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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3047/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo Via Vincenzo Di Marco 10, presso lo studio dell'Avv. PONZIO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in Palermo Via Vincenzo Di Marco 10, presso lo studio dell'Avv. PONZIO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 18 giugno 2025 e sottoscritto il 18 giugno 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 11 febbraio
1989).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in modo da mantenere rapporti equilibrati e continuativi . Ciascun coniuge sosterrà tutte le spese relative all'appartamento in cui è andato ad abitare .
2) I coniugi dichiarano di essere ,allo stato ,economicamente indipendenti e nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento.
3) Il figlio trasferirà la propria residenza a Favignana con la madre Per_1 nell'appartamento di Via Mons Giovanni Cipolla n 3 ( ex Via Badia snc )
4) Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con un Per_1 versamento a favore della Sig.ra i € 400,00 mensili oltre il 50% delle CP_1 spese straordinarie ,il tutto nel rispetto del protocollo su spese extra assegno per mantenimento figli adottato dal Tribunale di Palermo;
5) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 35, P. II, S. A, Anno 1989) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
2 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3047/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo Via Vincenzo Di Marco 10, presso lo studio dell'Avv. PONZIO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in Palermo Via Vincenzo Di Marco 10, presso lo studio dell'Avv. PONZIO SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 18 giugno 2025 e sottoscritto il 18 giugno 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 11 febbraio
1989).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in modo da mantenere rapporti equilibrati e continuativi . Ciascun coniuge sosterrà tutte le spese relative all'appartamento in cui è andato ad abitare .
2) I coniugi dichiarano di essere ,allo stato ,economicamente indipendenti e nulla chiedono reciprocamente per il proprio mantenimento.
3) Il figlio trasferirà la propria residenza a Favignana con la madre Per_1 nell'appartamento di Via Mons Giovanni Cipolla n 3 ( ex Via Badia snc )
4) Il Sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con un Per_1 versamento a favore della Sig.ra i € 400,00 mensili oltre il 50% delle CP_1 spese straordinarie ,il tutto nel rispetto del protocollo su spese extra assegno per mantenimento figli adottato dal Tribunale di Palermo;
5) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 35, P. II, S. A, Anno 1989) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
2 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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