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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/07/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 880/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II Sezione civile
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Julia Dorfmann - Presidente dott.ssa Daniela Pol - Giudice dott. Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 880/2025 V.G. promosso da
nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Patrizia Vergnano presso la quale sono elettivamente domiciliati in Bolzano (BZ) via della Mendola nr.
21/a giusta delega in atti;
- ricorrenti / adottanti -
e nata a [...] in data [...] e residente in [...] frazione CP_1
Settequercie, via Hörtmoos n. 33;
- adottanda - in punto: adozione di persona maggiorenne (art. 291 ss c.c.);
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 05/03/2025, depositato in data 07/03/2025, e Parte_1
(che hanno contratto matrimonio a Bolzano (BZ) in data 25/10/1986) Parte_2
chiedono di potere adottare la persona maggiorenne nata il [...] a CP_1
BOLZANO (BZ).
A sostegno della domanda i ricorrenti espongono tra l'altro
1 - che i ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
il 25/10/1989 (doc. 9 dei ricorrenti);
- che dalla loro unione è nato il figlio (nato a [...] il Persona_1
26/12/1989), oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
- che il padre naturale della adottanda NO è CP_1 Persona_2
deceduto il 10/09/1991 (doc. 2 dei ricorrenti);
- che la madre naturale della adottanda NOa è CP_1 Persona_3
deceduta il 23/12/1995 (doc. 3 dei ricorrenti);
- che l'adottanda ra stata affidata ai ricorrenti CP_1 Parte_1
e all'età di 8 anni giusta decreto del Tribunale per i Minorenni di data Parte_2
28/05/1996 (doc. 1 dei ricorrenti); Pt_
- che “i coniugi e unitamente al loro figlio hanno da sempre Pt_1 Persona_1
nutrito una forte predilezione e affetto particolare per nata a [...]_1
in data 28.05.1988, che ha ricambiato il suo affetto nei confronti della famiglia affidataria che la ha accolta e accudita”;
- che “Il legame affettivo tra la NOa ed i NOi e CP_1 Parte_2 Pt_1
già ampiamente consolidato nel tempo è via via divenuto più intenso e
[...]
profondo, man mano che cresceva e diventava donna assumendosi le sue CP_1
responsabilità e facendo le sue scelte, prendendosi in mano la sua vita nonostante le grandi difficoltà iniziali che ha saputo superare.
La famiglia è diventata riferimento, guida e sostegno per , Parte_3 CP_1
accogliendola esattamente come una figlia, occupandosi non solo di affiancarla nell'amministrazione delle questioni ordinarie quotidiane ma anche di supportarla nella stesura della dichiarazione dei redditi, nelle questioni e nei rapporti professionali, condominiali e bancari facendola diventare la donna indipendente e affermata che è oggi. La famiglia supporta inoltre anche Parte_3 CP_1 nell'accudimento settimanale delle sue due figlie e Per_4 Per_5
Tutto ciò ha maturato nei NOi e la determinazione a Parte_2 Parte_1 richiedere l'adozione della NOa CP_1
È desiderio, infatti, della famiglia non solo continuare questa relazione, Parte_3
per loro indispensabile, dal punto di vista affettivo, ma che il legame con CP_1
trovi anche un riconoscimento ufficiale, dal punto di vista giuridico.
2 Anche il figlio dei NOi NO ha espresso il suo assenso Parte_3 Persona_1
e approvazione per questa scelta dei genitori ed è pronto a comparire per esprimerlo in Tribunale.”;
- che l'adozione “è di evidente vantaggio per la NOa sia da un punto di CP_1
vista affettivo che da un punto di vista economico” e che sussistono i presupposti di legge per l'adozione.
A riprova di quanto esposto, il ricorrente produce la necessaria documentazione.
2. All'udienza del giorno 27/05/2025 dinanzi al giudice delegato dalla Presidente del Tribunale sono stati sentiti
- i ricorrenti e che confermavano il loro Parte_1 Parte_2 consenso all'adozione di CP_1
- l'aspirante adottanda he esprimeva il consenso alla propria adozione CP_1
da parte di;
Parte_1 Parte_2
- il figlio dei ricorrenti, NO , che esprimeva il proprio assenso Persona_1 all'adozione;
- il (allora futuro marito della NOa NO che CP_1 Parte_4 dichiarava il proprio assenso all'adozione.
Dalla storia personale dei ricorrenti adottanti e dell'adottanda quale risultante dagli atti emerge che i medesimi sono ormai legati da molti anni da un rapporto di affetto reciproco equiparabile al rapporto genitori-figlia.
I genitori naturali della adottanda sono deceduti da tempo.
3. Il Pubblico Ministero, richiesto del parere, si è pronunciato in data 31/05/2025 – 03/06/2025 per l'accoglimento del ricorso.
4. La domanda dei ricorrenti merita accoglimento.
Dagli atti emerge chiaramente
- che e sono uniti in matrimonio dal 25/10/1986, con Parte_1 Parte_2 conseguente applicazione dell'art. 294 comma secondo c.c.;
- che i ricorrenti hanno entrambi compiuti gli anni 35 e superano entrambi di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda;
- che gli adottanti e l'adottanda hanno prestato il consenso all'adozione;
- che il figlio maggiorenne degli adottanti ha prestato il suo consenso (cfr. Corte Cost.
2004 n. 245);
3 - che il NO (al momento dell'introduzione del presente Parte_4 procedimento fidanzato della ricorrente che verosimilmente alla data dell'emissione di questa sentenza avrà contratto matrimonio con la stessa, come preannunciato all'udienza del 27/05/2025) ha prestato il suo consenso all'adozione;
- che per l'adozione richiesta ricorrono tutti i presupposti di legge e non osta alcun impedimento.
Dalle manifestazioni di volontà dei diretti interessati all'udienza ed alla luce della storia personale e familiare dei medesimi, risulta che la progettata adozione è destinata a formalizzare un reale e solido legame equiparabile a rapporto genitori - figlia venuto ad instaurarsi nell'arco degli anni, tra gli adottanti e l'adottanda (cfr. anche verbale di udienza) e percepito da tutti i protagonisti ed in particolar modo anche dagli adottanti e dall'adottanda come stabilmente sussistente e degno di essere ulteriormente coltivato.
Non sussistono, infine, preclusioni di sorta.
L'adottata assume, come richiesto in atti, il cognome dell'adottante e lo Parte_2 antepone al cognome proprio, ai sensi dell'art. 299 c.c. (Corte Cost. 2022 n. 131).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, visti gli artt. 291 e segg. c.c., decidendo sulla domanda proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
(BZ) e da , nato il [...] a [...], Parte_2
pronuncia
l'adozione di nata il [...] a [...], residente in [...] CP_1
frazione Settequercie, via Hörtmoos n. 33, da parte di nata il Parte_1
06/08/1961 a BOLZANO (BZ), e da parte di , nato il [...] a [...], Parte_2
entrambi residenti a [...], e per l'effetto attribuisce all'adottata il cognome da anteporre a quello proprio (sicché la stessa CP_1 Pt_2
assumerà il cognome;
Per_6
manda alla Cancelleria affinché provveda agli incombenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
II Sezione civile
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Julia Dorfmann - Presidente dott.ssa Daniela Pol - Giudice dott. Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 880/2025 V.G. promosso da
nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Patrizia Vergnano presso la quale sono elettivamente domiciliati in Bolzano (BZ) via della Mendola nr.
21/a giusta delega in atti;
- ricorrenti / adottanti -
e nata a [...] in data [...] e residente in [...] frazione CP_1
Settequercie, via Hörtmoos n. 33;
- adottanda - in punto: adozione di persona maggiorenne (art. 291 ss c.c.);
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 05/03/2025, depositato in data 07/03/2025, e Parte_1
(che hanno contratto matrimonio a Bolzano (BZ) in data 25/10/1986) Parte_2
chiedono di potere adottare la persona maggiorenne nata il [...] a CP_1
BOLZANO (BZ).
A sostegno della domanda i ricorrenti espongono tra l'altro
1 - che i ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
il 25/10/1989 (doc. 9 dei ricorrenti);
- che dalla loro unione è nato il figlio (nato a [...] il Persona_1
26/12/1989), oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
- che il padre naturale della adottanda NO è CP_1 Persona_2
deceduto il 10/09/1991 (doc. 2 dei ricorrenti);
- che la madre naturale della adottanda NOa è CP_1 Persona_3
deceduta il 23/12/1995 (doc. 3 dei ricorrenti);
- che l'adottanda ra stata affidata ai ricorrenti CP_1 Parte_1
e all'età di 8 anni giusta decreto del Tribunale per i Minorenni di data Parte_2
28/05/1996 (doc. 1 dei ricorrenti); Pt_
- che “i coniugi e unitamente al loro figlio hanno da sempre Pt_1 Persona_1
nutrito una forte predilezione e affetto particolare per nata a [...]_1
in data 28.05.1988, che ha ricambiato il suo affetto nei confronti della famiglia affidataria che la ha accolta e accudita”;
- che “Il legame affettivo tra la NOa ed i NOi e CP_1 Parte_2 Pt_1
già ampiamente consolidato nel tempo è via via divenuto più intenso e
[...]
profondo, man mano che cresceva e diventava donna assumendosi le sue CP_1
responsabilità e facendo le sue scelte, prendendosi in mano la sua vita nonostante le grandi difficoltà iniziali che ha saputo superare.
La famiglia è diventata riferimento, guida e sostegno per , Parte_3 CP_1
accogliendola esattamente come una figlia, occupandosi non solo di affiancarla nell'amministrazione delle questioni ordinarie quotidiane ma anche di supportarla nella stesura della dichiarazione dei redditi, nelle questioni e nei rapporti professionali, condominiali e bancari facendola diventare la donna indipendente e affermata che è oggi. La famiglia supporta inoltre anche Parte_3 CP_1 nell'accudimento settimanale delle sue due figlie e Per_4 Per_5
Tutto ciò ha maturato nei NOi e la determinazione a Parte_2 Parte_1 richiedere l'adozione della NOa CP_1
È desiderio, infatti, della famiglia non solo continuare questa relazione, Parte_3
per loro indispensabile, dal punto di vista affettivo, ma che il legame con CP_1
trovi anche un riconoscimento ufficiale, dal punto di vista giuridico.
2 Anche il figlio dei NOi NO ha espresso il suo assenso Parte_3 Persona_1
e approvazione per questa scelta dei genitori ed è pronto a comparire per esprimerlo in Tribunale.”;
- che l'adozione “è di evidente vantaggio per la NOa sia da un punto di CP_1
vista affettivo che da un punto di vista economico” e che sussistono i presupposti di legge per l'adozione.
A riprova di quanto esposto, il ricorrente produce la necessaria documentazione.
2. All'udienza del giorno 27/05/2025 dinanzi al giudice delegato dalla Presidente del Tribunale sono stati sentiti
- i ricorrenti e che confermavano il loro Parte_1 Parte_2 consenso all'adozione di CP_1
- l'aspirante adottanda he esprimeva il consenso alla propria adozione CP_1
da parte di;
Parte_1 Parte_2
- il figlio dei ricorrenti, NO , che esprimeva il proprio assenso Persona_1 all'adozione;
- il (allora futuro marito della NOa NO che CP_1 Parte_4 dichiarava il proprio assenso all'adozione.
Dalla storia personale dei ricorrenti adottanti e dell'adottanda quale risultante dagli atti emerge che i medesimi sono ormai legati da molti anni da un rapporto di affetto reciproco equiparabile al rapporto genitori-figlia.
I genitori naturali della adottanda sono deceduti da tempo.
3. Il Pubblico Ministero, richiesto del parere, si è pronunciato in data 31/05/2025 – 03/06/2025 per l'accoglimento del ricorso.
4. La domanda dei ricorrenti merita accoglimento.
Dagli atti emerge chiaramente
- che e sono uniti in matrimonio dal 25/10/1986, con Parte_1 Parte_2 conseguente applicazione dell'art. 294 comma secondo c.c.;
- che i ricorrenti hanno entrambi compiuti gli anni 35 e superano entrambi di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda;
- che gli adottanti e l'adottanda hanno prestato il consenso all'adozione;
- che il figlio maggiorenne degli adottanti ha prestato il suo consenso (cfr. Corte Cost.
2004 n. 245);
3 - che il NO (al momento dell'introduzione del presente Parte_4 procedimento fidanzato della ricorrente che verosimilmente alla data dell'emissione di questa sentenza avrà contratto matrimonio con la stessa, come preannunciato all'udienza del 27/05/2025) ha prestato il suo consenso all'adozione;
- che per l'adozione richiesta ricorrono tutti i presupposti di legge e non osta alcun impedimento.
Dalle manifestazioni di volontà dei diretti interessati all'udienza ed alla luce della storia personale e familiare dei medesimi, risulta che la progettata adozione è destinata a formalizzare un reale e solido legame equiparabile a rapporto genitori - figlia venuto ad instaurarsi nell'arco degli anni, tra gli adottanti e l'adottanda (cfr. anche verbale di udienza) e percepito da tutti i protagonisti ed in particolar modo anche dagli adottanti e dall'adottanda come stabilmente sussistente e degno di essere ulteriormente coltivato.
Non sussistono, infine, preclusioni di sorta.
L'adottata assume, come richiesto in atti, il cognome dell'adottante e lo Parte_2 antepone al cognome proprio, ai sensi dell'art. 299 c.c. (Corte Cost. 2022 n. 131).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, visti gli artt. 291 e segg. c.c., decidendo sulla domanda proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
(BZ) e da , nato il [...] a [...], Parte_2
pronuncia
l'adozione di nata il [...] a [...], residente in [...] CP_1
frazione Settequercie, via Hörtmoos n. 33, da parte di nata il Parte_1
06/08/1961 a BOLZANO (BZ), e da parte di , nato il [...] a [...], Parte_2
entrambi residenti a [...], e per l'effetto attribuisce all'adottata il cognome da anteporre a quello proprio (sicché la stessa CP_1 Pt_2
assumerà il cognome;
Per_6
manda alla Cancelleria affinché provveda agli incombenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
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