del resistente (cfr. ordinanza del
22.8.2022, agli atti del fascicolo penale acquisito).
Deve poi darsi atto che la valutazione delle competenze genitoriali (cfr. relazione del 1.2.2023) ha fornito elementi di riscontro di una sua scarsa aderenza alla realtà, già manifestata dal sig. con le sue CP_1 ossessioni di gelosia. Ed infatti, nonostante i plurimi provvedimenti giudiziari già emessi nei suoi confronti Part (le misure cautelari e la sentenza di condanna) il resistente manifestava all'equipe di valutazione della perplessità sull'utilità del percorso cui era sottoposto, dichiarandosi vittima della situazione e misconoscendo le motivazioni che avevano portato il Tribunale a impedire la sua frequentazione con i figli
(che pretendeva di continuare a incontrare, rivendicando il proprio diritto di farlo). Emergeva inoltre in quella sede che il sig. non solo non aveva emotivamente accettato la separazione, ma continuava CP_1 ad attribuire a cause esterne le problematiche via via insorte, dimostrando di non avere assunto consapevolezza delle proprie responsabilità.
La valutazione dell'equipe ha inoltre messo in luce le carenze del sig. nella funzione protettiva e CP_1 in quella affettiva e la sua conseguente incapacità di comprendere adeguatamente lo stato d'animo e le necessità dei figli (pag. 4).
Sono inoltre proseguiti nel corso del giudizio gli atteggiamenti screditanti nei confronti della moglie, come evidenziato non solo nella relazione dell'equipe di valutazione delle competenze genitoriali, ma anche successivamente dai servizi sociali, nella relazione del 10.10.2023 (ove si dà atto che il sig. si è CP_1 rivolto ai figli utilizzando frasi screditanti nei confronti della madre, rendendo necessario l'intervento dell'educatore).
Parimenti è continuata la tendenza del resistente a controllare la moglie e a coinvolgere i figli in tale attività.
Tanto risulta dalla citata relazione dei servizi sociali del 10.10.2023 e dalla allegata relazione degli educatori domiciliari, i quali hanno ravvisato uno stato di insofferenza dei ragazzi (soprattutto del maggiore, ER
nel «dover quasi rendere conto per questioni ed episodi relativi alla madre circa il passato o, su insistenza del padre, riguardante accadimenti recenti (dov'era la mamma, con chi, a che ora)».
I miglioramenti riscontrati nell'ultimo periodo (cfr. relazione dei servizi sociali del 7.10.2024), non sono sufficienti a convincere circa la praticabilità di un regime di affido condiviso.
Ed infatti la gravità dei comportamenti tenuti in passato dal sig. nei confronti della moglie e CP_1 l'atteggiamento controllante da lui mantenuto nel tempo inducono a ridurre al minimo le occasioni di incontro tra le parti, rendendo di fatto impossibile il dialogo e il confronto che risultano necessari per l'assunzione condivisa da parte di entrambi i genitori delle decisioni relative alla vita dei figli.
Al riguardo si osserva come lo stesso servizio sociale, nel dare atto che per la prima volta, alla fine del
2024, si è potuto svolgere un colloquio con clima tranquillo e pacato e con uno scambio comunicativo rispettoso tra tutti i presenti, ha altresì evidenziato come questo miglioramento sia frutto anche della riduzione al minimo delle comunicazioni tra le parti ribadendo che ciò è funzionale a evitare occasioni di conflitto.
L'affidamento alla madre è dunque la soluzione preferibile, dovendosi peraltro rilevare che la sig.ra è risultata adeguata al ruolo genitoriale, secondo quanto risulta dalla valutazione dell'equipe della Pt_1 Part (la quale ha verificato che ella è «sufficientemente premurosa e attenta ai bisogni dei figli: facilita la pagina 10 di 14 loro partecipazione sociale e amicale, ludico-ricreativa e sportiva», cfr. pag. 2) e dalle relazioni dei servizi sociali.
In conclusione, i minori devono essere affidati in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei e con attribuzione alla stessa anche del potere di assumere da sola le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli.
In ragione dell'affidamento e collocamento dei figli presso la madre, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
Quanto al regime di frequentazione dei ragazzi con il padre, sussistono i presupposti per un superamento del regime attualmente vigente (che prevede la presenza di un operatore del servizio di educativa domiciliare e una cadenza di due volte alla settimana, secondo il calendario predisposto dal servizio sociale incaricato) e l'avvio di incontri in forma libera.
Dall'ultima relazione del servizio sociale è infatti emerso che «nel tempo gli episodi di screditamento del sig. verso la sig.ra sono diminuiti, qualsiasi pensiero critico e osservazione legata CP_1 Pt_1 alla sig.ra è stata fatta in privato all'educatore»; risulta inoltre che «il legame tra padre e figli si Pt_1
è sempre più rafforzato, dal semplice gioco si è gradualmente passati a discorsi costruttivi ed adeguati interventi educativi».
I riferiti miglioramenti nell'atteggiamento serbato dal padre – confermati anche dalla madre, la quale non si è opposta alla ripresa di incontri liberi (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale e dichiarazioni rese ai servizi sociali) – consentono dunque di ritenere non più necessaria la presenza di un operatore agli incontri e di prevedere che questi avvengano in forma libera per due pomeriggi, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre.
Va tuttavia mantenuto il monitoraggio dei servizi sociali, i quali verificheranno periodicamente l'assenza di criticità nella gestione degli incontri padre-figli, attivandosi in caso contrario presso la Procura minorile.
Passando agli aspetti economici, deve certamente prevedersi un contributo del padre per il mantenimento dei figli minori.
Per la quantificazione del detto contributo è necessario dar conto delle condizioni economiche delle parti.
Il sig. lavora alle dipendenze della SAGIT s.r.l. e percepisce uno stipendio di € 1.500,00 circa CP_1 per tredici mensilità, secondo quanto risulta dalle sue dichiarazioni, riscontrate dai CUD (all. 7 alla comparsa di risposta) e dagli estratti bancari depositati in data 27.10.2023. Egli è comproprietario, unitamente alla moglie, della casa coniugale per il cui acquisto ha contratto, insieme a lei, un prestito bancario che prevede una rata mensile di circa € 500,00 (cfr. contratto di mutuo di cui al doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), che tuttavia viene pagata interamente dalla moglie (come riconosciuto dallo stesso resistente a pag. 3 della memoria di replica (ove si legge: «Se la coppia è scoppiata che senso ha, per colui che dalla casa è stato allontanato, ed attualmente grazie al provvedimento di godimento esclusivo a favore della moglie e figli, in virtù dello ius excludendi alios esercitato arbitrariamente da costei ne viene sempre tenuto fuori impedendogli finanche di verificare le condizioni dell'immobile stesso e degli arredi (in parte anche suoi ), continuare a pagare indebitandosi ulteriormente?»). Vive a casa della madre.
La sig.ra lavora come operaia alla Nestlé con contratto a tempo determinato, più volte prorogato Pt_1 nel tempo;
riceve uno stipendio mensile di € 1.300,00 netti e, nei periodi di disoccupazione tra un rapporto stagionale e l'altro, percepisce l'indennità Naspi (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente). Vive nell'abitazione coniugale con i figli e paga l'intera rata del mutuo ipotecario contratto per il suo acquisto;
ella inoltre è garante del prestito contratto dal marito con la Compass s.p.a. e in tale qualità ha dovuto pagina 11 di 14 provvedere al pagamento di alcune rate non onorate dal coniuge (cfr. doc. 19 del fascicolo di parte ricorrente).
Deve poi tenersi conto delle esigenze dei minori, ormai in età adolescenziale, e della loro permanenza assolutamente prevalente presso la madre.
Alla luce di tutti questi elementi pare congruo stabilire che il ricorrente continui a corrispondere mensilmente alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma già prevista nei provvedimenti provvisori e dunque l'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno) a valori del 2022, corrispondente a € 550,00 (275,00 per ciascuno) rivalutato ad oggi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve altresì accogliersi la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla sig.ra Pt_1
Come è noto, l'assegno di mantenimento prescinde dalla finalità di assicurare il mero sostentamento del beneficiario, essendo volto a consentire al coniuge più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quello fruito in costanza di matrimonio. Tale affermazione va intesa nel senso che nel regime di separazione
– al pari di quanto avviene in pendenza di matrimonio – le sostanze patrimoniali di ciascuno dei coniugi vanno condivise con l'altro, così da riequilibrare eventuali differenze di condizione economica. Va chiarito che – nel dare attuazione all'obbligo di assistenza nella nuova dimensione della coppia separata – deve aversi riguardo non solo ai proventi dell'attività lavorativa o alle pensioni, ma anche ai cespiti patrimoniali, anche se improduttivi di reddito.
Il mantenimento del tenore di vita matrimoniale è dunque un obiettivo solo tendenziale laddove nel periodo della separazione – per l'aumento delle spese connesso alla cessazione della convivenza o per altre ragioni
– sopraggiunga un impoverimento della coppia. L'accertamento da compiere al fine di stabilire la spettanza (e poi anche l'entità) dell'assegno di mantenimento consiste dunque in una valutazione complessiva della situazione finanziaria e patrimoniale della coppia al momento della separazione (in questo senso il riferimento al tenore di vita coniugale, quale complesso delle ricchezze che la coppia - considerata ancora come un'unità, anche se non più convivente - ha a disposizione) e nell'analisi della distribuzione di queste ricchezze fra i coniugi per verificare se sussistano squilibri da colmare.
Tanto chiarito in diritto, osserva il collegio che la ricostruzione delle condizioni economiche delle parti innanzi operata consente di affermare che sussiste un leggero squilibrio tra le stesse, tenuto conto non soltanto della differenza tra gli ammontare dei rispettivi stipendi, ma valutata anche la natura precaria dell'occupazione della moglie (che avendo solo contratti stagionali in alcuni mesi percepisce i minori importi dell'indennità Naspi e inoltre non percepisce la tredicesima mensilità, se non pro quota).
Tale squilibrio non può dirsi compensato dal valore economico dell'assegnazione della casa coniugale, in quanto la sig.ra per mantenerne il godimento (e non esporsi al rischio di azioni esecutive da parte Pt_1 della banca titolare dell'ipoteca) deve provvedere integralmente al pagamento della rata del mutuo, versando anche la quota di spettanza del marito.
Per tali ragioni pare congruo confermare la misura dell'assegno per il mantenimento in favore della sig.ra nella somma di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione IS (per attuali € 165,30), già stabilita Parte_1 con l'ordinanza presidenziale.
Quanto, infine, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi
è ragione di derogare, ponendole dunque a carico del resistente, cui è da addebitarsi la separazione.
Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto il pagamento delle spese in favore dell'Erario ed il compenso – liquidato sulla base dei parametri previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi a pagina 12 di 14 valori minimi, tranne la fase istruttoria, liquidata al valore medio per tener conto della complessa attività svolta – va dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002.
Deve procedersi in questa sede alla liquidazione del compenso anche per il procedimento di reclamo in
Corte d'appello avverso l'ordinanza presidenziale, trattandosi di «una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado» (Cass. n. 10195/2021; n.
8432/2020). Alla detta liquidazione dovrà procedersi facendo applicazione dei parametri previsti dal d.m.
55/2014 - vigenti al momento del completamento dell'attività dinanzi la Corte d'appello - per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo la fase di studio e introduttiva a valori minimi. Il compenso così ottenuto va poi dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) PRONUNCIA la separazione tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...] nato a PERUGIA (PG) il 21/06/1977, con addebito a quest'ultimo; CP_1
2) DISPONE l'affido esclusivo dei figli minori e alla ERona_6 ERona_7 madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
3) DISPONE che i minori e restino collocati presso la ERona_6 ERona_7 madre e che il padre possa vederli e tenerli con sé per due pomeriggi, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
4) INCARICA i servizi sociali del Comune di Perugia di monitorare il nucleo familiare, verificando periodicamente l'esistenza di criticità nella gestione degli incontri padre-figli e attivandosi presso la Procura minorile in caso di riscontro delle stesse;
5) ASSEGNA a la casa coniugale, sita in Perugia, via Ruggero Leoncavallo 16; Parte_1
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1 mese a favore di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 ERona_6 e la somma di € 550,00 (275,00 per ciascuno), rivalutabili
[...] ERona_7 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
7) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1 mese a favore di a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma di € Parte_1
165,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT;
8) DICHIARA inammissibili le domande di regresso e di restituzione proposte da Parte_1
pagina 13 di 14 9) DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1
10) CONDANNA al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente che liquida: per il procedimento principale in € 2.356,00 (pari al 50% di € 4.712,00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali al 15% e accessori di legge;
per il procedimento incidentale di reclamo in € 827,50 (pari al 50% di € 1.655,00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Perugia, 20 marzo 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice
Ilenia Micciché Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 6226/2021 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lucidi, Parte_1 C.F._1 giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Perugia via XX Settembre n. 74 presso il difensore avv.
Alessandro Lucidi
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MAURO BIGI, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Matteo Budelli e dall'avv. Matteo Guerrieri giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Via Luigi Bonazzi
35 06123 Perugia presso i predetti difensori
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso introduttivo. Conclusioni di parte resistente: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis sia in sede di merito principale, sia in accoglimento della domanda riconvenzionale di addebito proposta:
ACCOGLIERE le conclusioni tutte, sia come anticipate con memoria di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale di addebito, già in sede presidenziale, sia per come ribadite ed integrate con memoria ex art. 709, 3° comma c.p.c. e successive memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., e per l'effetto RIGETTARE integralmente le domande avversarie.
Concedere termini per comparsa conclusionale e memoria in replica.
Con vittoria di spese e compensi professionali.»
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 7.11.2024.
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
I. Con ricorso depositato in data 20.12.2021, domandava la separazione da Parte_1 Controparte_1
- con il quale si era sposata in data 21.9.2008 e dalla cui unione erano nati due figli, (il ERona_1
18.9.2010) e (il 1.2.2013) - chiedendo addebitarsi la separazione al marito per le condotte violenti e Per_2 maltrattanti da lui tenute nei suoi confronti.
Esponeva a tal fine:
che la convivenza era divenuta intollerabile in conseguenza della gelosia ossessiva del marito, che lo portava a immaginare tradimenti in realtà inesistenti e a sottoporla a perquisizioni corporali nel tentativo di reperire le prove delle proprie supposizioni;
che il marito per lunghi periodi le aveva sottratto il bancomat, l'auto e il cellulare e le aveva impedito di frequentare le proprie amiche e i propri familiari;
che il marito aveva anche installato delle telecamere in casa, attraverso le quali la controllava da remoto;
che il marito, nel tentativo di reperire le prove dei suoi presunti tradimenti, sottoponeva i figli a veri e propri interrogatori telefonici;
che il marito l'aveva più volte aggredita verbalmente, umiliandola pesantemente di fronte a terzi e anche alla presenza dei figli;
che il marito, sebbene avesse un guadagno maggiore, contribuiva solo sporadicamente alle spese della famiglia, che veniva mantenuta quasi esclusivamente con le entrate di lei, tanto che le erano intestati anche tutti i contratti delle utenze domestiche.
Rappresentava inoltre che, con ordinanza del 22.7.2021, il GIP del Tribunale di Perugia aveva disposto nei confronti di suo marito il divieto di avvicinamento a lei e ai figli, ma che il marito aveva violato ripetutamente il provvedimento, come dimostrato dalle richieste di intervento delle forze dell'ordine.
Sotto il profilo economico, deduceva: di lavorare come operaia presso la Nestlé, con contratto a tempo determinato e stipendio netto mensile di € 1.300,00; che il marito lavorava come corriere per la SDA per uno stipendio mensile netto di € 1.800,00; che la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi (pur avendo ella contribuito maggiormente all'acquisto) e che per comprarla avevano entrambi stipulato un mutuo bancario che rimborsavano con una rata di € 553,19.
Chiedeva quindi l'affidamento esclusivo dei figli, con collocazione presso di lei e senza incontri con il padre o, in subordine, con incontri in modalità protetta;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare e un contributo a carico del marito per il mantenimento proprio (nella misura di € 300,00) e dei figli (nella misura di € 350,00 per ciascuno). Infine, domandava il pagamento del contributo di mantenimento arretrato, dalla cessazione di fatto della convivenza al deposito del ricorso per separazione, nonché la restituzione delle somme anticipate per l'acquisto della casa coniugale, per l'acquisto degli arredi e “per la chiusura di posizioni esclusive del signor . CP_1
si costituiva, aderendo alla domanda principale e chiedendo in via riconvenzionale Controparte_1 addebitarsi la separazione alla moglie cui riteneva doversi attribuire la fine del legame coniugale per episodi di infedeltà, che si sarebbero verificati nel 2016 e che sarebbero stati ammessi dalla stessa sig.ra Pt_1 nonché per il comportamento violento che ella avrebbe tenuto nei confronti del figlio minore. Unitamente
pagina 3 di 14 alla domanda di addebito il resistente proponeva domanda di risarcimento dei danni morali e biologici provocati dalla moglie alla propria vita di relazione.
In ordine alle condizioni economiche, deduceva di lavorare come fattorino presso la SAGIT s.r.l. per uno stipendio di € 1.538,43 e di avere contribuito in modo prevalente al mantenimento della famiglia, anche in considerazione del carattere saltuario degli impieghi della moglie.
Chiedeva, quindi, disporsi l'affido condiviso dei figli con collocamento presso l'abitazione familiare e regolamentazione dei tempi di accesso di ciascun genitore all'abitazione e della frequentazione con i figli;
quanto al mantenimento della prole chiedeva disporsi il concorso paritario dei genitori, nella misura del
50% ciascuno, sia per il mantenimento ordinario che straordinario;
in subordine si dichiarava disponibile a versare la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si opponeva alla richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie.
All'esito dell'udienza del giorno 22.3.2022 – alla quale entrambi i coniugi comparivano – la presidente del Tribunale affidava i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
disponeva incontri protetti tra i figli e il padre, da svolgersi in luogo neutro secondo i tempi e le modalità definite dai servizi sociali a partire dal momento della cessazione della misura cautelare emessa nei confronti del sig. infine, poneva a carico del padre un contributo di € CP_1
250,00 per il mantenimento di ciascuno dei due figli (per un totale di € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie) e un contributo di € 150,00 al mantenimento della moglie.
L'ordinanza della presidente del Tribunale veniva confermata dalla Corte d'appello che, con provvedimento del 24.5.2022, rigettava il reclamo proposto dal sig. per contestare l'affido esclusivo dei figli CP_1 alla madre e la previsione di incontri protetti.
Con sentenza non definitiva n. 1408/2022 depositata il 14.10.2022, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali, espletamento di valutazione sulle competenze genitoriali delle parti e acquisizione di relazioni dei servizi sociali e del SERD, incaricato di verificare se il sig. facesse uso di stupefacenti o abuso di alcool. CP_1
All'udienza del 6.11.2024, la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate e con assegnazione dei termini ordinari per il deposito degli atti conclusivi.
II. Preliminarmente, in rito deve dichiararsi l'inammissibilità dell'azione di regresso (per il rimborso delle somme anticipate per il mantenimento dei figli nel periodo compreso tra la cessazione di fatto della convivenza e il deposito del ricorso per separazione), nonché delle domande di restituzione (delle somme anticipate per l'acquisto della casa coniugale, per l'acquisto degli arredi e “per la chiusura di posizioni esclusive del signor ) proposte dalla ricorrente CP_1 Pt_1
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio,
è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quali quelle proposte (di regresso e di restituzione), trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Per le stesse ragioni deve dichiararsi inammissibile l'azione risarcitoria proposta dal sig. CP_1 anch'essa soggetta al rito ordinario.
pagina 4 di 14 III. Tanto chiarito, deve darsi atto che il presente procedimento, in seguito alla pronuncia della sentenza parziale n. 1408/2022, è limitato alle domande accessorie relative all'addebito della separazione, all'affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento dei figli minori e , ERona_1 Per_2 nonché al mantenimento della moglie.
In ordine alle domande di addebito, reciprocamente proposte da entrambe le parti, questo Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda della ricorrente.
L'istruttoria svolta ha infatti consentito di accertare la condotta maltrattante tenuta dal marito ai danni della moglie, sottoponendola a un controllo continuo per cercare di placare il proprio ossessivo sentimento di gelosia.
Al riguardo va premesso che la sentenza di condanna di per il reato di maltrattamenti in Controparte_1 danno della moglie, (sentenza n. 2942/2022 del Tribunale di Perugia) non assume nel Parte_1 presente giudizio efficacia di giudicato, trattandosi di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p.
Infatti, ai sensi dell'art. 654 c.p.p. l'efficacia di giudicato nel giudizio civile è limitata alla sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) pronunciata in seguito a dibattimento;
l'art. 444, comma 1-bis, c.p.p., inoltre espressamente prevede che «Salvo quanto previsto dall'articolo 653 [in materia di giudizi disciplinari], la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi».
Nondimeno all'accertamento delle condotte maltrattanti tenute dal resistente può addivenirsi in questa sede sulla base delle prove acquisite nel presente giudizio, oltre che sulla base degli atti del giudizio penale, i quali possono essere valutati come elementi di prova.
È stata dimostrata innanzitutto la modalità di controllo ossessivo adottata dal sig. il quale, per CP_1 riuscire a sapere in ogni momento dove fosse la moglie telefonava continuamente non solo a lei, ma anche ad amici, colleghi e conoscenti.
Tanto è emerso dalla deposizione della teste , la quale – dopo aver riferito di aver ricevuto, Testimone_1
a partire dal 2019, le confidenze della ricorrente sui controlli pervasivi cui la sottoponeva il marito – ha raccontato di avere avuto direttamente contezza della pervicacia con cui il sig. pretendeva di CP_1 sapere dove fosse la moglie sia avendo assistito alle telefonate che la sig.ra riceveva Pt_1 continuamente da lui, sia essendo stata diretta destinataria di simili telefonate («Mi è capitato di essere presente quando il sig. telefonava insistentemente alla moglie chiedendole dove fosse, qualche CP_1 volta ha chiamato anche me per saperlo. Questo avveniva prima della separazione più o meno all'epoca in cui andava a trovarla sul luogo di lavoro»; e ancora: «Da diversi mesi, forse un anno il sig. non CP_1 mi chiede più niente. In precedenza, invece era capitato: ricordo un giorno in cui in una sola ora mi chiamò tantissime volte tanto da costringermi a bloccare il suo contatto sul telefono;
io all'inizio avevo risposto ma poi la conversazione era caduta perché non c'era segnale e allora lui aveva continuato a chiamare in maniera molto insistente. Questo avveniva prima della separazione, ricordo che fu prima del
Covid. Addirittura ho bloccato anche il telefono della madre di perché un paio di volte lui mi ha CP_1 chiamato con quell'apparecchio non potendo più usare il proprio che io avevo bloccato»).
La testimonianza trova riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni (cfr. verbale al foglio 100 del fascicolo del procedimento penale) dalla sig.ra – titolare del negozio ERona_3
“Bruno calzature” presso cui la ricorrente ha lavorato per circa 20 anni – la quale ha riferito che il sig. aveva avuto diverbi con tutti i dipendenti del negozio, in quanto contattava al telefono in CP_1 maniera insistente sia gli uomini, per accusarli di avere relazioni sentimentali con la moglie, sia le donne, per accusarle di nascondere tali supposti tradimenti.
pagina 5 di 14 La sig.ra ha altresì riferito agli agenti della squadra mobile della Questura di Perugia che la sig.ra Per_3 le aveva confidato che il marito la accusava sempre di presunte relazioni extraconiugali con Pt_1 diverse persone, le prendeva il cellulare per controllare le chiamate e la notte la svegliava di continuo per sottoporla a numerose domande. La sig.ra ha anche ricordato di avere visto la ricorrente arrivare al Per_3 lavoro con lividi sulle braccia e sul viso e che una volta la sig.ra aveva spedito una foto che la Pt_1 ritraeva con dei lividi al viso chiedendo di essere esentata dall'andare al lavoro in quanto non poteva presentarsi alla clientela in quelle condizioni.
Ulteriori riscontri sono forniti dalle sommarie informazioni rese dalla sig.ra collega di Testimone_2 lavoro della ricorrente presso il negozio “Bruno calzature” (cfr. verbale al foglio 102 del fascicolo del procedimento penale), la quale ha riferito: «ogni volta che io e si usciva insieme, anche con le nostre Pt_1 amiche, era un continuo di telefonate di il quale voleva sapere dove eravamo e di cosa si parlava. A CP_1
gli faceva sempre le video-chiamate, presumo per vedere dove fosse, poi quando lei non riusciva a Pt_1 risponde, o non voleva, chiamava me anche con numeri diversi dal suo, perché io a un certo punto, CP_1 gli avevo bloccato le telefonate. Sono stata costretta a bloccare le sue telefonate perché c'è stato un periodo in cui mi tartassava di chiamate e messaggi, dove mi accusava di essere complice di e di Pt_1 nascondergli queste presunte relazioni extraconiugali che aveva». La sig.ra ha anche riferito Pt_1 Tes_2 che il sig. sistematicamente si recava al negozio o telefonava, quasi tutti i giorni. CP_1
Anche un altro collega della ricorrente, il sig. , ha riferito di essere stato accusato dal ERona_4 sig. di avere una relazione con sua moglie. CP_1
Sentito come testimone il 19.2.2024, il sig. ha ricordato di avere ricevuto, una notte, un ERona_4 messaggio telefonico in cui il sig. gli chiedeva che cosa “combinassero” lui e sua moglie, ma di CP_1 non aver capito a cosa questi intendesse riferirsi, finché non aveva ricevuto un secondo messaggio in cui il medesimo sig. lo accusava più esplicitamente di avere una relazione extraconiugale con la CP_1 propria moglie.
Il controllo del resistente si estendeva anche alle conversazioni che la moglie aveva con le amiche via chat telefonica e alle quali il sig. partecipava utilizzando il telefono della moglie (cfr. deposizione CP_1 della teste : «Ricordo che una volta il sig. prese il telefono cellulare della Testimone_1 CP_1 moglie e rispose per suo conto ai messaggi in una chat che lei aveva con me e altre amiche. Nella chat noi scherzavamo sulle nostre uscite e arrivarono questi messaggi in cui c'era scritto “ma che cosa andate a fare” oppure “ma perché fate queste battute”; allora chiedemmo a perché chiedeva queste cose e lei Pt_1 poi ci disse che era stato il marito a scriverle al posto suo»).
Il resistente, inoltre, sottraeva il telefono cellulare alla moglie, impedendole in tal modo di ricevere le telefonate di amici e parenti.
Tanto risulta dalla testimonianza del padre della ricorrente, («Ricordo che nei primi mesi Testimone_3 del 2021 la maggior parte delle volte in cui chiamavo al cellulare mia figlia mi rispondeva mio genero e mi diceva solamente che il telefono ce lo aveva lui. Non riuscivo a parlare con mia figlia. Su dieci telefonate, otto volte andava così. Io ho chiesto a mia figlia come mai fosse il marito ad avere il suo cellulare e lei mi ha risposto che era lui che glielo prendeva.»), la quale ha trovato riscontro nella deposizione della sig.ra
(«Mi è capitato di cercare al cellulare e che lei non mi rispondesse per Testimone_1 Parte_1 molte ore e poi richiamandomi mi dicesse che non aveva il cellulare e non aveva potuto richiamarmi. Non mi ha mai specificato che il telefono le era stato tolto dal marito.»).
I comportamenti ossessivi del sig. si sono manifestati anche pretendendo di sottoporre la moglie CP_1
a ispezioni corporali e di costringerla a fare un test antidroga.
pagina 6 di 14 La circostanza è provata alla luce delle concordi dichiarazioni rese dai sig.ri e in Parte_2 Tes_4 sede di sommarie informazioni (cfr. verbali del 10.7.2021, di cui alle pagine 103 e 104 del fascicolo penale). I predetti, entrambi amici di infanzia del sig. hanno riferito: che quest'ultimo inviò al
CP_1 sig. un video in cui riprendeva dei presunti arrossamenti delle braccia della moglie e li attribuiva Pt_2 all'assunzione di droghe da parte della donna;
che il sig. preoccupato dal messaggio, allertava l'altro Pt_2 amico, e si recava con lui a casa del resistente;
che entrambi, avendo saputo che il sig. Tes_4 era uscito di casa per andare in farmacia, rimanevano ad aspettarlo in cortile;
che il sig.
CP_1 nel frattempo faceva una video-chiamata sul cellulare del figlio al quale chiedeva
CP_1 ERona_1 di parlare con la madre e, saputo della presenza dei propri amici, andava in escandescenza, perché divenuto sospettoso della loro presenza in casa;
che una volta rientrato, il sig. si scagliava contro il sig.
CP_1
gli dava una spinta facendolo cadere all'indietro sopra una siepe. Tes_4
Anche in altre circostanze (oltre quella appena riferita di attribuzione di condotte di consumo di droghe) il resistente diffamava la moglie, come quando arrivava al parco di Santa Sabina - dove la donna si trovava con l'amica e i rispettivi figli - e mostrava sul proprio cellulare una pagina internet in cui Testimone_1 erano visualizzate fotografie raffiguranti atti sessuali tra donne e uomini sconosciuti e diceva rivolto alla sig.ra “lo vedi cosa fa la tua amica?” (cfr. deposizione della teste all'udienza del Pt_3 Testimone_1
17.11.2023).
E ancora, il sig. controllava la moglie all'interno dell'abitazione coniugale utilizzando le CP_1 telecamere che vi aveva fatto installare. La circostanza risulta dalla testimonianza del sig. Testimone_3 il quale ha raccontato che un giorno era andato a trovare a casa la figlia e che il genero, che evidentemente osservava dalle telecamere e non lo aveva riconosciuto, gli aveva scattato una foto e poi aveva chiesto alla figlia chi fosse andato a trovarla. Tale deposizione riscontra la dichiarazione resa de relato dalla teste
, la quale ha ricordato che la sig.ra ben prima della separazione, le aveva detto Testimone_1 Pt_1 che il marito aveva fatto installare in casa, a sua insaputa, delle telecamere, precisando che non si trattava di un impianto di sicurezza perché le telecamere erano collocate solo all'interno dell'abitazione e non anche all'esterno («Mi è stato raccontato da che il marito aveva istallato in casa delle telecamere;
Parte_1 più o meno mi raccontò questo fatto nello stesso periodo in cui avvenne l'episodio della chat. mi Pt_1 disse che le telecamere erano interne alla casa in cucina. Mi disse che se ne era accorta per caso. Non erano un impianto di sicurezza per la casa perché non c'erano all'esterno»).
Gli elementi fin qui elencati, plurimi e concordanti, descrivono un quadro di controlli reiterati e ossessivi, tali da limitare la libertà della sig.ra e da pregiudicarne la serenità psicofisica, lasciandola Pt_1 permanere in un continuo stato d'ansia per il timore delle reazioni assolutamente imprevedibili del marito. Può dunque ritenersi integrato il delitto di maltrattamenti e con esso la violazione dei doveri coniugali che, nell'imporre il rispetto e l'assistenza morale al coniuge, certamente impongono anche l'astensione da comportamenti costituenti reato.
La gravità delle violazioni e la loro collocazione temporale (fino all'inizio di giugno del 2021, quando la sig.ra si decideva a fuggire dalla casa coniugale insieme ai figli per sottrarsi ai maltrattamenti del Pt_1 marito) consentono di ritenere certamente provato il nesso di causalità rispetto alla rottura dell'unione coniugale.
Le condotte maltrattanti del marito nei confronti della moglie rappresentano una violazione talmente grave che il loro accertamento esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima dei maltrattamenti, trattandosi di atti che, in ragione della loro gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. n.
3925/2018, Cass. n. 31351/2022).
È dunque irrilevante la verifica della condotta di infedeltà che il marito imputa alla moglie, in quanto a fronte delle accertate violenze morali perpetrate dal sig. ai danni della moglie resta escluso ogni CP_1
pagina 7 di 14 giudizio di comparazione, dovendosi necessariamente riconoscere la prevalenza della condotta maltrattante nella determinazione della rottura dell'unione coniugale.
Tanto premesso, appare opportuno rilevare che le affermazioni del resistente in merito alla presunta infedeltà della moglie – assolutamente generiche già in punto di allegazione, non avendo il sig. CP_1 in alcun modo individuato il soggetto con cui la moglie avrebbe avuto la relazione sentimentale, né l'occasione in cui ciò sarebbe avvenuto o quella in cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza – sono rimaste indimostrate.
La prova dell'asserita infedeltà coniugale è stata infatti affidata esclusivamente alle dichiarazioni testimoniali dei genitori del resistente e precisamente: a quelle della madre, , in merito ERona_5 all'intervenuta ammissione del fatto da parte della nuora nel corso di un pranzo con parenti e amici ad agosto del 2017; a quelle del padre, in merito a un'analoga ammissione pronunciata Testimone_5 dalla sig.ra nel febbraio 2016. Pt_1
In disparte le valutazioni in merito alla credibilità della teste (di cui si dirà infra), deve ERona_5 osservarsi che, quand'anche la sig.ra avesse effettivamente dato conferma dell'esistenza di una sua Pt_1 relazione extraconiugale, il contesto, le modalità e in generale le circostanze in cui ciò avvenne inducono a ritenere che non si sia trattato di un'ammissione di colpa, quanto piuttosto di un assenso prestato per lo scoramento e il profondo avvilimento provocato dalle continue accuse che il marito le rivolgeva, anche in pubblico.
Deve infatti considerarsi che il fatto sarebbe avvenuto durante un pranzo conviviale, alla presenza di molte persone e anche di bambini e che la sig.ra sarebbe intervenuta nella conversazione che il marito Pt_1 aveva avviato con la sorella per raccontarle il proprio convincimento di un tradimento della moglie;
deve considerarsi anche che l'affermazione della sig.ra – contrariamente a quanto sarebbe stato Pt_1 ragionevole attendersi, secondo l'id quod plerumque accidit – non avrebbe avuto alcun seguito, né nel corso del pranzo, né successivamente, che non sarebbe stato detto né chiesto il nome del presunto amante (mai indicato o descritto neppure in ricorso) e che la sig.ra non avrebbe detto null'altro in Pt_1 quell'occasione, se non che era effettivamente vero che aveva un amante.
Quanto alla deposizione del teste non può non rilevarsi la singolarità del Testimone_5 comportamento attribuito alla ricorrente, la quale dapprima avrebbe ammesso il proprio tradimento dinanzi al suocero e poi lo avrebbe negato di fronte ai propri genitori. È insolito altresì che il destinatario di siffatta confessione non si sia preoccupato di chiedere se il proprio figlio fosse o meno a conoscenza del fatto
(«Non so se avesse ammesso la relazione anche con il marito») e non abbia assunto altre iniziative in Pt_1 merito, pur essendo stato proprio lui a sollecitare la nuora sull'argomento («In quell'occasione chiesi a mia nuora di spiegarmi che cosa era successo perché era da un po' di tempo che litigavano e che pensava CP_1 che avesse una relazione avendo trovato chiamate ricorrenti da un numero sul cellulare della moglie. Pt_1 mi rispose che il vicino del piano di sopra le stava sempre intorno e che a un certo punto lei aveva ceduto.»).
Tali circostanze inducono a escludere la credibilità del teste CP_1
Per completezza infine si rileva la mancanza del nesso causale tra gli asseriti tradimenti e la rottura dell'unione coniugale, avendo il teste padre del resistente, riferito che anche dopo Testimone_5 l'ammissione da parte della sig.ra di un episodio di infedeltà con un vicino di casa, il matrimonio Pt_1 era continuato e i coniugi avevano fatto investimenti comuni per la loro vita familiare, acquistando una nuova abitazione (cfr. verbale del 19.2.2024).
Assolutamente infondate devono ritenersi anche le accuse di violenze da parte della sig.ra ai danni Pt_1 del figlio minore.
pagina 8 di 14 Non può infatti riconoscersi alcuna credibilità alle dichiarazioni della teste , madre del ERona_5 resistente, allorquando riferisce di aver visto la sig.ra che stava per dare un calcio al figlio Pt_1 Per_2
e di essere intervenuta per evitarlo (cfr. verbale di udienza del 17.11.2023, ove si legge: «Ricordo che una volta in cui si trovavano a casa mia in salone, piangeva e allora arrabbiata perché il figlio Per_2 Pt_1 non smetteva di piangere stava per dargli un calcio. Io allora sono intervenuta e ho chiamato il bambino.
avrà avuto circa 2 anni. Se non avessi tolto si sarebbe certamente preso il calcio che la Per_2 Per_2 madre gli stava dando. Non ho assistito ad altri episodi simili»).
Premesso che la teste riferisce una sua mera supposizione circa le intenzioni della sig.ra non Pt_1 concretizzatesi, neppure nella forma tentata, deve darsi atto degli elementi che depongono nel senso di una sua avversione nei confronti della ricorrente.
Ed infatti risulta che la sig.ra il 15.3.2022 ha sporto una querela nei confronti della nuora ERona_5 denunciandola per maltrattamenti ai danni dei figli (cfr. verbale di ricezione di querela in atti).
I fatti riferiti nella detta querela, tuttavia, appaiono di scarsa consistenza, tenuto conto anche del margine di soggettività delle valutazioni riportate (che fanno riferimento al “vestire male i bambini” e al lasciarli con il pannolino “in condizioni pessime”). Essi, inoltre, risalgono a molti anni prima (circa sette, considerato quanto riferito circa l'età dei figli) e tale circostanza certamente induce a ritenere che essi non avessero destato preoccupazione nemmeno nella querelante, la quale altrimenti sarebbe intervenuta ben più tempestivamente a difesa dei nipoti. La querela infine non era accompagnata da indicazioni circa possibili elementi di riscontro.
Per tali ragioni la notizia di reato veniva ritenuta palesemente infondata dal g.i.p. del Tribunale di Perugia, che ne disponeva l'archiviazione (cfr. ordinanza del 31.10.2023, in atti).
La palese infondatezza delle accuse riportate nella querela e il dato temporale della sua presentazione appena tre mesi dopo l'introduzione del giudizio di separazione e molti anni dopo i fatti rappresentati, consentono di ipotizzare fondatamente che lo scopo della denuncia fosse esclusivamente quello di gettare discredito sulla persona della ricorrente.
Anche gli atteggiamenti screditanti nei confronti della sig.ra tenuti dalla sig.ra Pt_1 ERona_5 dinanzi ai nipoti (riferiti dagli educatori e riportati nella relazione del servizio sociale del 10.10.2023) confermano l'esistenza e persistenza di sentimenti di acrimonia della teste nei confronti della ricorrente.
Per tali ragioni non può riconoscersi valore probatorio alle dichiarazioni della teste , peraltro, ERona_5 come già detto, relative a un fatto episodico e ipotetico e come tale di per sé insufficiente a fondare una pronuncia di addebito.
Deve dunque concludersi che la crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dal sig. CP_1
IV. Venendo alle questioni relative ai minori, deve innanzitutto disporsi il loro affidamento in via esclusiva alla madre, dando continuità a quanto previsto in sede presidenziale.
Sussistono infatti profili di inidoneità del padre all'esercizio delle funzioni genitoriali.
Detti elementi vanno rinvenuti in primis nella condotta maltrattante ampiamente descritta nel paragrafo che precede, dovendo al riguardo evidenziarsi che essa ha inciso anche direttamente nei confronti dei figli, i quali sono stati ripetutamente coinvolti nell'attività di controllo che il padre esercitava nei confronti della madre.
pagina 9 di 14 Il sig. inoltre ha proseguito nel proprio comportamento anche dopo l'emanazione delle misure CP_1 cautelari nei suoi confronti, continuando a perseguitare la moglie e violando ripetutamente i divieti di avvicinamento a lei e ai figli, ai quali trasgrediva nelle date del 20.3.2022, del 27.3.2022, del 23.6.2022, del giorno 8.8.2022, del 10.8.2022 e infine del giorno 11.8.2022 quando veniva arrestato in flagranza di reato, avendo nuovamente avvicinato i figli all'Acquapark di Deruta. Per tali ragioni il GUP del Tribunale di Perugia aggravava la misura cautelare disponendo gli arresti domiciliari del resistente (cfr. ordinanza del
22.8.2022, agli atti del fascicolo penale acquisito).
Deve poi darsi atto che la valutazione delle competenze genitoriali (cfr. relazione del 1.2.2023) ha fornito elementi di riscontro di una sua scarsa aderenza alla realtà, già manifestata dal sig. con le sue CP_1 ossessioni di gelosia. Ed infatti, nonostante i plurimi provvedimenti giudiziari già emessi nei suoi confronti Part (le misure cautelari e la sentenza di condanna) il resistente manifestava all'equipe di valutazione della perplessità sull'utilità del percorso cui era sottoposto, dichiarandosi vittima della situazione e misconoscendo le motivazioni che avevano portato il Tribunale a impedire la sua frequentazione con i figli
(che pretendeva di continuare a incontrare, rivendicando il proprio diritto di farlo). Emergeva inoltre in quella sede che il sig. non solo non aveva emotivamente accettato la separazione, ma continuava CP_1 ad attribuire a cause esterne le problematiche via via insorte, dimostrando di non avere assunto consapevolezza delle proprie responsabilità.
La valutazione dell'equipe ha inoltre messo in luce le carenze del sig. nella funzione protettiva e CP_1 in quella affettiva e la sua conseguente incapacità di comprendere adeguatamente lo stato d'animo e le necessità dei figli (pag. 4).
Sono inoltre proseguiti nel corso del giudizio gli atteggiamenti screditanti nei confronti della moglie, come evidenziato non solo nella relazione dell'equipe di valutazione delle competenze genitoriali, ma anche successivamente dai servizi sociali, nella relazione del 10.10.2023 (ove si dà atto che il sig. si è CP_1 rivolto ai figli utilizzando frasi screditanti nei confronti della madre, rendendo necessario l'intervento dell'educatore).
Parimenti è continuata la tendenza del resistente a controllare la moglie e a coinvolgere i figli in tale attività.
Tanto risulta dalla citata relazione dei servizi sociali del 10.10.2023 e dalla allegata relazione degli educatori domiciliari, i quali hanno ravvisato uno stato di insofferenza dei ragazzi (soprattutto del maggiore, ER
nel «dover quasi rendere conto per questioni ed episodi relativi alla madre circa il passato o, su insistenza del padre, riguardante accadimenti recenti (dov'era la mamma, con chi, a che ora)».
I miglioramenti riscontrati nell'ultimo periodo (cfr. relazione dei servizi sociali del 7.10.2024), non sono sufficienti a convincere circa la praticabilità di un regime di affido condiviso.
Ed infatti la gravità dei comportamenti tenuti in passato dal sig. nei confronti della moglie e CP_1 l'atteggiamento controllante da lui mantenuto nel tempo inducono a ridurre al minimo le occasioni di incontro tra le parti, rendendo di fatto impossibile il dialogo e il confronto che risultano necessari per l'assunzione condivisa da parte di entrambi i genitori delle decisioni relative alla vita dei figli.
Al riguardo si osserva come lo stesso servizio sociale, nel dare atto che per la prima volta, alla fine del
2024, si è potuto svolgere un colloquio con clima tranquillo e pacato e con uno scambio comunicativo rispettoso tra tutti i presenti, ha altresì evidenziato come questo miglioramento sia frutto anche della riduzione al minimo delle comunicazioni tra le parti ribadendo che ciò è funzionale a evitare occasioni di conflitto.
L'affidamento alla madre è dunque la soluzione preferibile, dovendosi peraltro rilevare che la sig.ra è risultata adeguata al ruolo genitoriale, secondo quanto risulta dalla valutazione dell'equipe della Pt_1 Part (la quale ha verificato che ella è «sufficientemente premurosa e attenta ai bisogni dei figli: facilita la pagina 10 di 14 loro partecipazione sociale e amicale, ludico-ricreativa e sportiva», cfr. pag. 2) e dalle relazioni dei servizi sociali.
In conclusione, i minori devono essere affidati in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei e con attribuzione alla stessa anche del potere di assumere da sola le decisioni di maggior interesse per la vita dei figli.
In ragione dell'affidamento e collocamento dei figli presso la madre, deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
Quanto al regime di frequentazione dei ragazzi con il padre, sussistono i presupposti per un superamento del regime attualmente vigente (che prevede la presenza di un operatore del servizio di educativa domiciliare e una cadenza di due volte alla settimana, secondo il calendario predisposto dal servizio sociale incaricato) e l'avvio di incontri in forma libera.
Dall'ultima relazione del servizio sociale è infatti emerso che «nel tempo gli episodi di screditamento del sig. verso la sig.ra sono diminuiti, qualsiasi pensiero critico e osservazione legata CP_1 Pt_1 alla sig.ra è stata fatta in privato all'educatore»; risulta inoltre che «il legame tra padre e figli si Pt_1
è sempre più rafforzato, dal semplice gioco si è gradualmente passati a discorsi costruttivi ed adeguati interventi educativi».
I riferiti miglioramenti nell'atteggiamento serbato dal padre – confermati anche dalla madre, la quale non si è opposta alla ripresa di incontri liberi (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale e dichiarazioni rese ai servizi sociali) – consentono dunque di ritenere non più necessaria la presenza di un operatore agli incontri e di prevedere che questi avvengano in forma libera per due pomeriggi, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00, quando il padre riaccompagnerà i figli a casa della madre.
Va tuttavia mantenuto il monitoraggio dei servizi sociali, i quali verificheranno periodicamente l'assenza di criticità nella gestione degli incontri padre-figli, attivandosi in caso contrario presso la Procura minorile.
Passando agli aspetti economici, deve certamente prevedersi un contributo del padre per il mantenimento dei figli minori.
Per la quantificazione del detto contributo è necessario dar conto delle condizioni economiche delle parti.
Il sig. lavora alle dipendenze della SAGIT s.r.l. e percepisce uno stipendio di € 1.500,00 circa CP_1 per tredici mensilità, secondo quanto risulta dalle sue dichiarazioni, riscontrate dai CUD (all. 7 alla comparsa di risposta) e dagli estratti bancari depositati in data 27.10.2023. Egli è comproprietario, unitamente alla moglie, della casa coniugale per il cui acquisto ha contratto, insieme a lei, un prestito bancario che prevede una rata mensile di circa € 500,00 (cfr. contratto di mutuo di cui al doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente), che tuttavia viene pagata interamente dalla moglie (come riconosciuto dallo stesso resistente a pag. 3 della memoria di replica (ove si legge: «Se la coppia è scoppiata che senso ha, per colui che dalla casa è stato allontanato, ed attualmente grazie al provvedimento di godimento esclusivo a favore della moglie e figli, in virtù dello ius excludendi alios esercitato arbitrariamente da costei ne viene sempre tenuto fuori impedendogli finanche di verificare le condizioni dell'immobile stesso e degli arredi (in parte anche suoi ), continuare a pagare indebitandosi ulteriormente?»). Vive a casa della madre.
La sig.ra lavora come operaia alla Nestlé con contratto a tempo determinato, più volte prorogato Pt_1 nel tempo;
riceve uno stipendio mensile di € 1.300,00 netti e, nei periodi di disoccupazione tra un rapporto stagionale e l'altro, percepisce l'indennità Naspi (cfr. doc. 15 del fascicolo di parte ricorrente). Vive nell'abitazione coniugale con i figli e paga l'intera rata del mutuo ipotecario contratto per il suo acquisto;
ella inoltre è garante del prestito contratto dal marito con la Compass s.p.a. e in tale qualità ha dovuto pagina 11 di 14 provvedere al pagamento di alcune rate non onorate dal coniuge (cfr. doc. 19 del fascicolo di parte ricorrente).
Deve poi tenersi conto delle esigenze dei minori, ormai in età adolescenziale, e della loro permanenza assolutamente prevalente presso la madre.
Alla luce di tutti questi elementi pare congruo stabilire che il ricorrente continui a corrispondere mensilmente alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma già prevista nei provvedimenti provvisori e dunque l'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno) a valori del 2022, corrispondente a € 550,00 (275,00 per ciascuno) rivalutato ad oggi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deve altresì accogliersi la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla sig.ra Pt_1
Come è noto, l'assegno di mantenimento prescinde dalla finalità di assicurare il mero sostentamento del beneficiario, essendo volto a consentire al coniuge più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quello fruito in costanza di matrimonio. Tale affermazione va intesa nel senso che nel regime di separazione
– al pari di quanto avviene in pendenza di matrimonio – le sostanze patrimoniali di ciascuno dei coniugi vanno condivise con l'altro, così da riequilibrare eventuali differenze di condizione economica. Va chiarito che – nel dare attuazione all'obbligo di assistenza nella nuova dimensione della coppia separata – deve aversi riguardo non solo ai proventi dell'attività lavorativa o alle pensioni, ma anche ai cespiti patrimoniali, anche se improduttivi di reddito.
Il mantenimento del tenore di vita matrimoniale è dunque un obiettivo solo tendenziale laddove nel periodo della separazione – per l'aumento delle spese connesso alla cessazione della convivenza o per altre ragioni
– sopraggiunga un impoverimento della coppia. L'accertamento da compiere al fine di stabilire la spettanza (e poi anche l'entità) dell'assegno di mantenimento consiste dunque in una valutazione complessiva della situazione finanziaria e patrimoniale della coppia al momento della separazione (in questo senso il riferimento al tenore di vita coniugale, quale complesso delle ricchezze che la coppia - considerata ancora come un'unità, anche se non più convivente - ha a disposizione) e nell'analisi della distribuzione di queste ricchezze fra i coniugi per verificare se sussistano squilibri da colmare.
Tanto chiarito in diritto, osserva il collegio che la ricostruzione delle condizioni economiche delle parti innanzi operata consente di affermare che sussiste un leggero squilibrio tra le stesse, tenuto conto non soltanto della differenza tra gli ammontare dei rispettivi stipendi, ma valutata anche la natura precaria dell'occupazione della moglie (che avendo solo contratti stagionali in alcuni mesi percepisce i minori importi dell'indennità Naspi e inoltre non percepisce la tredicesima mensilità, se non pro quota).
Tale squilibrio non può dirsi compensato dal valore economico dell'assegnazione della casa coniugale, in quanto la sig.ra per mantenerne il godimento (e non esporsi al rischio di azioni esecutive da parte Pt_1 della banca titolare dell'ipoteca) deve provvedere integralmente al pagamento della rata del mutuo, versando anche la quota di spettanza del marito.
Per tali ragioni pare congruo confermare la misura dell'assegno per il mantenimento in favore della sig.ra nella somma di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione IS (per attuali € 165,30), già stabilita Parte_1 con l'ordinanza presidenziale.
Quanto, infine, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi
è ragione di derogare, ponendole dunque a carico del resistente, cui è da addebitarsi la separazione.
Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, deve essere disposto il pagamento delle spese in favore dell'Erario ed il compenso – liquidato sulla base dei parametri previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo tutte le fasi a pagina 12 di 14 valori minimi, tranne la fase istruttoria, liquidata al valore medio per tener conto della complessa attività svolta – va dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002.
Deve procedersi in questa sede alla liquidazione del compenso anche per il procedimento di reclamo in
Corte d'appello avverso l'ordinanza presidenziale, trattandosi di «una fase cautelare incidentale del giudizio principale e le cui spese vanno, di conseguenza, liquidate a cura del Tribunale, anche in relazione alla fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado» (Cass. n. 10195/2021; n.
8432/2020). Alla detta liquidazione dovrà procedersi facendo applicazione dei parametri previsti dal d.m.
55/2014 - vigenti al momento del completamento dell'attività dinanzi la Corte d'appello - per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa, riconoscendo la fase di studio e introduttiva a valori minimi. Il compenso così ottenuto va poi dimidiato ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 115/2002.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) PRONUNCIA la separazione tra nata a [...] il [...], e Parte_1 [...] nato a PERUGIA (PG) il 21/06/1977, con addebito a quest'ultimo; CP_1
2) DISPONE l'affido esclusivo dei figli minori e alla ERona_6 ERona_7 madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggior interesse, in deroga a quanto previsto dall'art. 337 quater, comma terzo, c.p.c.;
3) DISPONE che i minori e restino collocati presso la ERona_6 ERona_7 madre e che il padre possa vederli e tenerli con sé per due pomeriggi, nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
4) INCARICA i servizi sociali del Comune di Perugia di monitorare il nucleo familiare, verificando periodicamente l'esistenza di criticità nella gestione degli incontri padre-figli e attivandosi presso la Procura minorile in caso di riscontro delle stesse;
5) ASSEGNA a la casa coniugale, sita in Perugia, via Ruggero Leoncavallo 16; Parte_1
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1 mese a favore di a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 ERona_6 e la somma di € 550,00 (275,00 per ciascuno), rivalutabili
[...] ERona_7 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal “protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente” stipulato, in data 25 maggio 2016, tra il tribunale di Perugia, il locale ordine forense e altre associazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore e dei genitori;
7) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni Controparte_1 mese a favore di a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma di € Parte_1
165,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT;
8) DICHIARA inammissibili le domande di regresso e di restituzione proposte da Parte_1
pagina 13 di 14 9) DICHIARA inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1
10) CONDANNA al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente che liquida: per il procedimento principale in € 2.356,00 (pari al 50% di € 4.712,00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali al 15% e accessori di legge;
per il procedimento incidentale di reclamo in € 827,50 (pari al 50% di € 1.655,00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Perugia, 20 marzo 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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