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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.941 r.g. dell'anno 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in IS (Ce) alla Via Roma n. 19 – Parco Margherita - presso lo studio dell'Avv.to Ciro Cutillo (C.F.: ) che la CodiceFiscale_2
rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, con autorizzazione alle comunicazioni via fax al n. 0823/838993 nonché all'indirizzo pec:
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E
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 15/01/2025 premesso: di essere dipendente , in Parte_2 CP_2 qualità di docente precaria, ha svolto servizio l'anno scolastico 2019/2020, in favore dell'amministrazione resistente, presso l'Istituto Alberghiero “V. Telese” di Ischia (NA) con contratto annuale, decorrente dal 05.11.2019 al 30.06.2020 (giorni 239 totali). Lamentava che durante il prefato anno di servizio la ricorrente aveva maturato (rectius: mai utilizzato) altri venti giorni di ferie che, conti alla mano, sono quantificati in un importo monetario pari ad € 1.278,07 lordi a titolo di indennità sostitutiva.
pagina1 di 4 Ciò premesso, sulla base di una serie di articolate argomentazioni, concludeva chiedendo:
“- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, RO.SS , all'indennità sostitutiva Parte_1 per ferie non godute per l'anno scolastico 2019/2020, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
- Per l'effetto, condannare il al pagamento dell'indennità per Controparte_1 ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 1.278,07 per l'anno scolastico 2019/2020, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo.
- Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”
Non si costituiva il pur regolarmente citato e ne va dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Sulla documentazione in atti, la causa trattata in data odierna con le modalità ex art.127 ter c.p.c. era decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La domanda è fondata per le ragioni e nei limiti che seguono.
Ritiene il G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia riportandosi a tali pronunzie.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della ceSSzione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico.
Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di ceSSzione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli ceSSno di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
pagina2 di 4 La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55).
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche, consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività.
Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese. Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che in assenza di una specifica CP_1
richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Nel merito, poi, non vi è alcuna specifica contestazione in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in favore del ricorrente, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle attività scolastiche previste dal calendario scolastico della regione Campania.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto alla percezione della relativa indennità sostitutiva nella misura di € 1.278,07 per l'anno scolastico 2019/2020, così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
pagina3 di 4 Su tale importo ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1\1\95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espreSSmente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna il al pagamento della somma di € 1.278,07 per l'anno scolastico Controparte_1
2019/2020 in favore di su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione Parte_2
del maggior danno da svalutazione monetaria.
Condanna il , al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.184,00 oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Napoli, 26/05/2025
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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