Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 662/2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 12/2/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 662 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(nato a [...] il [...], residente in [...]7 07020 Parte_1
MONTI ITALIA;
CF ), in giudizio con l'avv. CARTA LUIGI C.F._1
-ricorrente-
e
(nata a [...] il [...], residente in [...]
FABRIZIO DE ANDRE' 7 07020 MONTI [SS] ITALIA;
CF ), in giudizio C.F._2 con l'avv. FLAVI MARTA
-resistente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Tempio Pausania
-interventore ex lege-
Con ricorso presentato in data 14/05/2024, ha dedotto: Parte_1
1
concordatario in data 28 aprile 2007, optando per il regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
che dalla unione erano nate in Olbia le figlie (c.f. ) il 2 agosto 2010 Per_1 C.F._3
e (c.f. ) l'11 dicembre 2013; Per_2 C.F._4
che, con accordo a seguito di negoziazione assistita del 20/7/2023, i coniugi erano pervenuti alla separazione coniugale consensuale alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1 Per_2
residenza materna;
dovranno continuare a ricevere da ciascuno, educazione ed istruzione, mantenere con ognuno rapporti equilibrai e continuativi, conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori continueranno ad adottare, consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per le figlie, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze delle stesse e più specificamente:
a) a fine settimana alterni, dalle ore 13.30 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica con l'accompagnamento presso la residenza della mamma;
b) durante la settimana in cui le ragazze trascorrono il weekend con il padre, per due giorni alla settimana, il martedì dalle ore 13.30 con pernottamento ed il riaccompagnamento presso l'istituto scolastico o nella residenza della mamma nel periodo di vacanza;
ed il giovedì dalle 13.30 sino alle
21.00 con accompagnamento presso la casa materna:
c) nell'ipotesi in cui le ragazze volessero trascorrere le feste presso i parenti materni, resta inteso che il Signor potrà recuperare il periodo di sua spettanza durante il corso dell'anno, Pt_1
concordandolo con la NO;
CP_1
d) per tre giorni nel corso delle festività pasquali, comprensive del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo;
e) qualora uno dei genitori dovesse organizzare una vacanza con tempi più lunghi, unitamente alle ragazze, o queste ultime autonomamente, l'altro genitore dovrà essere informato sui luoghi, i tempi e gli accompagnatori;
f) il tutto sempre nel principio della giusta alternanza.
4. Le parti potranno comunque trascorrere con le ragazze periodi di vacanza, anche di quindici giorni ininterrotti, pure all'estero, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse;
ciò
2 costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che delle bambine, pertanto nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa dall'altro genitore.
5. Le ragazze trascorreranno e festeggeranno il proprio compleanno con il padre o con la madre, alternando ogni anno, tuttavia i genitori si impegnano ad assecondare i desideri di e Per_1
qualora queste ultime preferiscano celebrare le festività con entrambi i genitori. Per_2
6. I coniugi dovranno concordare e comunicare reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché eventuali cambi dei rispettivi recapiti telefonici necessari per la loro reperibilità.
7. Il signor corrisponderà mensilmente a titolo di mantenimento delle figlie la somma Pt_1 complessiva di € 600,00 (ovvero, di € 300,00 per ciascuna) oltre al 50% delle spese straordinarie per le minori così come individuate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense che, accettate dalle parti, formano parte integrante del presente accordo. Detta somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente accordo ed essere versata entro il giorni quindici di ogni mese con bonifico sul conto intestato alla NO IBAN [...]. CP_1
L'assegno unico sarà percepito per il 50% dalla NO . CP_1
8. Il signor si impegna a continuare, in via esclusivo, nel pagamento integrale del debito Pt_1
derivante dal finanziamento n. 44234546 ottenuto dalla banca intesa San Paolo.
9. La casa coniugale sita in Monti (località Su Canale), via Fabrizio De Andrè n. 7 ex via Frades
Berrettiddos, appartamento dislocato tra il piano seminterrato ed il piano terra, con annesso terreno di pertinenza da adibirsi a cortile, più precisamente individuato nel Catasto Fabbricati, al
Foglio 12 - mapp. N. 418, sub 5, p.S1, Cat F/3, Classe 2, vani 4, superficie catastale di metri quadri
89, rendita catastale Euro 526,79, come pervenuto con atto del 17 febbraio 2012 rogato dal Notaio
Dott. rep. n. 144448 racco n. 39849 sarà assegnata alla NO , con tutti Persona_3 CP_1 gli arredi e corredi che la compongono, L'appartamento soprastante (bilocale) al piamo primo censito al foglio 12, mappale 418, SUB 4, P1, CAT F/3, sarà concesso ad uso abitativo del signor
, con tutti gli arredi e corredi che lo compongono il quale rimane libero di disporne Parte_1
nelle forme e modalità di legge.
10. i coniugi esprimono il consenso per il rilascio del documento valido per l'espatrio di entrambi e delle minori.
11. le presenti clausole potranno essere derogate solo su accordo delle parti in un'ottica di collaborazione nell'interesse preminente delle due figlie.
12. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loto nonché a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro in presenza delle figlie o di terzi.
3 13. Tutte le clausole del presente accordo sono efficaci fra le parti fin dalla data della sottoscrizione.
14. Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'impugnazione”. che, alla luce delle motivazioni addotte nel ricorso, formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“voglia pronunciarsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi alle seguenti condizioni: Parte_2
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali trasferimenti di residenza.
2) Affidamento condiviso delle figlie minori, che avranno la residenza privilegiata presso la madre
Controparte_1
3) Assegnazione della casa familiare e delle sue pertinenze a , quale Controparte_1
coniuge presso la quale le figlie avranno la residenza privilegiata;
4) All' è concesso il diritto di utilizzare e disporre nelle forme di legge l'unità immobiliare Pt_1
sovrastante la residenza coniugale (denominato bilocale al piano primo censito al foglio 12 , mappale 418 sub 4, P1, Cat F/3)
5) sarà tenuto, quale contributo per il mantenimento delle figlie a versare assegno Parte_1 mensile di €250,oo ciascuna, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.). L'assegno unico per le figlie percepito dall' sarà suddiviso tra i CP_2
coniugi.
6) sarà tenuto, a corrispondere in favore della l'importo dei ratei di mutuo Parte_1 CP_3
come in espositiva.
7) Il diritto di visita del padre, tenuto conto della età delle figlie minori, sarà disciplinato, tenendo conto della volontà delle figlie stesse e degli impegni lavorativi dei genitori. Più specificatamente il padre potrà tenere le figlie a fine settimana alterni, dalle ore 13.30 del Sabato sino alle ore 21.00 della domenica. Durante la settimana il padre potrà tenere le figlie con sé il Martedì ed il Giovedì dalle ore 13.30 e sino alle ore 21.00. Le principali festività civili e religiose dell'anno seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori, così come il compleanno o altre ricorrenze personali da trascorrere con ciascun genitore. Ciascuno dei genitori potrà comunque trascorrere con le ragazze dei periodi di vacanza, anche di quindici giorni ininterrotti, pure all'estero, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse;
ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che delle bambine, pertanto nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore”;
Si è costituita in giudizio , la quale, contestando quanto Controparte_1
4 avversariamente dedotto, eccepito e concluso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monti il 28/04/2007 tra i Signori e ed ordinare al Controparte_1 Parte_1 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio
2. Confermare le clausole nn. 2, 6, 8, 9, 10, 12 della negoziazione assistita.
3. In considerazione dell'età di e , stabilire che il padre possa vedere e Per_1 Per_2
tenere con sé le minori quando lo desideri, compatibilmente con la volontà e le esigenze delle ragazze.
4. In considerazione della richiesta di riduzione del diritto di visita, disporre che l' Pt_1 corrisponda mensilmente a titolo di mantenimento delle figlie la somma di € 400,00 ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie per le minori così come individuate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. La complessiva somma di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere corrisposta entro il 15 di ogni mese sul conto intestato alla NO . CP_1
5. Stabilire che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla NO . CP_1
6. Stabilire che l' corrisponda gli arretrati per il mancato mantenimento delle figlie da Pt_1
luglio 2021 a luglio 2023 nella misura ritenuta equa dal giudice i quali verranno fatti confluire nei libretti di risparmio intestati alle ragazze”.
Nel corso del processo, su input del Giudice all'udienza del 12/2/2025, le parti hanno avviato trattative per la composizione bonaria della controversia, con esito positivo, avendo i procuratori delle parti e le parti presenti personalmente raggiunto il seguente accordo:
“A questo punto i procuratori delle parti chiedono concordemente il mutamento del rito in consensuale e la conferma le condizioni di cui alla separazione consensuale tramite negoziazione assistita, fatta eccezione per la regolamentazione del diritto di visita del padre che nei seguenti termini “il padre potrà tenere le figlie a fine settimana alterni, dalle ore 13.30 del Sabato sino alle ore 21.00 della domenica. Durante la settimana il padre potrà tenere le figlie con sé o il Martedì o il Giovedì dalle ore 13.30 e sino alle ore 21.00. Le principali festività civili e religiose dell'anno seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori, così come il compleanno o altre ricorrenze personali da trascorrere con ciascun genitore. Ciascuno dei genitori potrà comunque trascorrere con le ragazze dei periodi di vacanza, anche di quindici giorni ininterrotti, pure all'estero, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse” nonché per l'impegno del ricorrente Pt_1
5 a rimettere la querela sporta in data 24/5/2025 nei confronti della resistente”.
I procuratori delle parti, dunque, alla predetta udienza hanno chiesto che la fosse trattenuta in decisione, con contestuale rinuncia ai termini di legge per il deposito degli atti conclusivi.
Dato atto, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura, ha rimesso la decisione al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monti il 28/04/2007:
TRA
(nato a [...] il [...], residente in [...]7 07020 Parte_1
MONTI ITALIA;
CF ), C.F._1
e
(nata a [...] il [...], residente in [...]
FABRIZIO DE ANDRE' 7 07020 MONTI [SS] ITALIA;
CF ). C.F._2
CONFERMA le condizioni indicate conferma le condizioni di cui alla separazione consensuale tramite negoziazione assistita del 20/7/2023 sopra riportate, fatta eccezione per la regolamentazione del diritto di visita del padre da intendersi modificate nei seguenti termini: “il padre potrà tenere le figlie a fine settimana alterni, dalle ore 13.30 del Sabato sino alle ore 21.00 della domenica.
Durante la settimana il padre potrà tenere le figlie con sé o il Martedì o il Giovedì dalle ore 13.30 e sino alle ore 21.00. Le principali festività civili e religiose dell'anno seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori, così come il compleanno o altre ricorrenze personali da trascorrere con ciascun genitore. Ciascuno dei genitori potrà comunque trascorrere con le ragazze dei periodi
6 di vacanza, anche di quindici giorni ininterrotti, pure all'estero, compatibilmente con gli impegni scolastici delle stesse” e con contestuale impegno del ricorrente a rimettere la querela Parte_1
sporta in data 24/5/2025 nei confronti della resistente.
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n.
74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 12.2.2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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