Decreto cautelare 5 luglio 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza 22 aprile 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 13/09/2021, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 00676/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roberto Favero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
i) dell'ordinanza n. -OMISSIS-del 30 giugno 2021, notificata in pari data, a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Ambiente - SUAP del Comune di -OMISSIS- avente ad oggetto: “ordinanza di sospensione attività - sanzione accessoria prevista dall'art. 15, c. 4 lett. c del regolamento comunale in materia di giochi, approvato con deliberazione del c.c. n.-OMISSIS-del 25.11.2016”;
ii) degli artt. 14 e 15 del Regolamento Comunale in materia di giochi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- n.-OMISSIS-del 25 novembre 2016;
iii) di ogni altro atto ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, che questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che la L.R. n. 38/2019 non potrebbe rilevare ai fini della legittimità di provvedimenti comunali preesistenti (TAR Veneto n. -OMISSIS-) e che, in ogni caso, la DGR n. 2006 del 2019, di attuazione della suddetta legge regionale, ha individuato la fasce orarie di interruzione del gioco sul territorio regionale fermo restando il riconoscimento della possibilità per i comuni di aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura;
considerato, altresì, che la società ricorrente si è resa responsabile per ben cinque volte della violazione della disciplina oraria come individuata negli atti regolamentari comunali (tre volte nel 2017 e due nel 2021) e che in occasione delle ultime due violazioni l’esercizio risultava aperto in orario notturno (alle ore 0.20 e alle ore 03.15), arco temporale particolarmente delicato e sensibile in relazione agli interessi protetti dalla normativa di settore;
ritenuto, pertanto, che la disposta sospensione dell’attività appaia, oltre che ragionevole, anche proporzionata alle ripetute violazioni accertate dall’Amministrazione comunale e non contestate, sotto il profilo fattuale, dalla ricorrente;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio vadano liquidate in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO