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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/06/2024, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto ha pronunziato all'udienza del 12.6.2024 la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa iscritta al n. 1277/2023 R.G.A.C. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Daria Basso Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente in opposizione
C o n t r o
P. IV , in persona del Direttore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rapacci
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato si rivolge a questo ill.mo Tribunale perché, per i motivi sopra indicati, voglia annullare l'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa n° 29/2023 perché assolutamente infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre accessorie come per legge”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: in via principale nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e della comparsa di costituzione e di conseguenza accertare e confermare l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n.
29/2023; in via subordinata modificare l'importo irrogato con l'Ordinanza di Irrogazione della
Sanzione amministrativa n. 29/2023 nella diversa somma ritenuta di legge. Condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. 29/2023 emessa dall'
[...]
, con la quale è stata irrogata nei confronti di , quale obbligato Controparte_1 Pt_1
in solido, la sanzione amministrativa di pagamento di 3.300,00 euro (oltre spese di notifica). Il provvedimento è stato fondato sul verbale di accertamento n. 366/2022 elevato dalla Capitaneria di
Org_
della Spezia in data 7.8.2022 nei confronti di per aver navigato nella zona A Parte_2
prospiciente Punta Mesco, in violazione degli artt. 22 del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell' e 30 comma 1 bis della legge 394/1991. Organizzazione_2
L'infrazione - riscontrata in remoto “attraverso i sistemi di monitoraggio in uso al Centro VTS della
Spezia ossia con il sistema facente parte della rete Org_3 Organizzazione_4 nazionale di cui all'art. 9 bis del decreto legislativo 16 febbraio 2011 n. 18” – è stata contestata all'odierno ricorrente quale titolare dell'omonima impresa individuale ( ”) che Organizzazione_5 aveva locato il natante (“ ”, matricola n. KTF21010427) utilizzato nell'occasione dal Org_6
già menzionato tanto mediante notifica via posta elettronica in data 6.10.2022. Pt_2
Nel proprio ricorso formula plurimi motivi di opposizione. Pt_1
Con i primi due l'opponente ha: richiamato il principio generale di contestazione immediata delle violazioni (tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento) di cui all'art. 14 della legge 689/1981, a suo dire violato nel caso di specie;
evidenziato come nella materia non esistano norme speciali in deroga, che in ipotesi prevedano che gli accertamenti del caso possano essere effettuati con un sistema di rilevazione come quello utilizzato;
comunque contestato l'attendibilità (ai fini di prova) di tale sistema, non omologato e certificato.
Con gli ulteriori motivi la parte ha dedotto: l'insussistenza della violazione di cui all'art. 30 comma
1 bis della legge 394/1991 (contestando che la zona A dell'AMP in ipotesi percorsa dal natante non fosse segnalata a norma); di aver comunque adeguatamente informato il cliente, al momento della conclusione del contratto di locazione, dei divieti e dei limiti stabiliti all'interno dell'area, adempiendo ai prescritti oneri pubblicitari, con conseguente inapplicabilità nei suoi confronti del vincolo di solidarietà di cui all'art. 6 legge 689/1981; la tardività dell'irrogazione della sanzione, dopo
11 mesi dalla violazione;
l'illegittima quantificazione della stessa.
L si è costituito contestando e chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Da ultimo, con le note conclusive autorizzate, il ricorrente, per il caso di ritenuta applicabilità alla fattispecie del citato art. 30 comma 1 bis della legge 394/1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di colpevolezza (in quanto la norma sanzionerebbe in via amministrativa chi per errore sul fatto o ignoranza inevitabile viola i divieti vigenti nelle Aree Marine
Protette).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per la ragione che segue.
La legge prevede che, quando possibile, la violazione debba essere contestata immediatamente. La regola “ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore;
la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale”
(cfr. Cass. sent. n. 11184/2001).
Il principio, così affermato dalla Suprema Corte in materia di violazioni del codice della Strada, ha valenza generale e assume rilievo anche in un caso come quello di specie.
Nel verbale in oggetto sul punto è riportato: “non è stata possibile la contestazione immediata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto”.
Come eccepito dalla difesa di , tale motivazione è generica e, valutate tutte le circostanze del Pt_1 caso, insufficiente a fondare il comportamento dell'amministrazione.
In tal modo non s'intende negare alla , nell'ambito dello Organizzazione_7
svolgimento dei propri compiti istituzionali, la possibilità (dovere) di fare ricorso a tutti i mezzi a
Org disposizione, tra i quali anche il sistema ”.
E', invece, in questione il fatto che il ricorso ai dati forniti da tale sistema possa di per sé giustificare la contestazione non immediata dell'illecito.
Va del resto osservato: che in materia manca una norma analoga a quella dettata in materia di circolazione stradale (cfr. art. 201 comma 1 bis lett. E del d.lgs 285/1992); che nel Regolamento e nel relativo Disciplinare dell' - che pure subordinano, per esigenze di monitoraggio Organizzazione_2
delle attività di navigazione, l'efficacia delle autorizzazioni alle unità da diporto con propulsione a motore adibite ad attività di locazione e noleggio anche in forma occasionale alla funzionalità
Org operativa appunto del trasmettitore , prevedendo sanzioni per l'esercizio dell'attività all'interno Contro dell' con unità sprovviste del relativo apparato o con apparato non funzionante in modalità di trasmissione attiva - non è previsto che il sistema così installato possa essere utilizzato anche agli specifici fini qui in rilievo.
Si ritiene, pertanto - assorbito l'esame degli altri motivi di opposizione - che l'ordinanza ingiunzione in oggetto sia illegittima e vada annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia (da 1.100,01 a 5.200,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: annulla l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano in 70,00 euro per esborsi e in 2.552,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso alla Spezia, all'udienza del 12.6.2024
Il Giudice
Ettore di Roberto
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto ha pronunziato all'udienza del 12.6.2024 la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa iscritta al n. 1277/2023 R.G.A.C. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Daria Basso Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente in opposizione
C o n t r o
P. IV , in persona del Direttore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Rapacci
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato si rivolge a questo ill.mo Tribunale perché, per i motivi sopra indicati, voglia annullare l'ordinanza di irrogazione della sanzione amministrativa n° 29/2023 perché assolutamente infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi oltre accessorie come per legge”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza: in via principale nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e sprovviste di prova per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e della comparsa di costituzione e di conseguenza accertare e confermare l'Ordinanza di Irrogazione della Sanzione amministrativa n.
29/2023; in via subordinata modificare l'importo irrogato con l'Ordinanza di Irrogazione della
Sanzione amministrativa n. 29/2023 nella diversa somma ritenuta di legge. Condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. 29/2023 emessa dall'
[...]
, con la quale è stata irrogata nei confronti di , quale obbligato Controparte_1 Pt_1
in solido, la sanzione amministrativa di pagamento di 3.300,00 euro (oltre spese di notifica). Il provvedimento è stato fondato sul verbale di accertamento n. 366/2022 elevato dalla Capitaneria di
Org_
della Spezia in data 7.8.2022 nei confronti di per aver navigato nella zona A Parte_2
prospiciente Punta Mesco, in violazione degli artt. 22 del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell' e 30 comma 1 bis della legge 394/1991. Organizzazione_2
L'infrazione - riscontrata in remoto “attraverso i sistemi di monitoraggio in uso al Centro VTS della
Spezia ossia con il sistema facente parte della rete Org_3 Organizzazione_4 nazionale di cui all'art. 9 bis del decreto legislativo 16 febbraio 2011 n. 18” – è stata contestata all'odierno ricorrente quale titolare dell'omonima impresa individuale ( ”) che Organizzazione_5 aveva locato il natante (“ ”, matricola n. KTF21010427) utilizzato nell'occasione dal Org_6
già menzionato tanto mediante notifica via posta elettronica in data 6.10.2022. Pt_2
Nel proprio ricorso formula plurimi motivi di opposizione. Pt_1
Con i primi due l'opponente ha: richiamato il principio generale di contestazione immediata delle violazioni (tanto al trasgressore, quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento) di cui all'art. 14 della legge 689/1981, a suo dire violato nel caso di specie;
evidenziato come nella materia non esistano norme speciali in deroga, che in ipotesi prevedano che gli accertamenti del caso possano essere effettuati con un sistema di rilevazione come quello utilizzato;
comunque contestato l'attendibilità (ai fini di prova) di tale sistema, non omologato e certificato.
Con gli ulteriori motivi la parte ha dedotto: l'insussistenza della violazione di cui all'art. 30 comma
1 bis della legge 394/1991 (contestando che la zona A dell'AMP in ipotesi percorsa dal natante non fosse segnalata a norma); di aver comunque adeguatamente informato il cliente, al momento della conclusione del contratto di locazione, dei divieti e dei limiti stabiliti all'interno dell'area, adempiendo ai prescritti oneri pubblicitari, con conseguente inapplicabilità nei suoi confronti del vincolo di solidarietà di cui all'art. 6 legge 689/1981; la tardività dell'irrogazione della sanzione, dopo
11 mesi dalla violazione;
l'illegittima quantificazione della stessa.
L si è costituito contestando e chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Da ultimo, con le note conclusive autorizzate, il ricorrente, per il caso di ritenuta applicabilità alla fattispecie del citato art. 30 comma 1 bis della legge 394/1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di colpevolezza (in quanto la norma sanzionerebbe in via amministrativa chi per errore sul fatto o ignoranza inevitabile viola i divieti vigenti nelle Aree Marine
Protette).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per la ragione che segue.
La legge prevede che, quando possibile, la violazione debba essere contestata immediatamente. La regola “ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore;
la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, dovendo tali motivi essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale”
(cfr. Cass. sent. n. 11184/2001).
Il principio, così affermato dalla Suprema Corte in materia di violazioni del codice della Strada, ha valenza generale e assume rilievo anche in un caso come quello di specie.
Nel verbale in oggetto sul punto è riportato: “non è stata possibile la contestazione immediata in quanto l'accertamento è stato effettuato da remoto”.
Come eccepito dalla difesa di , tale motivazione è generica e, valutate tutte le circostanze del Pt_1 caso, insufficiente a fondare il comportamento dell'amministrazione.
In tal modo non s'intende negare alla , nell'ambito dello Organizzazione_7
svolgimento dei propri compiti istituzionali, la possibilità (dovere) di fare ricorso a tutti i mezzi a
Org disposizione, tra i quali anche il sistema ”.
E', invece, in questione il fatto che il ricorso ai dati forniti da tale sistema possa di per sé giustificare la contestazione non immediata dell'illecito.
Va del resto osservato: che in materia manca una norma analoga a quella dettata in materia di circolazione stradale (cfr. art. 201 comma 1 bis lett. E del d.lgs 285/1992); che nel Regolamento e nel relativo Disciplinare dell' - che pure subordinano, per esigenze di monitoraggio Organizzazione_2
delle attività di navigazione, l'efficacia delle autorizzazioni alle unità da diporto con propulsione a motore adibite ad attività di locazione e noleggio anche in forma occasionale alla funzionalità
Org operativa appunto del trasmettitore , prevedendo sanzioni per l'esercizio dell'attività all'interno Contro dell' con unità sprovviste del relativo apparato o con apparato non funzionante in modalità di trasmissione attiva - non è previsto che il sistema così installato possa essere utilizzato anche agli specifici fini qui in rilievo.
Si ritiene, pertanto - assorbito l'esame degli altri motivi di opposizione - che l'ordinanza ingiunzione in oggetto sia illegittima e vada annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia (da 1.100,01 a 5.200,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: annulla l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione;
condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano in 70,00 euro per esborsi e in 2.552,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso alla Spezia, all'udienza del 12.6.2024
Il Giudice
Ettore di Roberto