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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3772/2023
Udienza “cartolare” dell'11-3-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 3772/2023, avente ad oggetto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 14 emessa dall' in data 2.11.2023, Controparte_1
promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Sebastiano Del Santo Beverini (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in La Spezia, Piazza Caduti C.F._3
per la Libertà n. 34, come da procure rilasciate su fogli separati e allegate al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Fabio Ciari (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale della Toscana ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Frezza in Lucca, Viale Regina Margherita n. 195, giusto decreto di incarico n. 933 del 27.12.2023 per delega
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei dedotti motivi di opposizione: - in via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza Ingiunzione n. 14 del 02/11/2023 notificata solo allo scrivente avvocato Sebastiano Del Santo Beverini il 02.11.2023, sussistendo gravi ragioni;
- nel merito: accertare e dichiarare inesistenti e/o nulli e/o improduttivi di effetti e/o annullare per
tutti i motivi sopra esposti l'Ordinanza Ingiunzione n. 14 del 02/11/2023, e tutti gli altri atti impugnati, in quanto illegittimi ed infondati. - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge e rimborso del contributo unificato”
Per parte resistente: “Si insiste affinché piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Lucca, in via preliminare:
- dichiarare la nullità dell'istanza di sospensione notificata in data 04.01.2024, per mancata notifica del ricorso originario;
- dichiarare la nullità del ricorso originario per difetto di notificazione;
in tesi: - rigettare l'istanza cautelare;
in subordine: - rigettare il ricorso originario.
Con condanna alle spese di lite e dei compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 14 emessa dall' Controparte_1
in data 2.11.2023, chiedendone l'annullamento.
[...]
L'ordinanza ingiunzione opposta richiamava il rapporto di violazione n. 141/19 a seguito del quale era stata emessa l'ordinanza-ingiunzione n. 6 del 19.5.2023 a carico di e Parte_1 Parte_2
poi annullata in autotutela per la riconosciuta lesione del diritto di difesa dovuta al mancato
[...]
esame dello scritto difensivo e della richiesta di audizione.
Richiamava altresì, condividendole, le considerazioni elaborate dalla Commissione Contenzioso dell'Ente sugli atti del procedimento, ivi compresi il verbale di audizione e la documentazione allegata dagli opponenti, e accertava che le opere indicate alla seconda parte delle trascritte considerazioni (gli interventi di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 del verbale n. 141/19/VIG), non essendo assimilabili ad interventi di manutenzione ordinaria e non ricadendo negli interventi di “edilizia libera”, erano state realizzate in assenza del necessario e preventivo nulla osta dell' , CP_1
ingiungendo per l'illecito di cui agli artt. 45 co. 1, 52 e 55 del Regolamento del Parco sanzionato dall'art. 63 co. 2 della L. R. n. 30/2015 il pagamento di €. 866,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e spese di istruttoria e notificazione.
Con il primo motivo di opposizione, gli opponenti lamentavano la violazione degli artt. 14 e 18 della L. n. 689/81 perché l'ordinanza-ingiunzione veniva notificata al solo difensore.
Con il secondo motivo, sostenevano l'insussistenza delle violazioni contestate dal momento che, anzitutto, l'area in cui insisteva la proprietà degli opponenti non poteva essere classificata come
“zona boscata” né considerata “area contigua”; ancora, che le opere contestate di cui ai punti 1, 3, e
4 del verbale rientravano tra gli interventi privi di rilevanza edilizia ex art. 137 della L. R. n.
65/2014 e che quella di cui al punto 5 era legittima poiché sorretta da preesistenti titoli abilitativi;
inoltre, che tutti gli interventi rientravano nelle opere individuate dall'allegato A del D.P.R. n.
31/2017 ovvero tra gli “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica”.
Con il terzo motivo di opposizione, censuravano il provvedimento per genericità e carenza della motivazione.
Inoltre, i ricorrenti avanzavano richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta per decidere la quale veniva fissata l'udienza del 18.1.2024.
Si costituiva nel subprocedimento cautelare l'amministrazione resistente, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensiva e lamentando la mancata ricezione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
L'istanza cautelare veniva rigettata con provvedimento del 18.1.2024.
A seguito della rinnovazione della notifica del ricorso, si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando puntualmente tutto quanto dedotto in fatto e in diritto dagli opponenti.
La causa veniva istruita con sole produzioni documentali.
All'udienza del 25.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la decisione l'udienza dell'11.3.2025 da tenersi con modalità “cartolari”, con termine per memorie e note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di opposizione con cui e lamentano la nullità Parte_1 Parte_2 della notifica dell'ordinanza n. 14/2023 in quanto non trasmessa loro personalmente ma unicamente a mezzo p.e.c. al difensore non è fondato.
Si evidenzia, anzitutto, che gli opponenti si sono fatti assistere dal legale di fiducia destinatario della notifica nell'ambito del procedimento amministrativo che ha portato all'ordinanza-ingiunzione opposta, come dà atto lo stesso provvedimento.
In ogni caso, si ricorda che lo scopo della notificazione è quello di attuare il principio del contraddittorio e, precisamente, in caso di ordinanza-ingiunzione o di verbale di accertamento, quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione.
A fronte di una tempestiva e rituale opposizione tale scopo può dirsi raggiunto dal momento che si ottiene il risultato pratico cui la valida notificazione è orientata (sul punto v. Cass. S.U. Sent. n.
11550/2022). Di conseguenza, ogni vizio di nullità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione risulta sanato ex art. 156 c.p.c. a seguito di rituale proposizione del ricorso in opposizione nei termini di cui all'art. 6 del
D. Lgs. 150/2011.
Con il secondo motivo di opposizione gli opponenti sostengono di non aver posto in essere alcuna violazione in ragione della reale collocazione della loro proprietà, della presenza di titoli abilitativi in relazione a una delle opere contestate (quella indicata al punto 5 del verbale di accertamento n.
141/19/VIG – all. 4 della comparsa di costituzione del resistente) e del fatto che le altre opere oggetto di verbale rientrano tra gli interventi privi di rilevanza edilizia o, al più, di edilizia libera per la cui realizzazione non è necessario il rilascio di alcun titolo abilitativo né del nulla osta dell' CP_1
.
[...]
Anche tale motivo di opposizione non è fondato.
Quanto all'area in cui insiste la proprietà degli opponenti, si osserva che l'ordinanza ingiunzione opposta ha collocato spazialmente gli illeciti in questione nelle particelle n. 254 e 257 del foglio n.
34 del NCT del Comune di Viareggio, specificando l'ubicazione in “area contigua” del Parco regionale classificata come “zona boscata” e, altresì, in area di vincolo paesaggistico ai sensi del D.
Lgs. n. 42/2004.
È documentato che le opere oggetto di contestazione sono state eseguite sia in zona boscata che in zona di recupero edilizio urbanistico con valenza funzionale (area, comunque, assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004) dal momento che dalla classificazione urbanistica emerge che la particella n. 257 è “pineta” e, in quanto tale, zona boscata, e la particella n. 254 ricade in zona di recupero edilizio con valenza funzionale (v. docc. 10 e 12 di parte opposta nonché all. 10 di parte opponente).
Priva di pregio risulta la deduzione di parte opponente circa l'impossibilità di concepire “zone boscate” all'interno del Quartiere Ermete Zacconi in quanto, nonostante la destinazione residenziale dell'insediamento (all. 9 di parte opponente, art. 30.3 – Quartiere Zacconi), in base all'art. 30.1,
l'individuazione dell'area sulla Tavola n. 1 del II piano di gestione evidenzia che il quartiere presenta anche zone boscate e le stesse richiamate norme tecniche di attuazione, al punto 4, vi fanno espresso riferimento.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione volta a negare la classificazione di “area contigua” del
Quartiere Ermete Zacconi dal momento che, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti, almeno in parte lo stesso presenta zona boschiva (pineta) e che lo stesso è posto in connessione funzionale con l'assetto del , come espressamente previsto dalle disposizioni generali dettate CP_1 in tema di zone di recupero edilizio urbanistico con valenza funzionale, tra cui rientra il quartiere in oggetto (art. 30.1 norme tecniche di attuazione del II piano di gestione).
Quanto alle opere oggetto dell'ordinanza ingiunzione, gli opponenti sostengono che quelle indicate ai punti 1, 3 e 4 del verbale di accertamento n. 141/19/VIG sono interventi privi di rilevanza edilizia o, al più, di edilizia libera per la cui realizzazione non è necessario il rilascio di alcun titolo abilitativo né del nulla osta dell'Ente Parco ma tale ricostruzione non è condivisibile.
Preme evidenziare, anzitutto, che la Delibera del Consiglio Direttivo del n. 32 del CP_1
15.11.20217 avente ad oggetto: “applicazione degli artt. 136 e 137 della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio) su “attività edilizia libera” e “opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia” (doc. 13 di parte opposta) al punto 1 prevede che rispetto alle fattispecie urbanistico edilizie di cui agli artt. 136 e 137 le funzioni autorizzative e l'attività di controllo mediante nulla osta devono permanere se ricadono, tra le altre, nelle zone boscate.
Rientrando il manufatto descritto al punto 3 nella particella catastale n. 257, zona boscata, è evidente che rispetto allo stesso, anche volendolo far rientrare tra gli interventi privi di rilevanza edilizia, deve sicuramente affermarsi il bisogno del preventivo nulla osta.
Le opere descritte ai punti 1 e 4 del verbale di accertamento si trovano in zona di recupero edilizio ed urbanistico funzionale e, quindi, in area comunque assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
Anche per tale zona non è invocabile la disciplina dettata in tema di edilizia libera considerate le
NTA al II° Piano di gestione Tenuta Borbone – Macchia lucchese.
L'art. 30.3, comma 3, con specifico riguardo al Quartiere Zacconi, dispone che: “Viene previsto il mantenimento del costruito esistente e del relativo carico insediativo;
sono pertanto ammessi interventi di manutenzione straordinaria come disciplinati dal precedente articolo 8 lettera “e”; le aree inedificate di pertinenza dell'insediamento devono essere mantenute a verde, preservando le superfici boscate esistenti, con possibilità di sistemazioni a giardino, che prevedano l'aumento della dotazione di alberature e con possibilità di delimitati spazi parcheggio a servizio dei residenti”.
L'art. 30.1 recante disposizioni generali in materia di zone di recupero edilizio urbanistico con valenza funzionale prevede che: “In attuazione dell'articolo 9 delle norme tecniche di attuazione del piano del parco di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515, il recupero edilizio ed urbanistico con valenza funzionale opera attraverso la definizione dei riferimenti strutturali del piano con il riuso del patrimonio edilizio esistente o nuove volumetrie adeguate,
nella dimensione e caratterizzazione, a realizzare e rendere possibili le funzioni del parco, ed è comprensivo delle possibilità di demolizione e ricostruzione;
in questo caso, le volumetrie ricostituite non possono eccedere le volumetrie preesistenti;
nuove volumetrie sono ammissibili solo quando risultino adeguate, per dimensione e caratterizzazione, a realizzare e rendere possibili le funzioni del parco”.
Inoltre, l'art. 4 comma 3 individua gli interventi non sottoposti a preventivo nulla osta dell' CP_1
, in quanto attività edilizia libera, laddove non interessino immobili sottoposti a specifico
[...] vincolo storico monumentale come segue: “- opere di manutenzione ordinaria, non recanti mutamento esteriore permanente dell'aspetto degli immobili o dei luoghi, come specificate al successivo articolo 8; - opere interne agli immobili di eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni ne la realizzazione di qualsiasi altro manufatto che alteri la sagoma e/o la configurazione esterna dell'edificio”.
Nel caso di specie, l'opera di cui al punto 1 consiste in una tettoia realizzata con struttura in legno e copertura in policarbonato la cui pavimentazione è costituita da mattonelle appoggiate al terreno;
quella di cui al punto 4, oggi rimossa, consisteva in una baracca realizzata con telaio in metallo e legno e con tamponature di policarbonato ancorate a rete elettrosaldata in metallo zincato, avente copertura di pannelli in metallo “Sandwich” coibentati la cui la struttura era montata su una pedana in legno poggiante su bozze e nella cui parte fronte est era posizionata una tettoia.
Da quanto sopra deriva che le opere menzionate non potevano e non possono ricadere nella disciplina dell'edilizia libera, trattandosi di manufatti realizzati in zona di recupero edilizio urbanistico con valenza funzionale che recano un mutamento esteriore permanente degli immobili e dei luoghi.
Ciò trova conferma anche nella deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32/2017 (doc. 13 di parte opposta) e nel Protocollo d'Intesa tra il Comune di Viareggio e l' per la gestione delle CP_1
procedure autorizzative nel territorio soggetto al piano territoriale del (doc. 14 di parte CP_1
opposta).
Con riguardo alla prima, l'approvata direttiva del Direttore del (pag. 14) ribadisce che CP_1
“quanto riferito all'art. 4 comma 3 … viene integralmente applicato per il territorio di competenza;
le opere descritte dagli articoli 136 e 137 della legge regionale n. 65/2014 e non ricomprese nell'art. 4, comma 3 medesimo necessitano del Nulla Osta del Parco per gli interventi previsti nelle aree interne (area protetta del Parco ai sensi della L. 394/1991)”. Con riguardo al secondo, l'art. 3 precisa che l'edilizia libera nella Tenuta Parte_3
si applica secondo il dettato dell'art. 4 comma 3 delle NTA al II° Piano di Gestione.
[...]
Fermo quanto sopra, va in ogni caso negata la possibilità di ricomprendere le opere sopra descritte negli interventi privi di rilevanza edilizia.
Difatti, le tettoie di cui ai punti 1 e 3 del verbale, come accertato anche dal TAR Toscana con sentenza n. 121/2024 (doc. 15 di parte opposta), sono opere aventi carattere non temporaneo e non trascurabili dimensioni per cui non possono essere considerate piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone e senza parti in muratura collocati nelle aree di pertinenza degli edifici e, neppure, elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 137 della L.R.T. 65/2014.
Ciò vale anche per la baracca di cui al punto 4 dal momento che, prima della sua rimozione, presentava gli stessi caratteri della non temporaneità e della non esiguità.
Con riguardo all'opera descritta al punto 5 del verbale di accertamento gli opponenti ne affermano la legittimità per la preesistenza dei necessari titoli abilitativi.
L'opera consiste in una struttura (presente nella particella 254) in metallo zincato composta da tubolare a sezione rettangolare ancorata sulle pareti portanti del fabbricato adibito ad abitazione, posizionata sul lato sud ovest che è atta a sostenere una tettoia con copertura in tegole e la struttura portante di una copertura in telo impermeabili.
Rispetto alla stessa, si osserva che l' si è limitato a richiamare le conclusioni contenute CP_1
nel provvedimento impugnato in merito al mancato reperimento di documenti comprovanti la legittimità dei manufatti contestati e nulla ha dedotto in ordine ai docc. 14 e 15 prodotti da parte opponente;
di conseguenza, non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla violazione con riguardo a tale manufatto.
Peraltro, limitatamente a tale opera il TAR Toscana ha annullato l'ordinanza di demolizione in ragione del fatto che nella stessa area in cui insiste la stessa sono presenti manufatti legittimamente realizzati e che la genericità del provvedimento non consente di riconoscere esattamente cosa rimuovere.
Con il terzo motivo di opposizione, gli opponenti censurano il difetto di istruttoria procedimentale e lamentano la carenza di motivazione del provvedimento.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Nell'ordinanza impugnata sono, invero, riportati i passaggi fondamentali del procedimento che ha portato all'adozione dell'atto quali l'esame del rapporto di violazione, l'audizione degli opponenti, la ricerca da parte dell' della documentazione riguardante i manufatti Controparte_2 presso il Comune di Viareggio, l'esame del verbale di audizione e della documentazione allegata dagli opponenti da parte della e l'elaborazione di Controparte_3 considerazioni da parte della stessa emerge, dunque, con evidenza l'infondatezza del CP_3
lamentato difetto di istruttoria.
Quanto alla motivazione del provvedimento, si evidenzia che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (v. tra le altre, Sez. 6-2, Ord. n. 16136/2020) afferma che l'ordinanza ingiunzione non deve avere una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, le quali possono essere anche desunte per relationem dall'atto di contestazione, ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.
Nel caso di specie si osserva che il provvedimento impugnato presenta i requisiti anzidetti nella misura in cui individua gli estremi della violazione, anche facendo rinvio al verbale di contestazione, ed esprime le ragioni per cui è adottato l'atto, anche riportando le considerazioni della Commissione Contenzioso;
inoltre, dà esplicitamente conto del fatto che gli scritti difensivi sono stati presi in considerazione e che, dopo il loro esame, non sono stati condivisi.
Per quanto sopra, nonostante l'insufficienza della prova della violazione in ordine alla sola opera di cui al punto 5 del verbale di contestazione, risulta provata la realizzazione delle altre in assenza del necessario e preventivo nulla osta dell' contestata nell'ordinanza ingiunzione impugnata. CP_1
Accertata la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, con riferimento all'entità della sanzione, si osserva che secondo la giurisprudenza il giudice dell'opposizione ha il potere discrezionale di quantificare la sanzione pecuniaria irrogata fra il minimo e il massimo edittale allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689/1989 quali la gravità della violazione, la personalità dell'agente e le sue condizioni economiche (sul punto v.
Cass. Sez. II, Sent. n. 765/2017).
Nel caso di specie, considerato che una delle quattro opere contestate (quella di cui al punto 4 del verbale) è stata rimossa antecedentemente al sopralluogo del 14.10.2022, che con riguardo all'opera di cui al punto 5 non è stata fornita adeguata prova circa l'inidoneità dei precedenti titoli edilizi e che limitatamente a questa il TAR Toscana ha accolto il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione n. 8/2023 per la generica individuazione dell'opera oggetto di provvedimento, si ritengono sussistenti circostanze idonee ad attenuare la gravità della violazione tali da giustificare la rideterminazione dell'ammontare della sanzione nel minimo edittale stabilito in €. 600,00.
Alla luce di quanto sopra, deve essere rigettata integralmente l'opposizione e confermato il provvedimento opposto per come rideterminato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo tenuto conto dei valori medi dettati per lo scaglione di riferimento, fino ad € 1.100,00, mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo: rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 14 emessa dall'Ente
[...]
in data 2.11.2023 rideterminando l'entità della sanzione nel Controparte_1
minimo edittale;
condanna e al pagamento delle spese di lite di questo grado, Parte_1 Parte_2 liquidate in €. 662,00 per compenso professionale oltre maggiorazione spese generali e oneri come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente