Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 10501/21 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MA - Sezione XIV Civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10501 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione inefficacia ex artt. 64
e/o 65 l.f. e/o azione revocatoria ex artt. 66 e 67 l.f., vertente tra in Parte_1
persona del Curatore (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
MA alla Via Panama n. 86 presso lo studio dell'avv. Alessandro
Vincenzo Frittelli che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione, attrice e
1) (C.F. ); 2) Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ); 3) Controparte_1 C.F._2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (C.F. ), elettivamente domiciliati in MA alla Via P.IVA_2
Rovereto n. 7 presso lo studio degli avv.ti Roberto Ranucci e Lorenzo
D'Attilia che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti
CONCLUSIONI
pagina 1
2017 per la complessiva somma di EUR 87.433,37 - e/o per la somma, maggiore o minore, … accertata all'esito del presente giudizio - e, per l'effetto, condannare … al pagamento … della somma di Parte_2
EUR 87.433,37 - e/o della [diversa] somma … accertata … - oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo”; “dichiarare l'inefficacia … dei pagamenti eseguiti … in favore dello tra il Controparte_2
23 giugno 2017 ed il 26 luglio 2017 per la complessiva somma di EUR
68.062,00 - e/o per la somma, maggiore o minore … accertata all'esito del presente giudizio - e, per l'effetto, condannare lo Controparte_2
al pagamento … della somma di EUR 68.062,00 - e/o della [diversa] somma … accertata … - oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo”; “dichiarare l'inefficacia … dei pagamenti eseguiti … in favore d[i] … tra il 20 giugno 2017 ed il 7 Controparte_1
luglio 2017 per la complessiva somma di EUR 36.828,00 - e/o per la somma, maggiore o minore … accertata all'esito del presente giudizio - e, per l'effetto, condannare … al Controparte_1
pagamento … della somma di EUR 36.828,00 - e/o della [diversa] somma
… accertata … - oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo”.
Con vittoria di spese.
Per i convenuti , e Parte_2 Controparte_1 [...]
“dichiarare la carenza di legittimazione passiva d[i] Controparte_3 [...]
e [di] …. ; “rigettare le Controparte_2 Controparte_1
domande di parte attrice”. Spese refuse da distrarre.
PAGINA 2 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27/1/2021 la Parte_1
conveniva in giudizio
[...] Parte_2 [...]
e per sentire “dichiarare Controparte_1 Controparte_2
l'inefficacia dei … pagamenti eseguiti … in favore d[i] Parte_3
tra il 24 febbraio 2017 e l'11 dicembre 2017 per la complessiva
[...]
somma di EUR 87.433,37, “dei pagamenti eseguiti … in favore dello ra il 23 giugno 2017 ed il 26 luglio 2017 per Controparte_2
la complessiva somma di EUR 68.062,00” e “dei pagamenti eseguiti … in favore d[i] … tra il 20 giugno 2017 Controparte_1
ed il 7 luglio 2017 per la complessiva somma di EUR 36.828,00”. A sostegno della domanda l'istante esponeva che “in data 26 gennaio 2018 il
Tribunale di MA … [aveva dichiarato] il fallimento della
[...]
di cui “ … dal 1 dicembre 2009 al Parte_1 Parte_2
26 gennaio 2018 [aveva] ricoperto la carica di Amministratore Unico e legale rappresentante” e che il medesimo dal 16 giugno 1990 Parte_2
[era] coniugato con … ”; che “incardinando Controparte_1
il giudizio R.G. n. 77917/2012, la aveva chiesto al Tribunale … di Pt_4
MA di condannare la quale garante della Controparte_4 [...]
al pagamento, in suo favore, di somme Parte_1
relative a diritti d'autore, correlati all'attività della Parte_1
per complessivi EUR 651.676,52”; che “nelle more del
[...]
giudizio, la SIAE [aveva trattenuto], sul maggiore avere oggetto delle domande spiegate in giudizio, la somma di EUR. 438.039,02, già spettante
PAGINA 3 alla a titolo di diritti d'autore”; che “in data Parte_1
1° giugno 2016, …[i]l Tribunale … di MA … [aveva condannato] …
a pagare alla la predetta somma di EUR. 651.676,52”; Controparte_4 Pt_4
che, intervenuto il pagamento da parte di Controparte_4 Parte_1
[aveva acquistato] il diritto al pagamento, da parte della
[...]
, della predetta somma di EUR. 438.039,02, già dovutole da Pt_4
quest'ultima … a titolo di diritti d'autore”; che “nonostante l'incontestabilità di tale diritto di credito … il … [aveva Parte_3
sottoscritto] un atto, solo in apparenza transattivo, con il quale la , a Pt_4
fronte del maggior importo di EUR. 438.039,02 da essa dovuto …, si [era impegnata] a pagare solo la minor somma di EUR. 200.000,00”; che “tale importo … [era stato] utilizzato dal … ” per effettuare pagamenti Parte_2
“a sé stesso, alla ed alla di lui moglie” Controparte_2
rispettivamente per € 87.433,37, per € 68.062,00 e per € 36.828,00; che
“tutti i” suddetti “pagamenti [erano] stati effettuati dal , Parte_3
in nome e per conto della senza che Parte_1
esistesse una effettiva causa giustificatrice di essi pagamenti, indicata nella contabilità della Società”; che in ogni caso i pagamenti medesimi erano revocabili ex artt. 65, 66 e 67 l.f..
Si costituivano , e Parte_2 Controparte_1 [...]
deducendo che “i pagamenti” erano “da imputarsi a titolo Controparte_2
di … compensi del per l'attività di amministratore unico Parte_3
della e relativi a tutto il periodo compreso tra la data di Controparte_5
nomina, avvenuta nel 2009, e l'esercizio 2016” e che nei confronti della e dello era stata “realizzata una CP_1 Controparte_2
PAGINA 4 delegazione di pagamento in virtù della quale la – su indicazione Pt_1
d[i] … – [aveva] pagato le somme dovute a titolo di Parte_2
compenso a soggetti terzi, ossia … e … Controparte_1
con la conseguenza che “ Controparte_2 Controparte_1
e la non [erano] legittimati passivi … in
[...] Controparte_2
quanto costoro [avevano] ricevuto i pagamenti dal , non dalla Parte_3
che - diversamente - [era] stata mera delegata di pagamento e, Pt_1
dunque esecutrice materiale”. Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda e per la “carenza di legittimazione passiva dello Controparte_2
e” di ”.
[...] Controparte_1
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del
30/1/2024, la causa veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine di giorni venti per lo scambio delle memorie di replica.
Deve preliminarmente darsi atto che la causa è stata trattenuta in decisione mediante scambio di memorie ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sicché i termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica vanno fatti decorrere non già dalla data del 30/1/2024 ma dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria, avvenuto nel caso di specie il 18/6/2024.
Sempre in via preliminare occorre precisare che l'eccezione sollevata dal convenuto circa la ricorrenza, nel caso di specie, di “pagamenti Parte_2
dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate dai dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”, trattandosi del “compenso
PAGINA 5 dell'amministratore” (pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta), e come tali non revocabili ai sensi dell'art. 67, co. 3 lett. f) l.f., deve ritenersi preclusa a seguito della tardiva costituzione in giudizio di Parte_2
essendosi quest'ultimo costituito in data 8/6/2021 ovvero
[...]
all'udienza di prima comparizione.
L'ipotesi di esonero dall'azione revocatoria contemplata dall'art. 67, co. 3
l.f. deve infatti qualificarsi in termini di eccezione in senso stretto, in quanto fattispecie di esonero dalla generale inefficacia stabilita per i pagamenti nel periodo sospetto e atteso che le esenzioni previste dall'art. 67, co. 3 l.f. costituiscono fatti impeditivi del diritto dedotto in giudizio dalla curatela, al pari della esenzione dalla revocatoria ordinaria del pagamento di un debito scaduto, fattispecie senz'altro ricondotta dalla
Suprema Corte tra le eccezioni in senso stretto (vedi Cass. civile n.
16793/15).
Nel merito le domande proposte dalla parte attrice sono fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione e con le precisazioni che seguono.
Ed invero occorre rammentare in punto di diritto che l'art. 64 l.f., nel disporre l'inefficacia degli “atti a titolo gratuito” provenienti dal soggetto che disponga del proprio patrimonio e che in seguito sia dichiarato fallito, persegue la finalità di non consentire il pregiudizio che un simile atto arrecherebbe alle risorse patrimoniali del disponente, traducendosi, in fase fallimentare, nella menomazione delle capacità satisfattive della massa dei creditori concorrenti, sicchè è proprio il pregiudizio provocato dall'atto di disposizione del proprio patrimonio a divenire elemento essenziale per giustificare la sanzione dell'inefficacia delle disposizioni, in funzione della
PAGINA 6 tutela di interessi i cui titolari sono chiaramente individuati nella parte iniziale dello stesso art. 64 l.f. con riferimento al destinatario del beneficio dell'inefficacia relativa ovvero i creditori del disponente (vedi Cass. civile, sez. un., n. 6538/10).
Ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 l.f. per atti a titolo gratuito debbono perciò intendersi non solo (e non tanto) quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.
Il che significa che rimane irrilevante il profilo soggettivo della condotta (e dei motivi che l'hanno ispirata) e che deve invece essere valorizzata l'assenza di corrispettivo o controprestazione, da indagarsi prestando attenzione alla causa del negozio.
L'atto solutorio può, quindi, dirsi gratuito solo quando dall'operazione il soggetto poi dichiarato fallito non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio a terzi, mentre deve considerarsi oneroso ogni qual volta il medesimo soggetto riceva un vantaggio per questa sua prestazione (dal debitore, dal creditore o anche da altri), così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege.
E al fine di cogliere appieno se un depauperamento delle risorse patrimoniali del disponente si sia verificato in mancanza di un corrispettivo occorre avere riguardo non alla causa tipica del negozio individuata in astratto, ma al suo scopo pratico ed alla sintesi degli interessi che lo stesso è
7CP_6 concretamente diretto a realizzare, verificandone la giustificazione causale nell'ambito dell'intera operazione economica compiuta dalle parti.
Infatti molteplici rapporti tra loro collegati possono coesistere e convergere in un complesso rapporto negoziale plurilaterale teso a realizzare un risultato, oneroso o gratuito, che a volte può essere addirittura antitetico a quello astratto dei singoli negozi utilizzati, sicchè solo la prospettiva più ampia che persegue la verifica della causa concreta consente di apprezzare la complessità della fattispecie verificatasi.
Se dunque al variare della causa concreta che ha indotto il soggetto poi dichiarato fallito a compiere l'atto discendono effetti o rimedi giuridici diversi o differenti rapporti giuridici, la ragione concreta per la quale tale soggetto interviene nel negozio deve essere necessariamente verificata con riguardo alla complessità del rapporto negoziale, onde verificare come l'imprenditore vi abbia interagito e se ne abbia tratto un vantaggio.
Soltanto in questo modo i concetti di “gratuità” ed “economicità” vengono assunti nel loro significato economico proprio, con spostamento della loro qualificazione dal negozio all'attribuzione patrimoniale, per la cui valutazione si deve tener conto, nell'ambito del regolamento globale degli interessi non limitato al singolo “atto di disposizione” compiuto, dell'interesse economico che si è inteso realizzare, anche in via mediata, attraverso la complessa operazione economica.
Pertanto la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio deve essere compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è diretto a realizzare, a prescindere dal modello contrattuale astratto utilizzato (sia esso a causa astratta e generica, sia esso a
PAGINA 8 causa tipica), e non può semplicemente fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico e astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del solvens, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno a un sia pur indiretto guadagno ovvero a un risparmio di spesa (cfr. Cass. civile n. 23140/20).
Quanto alla prova della gratuità, deve sottolinearsi che incombe sul curatore la prova della gratuità, che ben può essere offerta tramite presunzioni, dell'atto e del compimento dello stesso nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio (vedi
Cass. civile n. 8978/19).
Ciò posto si osserva che, nel caso di specie, a fronte della deduzione di parte attrice secondo cui “ … [ha effettuato]” in data Parte_2
24/2/2017, 6/3/2017, 11/5/2017, 23/6/2017 e 11/12/2017 “pagamenti … a sè stesso” per complessivi € 18.701,00 “senza che esistesse una effettiva causa giustificatrice” (pagg. 6 e 9 dell'atto di citazione), l'odierno convenuto ha eccepito che i “pagamenti” in questione “sono da imputarsi a titolo di pagamento dei compensi … per l'attività di amministratore unico della società … e relativi a tutto il periodo compreso tra la data di nomina, avvenuta nel 2009, e l'esercizio 2016” (pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
PAGINA 9 E tuttavia di tale “imputazione” non può dirsi fornita idonea e adeguata prova.
Non possono infatti soccorrere a tal fine quanto affermato dal “consulente nominato in sede penale” dalla curatela (pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), atteso che le dichiarazioni rese da un consulente tecnico di parte non assumono valore di confessione, la quale è atto della parte e va espressa in relazione a un fatto in essa esplicitato non rilevando, a tale fine, la mera inferenza logica di una ammissione del consulente (cfr. ex multis Cass. civile n. 22117/15), e quanto asseritamente “ammess[o] dallo stesso Curatore” nella “relazione ex art. 33 l.f.” (pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), posto che - quand'anche si volesse ravvisare un contenuto latamente “confessorio” nella semplice affermazione del curatore che “[d]alla disamina della documentazione consegnata risultano registrati in contabilità pagamenti nel corso del 2017 in favore dell'amministratore unico per euro 218.839,16” e che “[t]ali pagamenti essendo nei confronti di un creditorio chirografario (amministratore unico della società) sono stati effettuati in violazione della <> e ciò in quanto vi erano creditori antergati al dott. che non sono stati Parte_2
integralmente pagati (erario) o pagati solo parzialmente (consulenti legali e ex dipendenti)” (pag. 14 documento n. 2 di cui al fascicolo di parte convenuta) - il curatore non dispone dei diritti della massa dei creditori, essendo terzo rispetto ad essa, sicchè alle affermazioni da lui compiute in sede di redazione della relazione ex art. 33 l.f., peraltro rivolta al Giudice e non alla controparte, non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti, di natura confessoria, idonea a sollevare la controparte dall'onere della prova
(cfr. Trib. Vicenza 18/09/2012 e Cass. civile n. 4774/98).
Nè possono trarsi idonei elementi presuntivi dalla “delibera dell'assemblea dei soci del 5 aprile 2016”, dalle “fatture n.ri 16, 18 e 19” e dal “libro iva per l'anno 2017” (pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta), atteso che la prima nulla dice sull'ammontare del credito del , le Parte_2
seconde - che peraltro indicano complessivamente un “quantum” ben diverso da quello “calcolato” dallo stesso convenuto quale importo dovutogli per compenso ad annualità - sono meri documenti contabili e come tali sono inidonee a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito (vedi Cass. civile n. 10862/23) ed il terzo consiste in una scrittura contabile del fallito rectius della società in bonis, sicchè, non trattandosi di giudizio tra imprenditori, non costituisce di per sé elemento idoneo a dimostrare l'avvenuto pagamento degli atti solutori impugnati (ed invero l'art. 2710 c.c., che attribuisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, individua l'ambito operativo della sua speciale disciplina nel riferimento, necessariamente collegato, all'imprenditore ed al rapporto di impresa, con la conseguenza che non può trovare applicazione con riguardo al curatore del fallimento, il quale, agendo in revocatoria nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, assume, rispetto ai rapporti tra quest'ultimo ed il creditore, la qualità di terzo: cfr. Cass. civile nn. 18682/17 e 11017/13).
E parimenti è a dirsi per i “prelievi allo sportello” per il complessivo importo di € 11.900,00 effettuati dal , non essendo stata fornita Parte_2 da quest'ultimo idonea prova circa l'imputazione degli stessi ai propri compensi di “amministratore unico” della società.
I pagamenti effettuati nelle date del 24/2/2017, 6/3/2017, 11/5/2017,
23/6/2017 e del 11/12/2017 per complessivi € 18.701,00 ed i “prelievi allo sportello” del 23/2/2017, 14/4/2017, 11/5/2017, 26/5/2017, 7/7/2017 e del
23/10/2017 per il complessivo importo di € 11.900,00 devono, quindi, ritenersi inefficaci ai sensi dell'art. 64 l.f. ed il va condannato Parte_2
alla restituzione della predetta somma ricevuta a titolo gratuito, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo (ed invero gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale: vedi Cass. civile, sez. un., n. 6538/10).
Quanto agli ulteriori “pagamenti” in data “19/06/2017” e “07/07/2017”
“tramite assegni circolari” per il complessivo importo di € 56.832,37, va precisato che le circostanze di fatto secondo cui trattasi in realtà di “quattro assegni … per un ammontare complessivo di EUR 56.933,37” emessi “in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.” di cui uno, dell'ammontare di € 34.546,52, “mai … incassato da Equitalia” e “annullato dal …
” con successivo utilizzo della “relativa provvista” per n. 2 Parte_2
“bonific[i] … in suo favore” (pagg. 3 e 4 della comparsa conclusionale) e le copie dei relativi assegni sono state allegate e prodotte soltanto con la comparsa conclusionale del 17/9/2024 e con la “nota di deposito” del
16/4/2024 (e senza formulare alcuna istanza di remissione in termini) ovvero ben oltre la scadenza dei termini perentori di cui all'art. 183, co. 6 nn. 1 e 2 c.p.c. che segnano la cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, con la conseguenza che in quanto tardive è precluso al giudicante l'esame e la valutazione delle stesse.Per quanto concerne poi le domande spiegate dalla curatela nei confronti rispettivamente di
[...]
e di si osserva che la Controparte_2 Controparte_1
deduzione dei predetti convenuti per cui il “pagamento è stato solo
… Pt_1[...]
che - utilizzando un proprio credito - ha estinto debiti a propria Parte_3
volta contratti con soggetti terzi: la dott.ssa Controparte_1
e la (pag. 5 della comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta) è rimasta mera affermazione di parte, non essendo stato offerto alcun elemento - neppure indiziario - dell'asserita esistenza di “una delegazione di pagamento” (pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
E analoga carenza probatoria si riscontra laddove tali pagamenti costituiscano adempimento del terzo disciplinato dall'art. 1180 c.c., atteso che nell'adempimento del debito altrui da parte del terzo, mancando nello schema causale tipico la controprestazione in favore del disponente, si presume che l'atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo, per definizione, un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio nessuna controprestazione in suo favore, sicchè nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di inefficacia di tale atto, ai sensi dell'art. 64
l.f., incombe al creditore beneficiario l'onere di provare che il disponente abbia ricevuto un vantaggio in seguito all'atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile
(vedi Cass civile, sez. un., n. 6538/10).
PAGINA 13 Anche i pagamenti effettuati allo e a Controparte_2 [...]
devono, pertanto, ritenersi inefficaci ai sensi CP_1 Controparte_1
dell'art. 64 l.f. ed i predetti convenuti vanno condannati alla restituzione l'uno di € 29.522,00 (ed invero con la comparsa conclusionale del
17/9/2024 la parte attrice ha così “ridotto” e/o “precisato” i pagamenti inefficaci effettuati in favore di cfr. pag. 8) e l'altra Controparte_2
di € 36.828,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo
(ed invero gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale: vedi Cass. civile, sez. un., n.
6538/10).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'aumento del 30% di cui all'art. 4, co. 2 D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale di MA - Sezione XIV Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1 Parte_2
e così
[...] Controparte_2 Controparte_1
provvede:
- dichiara inefficaci, ai sensi dell'art. 64 l.f. , i pagamenti effettuati nelle date del 24/2/2017, 6/3/2017, 11/5/2017, 23/6/2017 e del 11/12/2017 per complessivi € 18.701,00 dalla parte attrice in favore del convenuto ed i “prelievi allo sportello” del 23/2/2017, 14/4/2017, Parte_2
11/5/2017, 26/5/2017, 7/7/2017 e del 23/10/2017 per il complessivo importo di € 11.900,00 effettuati dal convenuto;
Parte_2
PAGINA 14 - condanna il convenuto alla restituzione, in favore della Parte_2
parte attrice, di € 30.601,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
- dichiara inefficaci, ai sensi dell'art. 64 l.f. , i pagamenti effettuati nelle date del 23/6/2017, 30/6/2017 e del 26/7/2017 per complessivi € 29.522,00 dalla parte attrice in favore del convenuto Controparte_2
- condanna il convenuto alla restituzione, in favore Controparte_2
della parte attrice, di € 29.522,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
- dichiara inefficaci, ai sensi dell'art. 64 l.f. , i pagamenti effettuati nelle date del 20/6/2017, 20/6/2017, 21/6/2017, 22/6/2017, 22/6/2017, 23/6/2017,
26/6/2017, 27/6/2017, 28/6/2017, 28/6/2017, 29/6/2017 e del 7/7/2017 per complessivi € 36.828,00 dalla parte attrice in favore della convenuta
[...]
; Controparte_1
- condanna la convenuta alla restituzione, Controparte_1
in favore della parte attrice, di € 36.828,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
- condanna i convenuti al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 18.333,90, di cui €
3.317,60 per la fase di studio, € 2.116,40 per la fase introduttiva, € 7.371,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 5.528,90 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed IVA e CPA come per legge.
Così deciso in MA, 2/1/2025.
Il Giudice Unico
PAGINA 15 Dott.ssa Caterina Bordo
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10 CP_6
11 CP_6
12 CP_6