Articolo 7 della Legge 6 agosto 1954, n. 877
Articolo 6Articolo 8
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16 ottobre 1954
Art. 7.
Dopo il numero 4°) del primo comma dell'art. 81 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e' aggiunto quanto segue:
"5°) quando l'autoveicolo o il rimorchio destinato al trasporto di cose o al trasporto di persone e cose circoli con un carico superiore alla portata utile (o a quella potenziale) indicata nella licenza di circolazione.
La licenza di circolazione e' ritirata per un periodo da uno a tre mesi".
Entrata in vigore il 16 ottobre 1954