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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5044/2024 V.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice Estensore dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5044/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniele
[...] C.F._2
Imbò, procuratore domiciliatario;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 04.02.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 22.09.2012;
− di aver generato tre figli, (22.04.2013), (05.04.2010) e Per_1 Per_2 Per_3
(01.09.2016);
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza presidenziale, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
All'udienza del 04.02.2025, svolta in modalità cartolare, le parti insistevano per l'accoglimento della domanda integrando il diritto di visita paterno come da note depositate in data 21.01.2025.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
1 L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, nei termini integrati, appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
22.09.2012 in Lecce (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 305, Parte II,
Serie A, anno 2012), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in ricorso e integrate come da note del 21.01.2025;
- ordina alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 09/04/2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Francesca CAPUTO
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