Ordinanza collegiale 4 maggio 2016
Ordinanza collegiale 15 giugno 2016
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2016
Ordinanza cautelare 8 marzo 2017
Sentenza 23 novembre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/11/2017, n. 11594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11594 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2017
N. 11594/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03566/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3566 del 2016, proposto da:
EO IC, rappresentato e difeso dagli Avvocati Guido Giudice e Francesco Pipolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Guido Giudice in Roma, Via A. Aubry n. 3;
contro
il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia del 22.4.2014, emesso dal Questore della Provincia di Roma in data 19.1.2016, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui la proposta di revoca della licenza avanzata dalla Stazione dei Carabinieri di Celenza sul Trigno in data 14.12.2014 con nota prot. n. 133/1-8.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I - In data 22.4.2014 il ricorrente ha ottenuto dal Questore della Provincia di Roma la licenza di porto di fucile per uso di caccia
I.1 - Durante una battuta di caccia svoltasi sul territorio del Comune di Torrebruna (CH) il 2.11.2014, alla quale hanno preso parte anche il ricorrente ed un certo EO RT, è accaduto un incidente, nel corso del quale è deceduto il Sig. OL CO. Per tale fatto si è instaurato il procedimento penale 937/14 R.N.R. per il delitto di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo) presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto (CH).
I.2 - Nella stessa battuta di caccia, sono stati uccisi due esemplari di capriolo, specie protetta.
I.3 - Con nota prot. n. 133/1-8 del 14.12.2014, i Carabinieri di Celenza sul Trigno hanno comunicato che presso il Comando Stazione Carabinieri EO RT, quale unico indagato per i fatti di cui al suddetto procedimento penale, ascoltato dal Pubblico Ministero, in quella sede ha riferito che gli animali uccisi li aveva occultati nelle immediate vicinanze del luogo del ritrovamento del cadavere.
In conseguenza dei fatti accaduti, i suindicati Carabinieri hanno proposto la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei confronti di entrambi i richiamati cacciatori.
I.4 - La Questura di Roma ha riscontrato la predetta nota con la nota del 3.2.2015. Ivi si legge: “al fine di consentire allo scrivente di adottare i più opportuni provvedimenti inibitori in ordine alla titolarità di autorizzazioni di polizia, ed atteso che la violazione della normativa in materia di caccia prevede la sospensione della licenza solo in caso di recidiva, si prega di comunicare dettagliatamente le dinamiche degli eventi di cui al p.p. e la condotta posta in essere dal nominato in oggetto (in concorso con altra persona) durante l’attività di P.G. e la verbalizzazione resa alla competente A.G. tali da poter sostenere un eventuale provvedimento di revoca” .
I.5 - Con successiva nota del 2.3.2015 i Carabinieri hanno fatto seguito alle richieste della Questura, sostenendo che il ricorrente, oltre ad aver violato la legislazione speciale in materia di caccia, avrebbe “ altresì omesso di riferire su elementi utili alle indagini ..., che seppur secondari in riferimento all’omicidio, erano da ritenersi elementi utili per far comprendere alla P.G. procedente, la reale dinamica dei fatti” .
I.6 - In data 16.5.2015 la Questura ha comunicato all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo “per l’adozione di provvedimenti amministrativi in materia di porto d’armi e di detenzione delle stesse, per le violazioni delle norme per la protezione della fauna selvatica” .
I.7 - Con provvedimento del Questore della Provincia di Roma in data 19.1.2016, è stata disposta la revoca della suddetta licenza nei confronti del ricorrente.
II - Tale provvedimento è stato impugnato col presente ricorso, unitamente alla sopra riportata proposta da parte dei Carabinieri.
II.1 - I motivi di diritto dedotti sono i seguenti:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 11, comma 3, e 43, del T.U.L.P.S., per assenza dei presupposti e/o errata valutazione dei presupposti - violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. a), della legge n.157/1992 ed eccesso di potere per presupposto erroneo, carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, vizio del procedimento, travisamento.
Il ricorrente non risulterebbe né indagato, né imputato in qualsivoglia procedimento penale né per la fattispecie di cui all’art 589 c.p. (omicidio colposo), né per il delitto di favoreggiamento personale e nemmeno sarebbe destinatario di alcuna sanzione amministrativa in relazione al fatto dal quale è scaturita la revoca della licenza di porto d’anni per uso di caccia.
Il provvedimento impugnato si fonderebbe sulla mera omonimia dei cognomi: la P.A. avrebbe quindi fatto conseguire al ricorrente gli effetti della condotta tenuta dal Sig. RT EO, con travisamento dei fatti portati alla sua conoscenza dalla caserma dei Carabinieri di Celenza sul Trigno.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 11, comma 3, e 43 del T.U.L.P.S., per assenza dei presupposti e/o errata valutazione dei presupposti - violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, lett. a), della legge n.157/1992 ed eccesso di potere per presupposto erroneo, carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, vizio del procedimento, travisamento.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione della normativa in materia di pubblica sicurezza, nonché della legislazione speciale in materia di caccia.
In proposito si rileva che l’esercizio legittimo del potere di revoca della licenza di porto d’arma può essere individuato ogniqualvolta la P.A., dopo adeguata valutazione, ravvisi anche solo il pericolo che un cittadino possa abusare di quanto precedentemente concessogli. Tuttavia ciò non ricorrerebbe nella specie, in quanto IC EO sarebbe del tutto estraneo ai fatti di rilevanza penale concernenti la fattispecie di omicidio colposo e la sua condotta non avrebbe in alcun modo influito negativamente sul normale corso delle indagini di Polizia Giudiziaria.
Il solo fatto accertato è stata l’uccisione di caprioli; esso, tuttavia, di per sé non sarebbe idoneo a fondare un giudizio di pericolosità dell’odierno ricorrente ed avrebbe potuto semmai legittimare l’applicazione dell’art. 32 della medesima normativa, il quale prevede, nel solo caso di recidiva, l’ulteriore sanzione amministrativa della sospensione della licenza di caccia, ma non certo il suo ritiro definitivo.
3) Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ed illogicità manifesta - eccesso di potere per carenza di istruttoria - eccesso di potere per disparità di trattamento e per presupposto erroneo, carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, vizio del procedimento, travisamento.
Sembrerebbe che la Questura di Roma si sia concentrata sul presunto comportamento negativo del ricorrente nelle fasi immediatamente successive al drammatico incidente che ha causato la morte del Sig. OL CO e per il quale pende il procedimento penale a carico di RT EO.
Il ricorrente si sarebbe invece mostrato ampiamente collaborativo, riferendo tutto quanto in sua conoscenza circa i fatti per cui è scaturito il procedimento penale.
Quanto all’uccisione dei caprioli, durante il primo colloquio di sommarie informazioni (quello delle ore 18 del 2.11.2014) nessun Carabiniere l’avrebbe mai contestata al ricorrente.
In ogni caso sussisterebbe una sproporzione nel provvedimento adottato; al più avrebbe potuto disporsi una sospensione, per come tipizzata dal legislatore. Ciò determinerebbe un’irragionevolezza, o meglio un’illogicità del comportamento dell’Amministrazione.
Inoltre, mentre la comunicazione di avvio del procedimento fa riferimento alla “adozione di provvedimenti amministrativi in materia di porto d’armi e detenzione delle stesse ...(omissis)... alla violazione delle norme per la protezione della fauna selvatica patrimonio dello Stato” , dal provvedimento finale si evincerebbe che il procedimento era del tutto sganciato dall’interesse pubblico alla protezione della fauna.
Sotto altro profilo, si rileva il palese difetto di istruttoria nell’attività della P.A., che non avrebbe eseguito una vera e propria istruttoria incentrata sull’affidabilità di IC EO.
Sarebbe altresì integrata una disparità di trattamento, tenuto conto che per fattispecie analoghe ed in totale rispetto del dettato normativo sarebbero adottati provvedimenti di sospensione, peraltro solo in caso di recidiva.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza di motivazione.
Il provvedimento di revoca impugnato risulterebbe gravemente carente dell’espressa indicazione delle ragioni che hanno condotto la Questura al dispositivo di revoca.
I passaggi motivazionali che avrebbero dovuto sostenere il decisum , per come censurati, non esprimerebbero né i presupposti di fatto, né le ragioni giuridiche che hanno determinato l’emanazione del provvedimento in parola. Infatti, da un lato, IC EO non sarebbe mai stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto e non penderebbe alcun procedimento penale a suo carico, dall’altro, il provvedimento di revoca non indicherebbe, ove vi sia, la condotta assunta dallo stesso, tale d’aver consentito alla Questura “di formulare un giudizio negativo sulla sussistenza dell’imprescindibile requisito della buona condotta e della capacità di abuso dell’autorizzazione di polizia concessa” , né sarebbe possibile individuare tale condotta per relationem .
Perciò il provvedimento di revoca non evidenzierebbe il rispetto, da parte della Questura di Roma, del dettato normativo che, in condizioni di esercizio legittimo del potere amministrativo, avrebbe imposto l’indicazione chiara della motivazione.
II.2 - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che successivamente ha depositato documentazione.
II.3 - Dopo aver disposto un’istruttoria, all’esito dell’acquisizione documentale, questo Tribunale, con ordinanza n. 6285 del 13.10.2016, ha respinto la domanda cautelare, incidentalmente proposta col ricorso.
II.4 - Il ricorrente ha successivamente depositato una nota della Procura della Repubblica di Vasto dell’11.11.2016, dalla quale risulta che il procedimento penale per omicidio colposo era iscritto a carico di EO RT, e non già a suo carico, ed ha quindi chiesto la revoca della suindicata ordinanza n. 6285/2016.
II.5 - Pertanto, con ordinanza n. 1147 dell’8.3.2017, quest’ultima è stata revocata e, per l’effetto, è stata accolta la domanda cautelare.
II.6 - Nella pubblica udienza del 7.11.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II.7 - Esso è munito di fondamento.
III - Occorre partire dall’esame dell’impugnato provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia del 22.4.2014, indicato in epigrafe.
Esso assume a presupposto: a) la violazione di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), della legge n. 157/1992, di cui il ricorrente si sarebbe reso responsabile; b) l’instaurazione di un procedimento penale a suo carico per il reato di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo); c) la conseguente assenza di buona condotta, in capo al ricorrente, desumibile da quanto accaduto in relazione agli episodi che hanno dato luogo alle mancanze suindicate, anche tenuto conto del comportamento successivamente tenuto dallo stesso.
IV - Si ritiene di incominciare dalla condotta più grave contestata nel provvedimento de quo , rappresentata dall’omicidio colposo.
IV.1 - Risulta per tabulas che la Questura di Roma si è fondata su un fatto del tutto erroneo, essendo stato espressamente dichiarato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Vasto, presso cui pendeva il procedimento penale in questione, che il soggetto deferito non era il ricorrente, bensì RT EO, che aveva partecipato alla medesima battuta di caccia durante la quale una persona era rimasta uccisa.
È evidente quindi il travisamento dei fatti, derivante da un difetto di istruttoria.
V - Si contesta al ricorrente anche la violazione di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), della legge n. 157/1992, vale a dire la condotta di “chi abbatte… specie di mammiferi … nei cui confronti la caccia non è consentita” .
Per tale condotta è prevista la sanzione penale dell’ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549).
V.1 - In base all’art. 32, comma 1, lett. a), concernente le sanzioni amministrative, va disposta la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei confronti di chi per il reato sopra illustrato ha riportato sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo ed è recidivo.
Perciò, ai fini della sospensione, si richiede la condanna, unitamente alla recidiva.
V.2 - In questo caso mancano entrambi i presupposti, atteso che, non solo non risulta la recidiva, ma neppure vi è stata condanna.
V.3 - Deve ribadirsi che in ogni caso, ove invece vi fossero state condanna e recidiva, sarebbe stata ammissibile la sospensione della licenza, e non la sua revoca.
VI - Dagli atti depositati in giudizio e, in particolare, dalla nota dei Carabinieri con cui veniva proposta la revoca del titolo abilitativo nei confronti del ricorrente e di EO RT, non si desume poi alcuna condotta riprovevole, da parte del ricorrente, successiva all’accertato omicidio ed alla scoperta dei due esemplari di capriolo uccisi.
Dalla nota dei Carabinieri del 14.12.2014 si evince, infatti, che EO RT, che risultava aver reciso, asportando i vasi al collo, parte della trachea e dell’esofago e le visceri addominali agli animali abbattuti, ha riferito che aveva occultato tali animali nelle immediate vicinanze del luogo del ritrovamento del cadavere.
Non viene invece riferito alcun comportamento tenuto dal ricorrente successivamente ai fatti accaduti durante la battuta di caccia.
D’altronde l’assenza di rilievi a suo carico emerge dal certificato dei carichi pendenti depositato in giudizio, dal quale risulta che lo stesso non ha carichi penali pendenti.
VI.1 - Da ciò deve desumersi che il giudizio di mancanza di buona condotta manca di fondamento su elementi concreti.
VI.2 -Conseguentemente non ricorre l’ipotesi che legittima la revoca del titolo autorizzatorio de quo , in base al combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S..
VII - Deve concludersi che il provvedimento di revoca gravato è illegittimo.
VII.1 - Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del predetto provvedimento censurato.
VIII - Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2017, con l’intervento dei Magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Francesca Romano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Tricarico | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO