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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2795/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2795 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Parte_1
Arcangeli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Carla CP_1
Attanasio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5378/2024, pubblicata in data 08/05/2024 2
___________________
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 14.2.2024, Parte_1
in qualità di erede di , adiva il Tribunale di Roma
[...] Persona_1 in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ai ratei dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 maturati dal de cuius dalla proposizione della domanda amministrativa del 10.2.2022 sino al decesso, avvenuto il 3.11.2022, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al saldo. A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva che il de cuius aveva ottenuto il riconoscimento della suddetta prestazione all'esito del procedimento di ATP ex art. 445 bis c.p.c. con decreto di omologa del 9.9.2023; che il decreto era stato notificato all' il CP_1
16.10.2023, unitamente al modello di pagamento AP 70; che l' CP_1 nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni non aveva provveduto alla liquidazione. Concludeva invocando l'accoglimento della domanda con favore delle spese di lite.
Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare evidenziava che la disposizione di pagamento dei ratei della prestazione era intervenuta nei termini di legge, prima del deposito del ricorso, rispetto all'invio da parte del ricorrente della domanda telematica contente i dati necessari per la riscossione delle prestazioni di invalidità.
All'udienza del 8.5.2024, preso atto della richiesta congiunta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, il
Tribunale disponeva in conformità e compensava le spese tra le parti in forza del fatto che l' aveva provveduto alla liquidazione della provvidenza CP_1 entro il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello per la Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione del principio di soccombenza virtuale. Ritiene l'appellante che la compensazione delle spese di lite sia stata disposta sulla base di un erroneo presupposto avendo il Tribunale 3
ritenuto che il riconoscimento della prestazione da parte dell' entro il CP_1 termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa sia sufficiente a ritenere rispettato il termine di cui all'art. 445 bis c.p.c., quando, invece, entro il termine di 120 giorni l' non è tenuto solo a riconoscere la prestazione, CP_1 ma anche ad effettuare il pagamento. Ha concluso chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi. CP_1
L' si è costituito nel grado in giudizio, ribadendo di aver CP_1 tempestivamente provveduto al pagamento dei ratei della prestazione invocata ancor prima del deposito del ricorso, avvenuto il 14.2.2024. Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato.
Giova ricordare che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è prevista dall'art. 92 c.p.c., - nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13, primo comma, D.L. n. 132/2014 convertito da L. n. 162/2014 e, da ultimo, riportato a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018- che attribuisce al giudice tale facoltà nel caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti ovvero quando ricorrano “altre grave ed eccezionali ragioni” da esplicitare in motivazione.
L'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene l'art. 92 c.p.c. citato una norma elastica ed una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico. Infatti, tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere tassativamente ed espressamente predeterminate, ma devono essere esplicitate dal giudice di merito nella motivazione, dovendo riguardare circostanze specifiche o aspetti della controversia decisa (v. Cass. 16037/2014, Cass. n.
14546/2015). 4
Da ultimo, la stessa Corte Costituzionale - nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni - ha ritenuto che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che conferiscono al giudice la facoltà di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività può porsi in aperto contrasto con il canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e con il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite, ancorché in una situazione imprevista e imprevedibile, per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti (Corte. cost. n.
77/2018 cit.).
La giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi in cui è possibile individuare le “gravi ed eccezionali ragioni” da sottendere ad un provvedimento di compensazione delle spese di lite, quali la mancata opposizione alla domanda, oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto (idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti), una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (v. Cass., sent. n.
5712/2019).
Poste tali premesse, osserva il Collegio che il Tribunale ha condivisibilmente disposto la compensazione delle spese constatando che l' ha liquidato la prestazione nel termine di legge di 120 Controparte_2 giorni, non ritenendo, dunque, imputabile all'Ente un ritardo nella erogazione della prestazione dovuta. Infatti l' a fronte della trasmissione del decreto CP_1 di omologa e della necessaria documentazione in data 16.10.2023, ha posto 5
tempestivamente la prestazione in pagamento in data 4.1.2024 (vd. comunicazione di liquidazione – Mod. TE08 per un importo complessivo di €
4.727,52), pagamento che non è potuto avvenire stante l'intervenuto decesso del beneficiario in data 3.11.2023. L'erede odierno appellante ha presentato poi domanda di pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal de cuius in data 7.2.2024 e l' ha provveduto tempestivamente all'erogazione dei ratei CP_1 all'erede in data 20.3.2024.
Dunque, il Tribunale ha valutato correttamente il comportamento dell' resistente che, prima del deposito del ricorso introduttivo del CP_2 giudizio, si è attivato per il pagamento dei ratei in favore dell'erede.
Tanto più che il ricorso introduttivo è stato depositato il 14.2.2024 allorquando non era nemmeno ancora trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica dell'omologa, corredata del cd. mod. AP 70, effettuata dal de cuius in data 16.10.2023. A fronte della domanda telematica di pagamento dei ratei quale erede presentata in data 7.2.2024, l' ha poi provveduto alla CP_1 liquidazione in data 20.3.2024.
E' verosimile ritenere che l'adempimento dell' in tal caso non sia CP_1 stato neppure sollecitato dalla notificazione del ricorso, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso ed essendo notoria la struttura organizzativa dell'Ente articolata in più uffici dotati di distinte competenze funzionali.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 6
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
247,00, oltre oneri riflessi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2795/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2795 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Parte_1
Arcangeli giusta procura in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Maria Carla CP_1
Attanasio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5378/2024, pubblicata in data 08/05/2024 2
___________________
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato il 14.2.2024, Parte_1
in qualità di erede di , adiva il Tribunale di Roma
[...] Persona_1 in funzione di giudice del lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto ai ratei dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80 maturati dal de cuius dalla proposizione della domanda amministrativa del 10.2.2022 sino al decesso, avvenuto il 3.11.2022, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al saldo. A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva che il de cuius aveva ottenuto il riconoscimento della suddetta prestazione all'esito del procedimento di ATP ex art. 445 bis c.p.c. con decreto di omologa del 9.9.2023; che il decreto era stato notificato all' il CP_1
16.10.2023, unitamente al modello di pagamento AP 70; che l' CP_1 nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni non aveva provveduto alla liquidazione. Concludeva invocando l'accoglimento della domanda con favore delle spese di lite.
Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. In CP_1 particolare evidenziava che la disposizione di pagamento dei ratei della prestazione era intervenuta nei termini di legge, prima del deposito del ricorso, rispetto all'invio da parte del ricorrente della domanda telematica contente i dati necessari per la riscossione delle prestazioni di invalidità.
All'udienza del 8.5.2024, preso atto della richiesta congiunta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, il
Tribunale disponeva in conformità e compensava le spese tra le parti in forza del fatto che l' aveva provveduto alla liquidazione della provvidenza CP_1 entro il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello per la Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione del principio di soccombenza virtuale. Ritiene l'appellante che la compensazione delle spese di lite sia stata disposta sulla base di un erroneo presupposto avendo il Tribunale 3
ritenuto che il riconoscimento della prestazione da parte dell' entro il CP_1 termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa sia sufficiente a ritenere rispettato il termine di cui all'art. 445 bis c.p.c., quando, invece, entro il termine di 120 giorni l' non è tenuto solo a riconoscere la prestazione, CP_1 ma anche ad effettuare il pagamento. Ha concluso chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi. CP_1
L' si è costituito nel grado in giudizio, ribadendo di aver CP_1 tempestivamente provveduto al pagamento dei ratei della prestazione invocata ancor prima del deposito del ricorso, avvenuto il 14.2.2024. Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato.
Giova ricordare che la possibilità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite è prevista dall'art. 92 c.p.c., - nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13, primo comma, D.L. n. 132/2014 convertito da L. n. 162/2014 e, da ultimo, riportato a legittimità costituzionale dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 77/2018- che attribuisce al giudice tale facoltà nel caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti ovvero quando ricorrano “altre grave ed eccezionali ragioni” da esplicitare in motivazione.
L'orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene l'art. 92 c.p.c. citato una norma elastica ed una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico. Infatti, tali gravi ed eccezionali ragioni non possono essere tassativamente ed espressamente predeterminate, ma devono essere esplicitate dal giudice di merito nella motivazione, dovendo riguardare circostanze specifiche o aspetti della controversia decisa (v. Cass. 16037/2014, Cass. n.
14546/2015). 4
Da ultimo, la stessa Corte Costituzionale - nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni - ha ritenuto che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che conferiscono al giudice la facoltà di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività può porsi in aperto contrasto con il canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e con il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite, ancorché in una situazione imprevista e imprevedibile, per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti (Corte. cost. n.
77/2018 cit.).
La giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi in cui è possibile individuare le “gravi ed eccezionali ragioni” da sottendere ad un provvedimento di compensazione delle spese di lite, quali la mancata opposizione alla domanda, oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto (idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti), una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (v. Cass., sent. n.
5712/2019).
Poste tali premesse, osserva il Collegio che il Tribunale ha condivisibilmente disposto la compensazione delle spese constatando che l' ha liquidato la prestazione nel termine di legge di 120 Controparte_2 giorni, non ritenendo, dunque, imputabile all'Ente un ritardo nella erogazione della prestazione dovuta. Infatti l' a fronte della trasmissione del decreto CP_1 di omologa e della necessaria documentazione in data 16.10.2023, ha posto 5
tempestivamente la prestazione in pagamento in data 4.1.2024 (vd. comunicazione di liquidazione – Mod. TE08 per un importo complessivo di €
4.727,52), pagamento che non è potuto avvenire stante l'intervenuto decesso del beneficiario in data 3.11.2023. L'erede odierno appellante ha presentato poi domanda di pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal de cuius in data 7.2.2024 e l' ha provveduto tempestivamente all'erogazione dei ratei CP_1 all'erede in data 20.3.2024.
Dunque, il Tribunale ha valutato correttamente il comportamento dell' resistente che, prima del deposito del ricorso introduttivo del CP_2 giudizio, si è attivato per il pagamento dei ratei in favore dell'erede.
Tanto più che il ricorso introduttivo è stato depositato il 14.2.2024 allorquando non era nemmeno ancora trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica dell'omologa, corredata del cd. mod. AP 70, effettuata dal de cuius in data 16.10.2023. A fronte della domanda telematica di pagamento dei ratei quale erede presentata in data 7.2.2024, l' ha poi provveduto alla CP_1 liquidazione in data 20.3.2024.
E' verosimile ritenere che l'adempimento dell' in tal caso non sia CP_1 stato neppure sollecitato dalla notificazione del ricorso, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso ed essendo notoria la struttura organizzativa dell'Ente articolata in più uffici dotati di distinte competenze funzionali.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021).
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 6
rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
247,00, oltre oneri riflessi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)