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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 1073/2024, promossa in grado d'appello,
da
, P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
nella persona del dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Mardegan CP_1
(pec: e Cinzia Conti Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Email_2
degli stessi, sito in Milano, Via Festa del Perdono n. 14, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella persona signor CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Piccolo (pec: CP_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_3
in Varese, Via C. Avegno n. 1, in forza di procura alle liti in atti, apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2022;
pagina 1 di 24 APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 137/2024 pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 1.02.2024
OGGETTO: Agenzia
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza del 29.4.2025, fissata ex artt. 127 ter e 350bis cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Piaccia a codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare, in riforma della sentenza n. 137/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 1.2.2024 e notificata in data
1.3.2024,
- accertare e dichiarare che ha maturato nei confronti di un Parte_1 CP_2 credito provigionale di €. 14.852,60 oltre iva o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia e per l'effetto condannare la al relativo CP_2
pagamento in favore della , con gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002 e D.lgs Pt_1
192/2012.
- In via istruttoria:
Parte
• la fa espressa istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione in giudizio delle Pt_1
fatture che la ha emesso nel periodo aprile 2016 al maggio 2019 alla clientela di CP_2
: – – Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
– – –
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9
– – – – CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
– – – Controparte_14 Controparte_15 CP_16
– – – Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
– – – –
[...] Controparte_21 CP_22 CP_23
– – – – CP_24 CP_25 CP_26 CP_27 CP_28
– - – –
[...] CP_29 CP_30 CP_31 Controparte_32
– – – –
[...] CP_33 Controparte_34 CP_35 Controparte_36
– – – – CP_37 Controparte_38 Controparte_39 Controparte_40
pagina 2 di 24 – – – Controparte_41 CP_42 Controparte_43
– – Controparte_44 Controparte_45
– – Controparte_36 Controparte_46 Controparte_47 CP_48
– – – – . Controparte_49 CP_50 Controparte_51 CP_52
• la NRG ZERO fa ulteriore ed espressa istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione dei registri
IVA della da aprile 2016 al Maggio 2019. CP_2
• In caso di accoglimento delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede
l'ammissione di prova contraria sui seguenti capitoli di prova ex adverso indicati:
- capitolo di prova 19, indicando come teste la sig.ra presso ATOM RL: Testimone_1
“Vero che Atom RL intratteneva ed intrattiene tutt'oggi un rapporto commerciale con
. CP_2
- capitolo di prova 20, indicando come teste la sig.ra presso Testimone_2 Parte_1
[...
“Vero che è tenuta al pagamento delle provvigioni maturate da CP_2 Parte_1 così come risultanti dal doc. 6 che mi si rammostra”.
Si chiede altresì di essere ammessi a prova diretta con la teste signora sul Testimone_2
seguente capitolo:
“vero che gli ordini della n. 73337 del 27 aprile 2018; gli ordini n. 76589 e CP_6
n. 81917 rispettivamente del 17 ottobre 2016 e 24 ottobre 2017 della;
Controparte_53
l'ordine n. 82873 del 2 febbraio e quello del 31 ottobre 2018 del;
l'ordine Controparte_40
n. 82347 del 7 dicembre 2017 di l'ordine n. 85277 del 3 ottobre Controparte_32
2018 di la fornitura del 2 ottobre 2018 alla l'ordine n. CP_49 CP_49 CP_37
82789 del 26 gennaio 2018 della gli ordini n. 79168- 82603- 82638 -83009 CP_42
rispettivamente del 14 febbraio 2017 – 8 gennaio 2018 – 11 gennaio 2018 – 14 febbraio 2018 del l'ordine n. 82406 del 13 dicembre 2017 di Ticket One S.p.A. Controparte_34
nonché gli ordini sempre della Ticket One del 15 marzo 2019 – 20 marzo 2019 – 20 dicembre
2018; sono stati tutti eseguiti dalla e sono stati regolarmente pagati dai clienti Parte_2
e che per detti contratti la non ha corrisposto alcuna provvigione alla CP_2 Parte_1 sebbene la suddetta clientela rientrasse nel portafoglio agenziale di quest'ultima”.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, adversis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
pagina 3 di 24 Attesa la manifesta infondatezza della impugnazione, disporre ex art. 348 bis cpc, la discussione della causa;
per l'effetto, conseguentemente e in ogni caso, rigettare l'appello introdotto da con atto di citazione 28/03/2024, notificato il 31/03/2024, Parte_1
conseguentemente confermando la sentenza del Tribunale di Varese n. 137/24 oggetto di impugnazione.
Spese di lite rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
La con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 società per ottenerne la condanna al pagamento, in proprio favore, dell'importo di € CP_2
14.852,60, oltre IVA, a titolo di provvigioni non corrisposte tra il 2016 e il 2019, in relazione all'attività di agenzia svolta a favore della convenuta. allegava, infatti, di essere stata agente della dal 7.07.2011 sino Parte_1 CP_2
al maggio 2019, essendo subentrata nel contratto di agenzia in precedenza sottoscritto dalla convenuta con il sig. , persona fisica, divenuto poi legale rappresentante di CP_1 CP_54
A sostegno della propria domanda, produceva in giudizio, sub doc. 6, Parte_1 unitamente all'atto di citazione, un elenco, per ogni singolo cliente, degli ordini conclusi e delle relative provvigioni maturate, che non risultavano corrisposte all'agente, precisando, inoltre, che per il periodo 2016-2019 ci potevano essere ulteriori crediti provvigionali, di cui non era a conoscenza a causa della mancata trasmissione da parte di della documentazione a tal fine necessaria. CP_2
Costituendosi in giudizio con comparsa del 29.09.2022, la -premesso che le CP_2 fatture emesse dalla stessa erano verificabili tramite portale dedicato, al cui accesso l'agente era abilitato, e che mensilmente mandava a quest'ultimo un riepilogo delle provvigioni maturate- contestava la pretesa di affermando di attendere dalla stessa l'assolvimento dell'onere Parte_1 della prova a suo carico e sostenendo che l'unico residuo provvigionale dovuto all'agente era pari ad
€ 759,00, importo che, peraltro, tratteneva in parziale compensazione con i danni richiesti in via riconvenzionale. La convenuta spiegava, infatti, domanda riconvenzionale in relazione ai danni subiti pagina 4 di 24 a causa dalle violazioni contrattuali in cui era incorsa la quale, a causa dell'attività Parte_1
amministrativa che aveva impegnato il sig. per otto anni quale sindaco del Comune CP_1
di Travedona Monate, aveva progressivamente sempre più trascurato la propria attività di agente e i clienti, che venivano visitati in modo saltuario, tanto che alcuni di essi si erano determinati a rivolgersi ad altri fornitori, con conseguente danno per la preponente.
Concessi i termini ex art. 183 cpc e non ammesse le prove orali offerte dalle parti, il Tribunale di
Varese pronunciava sentenza n. 137/2024, così disponendo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:- in parziale accoglimento della
Part domanda dell'attrice nei confronti della convenuta . , condanna la Parte_1 CP_2 società convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 759,00 oltre i.v.a. e interessi legali di mora dal 10.10. 2019 al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali”.
In sostanza, il Tribunale di Varese ha accolto la domanda di parte attrice limitatamente all'importo di € 759,00, oltre IVA, riconosciuto da come residuo provvigionale ancora non CP_2
corrisposto, mentre ha rigettato per il resto la domanda attorea affermando che non CP_55 aveva assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, avendo unicamente prodotto una tabella, dalla stessa redatta, che “non consente di documentare come l'attrice sia arrivata a determinare il compenso di cui pretende il pagamento, quali siano gli affari promossi, quali i contratti conclusi e con quali soggetti”. In ragione della carenza documentale a riscontro delle allegazioni attoree, il Tribunale ha ritenuto esplorativa l'istanza ex art. 210 cpc proposta da e l'ha pertanto rigettata. Il CP_55 primo giudice ha affermato la tardività della documentazione e delle prove orali offerte dall'attrice con la terza memoria ex art. 183 cpc, ritenendo che non costituissero prova contraria, essendo relative ai riscontri dell'attività svolta dell'agente, che, stante il tenore della comparsa di costituzione, avrebbero dovuto essere offerti entro la seconda memoria ex art. 183 cpc. Al contempo, il Tribunale ha pure rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da , in mancanza di allegazione e prova di CP_2
qualsiasi forma di pregiudizio patrimoniale derivante dalle condotte inadempienti attribuite dalla stessa peraltro al sig. personalmente e non alla società attrice. In considerazione della reciproca CP_1
soccombenza, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione integrale delle spese legali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo di accertare e Parte_1 dichiarare che la stessa ha maturato nei confronti di un credito provigionale di €. CP_2
14.852,60, oltre iva, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, con conseguente pagina 5 di 24 condanna della al relativo pagamento, oltre gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002 e CP_2
D.lgs 192/2012.
In data 24.07.2024 si è costituita nel presente giudizio contestando l'appello e CP_2 chiedendo di dichiararne l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e comunque il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 24.09.2024 l'appellante ha insistito nelle proprie istanze istruttorie, cui si è opposta la difesa di parte appellata, che si è riportata ai propri atti chiedendo fissarsi udienza per la discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
Il consigliere istruttore, ritenuta la non necessità di procedere all'ammissione delle prove testimoniali e non sussistenti i presupposti per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha rinviato per discussione, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza dell' 11.02.2025 –poi rinviata d'ufficio al
29.4.2025- da svolgersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., concedendo termine alle parti per note conclusive sino al 20.1.2025 e assegnando altresì termine sino all'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto previsto dall'art. 127 ter, quarto comma c.p.c..
Depositati già gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa al Collegio all'esito dell'udienza del
29.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025 dal Collegio di detta udienza.
Ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 348bis cpc, la Corte procede nel merito ad esaminare i motivi di appello.
Con il primo motivo d'impugnazione rileva l'erroneità della sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui statuisce che “costituendosi in giudizio con comparsa 29/9/2022, CP_2
contestava integralmente la domanda attorea sostenendo di avere provveduto al pagamento di ogni e qualunque provvigione maturata dall'agente, con la sola eccezione di € 759,00”.
Secondo l'appellante, invero, non ha mai contestato la domanda attorea, né ha mai CP_2 affermato in comparsa di costituzione di aver pagato all'attrice le provvigioni richieste, essendosi invece limitata ad affermare, genericamente, l'infondatezza della pretesa avversaria, senza altro aggiungere ed argomentare.
richiama il principio di non contestazione ed evidenzia che, secondo Parte_1
l'insegnamento della Suprema Corte, il convenuto “ai sensi dell'art. 167 c.p.c. è tenuto … a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione
e risposta, si sia limitata a negare genericamente …. Senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. 19896/2015).
pagina 6 di 24 Nel caso di specie in comparsa di costituzione, a detta dell'appellante, aveva introdotto CP_2
una contestazione del tutto generica, inefficace agli effetti degli artt. 115 e 167 cpc, con la conseguenza che la debenza degli importi richiesti in citazione dall'attrice doveva ritenersi provata.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui afferma che “in sede di comparsa di costituzione ha … eccepito che CP_2
la società attrice aveva progressivamente diminuito l'attività in favore della preponente e pertanto alla fine del 2019 non aveva maturato alcun corrispettivo ad eccezione della ben più modesta somma di €
759, oltre IVA”.
Secondo parte appellante anche tale affermazione non trova alcun riscontro nell'atto di costituzione della società convenuta: non ha mai espressamente e specificatamente CP_2
contestato la richiesta di , né ha mai sostenuto, costituendosi, la non maturazione di Parte_1
corrispettivi.
L'appellante evidenzia, altresì, la contraddizione in cui è incorso il primo giudice che, da un lato, ha affermato che aveva dedotto di aver già pagato le provvigioni maturate da CP_2 Pt_1
e chieste in citazione e, dall'altro, aveva ritenuto che la convenuta avesse eccepito la non
[...] maturazione di dette provvigioni richieste dall'attrice, mentre tali due deduzioni sono incompatibili tra loro. In realtà, prosegue l'appellante, nell'atto di costituzione di non vi è nessuna CP_2 contestazione sull'an debeatur.
Inoltre, a detta di , il Giudice di prime cure non ha preso in considerazione il fatto Pt_1
che sia con la sua prima comunicazione in risposta alla richiesta stragiudiziale di pagamento CP_2
(doc. 10 ), che con il suo primo atto difensivo (pag. 4, prime tre righe, comparsa di costituzione CP_2 primo grado), ha sempre sostenuto che l'agente aveva rinunciato alle provvigioni maturate. La prova di detta rinuncia non è mai stata fornita da controparte, ma, secondo l'appellante, tale allegazione ha valore confessorio in ordine sia alla maturazione delle provvigioni di cui l'agente ha chiesto il pagamento, sia in ordine al mancato versamento delle stesse all'attrice.
Con il terzo motivo di appello censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui Parte_1
ha affermato che “dalla documentazione contrattuale allegata alla citazione non è possibile determinare concretamente l'attività di procacciamento che l'agente ha svolto in esecuzione del contratto. L'attività svolta, sulla base della quale determinare il corrispettivo dovuto, è stata indicata dall'attrice sulla base di una tabella, dalla stessa redatta, che non consente di documentare come
pagina 7 di 24 l'attrice sia arrivata a determinare il compenso di cui pretende il pagamento, quali siano gli affari promossi, quali i contratti conclusi e con quali soggetti”.
L'appellante sul punto lamenta che il Tribunale non ha esaminato con la dovuta attenzione il contenuto del documento 6 prodotto con l'atto di citazione. Detto doc. 6, mai minimamente contestato da , indica espressamente gli affari, i soggetti e le modalità di calcolo delle provvigioni CP_2 richieste e, quindi, ben consente, secondo l'appellante, di calcolare il compenso di cui si chiede il pagamento, contenendo il numero dell'ordine, i nominativi dei clienti, gli importi da questi pagati alla preponente, nonché i criteri di calcolo della provvigione dovuta a . Parte_1
Inoltre, sempre l'appellante rileva che, sotto altro profilo, deve essere osservato come , CP_2 opponendosi all'istanza ex art. 210 c.p.c., ha espressamente riconosciuto che le provvigioni richieste si riferivano a clienti della e a contratti conclusi per suo tramite e ad importi effettivamente Parte_1 maturati, dal momento che controparte in comparsa di costituzione, opponendosi all'ordine di esibizione, così motivava: “trattandosi di documenti già in possesso dell'agente in quanto relativi a contratti da lui acquisiti” (cfr comparsa costituzione Tribunale di SIELCO p. 5). , in tal modo, CP_2
a detta dell'appellante, aveva anche espressamente riconosciuto che i contratti elencati nel doc. 6 di parte attrice erano stati acquisiti da . Parte_1
Con il quarto motivo di gravame parte appellante contesta il carattere esplorativo dell'istanza ex art. 210 cpc, formulata tempestivamente in primo grado.
Preliminarmente evidenzia che la mancata contestazione da parte di , in sede di CP_2 costituzione, del credito attoreo e l'eccezione proposta dalla convenuta di estinzione del debito per presunta rinuncia dell'agente alle provvigioni maturate, consentono di ritenere provata la pretesa economica di , ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sia dal punto di vista dell'an, che del quantum, Parte_1
dispensando parte appellante dal fornire le relative ulteriori prove. Dunque, nessuna carenza documentale dovrebbe essere rilevata rispetto alle somme già quantificate e specificate nel doc. 6.
Per quanto concerne i rapporti “giunti a maturazione” oltre il maggio 2019 -data di interruzione dei rapporti tra e ricevuto alcuna informazione da , Parte_1 Parte_3 CP_2 Pt_1
si sarebbe ritrovata impossibilità' di quantificare le proprie provvigioni. Ogni richiesta in tal
[...]
senso avanzata nei confronti della convenuta era rimasta priva di riscontro. Da qui la legittimità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., non avente affatto natura esplorativa, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte che consente all'agente di ottenere, per tale via, la documentazione che la preponente non ha messo doverosamente a disposizione. Del resto la controparte non aveva pagina 8 di 24 contestato né l'elenco dei clienti contenuto in citazione, né le risultanze del prospetto prodotto sub doc.
6 dall'attrice, da cui risultavano gli ordini procurati dall'agente.
Con il quinto motivo di impugnazione censura la sentenza del Tribunale di Pt_1
Varese nella parte in cui ha ritenuto che l'attrice è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 183 cpc, avendo offerto prova dei fatti costitutivi del proprio credito unicamente con la terza memoria ex art. 183 cpc e quindi tardivamente.
In primo luogo, l'appellante osserva che , in comparsa di costituzione, non aveva in CP_2
alcun modo contestato il credito attoreo, affermando invece che il aveva rinunciato alle CP_1
proprie spettanze provvigionali, in forza di un indimostrato accordo, circostanza, di per sé, non veritiera e prontamente contestata dall'attrice, ma costituente pieno riconoscimento da parte della convenuta del fatto che le provvigioni richieste dall'agente erano effettivamente maturate e non erano state corrisposte.
Secondo l'appellante, solo in sede di memoria istruttoria , mutando inammissibilmente CP_2
la propria difesa, aveva prodotto tutte le fatture emesse da dal 2015 al 2019, con Parte_1
l'evidente scopo di far credere al giudicante, inducendolo in errore, di avere già pagato all'attrice le provvigioni azionate in giudizio. L'appellante evidenzia che dette fatture ex adverso prodotte con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc, si riferiscono, in realtà, a importi provvigionali differenti rispetto a quelli richiesti in citazione. Rispetto a tale novità introdotta da in memoria istruttoria, CP_2 Parte_1
aveva dovuto necessariamente prendere posizione solo in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 3
c.p.c., depositando, quale prova contraria, la documentazione cui le fatture prodotte da controparte facevano riferimento;
lo scopo di detta produzione era dimostrare che le fatture versate in atti da si riferivano ad affari diversi rispetto agli ordini di cui al doc. 6 di parte attrice, per i quali era CP_2
stato chiesto in citazione il pagamento delle relative provvigioni. Conseguentemente, non Parte_1
aveva avuto nessuna necessità, prima della produzione avversaria, di produrre della documentazione relativa a provvigioni che le erano state già regolarmente pagate e quindi non erano oggetto della domanda svolta in citazione.
Il primo giudice, pertanto, erroneamente aveva ritenuto che le produzione effettuate dall'attrice con la propria terza memoria ex art. 183 cpc fossero relative ai fatti costitutivi della domanda e quindi non potessero costituire prova contraria.
Con il sesto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui statuisce che “La sola somma che pertanto può essere accertata consiste nell'importo di €
pagina 9 di 24 759,00 oltre IVA”, ciò in quanto tale affermazione parte dall'errato presupposto che avesse CP_2
Parte contestato la pretesa provvigionale dell'attrice sia sotto il profilo dell'an che del quantum e che non avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante. Secondo l'appellante da una rilettura e da un riesame attento di tutti gli atti di causa si può facilmente rilevare che “non ha in alcun CP_2
Parte modo contestato né l'elenco dei clienti indicato da , né gli importi richiesti, né l'effettiva Parte conclusione degli affari indicati per il tramite di e che pertanto l'importo di € 14.852,60 oltre iva
é integralmente dovuto”.
I motivi di gravame, che possono essere congiuntamente trattati in quanto logicamente connessi, sono parzialmente fondati.
Dalla documentazione versata in atti emerge che tra e CP_1 Controparte_56 era stato stipulato un contratto di agenzia con decorrenza dall' 1.10.2000. In data 1.10.2011 interveniva il subentro di in luogo di nel predetto contratto (doc. 1 e 2 Parte_1 CP_1 Pt_1
fascicolo di primo grado).
[...]
Il 23.04.2019 NRG ZERO formalizzava, a mezzo raccomandata, il recesso dal rapporto di agenzia, con effetto dall' 1.5.2019 (doc. 4 NRG ZERO fascicolo di primo grado).
Dopo la fine del rapporto e prima dell'instaurazione del presente procedimento è intervenuta in sede stragiudiziale una corrispondenza tra le parti.
In particolare, in data 10.6.2019, inviava lettera indirizzata ad , con la CP_2 CP_1
quale così scriveva a : “Ciao , so che stai aspettando da un elenco delle Parte_1 CP_1 Per_1 provvigioni maturate per chiudere la posizione aperta. L'unico importo maturato al 30/04/19 è di €
759 + iva, che ritengo dovuta è relativa alla rata di incassata a fine aprile. Al penultimo ns CP_6
incontro (primissimi giorni di gennaio) per quanto riguarda altri tuoi ex Clienti ci siamo detti che avrei io preso in carico gli stessi con oneri e onori per la gestione e il mantenimento in attesa di una tua decisione se rientrare o no dal periodo di aspettativa. Attendiamo la tua fattura con l'importo indicato per chiudere la partita” (doc. 5 NRG ZERO fascicolo di primo grado).
Il 10.10.2019 il legale di scriveva a “… Riferisce la Società Parte_1 CP_2
nostra assistita che, nonostante i numerosi solleciti e le richieste di chiarimento inoltrateVi, in palese violazione degli obblighi legali e contrattuali su di Voi gravanti in forza del predetto contratto di agenzia Vi siete fatti leciti non trasmettere estratti conto completi ed intelligibili, corredati della relativa documentazione giustificativa, in merito alle provvigioni maturate da […] è Parte_1
emerso un Vostro debito nei confronti di per provvigioni maturate dal 1° maggio Parte_1
2016 al 30 aprile 2019, da Voi riconosciute ma ingiustificatamente mai corrisposte alla Società nostra
pagina 10 di 24 assistita, ad oggi stimate in Euro 14.852,69, oltre accessori, riferite a ordini tutti andati a buon fine.
Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo e diffidiamo a provvedere senza indugio e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente: alla trasmissione alla Società nostra assistita della documentazione contabile atta a consentire la quantificazione delle provvigioni, tutte, spettanti a
[...]
in ragione dell'intercorso rapporto di agenzia, ivi comprese le provvigioni ulteriormente Parte_1
maturate anche successivamente alla cessazione del rapporto stesso e riconducibili ad attività e/o comunque di pertinenza di al pagamento a favore di in conto Controparte_57 Parte_1
delle maggiori spettanze ed impregiudicata ogni ulteriore verifica, nonché ogni ulteriore diritto ed azione, dell'importo ad oggi noto di Euro 14.852,60, oltre IVA, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo…” (doc. 7 fascicolo di primo grado). Parte_1
Il 21.10.2019 , tramite l'avv.to Piccolo, replicava tra l'altro: “(…)Nel corso del CP_2
rapporto il Vostro assistito ha assunto l'incarico di Sindaco che si è protratto per anni otto. In tale periodo egli ha pressoché totalmente omesso di svolgere alcuna attività a favore di , nemmeno CP_2
utilizzando l'Ufficio che essa aveva messo a sua disposizione, in tal modo contravvenendo, in modo grave e reiterato, ai doveri impostigli dall'art. 1746 c.c. Ad esito delle ripetute contestazioni espresse da agli inizi dell'anno 2019, il Vostro assistito ha ribadito la propria impossibilità di dare CP_2
esecuzione al mandato e, ad alcune trattative avviate;
ed ha condiviso con la opportunità che CP_2
tali rapporti venissero da essa proseguiti, rinunciando ad alcuna provvigione per quelle operazioni.
Nel contesto così delineato nessuna responsabilità può essere ascritta a mentre, CP_2
inadempienze contrattuali possono viceversa essere imputate al signor nei cui confronti viene CP_1 sin d'ora espressa riserva di avvio di azioni risarcitorie” (doc. 8 NRG ZERO fascicolo di primo grado).
In data 12.11.2019 veniva inviata lettera dagli avv.ti Iannella e Colangelo per Parte_1 con la quale quest'ultima contestava la precedente missiva di e così tra l'altro scriveva: CP_2
“…nonostante i numerosi solleciti inoltrati e finanche, da ultimo, nostro intervento legale con lettera datata 10 ottobre 2019, non ha ancora trasmesso estratti conto completi ed intelligibili, corredati della relativa documentazione giustificativa, in merito alle provvigioni maturate da nel Parte_1 corso del rapporto di agenzia intercorso tra le parti dal 1° ottobre 2000 al 1° maggio 2019. […]
[...]
non può pertanto che contestare nostro tramite anche quanto si legge nella Sua lettera Parte_1
datata 21 ottobre 2019 circa presunte "prassi" che sarebbero, a dire di invalse tra le CP_2
parti in corso di rapporto: prassi del tutto inesistenti, non avendo peraltro mai Parte_1
formulato alcuna rinuncia in merito ai propri diritti e spettanze, né in corso di rapporto né al termine del medesimo…” (doc. 9 fascicolo di primo grado). Parte_1
pagina 11 di 24 Il 15.01.2020, infine, è stata inviata mail dall'avv.to Michele Mardegan per Parte_1 all'avv. Piccolo di . che reca testualmente: “…La mia assistita, come Le è già stato riportato, CP_2
nega categoricamente di aver mai rinunciato in alcun modo ad alcuna provvigione. In tale contesto, in assenza di una prova documentale in ordine alla invocata rinuncia, ritengo che le provvigioni non possano che ritenersi dovute. Dagli elementi documentali che mi sono stati forniti risulta che le differenze provvigionali ammontano, salvo errore ed omissione e senza considerare quelle relative ai contratti di assistenza, ad € 14.852,6 oltre IVA …” (doc. 9b NRG ZERO fascicolo di primo grado).
Seguiva la notifica dell'atto di citazione, con cui conveniva in giudizio la società Parte_1
avanti al Tribunale di Varese, al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in proprio CP_2 favore, dell'importo di € 14.852,60, oltre IVA, a titolo di provvigioni non corrisposte per l'attività di agenzia svolta tra il 2016 e il 2019.
L'attrice deduceva che, per diversi anni, il rapporto di agenzia era proseguito regolarmente, ma che da aprile 2016 la preponente aveva iniziato ad inviare all'agente documentazione incompleta ai fini del calcolo delle provvigioni, in violazione dell'art. 12 del contratto di agenzia e dell'art. 6 dell'AEC degli Agenti di Commercio del Settore Industria, che stabiliscono l'obbligo della preponente di inviare periodicamente all'agente la documentazione necessaria per il calcolo delle provvigioni.
L'attrice dava atto di aver chiesto ripetutamente a , come in effetti risulta dalla CP_2
corrispondenza stragiudiziale sopra richiamata, l'invio dei documenti necessari per la determinazione delle proprie provvigioni e che, in difetto di riscontro sul punto da parte della convenuta, aveva provveduto autonomamente, sulla scorta della documentazione a sue mani e dei documenti trasmessi dalla clientela, ad elaborare un conteggio, da cui emergeva un suo credito per euro 14.852,60, oltre iva.
Come già precisato nelle missive inviate ante causam, sopra richiamate, ribadiva che l'assunto di controparte, espresso nella corrispondenza stragiudiziale, secondo cui l'agente avrebbe dichiarato di rinunciare alle proprie provvigioni, era assolutamente privo di fondamento.
Quanto all'importo richiesto di euro 14.852,60, oltre iva, in atto di citazione, alle pagine 6 e 7,
l'attrice elencava nominativamente dieci clienti, indicando, per ciascuno, l'importo dovuto a titolo di provvigioni, richiamando espressamente il proprio documento 6, per la migliore precisazione degli importi indicati.
In particolare detto documento 6, prodotto unitamente all'atto di citazione, conteneva un prospetto elencante, per nove dei dieci clienti indicati in citazione, gli ordini conclusi -individuati per numero, data e importo- e le relative provvigioni maturate, con indicazione analitica della relativa aliquota.
pagina 12 di 24 L'attrice in citazione assumeva, altresì, che ci potevano essere ulteriori crediti provvigionali relativi ai propri clienti, elencati in numero di quarantotto, di cui non era a conoscenza a causa della mancata trasmissione da parte di della relativa documentazione;
in particolare, relativamente CP_2 all'anno 2019, lamentava che nessun documento relativo al proprio fatturato era stato inviato da
. Chiedeva, pertanto, che a controparte fosse ordinata l'immediata esibizione di tutte le fatture CP_2 emesse dall'aprile 2016 al maggio 2019, in favore dei clienti di , nominativamente elencati Pt_1
in citazione.
Dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione allegata allo stesso, pertanto, si evince che l'attrice:
- individuava i clienti del proprio portafoglio, elencando quarantotto nominativi:
– – – - CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
– – – Controparte_58 CP_10 CP_11
– – – CP_12 CP_13 Controparte_14 [...]
– – – Controparte_15 CP_16 Controparte_17
– – – CP_18 CP_19 Controparte_20 [...]
– – – – CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 [...]
– – – – CP_25 CP_26 CP_27 CP_28 CP_29
- – – – –
[...] CP_30 CP_31 Controparte_32 CP_33
– – Controparte_34 CP_35 Controparte_36 CP_37
– – – – Controparte_38 Controparte_39 Controparte_40
– – Controparte_41 CP_42 Controparte_43
– – – Controparte_44 Controparte_45
– – - Controparte_36 Controparte_46 Controparte_47 CP_48
– – – –
[...] Controparte_49 CP_50 Controparte_51
; CP_52
- relativamente a dieci di questi clienti, analiticamente individuati, rivendicava un credito per provvigioni di complessivi euro 14.852,60, oltre IVA, relativo agli anni 2016-2019, come da prospetto analitico prodotto unitamente all'atto di citazione sub doc. 6, richiamato e sinteticamente illustrato nel proprio atto introduttivo;
- assumeva che vi erano ulteriori crediti relativi ai contratti di assistenza conclusi dalla
Contr
con alcuni clienti, come e , rispetto ai quali la documentazione CP_2 CP_4
trasmessa dalla preponente era carente;
in particolare nulla era stato trasmesso da CP_2 relativamente all'anno 2019 per il calcolo delle provvigioni dovute all'agente.
pagina 13 di 24 Ritiene la Corte opportuno soffermarsi sul contenuto del prospetto prodotto dall'attrice sub doc.
6. Da tale documento emergono i nominativi di nove dei dieci clienti già indicati in citazione con accanto l'indicazione della provvigione dovuta all'agente, secondo il seguente schema che si rinviene nell'atto introduttivo di : Pt_1
1) –€ 3.384,00; Controparte_7
2) –€ 355,50; Controparte_34
3) –€ 62,90; CP_42
4) –€ 64,00; CP_37
5) -€ 290,60; Controparte_49
6) – € 206,80; Controparte_32
7) –€ 408,90; Controparte_40
8) -€ 1.920,00; Controparte_59
9) –€ 7.380,00; Controparte_60
10) –€ 780. Controparte_61
Nel documento 6 manca il cliente ” indicato invece in citazione. CP_61 CP_22
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, da detto tabulato doc. 6 si evincono data, numero e importo dei singoli ordini relativi ai clienti nominativamente ivi elencati, nonché l'aliquota provvigionale applicata, con determinazione del conseguente importo dovuto come provvigione.
Nel dettaglio dal documento 6 dell'attrice emerge quanto segue:
A. Per il cliente - 8 ordini: CP_7
in data 13.12.2017 effettuato un ordine, avente numero 82406, di € 3.590,35 come imponibile, con provvigione calcolata in € 359,00, applicando il 10,00% come aliquota;
in data 15.03.2019 effettuato ordine con imponibile di € 684,00 e con conseguente provvigione di € 68,40, calcolata applicando il 10,00 %;
in data 15.03.2019 effettuato ordine con imponibile di € 3.612,00 e con conseguente provvigione di € 361,20, calcolata applicando il 10,00 %;
in data 20.03.2019 effettuato ordine con imponibile di € 5.628,00 e con conseguente provvigione di € 562,80, calcolata applicando il 10,00 %;
in data 20.03.2019 effettuato ordine con imponibile di € 6.678,00 e con conseguente provvigione di € 667,80, calcolata applicando il 10,00 %;
in data 20.12.2018 effettuato ordine con imponibile ordine di € 6.080,00 e con conseguente provvigione di € 182,40, calcolata applicando l'aliquota del 3,00 %;
pagina 14 di 24 in data 20.12.2018 effettuato ordine con imponibile ordine di € 10.924,00 e con conseguente provvigione di € 1.092,40, calcolata applicando il 10,00 %;
in data 20.12.2018 effettuato ordine con imponibile ordine di € 900,00 e con conseguente provvigione di € 90,00, calcolata applicando il 10,00 %; il totale delle provvigioni dovute per il cliente è determinato nel prospetto CP_7
doc. 6 nella somma complessiva di euro 3.384,00, indicata anche in atto di citazione.
B. Per il cliente – 4 ordini: Controparte_34
in data 14.02.2017 effettuato l'ordine numero 79168 di € 180,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 18,00, calcolata applicando il 10,00%;
in data 8.01.2018 effettuato l'ordine numero 82603 di € 1.320,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 132,00, calcolata applicando il 10,00%;
in data 11.01.2018 effettuato l'ordine numero 82638 di € 2.030,50 di imponibile, con conseguente provvigione di € 203,10, calcolata applicando il 10,00%;
in data 14.02.2018 effettuato l'ordine numero 83009 di € 24,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 2,40, calcolata applicando il 10,00%; il totale delle provvigioni dovute per il cliente è determinato nel Controparte_34
prospetto nella somma complessiva di euro 355,50, indicata anche in atto di citazione.
C. Per il cliente – 1 ordine: CP_62
in data 26.01.2018 effettuato l'ordine numero 82789 di € 816,40 di imponibile, con conseguente provvigione di € 62,90, calcolata applicando l'aliquota del 7,70%; il totale delle provvigioni dovute per il cliente in esame è determinato nel prospetto nella somma complessiva di euro 62,90 indicata anche in atto di citazione.
D. Per il cliente – 1 ordine: CP_37
in data 2.10.2018 effettuato un ordine di € 640,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 64,00, calcolata applicando il 10,00%; il totale delle provvigioni dovute per il cliente in esame è determinato nel prospetto nella somma complessiva di euro 64,00 indicata anche in atto di citazione.
E. Per il cliente – 1 ordine: Controparte_49
pagina 15 di 24 in data 3.10.2018 effettuato l'ordine numero 85277 di € 3.484,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 290,60, calcolata applicando l'aliquota dell' 8,34%.
Il totale delle provvigioni dovute per il cliente in eame è determinato nel prospetto nella somma complessiva di euro 290,60 indicata anche in atto di citazione.
F. Per il cliente 1 ordine 1: Parte_4
in data 7.12.2017 effettuato l'ordine numero 82347 di € 2.068,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 206,80, calcolata applicando il 10,00%.
Il totale delle provvigioni dovute per il cliente in esame è determinato nel prospetto nella somma complessiva di euro 206,80, mentre in atto di citazione è indicato l'importo di euro
260,80, ma si tratta di un errore materiale in citazione di inversione delle cifre, posto che il totale è coerente con la cifra di euro 206,80 indicata nel doc. 6.
G. Per il cliente – 2 ordini: Controparte_40
in data 2.02.2018 effettuato un ordine numero 82873 di € 808,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 80,80, calcolata applicando il 10,00%;
in data 31.10.2018 effettuato un ordine di € 3.281,00 di imponibile, con provvigione di € 328,10, calcolata applicando il 10,00%.
Il totale delle provvigioni dovute per il cliente è determinato nel Controparte_40
prospetto nella somma complessiva di euro 408,90 indicata in atto di citazione.
H. Per il cliente 2 ordini: Parte_5
in data 17.10.2016 effettuato un ordine n. 76589 di € 9.600,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 960,00, calcolata applicando il 10,00%;
in data 24.10.2017 effettuato un ordine n. 81917 di € 9.600,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 960,00, calcolata applicando il 10,00%.
Il totale delle provvigioni dovute per il cliente in esame è determinato nel prospetto nella somma complessiva di euro 1.920,00, come indicato anche in atto di citazione.
I. Per il cliente – 7 ordini, di cui 1 con provvigione non pagata: CP_6
in data 27.04.2018 effettuato l'ordine n. 73337 di € 73.800,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 7.380,00, calcolata applicando il 10,00%, indicata nel prospetta come non pagata;
pagina 16 di 24 per il medesimo cliente sono indicati altri due ordini aventi stesso CP_6
imponibile e stessa provvigione, indicata invece come pagata: in data 27.04.2016, ordine n. 73239 di € 73.800,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 7.380,00, calcolata applicando il 10,00%; in data 27.04.2017 ordine n. 73336 di € 73.800,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 7.380,00, calcolata applicando il 10,00%.
Sono poi indicati nel prospetto altri quattro ordini, di cui uno con provvigione di euro 43,90, indicata come già pagata, e altri tre senza indicazione di provvigione maturata: in data 1.09.2016 ordine n. 75489 di € 438,58 di imponibile, con conseguente provvigione di € 43,90 calcolata applicando il 10,00%, data per pagata;
in data 18.05.2016 ordine n. 73789 di € 1.400,00, con zero di provvigione;
in data 5.10.2016 ordine n. 76315 di € 5.195,00, con zero di provvigione;
in data 21.04.2017 ordine n. 80590 di € 3.900,00 di imponibile, con zero di provvigione.
Il totale delle provvigioni dovute per il cliente in esame è determinato nel prospetto doc. 6 nella somma complessiva di euro 7.380,00, corrispondente a quanto indicato in atto di citazione.
Nel prospetto di cui al doc. 6 manca invece, come detto, il cliente ”, Controparte_61
rispetto al quale in citazione è indicata una provvigione maturata di euro 780,00.
Di conseguenza, l'ammontare complessivo delle provvigioni dovute sulla scorta del documento 6 è pari ad euro 14.072,70; aggiungendo l'importo di euro 780,00 indicato in citazione per si perviene alla somma di euro 14.852,60 chiesta in citazione. Controparte_61
Ciò premesso, deve rilevarsi che, in data 29.09.2022 si costituiva, avanti al CP_2 Pt_1
Tribunale di Varese, deducendo che il sig. , legale rappresentante dell'attrice, CP_1 nel giugno 2009 aveva assunto l'incarico di sindaco del Comune di Travedona Monate (VA), incarico che manteneva per due legislature, e cioè sino al maggio 2019. Per tale ragione lo stesso, a detta della convenuta, aveva progressivamente diminuito la propria attività di agente, tanto da aver determinato delle rimostranze da parte di per tale sua latitanza. CP_2
La convenuta aggiungeva che, nel corso di un incontro tenutosi nel gennaio 2019, il sig. aveva chiesto un periodo di aspettativa sino al termine del suo mandato istituzionale e CP_1
aveva aderito a tale richiesta alla condizione, accettata dal che la preponente CP_2 CP_1 avrebbe preso in carico i suoi clienti e l'agente avrebbe rinunciato alle relative spettanze pagina 17 di 24 provvigionali, sino al suo rientro in piena operatività (cfr comp. costituzione di primo grado di
, punto 6, pp. 3-4). CP_2
Di tale tesi vi è traccia anche nella corrispondenza stragiudiziale sopra riportata e l'attrice ha contestato specificamente la tesi della rinuncia alle proprie provvigioni sia nelle missive inviate ante giudizio, sia in atto di citazione.
SIELCO –premesso che per prassi inviava all'agente un riepilogo mensile delle provvigioni, il cui ammontare era verificabile tramite un portale, al cui accesso l'attrice era abilitata- sosteneva che l'unico residuo provvigionale dovuto a era di € 759,00 Pt_1 oltre iva, riferito al cliente e sulla richiesta dell'agente di pagamento di euro CP_6
14.852,60 si limitava alle seguenti osservazioni: “ formula richiesta di Parte_1 pagamento di € 14.852,60 in relazione ad affari maturati nel periodo ricompreso tra il maggio
2016 e il 30/04/2019 individuando i clienti e i relativi importi;
nonché ulteriori provvigioni derivanti da contratti di assistenza conclusi da “con alcuni clienti tra cui e CP_2 CP_4
Cont Cont
, ignorando, peraltro, che e non sono clienti, bensì prodotti che CP_4 CP_2
tratta abitualmente. La richiesta è del tutto infondata. Nel mentre peraltro si attende che
l'agente assolva l'onere probatorio su di sé gravante, si contesta e ci si oppone alla richiesta di esibizione a delle fatture emesse nel periodo aprile 2016 / maggio 2019 nei CP_2
confronti della clientela di trattandosi di documenti già in possesso Parte_1 dell'agente in quanto relativi a contratti da lui acquisiti” (cfr comparsa di costituzione
, primo grado, pp. 4 e 5). CP_2
Proseguiva la convenuta spiegando domanda riconvenzionale in ordine ai danni asserimenti subiti a causa del comportamento inadempiente dell'agente, che non avrebbe svolto le attività previste dall'art. 10 del contratto, di cui veniva richiamata una parte: “siete impegnati a prestare tutta l'attività necessaria per la conservazione, l'assistenza, l'ampliamento della clientela, mediante visite regolari e periodiche e a praticare ogni Vostro buon ufficio affinché i clienti assolvano puntualmente i pagamenti secondo quanto stabilito dalle nostre condizioni di vendita…”. Concludeva sul punto affermando che alcuni clienti, come Atom RL, avevano comunicato disdetta da tutti i contratti, con conseguente danno alla preponente, che la convenuta si riservava di quantificare nel prosieguo.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc si intratteneva unicamente sulla propria CP_2
domanda riconvenzionale, senza dedurre alcunché in ordine alla domanda attorea di pagamento delle provvigioni.
pagina 18 di 24 Detta domanda riconvenzionale è stata rigettata dal Tribunale di Varese e non è più oggetto di causa, non avendo proposto appello sul punto. CP_2
Dall'esame delle difese della convenuta la Corte osserva, pertanto che, nel termine per le preclusioni assertive, la convenuta si è limitata a contestare, del tutto genericamente, il credito per provvigioni azionato da , senza in alcun modo contestare specificamente: Parte_1
a) che i quarantotto clienti elencati in atto di citazione fossero effettivamente quelli del portafoglio dell'agente;
b) che i dieci clienti per i quali l'attrice chiedeva il pagamento delle provvigioni ancora non corrisposte fossero effettivamente clienti procurati da;
Parte_1
c) che gli ordini elencati nel documento 6 dell'attrice -espressamente richiamato in atto di citazione - fossero stati effettivamente procurati dall'agente; si ribadisce che detti ordini nel doc. 6 sono individuati, uno ad uno, con indicazione del cliente, della data, del numero e del relativo importo imponibile;
d) che le aliquote provvigionali indicate nel prospetto attoreo per ciascun ordine fossero diverse da quelle concordate.
Va evidenziato che, in atto di citazione, non solo aveva analiticamente Parte_1
elencato i clienti del suo portafoglio, ma aveva anche riassunto il contenuto del prospetto prodotto sub doc. 6, indicando i clienti interessati e il credito provvigionale maturato per ciascuno e rinviando al prospetto prodotto sub doc. 6 per l'analitica determinazione del proprio credito (cfr pp.
6-7 citazione).
, in comparsa di costituzione, si è limitata ad affermare genericamente che l'onere CP_2 della prova spettava all'agente, senza in alcun modo prendere posizione sui clienti e sugli ordini specificamente allegati dall'attrice. L'unico aspetto su cui ha dedotto in modo specifico Contr riguarda il fatto che e non erano clienti, ma prodotti di . Detti due CP_4 CP_2
nominativi, in ogni caso, non risultano nel doc. 6 di parte attrice.
Invero, la difesa della convenuta appare incentrata essenzialmente sul disimpegno dell'agente -o meglio del suo legale rappresentante eletto sindaco- e CP_1 sull'accordo che sarebbe intervenuto tra le parti nel gennaio 2019 circa il fatto che la preponente si sarebbe occupata direttamente dei clienti di pertinenza dell'agente e l'agente avrebbe rinunciato alle relative provvigioni.
A dimostrazione di tale patto, in deroga al contratto scritto, la convenuta aveva offerto prova testimoniale, non ammessa in primo grado e non riproposta in appello.
pagina 19 di 24 Peraltro tale presunto ed indimostrato accordo è collocato dalla convenuta nel gennaio 2019, mentre i crediti provvigionali azionati dall'attrice erano relativi anche al 2016, 2017 e al 2018, come si ricava dal citato doc. 6 attoreo.
Deve, inoltre, osservarsi che l'allegazione di un presunto accordo per la rinuncia alle provvigioni implica un'ammissione circa la sussistenza delle stesse e il loro mancato pagamento, mentre d'altra parte la lamentata latitanza dell'agente appare poco conciliabile con la produzione in sede istruttoria, da parte di , di fatture che comprovano il pagamento CP_2 all'attrice di provvigioni, dal 2015 all'aprile 2019, per la somma di euro 156.367,50, quindi per un importo significativo.
Dagli elementi sopra riassunti emerge, pertanto, che la preponente, da un lato, ha impostato le sue difese su un accordo di rinuncia alle provvigioni da parte dell'agente che è rimasto del tutto indimostrato e su un disimpegno dello stesso che appare poco coerente con le stesse produzioni della convenuta, mentre, dall'altro lato, non ha in alcun modo preso posizione sui fatti costitutivi del credito attoreo, non spendendo neppure una parola per contestare specificamente i clienti e gli ordini per i quali l'attrice rivendicava il pagamento delle proprie provvigioni, nonostante gli stessi fossero stati individuati analiticamente per data, numero e importo.
Neppure si è preoccupata di contestare l'aliquota ed il calcolo delle provvigioni CP_2 indicati dall'attrice per ciascuno degli ordini dedotti, nè ha allegato che i terzi non abbiano provveduto al pagamento del prezzo, per cui non si pone neppure un problema di esigibilità del credito dell'agente.
E' noto, infatti, che l'agente è tenuto a provare la conclusione dei contratti per effetto del suo intervento, mentre non ha l'onere di dimostrare anche l'esecuzione del contratto da parte del terzo, che condiziona l'esigibilità del suo credito provvigionale. Per tale ultimo aspetto, se contestato dalla preponente, è possibile ricorrere all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, ammesso, in materia di agenzia, in termini più ampi di quelli ordinari, in forza di quanto previsto dall'art. 1749 c.c. (Cass. n. 17575 del 31.5.2022).
Per assolvere all'onere della prova sullo stesso gravante, l'agente deve individuare gli ordini dallo stesso promossi con i relativi dati identificativi e quantitativi (Cass. n. 5467 del 2000;
Cass. 10821/2011). In particolare, l'agente deve provare le generalità del soggetto con cui il contratto è concluso, data, luogo, oggetto del contratto e relativo importo (Cass. 3298/1987); più in generale è necessario “che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne
l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente” (Cass. n. 23345 del 29/08/2024).
pagina 20 di 24 E' poi fondamentale tener conto della circostanza che, nel momento in cui l'agente, come nel caso di specie, individua gli ordini per i quali rivendica il diritto alla provvigione, la preponente è perfettamente in grado di controdedurre e di contrastare in modo specifico, in tutto o in parte, la pretesa di controparte, dal momento che ha diretta conoscenza degli ordini effettivamente conclusi con la clientela e dell'esecuzione o meno degli stessi da parte dei terzi.
E' stato infatti affermato che “in tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio -riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio- della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva adeguatamente valutato gli estratti conto del rapporto e il prospetto riepilogativo delle provvigioni, prodotti in giudizio dall'agente con il ricorso introduttivo della causa in primo grado e non tempestivamente contestati dalla società preponente)” (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 486 del 14/01/2016).
Applicando i principi di cui sopra al caso di specie, deve rilevarsi che col proprio documento 6 -richiamato espressamente e riassunto in atto di citazione- Parte_1
aveva individuato in modo specifico i clienti e gli ordini oggetto della sua richiesta di pagamento per nove dei dieci clienti indicati in citazione, per un totale di euro 14.072,70. Deve, infatti, dedursi da quanto domandato dall'agente in citazione l'importo di euro 780,00, posto che il cliente non compare nel prospetto di cui al doc. 6 e di conseguenza manca, per CP_22
tale cliente, una allegazione specifica degli ordini.
Parte convenuta quindi non ha mosso alcuna contestazione specifica con riferimento ai nove clienti per i quali l'attrice aveva specificamente individuato gli ordini e la mancata contestazione specifica del credito attoreo e della sua esigibilità rende superfluo lo stesso ordine di esibizione richiesto da che, come detto, di norma è essenzialmente Parte_1
finalizzato a verificare se il terzo ha provveduto al pagamento, circostanza da cui deriva l'esigibilità della provvigione da parte dell'agente.
Ne discende che il credito per provvigioni da parte dell'attrice, ai sensi dell'art. 115 cpc, deve ritenersi dimostrato, in quanto non specificamente contestato, nei limiti di quanto specificamente dedotto in atto di citazione e nel tabulato di cui al doc. 6 di parte attrice.
È noto, infatti, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico
pagina 21 di 24 sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. n. 9439 del
23.3.2022).
È stato altresì precisato dalla Suprema Corte che “il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. n. 2223 del
25.1.2022). Nel caso di specie, per gli ordini elencati nel documento 6 di NRG ZERO, la deduzione attorea è stata specifica e i fatti dedotti rientrano nella diretta conoscibilità della convenuta che, in quanto preponente e parte dei contratti promossi dall'agente, era perfettamente in grado di prendere posizione specifica sui fatti dedotti.
Non altrimenti può dirsi per gli ulteriori crediti per provvigioni genericamente dedotti da parte attrice con riferimento al periodo 2016-2019.
Come detto, l'agente ha l'onere di dimostrare i contratti conclusi per mezzo del suo intervento. Nel caso di specie l'allegazione degli ordini conclusi dall'agente è specifica e puntuale solo nei limiti di quanto emerge dal doc. 6 richiamato di citazione. Viceversa, le allegazioni attoree al di fuori di quanto risulta dal predetto prospetto sono del tutte generiche e quindi per le stesse non può trovare applicazione il principio di non contestazione, posto che quest'ultimo non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati. La Suprema Corte ha infatti affermato che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.,
è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”
(Cass. 26908 del 26.11.2020; Cass. 19896 del 6.10.2015; Cass. n. 8900 del 3.4.2025; Cass.
22055 del 22.9.2017).
pagina 22 di 24 Deve, inoltre, rilevarsi che in citazione non era stata formulata domanda con riferimento ai crediti provvigionali eventualmente maturati dopo il recesso dell'agente, ossia dopo il
30.4.2019. Tale aspetto era stato trattato nella corrispondenza ante causam ed è ripreso in atto di appello, ma non era stato dedotto in atto di citazione in primo grado, per cui non può essere preso in considerazione nella presente sede.
Conclusivamente la domanda di deve essere accolta nei limiti dell'importo di Parte_1
€ 14.072,70, oltre IVA, oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dalla messa in mora del 10.10.2019 al saldo.
SPESE DI LITE
All'accoglimento dell'appello consegue la rideterminazione delle spese di lite.
E' noto, infatti, che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. ord. n. 34781/2023; Cass. ord. n.
34780/2023; Cass. ord. n. 27056/2021).
Ne discende la condanna di al pagamento delle spese dei due gradi di CP_2 giudizio a favore dell'appellante, in quanto soccombente sia rispetto alla propria domanda riconvenzionale di risarcimento danni, rigettata in primo grado, sia con riferimento alla domanda qui accolta di Parte_1
Le spese di lite sopportate dall'appellante, per il primo grado di giudizio, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 5.077,00, di cui euro
919,00 per la fase di studio, 777,00 euro per la fase introduttiva, euro € 1.680,00 per la fase di trattazione, euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Per le medesime ragioni e richiamati gli stessi parametri, per il grado di appello, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquida la somma complessiva euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
pagina 23 di 24
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 137/2024 pronunciata dal Tribunale di Varese – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa – così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare a a CP_2 Parte_1 titolo di provvigioni, l'importo di euro € 14.072,70, oltre IVA ed interessi ex d.lgs 231/2002 dal
10.10.2019 al saldo;
2) condanna . a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite di CP_2 Pt_1 Parte_1
primo grado, la somma di euro 5.077,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
3) condanna . a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite CP_2 Pt_1 Parte_1
del grado di appello, la somma di euro 3.966,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa rg 1073/2024, promossa in grado d'appello,
da
, P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
nella persona del dott. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Mardegan CP_1
(pec: e Cinzia Conti Email_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Email_2
degli stessi, sito in Milano, Via Festa del Perdono n. 14, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella persona signor CP_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Piccolo (pec: CP_3
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Email_3
in Varese, Via C. Avegno n. 1, in forza di procura alle liti in atti, apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2022;
pagina 1 di 24 APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 137/2024 pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 1.02.2024
OGGETTO: Agenzia
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza del 29.4.2025, fissata ex artt. 127 ter e 350bis cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Piaccia a codesta Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare, in riforma della sentenza n. 137/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 1.2.2024 e notificata in data
1.3.2024,
- accertare e dichiarare che ha maturato nei confronti di un Parte_1 CP_2 credito provigionale di €. 14.852,60 oltre iva o di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia e per l'effetto condannare la al relativo CP_2
pagamento in favore della , con gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002 e D.lgs Pt_1
192/2012.
- In via istruttoria:
Parte
• la fa espressa istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione in giudizio delle Pt_1
fatture che la ha emesso nel periodo aprile 2016 al maggio 2019 alla clientela di CP_2
: – – Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
– – –
[...] CP_7 CP_8 Controparte_9
– – – – CP_10 CP_11 CP_12 CP_13
– – – Controparte_14 Controparte_15 CP_16
– – – Controparte_17 CP_18 CP_19 CP_20
– – – –
[...] Controparte_21 CP_22 CP_23
– – – – CP_24 CP_25 CP_26 CP_27 CP_28
– - – –
[...] CP_29 CP_30 CP_31 Controparte_32
– – – –
[...] CP_33 Controparte_34 CP_35 Controparte_36
– – – – CP_37 Controparte_38 Controparte_39 Controparte_40
pagina 2 di 24 – – – Controparte_41 CP_42 Controparte_43
– – Controparte_44 Controparte_45
– – Controparte_36 Controparte_46 Controparte_47 CP_48
– – – – . Controparte_49 CP_50 Controparte_51 CP_52
• la NRG ZERO fa ulteriore ed espressa istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione dei registri
IVA della da aprile 2016 al Maggio 2019. CP_2
• In caso di accoglimento delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede
l'ammissione di prova contraria sui seguenti capitoli di prova ex adverso indicati:
- capitolo di prova 19, indicando come teste la sig.ra presso ATOM RL: Testimone_1
“Vero che Atom RL intratteneva ed intrattiene tutt'oggi un rapporto commerciale con
. CP_2
- capitolo di prova 20, indicando come teste la sig.ra presso Testimone_2 Parte_1
[...
“Vero che è tenuta al pagamento delle provvigioni maturate da CP_2 Parte_1 così come risultanti dal doc. 6 che mi si rammostra”.
Si chiede altresì di essere ammessi a prova diretta con la teste signora sul Testimone_2
seguente capitolo:
“vero che gli ordini della n. 73337 del 27 aprile 2018; gli ordini n. 76589 e CP_6
n. 81917 rispettivamente del 17 ottobre 2016 e 24 ottobre 2017 della;
Controparte_53
l'ordine n. 82873 del 2 febbraio e quello del 31 ottobre 2018 del;
l'ordine Controparte_40
n. 82347 del 7 dicembre 2017 di l'ordine n. 85277 del 3 ottobre Controparte_32
2018 di la fornitura del 2 ottobre 2018 alla l'ordine n. CP_49 CP_49 CP_37
82789 del 26 gennaio 2018 della gli ordini n. 79168- 82603- 82638 -83009 CP_42
rispettivamente del 14 febbraio 2017 – 8 gennaio 2018 – 11 gennaio 2018 – 14 febbraio 2018 del l'ordine n. 82406 del 13 dicembre 2017 di Ticket One S.p.A. Controparte_34
nonché gli ordini sempre della Ticket One del 15 marzo 2019 – 20 marzo 2019 – 20 dicembre
2018; sono stati tutti eseguiti dalla e sono stati regolarmente pagati dai clienti Parte_2
e che per detti contratti la non ha corrisposto alcuna provvigione alla CP_2 Parte_1 sebbene la suddetta clientela rientrasse nel portafoglio agenziale di quest'ultima”.
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_2
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, adversis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
pagina 3 di 24 Attesa la manifesta infondatezza della impugnazione, disporre ex art. 348 bis cpc, la discussione della causa;
per l'effetto, conseguentemente e in ogni caso, rigettare l'appello introdotto da con atto di citazione 28/03/2024, notificato il 31/03/2024, Parte_1
conseguentemente confermando la sentenza del Tribunale di Varese n. 137/24 oggetto di impugnazione.
Spese di lite rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con ogni più ampia riserva”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
La con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 società per ottenerne la condanna al pagamento, in proprio favore, dell'importo di € CP_2
14.852,60, oltre IVA, a titolo di provvigioni non corrisposte tra il 2016 e il 2019, in relazione all'attività di agenzia svolta a favore della convenuta. allegava, infatti, di essere stata agente della dal 7.07.2011 sino Parte_1 CP_2
al maggio 2019, essendo subentrata nel contratto di agenzia in precedenza sottoscritto dalla convenuta con il sig. , persona fisica, divenuto poi legale rappresentante di CP_1 CP_54
A sostegno della propria domanda, produceva in giudizio, sub doc. 6, Parte_1 unitamente all'atto di citazione, un elenco, per ogni singolo cliente, degli ordini conclusi e delle relative provvigioni maturate, che non risultavano corrisposte all'agente, precisando, inoltre, che per il periodo 2016-2019 ci potevano essere ulteriori crediti provvigionali, di cui non era a conoscenza a causa della mancata trasmissione da parte di della documentazione a tal fine necessaria. CP_2
Costituendosi in giudizio con comparsa del 29.09.2022, la -premesso che le CP_2 fatture emesse dalla stessa erano verificabili tramite portale dedicato, al cui accesso l'agente era abilitato, e che mensilmente mandava a quest'ultimo un riepilogo delle provvigioni maturate- contestava la pretesa di affermando di attendere dalla stessa l'assolvimento dell'onere Parte_1 della prova a suo carico e sostenendo che l'unico residuo provvigionale dovuto all'agente era pari ad
€ 759,00, importo che, peraltro, tratteneva in parziale compensazione con i danni richiesti in via riconvenzionale. La convenuta spiegava, infatti, domanda riconvenzionale in relazione ai danni subiti pagina 4 di 24 a causa dalle violazioni contrattuali in cui era incorsa la quale, a causa dell'attività Parte_1
amministrativa che aveva impegnato il sig. per otto anni quale sindaco del Comune CP_1
di Travedona Monate, aveva progressivamente sempre più trascurato la propria attività di agente e i clienti, che venivano visitati in modo saltuario, tanto che alcuni di essi si erano determinati a rivolgersi ad altri fornitori, con conseguente danno per la preponente.
Concessi i termini ex art. 183 cpc e non ammesse le prove orali offerte dalle parti, il Tribunale di
Varese pronunciava sentenza n. 137/2024, così disponendo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:- in parziale accoglimento della
Part domanda dell'attrice nei confronti della convenuta . , condanna la Parte_1 CP_2 società convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di € 759,00 oltre i.v.a. e interessi legali di mora dal 10.10. 2019 al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali”.
In sostanza, il Tribunale di Varese ha accolto la domanda di parte attrice limitatamente all'importo di € 759,00, oltre IVA, riconosciuto da come residuo provvigionale ancora non CP_2
corrisposto, mentre ha rigettato per il resto la domanda attorea affermando che non CP_55 aveva assolto all'onere della prova sulla stessa gravante, avendo unicamente prodotto una tabella, dalla stessa redatta, che “non consente di documentare come l'attrice sia arrivata a determinare il compenso di cui pretende il pagamento, quali siano gli affari promossi, quali i contratti conclusi e con quali soggetti”. In ragione della carenza documentale a riscontro delle allegazioni attoree, il Tribunale ha ritenuto esplorativa l'istanza ex art. 210 cpc proposta da e l'ha pertanto rigettata. Il CP_55 primo giudice ha affermato la tardività della documentazione e delle prove orali offerte dall'attrice con la terza memoria ex art. 183 cpc, ritenendo che non costituissero prova contraria, essendo relative ai riscontri dell'attività svolta dell'agente, che, stante il tenore della comparsa di costituzione, avrebbero dovuto essere offerti entro la seconda memoria ex art. 183 cpc. Al contempo, il Tribunale ha pure rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da , in mancanza di allegazione e prova di CP_2
qualsiasi forma di pregiudizio patrimoniale derivante dalle condotte inadempienti attribuite dalla stessa peraltro al sig. personalmente e non alla società attrice. In considerazione della reciproca CP_1
soccombenza, il giudice di prime cure ha disposto la compensazione integrale delle spese legali.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo di accertare e Parte_1 dichiarare che la stessa ha maturato nei confronti di un credito provigionale di €. CP_2
14.852,60, oltre iva, o la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, con conseguente pagina 5 di 24 condanna della al relativo pagamento, oltre gli interessi di mora ex d.lgs 231/2002 e CP_2
D.lgs 192/2012.
In data 24.07.2024 si è costituita nel presente giudizio contestando l'appello e CP_2 chiedendo di dichiararne l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e comunque il rigetto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 24.09.2024 l'appellante ha insistito nelle proprie istanze istruttorie, cui si è opposta la difesa di parte appellata, che si è riportata ai propri atti chiedendo fissarsi udienza per la discussione della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
Il consigliere istruttore, ritenuta la non necessità di procedere all'ammissione delle prove testimoniali e non sussistenti i presupposti per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ha rinviato per discussione, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza dell' 11.02.2025 –poi rinviata d'ufficio al
29.4.2025- da svolgersi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., concedendo termine alle parti per note conclusive sino al 20.1.2025 e assegnando altresì termine sino all'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto previsto dall'art. 127 ter, quarto comma c.p.c..
Depositati già gli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa al Collegio all'esito dell'udienza del
29.4.2025 e decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025 dal Collegio di detta udienza.
Ritenuti insussistenti i presupposti di cui all'art. 348bis cpc, la Corte procede nel merito ad esaminare i motivi di appello.
Con il primo motivo d'impugnazione rileva l'erroneità della sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui statuisce che “costituendosi in giudizio con comparsa 29/9/2022, CP_2
contestava integralmente la domanda attorea sostenendo di avere provveduto al pagamento di ogni e qualunque provvigione maturata dall'agente, con la sola eccezione di € 759,00”.
Secondo l'appellante, invero, non ha mai contestato la domanda attorea, né ha mai CP_2 affermato in comparsa di costituzione di aver pagato all'attrice le provvigioni richieste, essendosi invece limitata ad affermare, genericamente, l'infondatezza della pretesa avversaria, senza altro aggiungere ed argomentare.
richiama il principio di non contestazione ed evidenzia che, secondo Parte_1
l'insegnamento della Suprema Corte, il convenuto “ai sensi dell'art. 167 c.p.c. è tenuto … a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione
e risposta, si sia limitata a negare genericamente …. Senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. 19896/2015).
pagina 6 di 24 Nel caso di specie in comparsa di costituzione, a detta dell'appellante, aveva introdotto CP_2
una contestazione del tutto generica, inefficace agli effetti degli artt. 115 e 167 cpc, con la conseguenza che la debenza degli importi richiesti in citazione dall'attrice doveva ritenersi provata.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui afferma che “in sede di comparsa di costituzione ha … eccepito che CP_2
la società attrice aveva progressivamente diminuito l'attività in favore della preponente e pertanto alla fine del 2019 non aveva maturato alcun corrispettivo ad eccezione della ben più modesta somma di €
759, oltre IVA”.
Secondo parte appellante anche tale affermazione non trova alcun riscontro nell'atto di costituzione della società convenuta: non ha mai espressamente e specificatamente CP_2
contestato la richiesta di , né ha mai sostenuto, costituendosi, la non maturazione di Parte_1
corrispettivi.
L'appellante evidenzia, altresì, la contraddizione in cui è incorso il primo giudice che, da un lato, ha affermato che aveva dedotto di aver già pagato le provvigioni maturate da CP_2 Pt_1
e chieste in citazione e, dall'altro, aveva ritenuto che la convenuta avesse eccepito la non
[...] maturazione di dette provvigioni richieste dall'attrice, mentre tali due deduzioni sono incompatibili tra loro. In realtà, prosegue l'appellante, nell'atto di costituzione di non vi è nessuna CP_2 contestazione sull'an debeatur.
Inoltre, a detta di , il Giudice di prime cure non ha preso in considerazione il fatto Pt_1
che sia con la sua prima comunicazione in risposta alla richiesta stragiudiziale di pagamento CP_2
(doc. 10 ), che con il suo primo atto difensivo (pag. 4, prime tre righe, comparsa di costituzione CP_2 primo grado), ha sempre sostenuto che l'agente aveva rinunciato alle provvigioni maturate. La prova di detta rinuncia non è mai stata fornita da controparte, ma, secondo l'appellante, tale allegazione ha valore confessorio in ordine sia alla maturazione delle provvigioni di cui l'agente ha chiesto il pagamento, sia in ordine al mancato versamento delle stesse all'attrice.
Con il terzo motivo di appello censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui Parte_1
ha affermato che “dalla documentazione contrattuale allegata alla citazione non è possibile determinare concretamente l'attività di procacciamento che l'agente ha svolto in esecuzione del contratto. L'attività svolta, sulla base della quale determinare il corrispettivo dovuto, è stata indicata dall'attrice sulla base di una tabella, dalla stessa redatta, che non consente di documentare come
pagina 7 di 24 l'attrice sia arrivata a determinare il compenso di cui pretende il pagamento, quali siano gli affari promossi, quali i contratti conclusi e con quali soggetti”.
L'appellante sul punto lamenta che il Tribunale non ha esaminato con la dovuta attenzione il contenuto del documento 6 prodotto con l'atto di citazione. Detto doc. 6, mai minimamente contestato da , indica espressamente gli affari, i soggetti e le modalità di calcolo delle provvigioni CP_2 richieste e, quindi, ben consente, secondo l'appellante, di calcolare il compenso di cui si chiede il pagamento, contenendo il numero dell'ordine, i nominativi dei clienti, gli importi da questi pagati alla preponente, nonché i criteri di calcolo della provvigione dovuta a . Parte_1
Inoltre, sempre l'appellante rileva che, sotto altro profilo, deve essere osservato come , CP_2 opponendosi all'istanza ex art. 210 c.p.c., ha espressamente riconosciuto che le provvigioni richieste si riferivano a clienti della e a contratti conclusi per suo tramite e ad importi effettivamente Parte_1 maturati, dal momento che controparte in comparsa di costituzione, opponendosi all'ordine di esibizione, così motivava: “trattandosi di documenti già in possesso dell'agente in quanto relativi a contratti da lui acquisiti” (cfr comparsa costituzione Tribunale di SIELCO p. 5). , in tal modo, CP_2
a detta dell'appellante, aveva anche espressamente riconosciuto che i contratti elencati nel doc. 6 di parte attrice erano stati acquisiti da . Parte_1
Con il quarto motivo di gravame parte appellante contesta il carattere esplorativo dell'istanza ex art. 210 cpc, formulata tempestivamente in primo grado.
Preliminarmente evidenzia che la mancata contestazione da parte di , in sede di CP_2 costituzione, del credito attoreo e l'eccezione proposta dalla convenuta di estinzione del debito per presunta rinuncia dell'agente alle provvigioni maturate, consentono di ritenere provata la pretesa economica di , ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sia dal punto di vista dell'an, che del quantum, Parte_1
dispensando parte appellante dal fornire le relative ulteriori prove. Dunque, nessuna carenza documentale dovrebbe essere rilevata rispetto alle somme già quantificate e specificate nel doc. 6.
Per quanto concerne i rapporti “giunti a maturazione” oltre il maggio 2019 -data di interruzione dei rapporti tra e ricevuto alcuna informazione da , Parte_1 Parte_3 CP_2 Pt_1
si sarebbe ritrovata impossibilità' di quantificare le proprie provvigioni. Ogni richiesta in tal
[...]
senso avanzata nei confronti della convenuta era rimasta priva di riscontro. Da qui la legittimità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., non avente affatto natura esplorativa, in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte che consente all'agente di ottenere, per tale via, la documentazione che la preponente non ha messo doverosamente a disposizione. Del resto la controparte non aveva pagina 8 di 24 contestato né l'elenco dei clienti contenuto in citazione, né le risultanze del prospetto prodotto sub doc.
6 dall'attrice, da cui risultavano gli ordini procurati dall'agente.
Con il quinto motivo di impugnazione censura la sentenza del Tribunale di Pt_1
Varese nella parte in cui ha ritenuto che l'attrice è incorsa nelle decadenze di cui all'art. 183 cpc, avendo offerto prova dei fatti costitutivi del proprio credito unicamente con la terza memoria ex art. 183 cpc e quindi tardivamente.
In primo luogo, l'appellante osserva che , in comparsa di costituzione, non aveva in CP_2
alcun modo contestato il credito attoreo, affermando invece che il aveva rinunciato alle CP_1
proprie spettanze provvigionali, in forza di un indimostrato accordo, circostanza, di per sé, non veritiera e prontamente contestata dall'attrice, ma costituente pieno riconoscimento da parte della convenuta del fatto che le provvigioni richieste dall'agente erano effettivamente maturate e non erano state corrisposte.
Secondo l'appellante, solo in sede di memoria istruttoria , mutando inammissibilmente CP_2
la propria difesa, aveva prodotto tutte le fatture emesse da dal 2015 al 2019, con Parte_1
l'evidente scopo di far credere al giudicante, inducendolo in errore, di avere già pagato all'attrice le provvigioni azionate in giudizio. L'appellante evidenzia che dette fatture ex adverso prodotte con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc, si riferiscono, in realtà, a importi provvigionali differenti rispetto a quelli richiesti in citazione. Rispetto a tale novità introdotta da in memoria istruttoria, CP_2 Parte_1
aveva dovuto necessariamente prendere posizione solo in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 3
c.p.c., depositando, quale prova contraria, la documentazione cui le fatture prodotte da controparte facevano riferimento;
lo scopo di detta produzione era dimostrare che le fatture versate in atti da si riferivano ad affari diversi rispetto agli ordini di cui al doc. 6 di parte attrice, per i quali era CP_2
stato chiesto in citazione il pagamento delle relative provvigioni. Conseguentemente, non Parte_1
aveva avuto nessuna necessità, prima della produzione avversaria, di produrre della documentazione relativa a provvigioni che le erano state già regolarmente pagate e quindi non erano oggetto della domanda svolta in citazione.
Il primo giudice, pertanto, erroneamente aveva ritenuto che le produzione effettuate dall'attrice con la propria terza memoria ex art. 183 cpc fossero relative ai fatti costitutivi della domanda e quindi non potessero costituire prova contraria.
Con il sesto motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui statuisce che “La sola somma che pertanto può essere accertata consiste nell'importo di €
pagina 9 di 24 759,00 oltre IVA”, ciò in quanto tale affermazione parte dall'errato presupposto che avesse CP_2
Parte contestato la pretesa provvigionale dell'attrice sia sotto il profilo dell'an che del quantum e che non avesse adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante. Secondo l'appellante da una rilettura e da un riesame attento di tutti gli atti di causa si può facilmente rilevare che “non ha in alcun CP_2
Parte modo contestato né l'elenco dei clienti indicato da , né gli importi richiesti, né l'effettiva Parte conclusione degli affari indicati per il tramite di e che pertanto l'importo di € 14.852,60 oltre iva
é integralmente dovuto”.
I motivi di gravame, che possono essere congiuntamente trattati in quanto logicamente connessi, sono parzialmente fondati.
Dalla documentazione versata in atti emerge che tra e CP_1 Controparte_56 era stato stipulato un contratto di agenzia con decorrenza dall' 1.10.2000. In data 1.10.2011 interveniva il subentro di in luogo di nel predetto contratto (doc. 1 e 2 Parte_1 CP_1 Pt_1
fascicolo di primo grado).
[...]
Il 23.04.2019 NRG ZERO formalizzava, a mezzo raccomandata, il recesso dal rapporto di agenzia, con effetto dall' 1.5.2019 (doc. 4 NRG ZERO fascicolo di primo grado).
Dopo la fine del rapporto e prima dell'instaurazione del presente procedimento è intervenuta in sede stragiudiziale una corrispondenza tra le parti.
In particolare, in data 10.6.2019, inviava lettera indirizzata ad , con la CP_2 CP_1
quale così scriveva a : “Ciao , so che stai aspettando da un elenco delle Parte_1 CP_1 Per_1 provvigioni maturate per chiudere la posizione aperta. L'unico importo maturato al 30/04/19 è di €
759 + iva, che ritengo dovuta è relativa alla rata di incassata a fine aprile. Al penultimo ns CP_6
incontro (primissimi giorni di gennaio) per quanto riguarda altri tuoi ex Clienti ci siamo detti che avrei io preso in carico gli stessi con oneri e onori per la gestione e il mantenimento in attesa di una tua decisione se rientrare o no dal periodo di aspettativa. Attendiamo la tua fattura con l'importo indicato per chiudere la partita” (doc. 5 NRG ZERO fascicolo di primo grado).
Il 10.10.2019 il legale di scriveva a “… Riferisce la Società Parte_1 CP_2
nostra assistita che, nonostante i numerosi solleciti e le richieste di chiarimento inoltrateVi, in palese violazione degli obblighi legali e contrattuali su di Voi gravanti in forza del predetto contratto di agenzia Vi siete fatti leciti non trasmettere estratti conto completi ed intelligibili, corredati della relativa documentazione giustificativa, in merito alle provvigioni maturate da […] è Parte_1
emerso un Vostro debito nei confronti di per provvigioni maturate dal 1° maggio Parte_1
2016 al 30 aprile 2019, da Voi riconosciute ma ingiustificatamente mai corrisposte alla Società nostra
pagina 10 di 24 assistita, ad oggi stimate in Euro 14.852,69, oltre accessori, riferite a ordini tutti andati a buon fine.
Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo e diffidiamo a provvedere senza indugio e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della presente: alla trasmissione alla Società nostra assistita della documentazione contabile atta a consentire la quantificazione delle provvigioni, tutte, spettanti a
[...]
in ragione dell'intercorso rapporto di agenzia, ivi comprese le provvigioni ulteriormente Parte_1
maturate anche successivamente alla cessazione del rapporto stesso e riconducibili ad attività e/o comunque di pertinenza di al pagamento a favore di in conto Controparte_57 Parte_1
delle maggiori spettanze ed impregiudicata ogni ulteriore verifica, nonché ogni ulteriore diritto ed azione, dell'importo ad oggi noto di Euro 14.852,60, oltre IVA, interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo…” (doc. 7 fascicolo di primo grado). Parte_1
Il 21.10.2019 , tramite l'avv.to Piccolo, replicava tra l'altro: “(…)Nel corso del CP_2
rapporto il Vostro assistito ha assunto l'incarico di Sindaco che si è protratto per anni otto. In tale periodo egli ha pressoché totalmente omesso di svolgere alcuna attività a favore di , nemmeno CP_2
utilizzando l'Ufficio che essa aveva messo a sua disposizione, in tal modo contravvenendo, in modo grave e reiterato, ai doveri impostigli dall'art. 1746 c.c. Ad esito delle ripetute contestazioni espresse da agli inizi dell'anno 2019, il Vostro assistito ha ribadito la propria impossibilità di dare CP_2
esecuzione al mandato e, ad alcune trattative avviate;
ed ha condiviso con la opportunità che CP_2
tali rapporti venissero da essa proseguiti, rinunciando ad alcuna provvigione per quelle operazioni.
Nel contesto così delineato nessuna responsabilità può essere ascritta a mentre, CP_2
inadempienze contrattuali possono viceversa essere imputate al signor nei cui confronti viene CP_1 sin d'ora espressa riserva di avvio di azioni risarcitorie” (doc. 8 NRG ZERO fascicolo di primo grado).
In data 12.11.2019 veniva inviata lettera dagli avv.ti Iannella e Colangelo per Parte_1 con la quale quest'ultima contestava la precedente missiva di e così tra l'altro scriveva: CP_2
“…nonostante i numerosi solleciti inoltrati e finanche, da ultimo, nostro intervento legale con lettera datata 10 ottobre 2019, non ha ancora trasmesso estratti conto completi ed intelligibili, corredati della relativa documentazione giustificativa, in merito alle provvigioni maturate da nel Parte_1 corso del rapporto di agenzia intercorso tra le parti dal 1° ottobre 2000 al 1° maggio 2019. […]
[...]
non può pertanto che contestare nostro tramite anche quanto si legge nella Sua lettera Parte_1
datata 21 ottobre 2019 circa presunte "prassi" che sarebbero, a dire di invalse tra le CP_2
parti in corso di rapporto: prassi del tutto inesistenti, non avendo peraltro mai Parte_1
formulato alcuna rinuncia in merito ai propri diritti e spettanze, né in corso di rapporto né al termine del medesimo…” (doc. 9 fascicolo di primo grado). Parte_1
pagina 11 di 24 Il 15.01.2020, infine, è stata inviata mail dall'avv.to Michele Mardegan per Parte_1 all'avv. Piccolo di . che reca testualmente: “…La mia assistita, come Le è già stato riportato, CP_2
nega categoricamente di aver mai rinunciato in alcun modo ad alcuna provvigione. In tale contesto, in assenza di una prova documentale in ordine alla invocata rinuncia, ritengo che le provvigioni non possano che ritenersi dovute. Dagli elementi documentali che mi sono stati forniti risulta che le differenze provvigionali ammontano, salvo errore ed omissione e senza considerare quelle relative ai contratti di assistenza, ad € 14.852,6 oltre IVA …” (doc. 9b NRG ZERO fascicolo di primo grado).
Seguiva la notifica dell'atto di citazione, con cui conveniva in giudizio la società Parte_1
avanti al Tribunale di Varese, al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in proprio CP_2 favore, dell'importo di € 14.852,60, oltre IVA, a titolo di provvigioni non corrisposte per l'attività di agenzia svolta tra il 2016 e il 2019.
L'attrice deduceva che, per diversi anni, il rapporto di agenzia era proseguito regolarmente, ma che da aprile 2016 la preponente aveva iniziato ad inviare all'agente documentazione incompleta ai fini del calcolo delle provvigioni, in violazione dell'art. 12 del contratto di agenzia e dell'art. 6 dell'AEC degli Agenti di Commercio del Settore Industria, che stabiliscono l'obbligo della preponente di inviare periodicamente all'agente la documentazione necessaria per il calcolo delle provvigioni.
L'attrice dava atto di aver chiesto ripetutamente a , come in effetti risulta dalla CP_2
corrispondenza stragiudiziale sopra richiamata, l'invio dei documenti necessari per la determinazione delle proprie provvigioni e che, in difetto di riscontro sul punto da parte della convenuta, aveva provveduto autonomamente, sulla scorta della documentazione a sue mani e dei documenti trasmessi dalla clientela, ad elaborare un conteggio, da cui emergeva un suo credito per euro 14.852,60, oltre iva.
Come già precisato nelle missive inviate ante causam, sopra richiamate, ribadiva che l'assunto di controparte, espresso nella corrispondenza stragiudiziale, secondo cui l'agente avrebbe dichiarato di rinunciare alle proprie provvigioni, era assolutamente privo di fondamento.
Quanto all'importo richiesto di euro 14.852,60, oltre iva, in atto di citazione, alle pagine 6 e 7,
l'attrice elencava nominativamente dieci clienti, indicando, per ciascuno, l'importo dovuto a titolo di provvigioni, richiamando espressamente il proprio documento 6, per la migliore precisazione degli importi indicati.
In particolare detto documento 6, prodotto unitamente all'atto di citazione, conteneva un prospetto elencante, per nove dei dieci clienti indicati in citazione, gli ordini conclusi -individuati per numero, data e importo- e le relative provvigioni maturate, con indicazione analitica della relativa aliquota.
pagina 12 di 24 L'attrice in citazione assumeva, altresì, che ci potevano essere ulteriori crediti provvigionali relativi ai propri clienti, elencati in numero di quarantotto, di cui non era a conoscenza a causa della mancata trasmissione da parte di della relativa documentazione;
in particolare, relativamente CP_2 all'anno 2019, lamentava che nessun documento relativo al proprio fatturato era stato inviato da
. Chiedeva, pertanto, che a controparte fosse ordinata l'immediata esibizione di tutte le fatture CP_2 emesse dall'aprile 2016 al maggio 2019, in favore dei clienti di , nominativamente elencati Pt_1
in citazione.
Dall'esame dell'atto di citazione e della documentazione allegata allo stesso, pertanto, si evince che l'attrice:
- individuava i clienti del proprio portafoglio, elencando quarantotto nominativi:
– – – - CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
– – – Controparte_58 CP_10 CP_11
– – – CP_12 CP_13 Controparte_14 [...]
– – – Controparte_15 CP_16 Controparte_17
– – – CP_18 CP_19 Controparte_20 [...]
– – – – CP_21 CP_22 CP_23 CP_24 [...]
– – – – CP_25 CP_26 CP_27 CP_28 CP_29
- – – – –
[...] CP_30 CP_31 Controparte_32 CP_33
– – Controparte_34 CP_35 Controparte_36 CP_37
– – – – Controparte_38 Controparte_39 Controparte_40
– – Controparte_41 CP_42 Controparte_43
– – – Controparte_44 Controparte_45
– – - Controparte_36 Controparte_46 Controparte_47 CP_48
– – – –
[...] Controparte_49 CP_50 Controparte_51
; CP_52
- relativamente a dieci di questi clienti, analiticamente individuati, rivendicava un credito per provvigioni di complessivi euro 14.852,60, oltre IVA, relativo agli anni 2016-2019, come da prospetto analitico prodotto unitamente all'atto di citazione sub doc. 6, richiamato e sinteticamente illustrato nel proprio atto introduttivo;
- assumeva che vi erano ulteriori crediti relativi ai contratti di assistenza conclusi dalla
Contr
con alcuni clienti, come e , rispetto ai quali la documentazione CP_2 CP_4
trasmessa dalla preponente era carente;
in particolare nulla era stato trasmesso da CP_2 relativamente all'anno 2019 per il calcolo delle provvigioni dovute all'agente.
pagina 13 di 24 Ritiene la Corte opportuno soffermarsi sul contenuto del prospetto prodotto dall'attrice sub doc.
6. Da tale documento emergono i nominativi di nove dei dieci clienti già indicati in citazione con accanto l'indicazione della provvigione dovuta all'agente, secondo il seguente schema che si rinviene nell'atto introduttivo di : Pt_1
1) –€ 3.384,00; Controparte_7
2) –€ 355,50; Controparte_34
3) –€ 62,90; CP_42
4) –€ 64,00; CP_37
5) -€ 290,60; Controparte_49
6) – € 206,80; Controparte_32
7) –€ 408,90; Controparte_40
8) -€ 1.920,00; Controparte_59
9) –€ 7.380,00; Controparte_60
10) –€ 780. Controparte_61
Nel documento 6 manca il cliente ” indicato invece in citazione. CP_61 CP_22
Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, da detto tabulato doc. 6 si evincono data, numero e importo dei singoli ordini relativi ai clienti nominativamente ivi elencati, nonché l'aliquota provvigionale applicata, con determinazione del conseguente importo dovuto come provvigione.
Nel dettaglio dal documento 6 dell'attrice emerge quanto segue:
A. Per il cliente - 8 ordini: CP_7
in data 13.12.2017 effettuato un ordine, avente numero 82406, di € 3.590,35 come imponibile, con provvigione calcolata in € 359,00, applicando il 10,00% come aliquota;
in data 15.03.2019 effettuato ordine con imponibile di € 684,00 e con conseguente provvigione di € 68,40, calcolata applicando il 10,00 %;
in data 15.03.2019 effettuato ordine con imponibile di € 3.612,00 e con conseguente provvigione di € 361,20, calcolata applicando il 10,00 %;
in data 20.03.2019 effettuato ordine con imponibile di € 5.628,00 e con conseguente provvigione di € 562,80, calcolata applicando il 10,00 %;
in data 20.03.2019 effettuato ordine con imponibile di € 6.678,00 e con conseguente provvigione di € 667,80, calcolata applicando il 10,00 %;
in data 20.12.2018 effettuato ordine con imponibile ordine di € 6.080,00 e con conseguente provvigione di € 182,40, calcolata applicando l'aliquota del 3,00 %;
pagina 14 di 24 in data 20.12.2018 effettuato ordine con imponibile ordine di € 10.924,00 e con conseguente provvigione di € 1.092,40, calcolata applicando il 10,00 %;
in data 20.12.2018 effettuato ordine con imponibile ordine di € 900,00 e con conseguente provvigione di € 90,00, calcolata applicando il 10,00 %; il totale delle provvigioni dovute per il cliente è determinato nel prospetto CP_7
doc. 6 nella somma complessiva di euro 3.384,00, indicata anche in atto di citazione.
B. Per il cliente – 4 ordini: Controparte_34
in data 14.02.2017 effettuato l'ordine numero 79168 di € 180,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 18,00, calcolata applicando il 10,00%;
in data 8.01.2018 effettuato l'ordine numero 82603 di € 1.320,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 132,00, calcolata applicando il 10,00%;
in data 11.01.2018 effettuato l'ordine numero 82638 di € 2.030,50 di imponibile, con conseguente provvigione di € 203,10, calcolata applicando il 10,00%;
in data 14.02.2018 effettuato l'ordine numero 83009 di € 24,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 2,40, calcolata applicando il 10,00%; il totale delle provvigioni dovute per il cliente è determinato nel Controparte_34
prospetto nella somma complessiva di euro 355,50, indicata anche in atto di citazione.
C. Per il cliente – 1 ordine: CP_62
in data 26.01.2018 effettuato l'ordine numero 82789 di € 816,40 di imponibile, con conseguente provvigione di € 62,90, calcolata applicando l'aliquota del 7,70%; il totale delle provvigioni dovute per il cliente in esame è determinato nel prospetto nella somma complessiva di euro 62,90 indicata anche in atto di citazione.
D. Per il cliente – 1 ordine: CP_37
in data 2.10.2018 effettuato un ordine di € 640,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 64,00, calcolata applicando il 10,00%; il totale delle provvigioni dovute per il cliente in esame è determinato nel prospetto nella somma complessiva di euro 64,00 indicata anche in atto di citazione.
E. Per il cliente – 1 ordine: Controparte_49
pagina 15 di 24 in data 3.10.2018 effettuato l'ordine numero 85277 di € 3.484,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 290,60, calcolata applicando l'aliquota dell' 8,34%.
Il totale delle provvigioni dovute per il cliente in eame è determinato nel prospetto nella somma complessiva di euro 290,60 indicata anche in atto di citazione.
F. Per il cliente 1 ordine 1: Parte_4
in data 7.12.2017 effettuato l'ordine numero 82347 di € 2.068,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 206,80, calcolata applicando il 10,00%.
Il totale delle provvigioni dovute per il cliente in esame è determinato nel prospetto nella somma complessiva di euro 206,80, mentre in atto di citazione è indicato l'importo di euro
260,80, ma si tratta di un errore materiale in citazione di inversione delle cifre, posto che il totale è coerente con la cifra di euro 206,80 indicata nel doc. 6.
G. Per il cliente – 2 ordini: Controparte_40
in data 2.02.2018 effettuato un ordine numero 82873 di € 808,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 80,80, calcolata applicando il 10,00%;
in data 31.10.2018 effettuato un ordine di € 3.281,00 di imponibile, con provvigione di € 328,10, calcolata applicando il 10,00%.
Il totale delle provvigioni dovute per il cliente è determinato nel Controparte_40
prospetto nella somma complessiva di euro 408,90 indicata in atto di citazione.
H. Per il cliente 2 ordini: Parte_5
in data 17.10.2016 effettuato un ordine n. 76589 di € 9.600,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 960,00, calcolata applicando il 10,00%;
in data 24.10.2017 effettuato un ordine n. 81917 di € 9.600,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 960,00, calcolata applicando il 10,00%.
Il totale delle provvigioni dovute per il cliente in esame è determinato nel prospetto nella somma complessiva di euro 1.920,00, come indicato anche in atto di citazione.
I. Per il cliente – 7 ordini, di cui 1 con provvigione non pagata: CP_6
in data 27.04.2018 effettuato l'ordine n. 73337 di € 73.800,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 7.380,00, calcolata applicando il 10,00%, indicata nel prospetta come non pagata;
pagina 16 di 24 per il medesimo cliente sono indicati altri due ordini aventi stesso CP_6
imponibile e stessa provvigione, indicata invece come pagata: in data 27.04.2016, ordine n. 73239 di € 73.800,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 7.380,00, calcolata applicando il 10,00%; in data 27.04.2017 ordine n. 73336 di € 73.800,00 di imponibile, con conseguente provvigione di € 7.380,00, calcolata applicando il 10,00%.
Sono poi indicati nel prospetto altri quattro ordini, di cui uno con provvigione di euro 43,90, indicata come già pagata, e altri tre senza indicazione di provvigione maturata: in data 1.09.2016 ordine n. 75489 di € 438,58 di imponibile, con conseguente provvigione di € 43,90 calcolata applicando il 10,00%, data per pagata;
in data 18.05.2016 ordine n. 73789 di € 1.400,00, con zero di provvigione;
in data 5.10.2016 ordine n. 76315 di € 5.195,00, con zero di provvigione;
in data 21.04.2017 ordine n. 80590 di € 3.900,00 di imponibile, con zero di provvigione.
Il totale delle provvigioni dovute per il cliente in esame è determinato nel prospetto doc. 6 nella somma complessiva di euro 7.380,00, corrispondente a quanto indicato in atto di citazione.
Nel prospetto di cui al doc. 6 manca invece, come detto, il cliente ”, Controparte_61
rispetto al quale in citazione è indicata una provvigione maturata di euro 780,00.
Di conseguenza, l'ammontare complessivo delle provvigioni dovute sulla scorta del documento 6 è pari ad euro 14.072,70; aggiungendo l'importo di euro 780,00 indicato in citazione per si perviene alla somma di euro 14.852,60 chiesta in citazione. Controparte_61
Ciò premesso, deve rilevarsi che, in data 29.09.2022 si costituiva, avanti al CP_2 Pt_1
Tribunale di Varese, deducendo che il sig. , legale rappresentante dell'attrice, CP_1 nel giugno 2009 aveva assunto l'incarico di sindaco del Comune di Travedona Monate (VA), incarico che manteneva per due legislature, e cioè sino al maggio 2019. Per tale ragione lo stesso, a detta della convenuta, aveva progressivamente diminuito la propria attività di agente, tanto da aver determinato delle rimostranze da parte di per tale sua latitanza. CP_2
La convenuta aggiungeva che, nel corso di un incontro tenutosi nel gennaio 2019, il sig. aveva chiesto un periodo di aspettativa sino al termine del suo mandato istituzionale e CP_1
aveva aderito a tale richiesta alla condizione, accettata dal che la preponente CP_2 CP_1 avrebbe preso in carico i suoi clienti e l'agente avrebbe rinunciato alle relative spettanze pagina 17 di 24 provvigionali, sino al suo rientro in piena operatività (cfr comp. costituzione di primo grado di
, punto 6, pp. 3-4). CP_2
Di tale tesi vi è traccia anche nella corrispondenza stragiudiziale sopra riportata e l'attrice ha contestato specificamente la tesi della rinuncia alle proprie provvigioni sia nelle missive inviate ante giudizio, sia in atto di citazione.
SIELCO –premesso che per prassi inviava all'agente un riepilogo mensile delle provvigioni, il cui ammontare era verificabile tramite un portale, al cui accesso l'attrice era abilitata- sosteneva che l'unico residuo provvigionale dovuto a era di € 759,00 Pt_1 oltre iva, riferito al cliente e sulla richiesta dell'agente di pagamento di euro CP_6
14.852,60 si limitava alle seguenti osservazioni: “ formula richiesta di Parte_1 pagamento di € 14.852,60 in relazione ad affari maturati nel periodo ricompreso tra il maggio
2016 e il 30/04/2019 individuando i clienti e i relativi importi;
nonché ulteriori provvigioni derivanti da contratti di assistenza conclusi da “con alcuni clienti tra cui e CP_2 CP_4
Cont Cont
, ignorando, peraltro, che e non sono clienti, bensì prodotti che CP_4 CP_2
tratta abitualmente. La richiesta è del tutto infondata. Nel mentre peraltro si attende che
l'agente assolva l'onere probatorio su di sé gravante, si contesta e ci si oppone alla richiesta di esibizione a delle fatture emesse nel periodo aprile 2016 / maggio 2019 nei CP_2
confronti della clientela di trattandosi di documenti già in possesso Parte_1 dell'agente in quanto relativi a contratti da lui acquisiti” (cfr comparsa di costituzione
, primo grado, pp. 4 e 5). CP_2
Proseguiva la convenuta spiegando domanda riconvenzionale in ordine ai danni asserimenti subiti a causa del comportamento inadempiente dell'agente, che non avrebbe svolto le attività previste dall'art. 10 del contratto, di cui veniva richiamata una parte: “siete impegnati a prestare tutta l'attività necessaria per la conservazione, l'assistenza, l'ampliamento della clientela, mediante visite regolari e periodiche e a praticare ogni Vostro buon ufficio affinché i clienti assolvano puntualmente i pagamenti secondo quanto stabilito dalle nostre condizioni di vendita…”. Concludeva sul punto affermando che alcuni clienti, come Atom RL, avevano comunicato disdetta da tutti i contratti, con conseguente danno alla preponente, che la convenuta si riservava di quantificare nel prosieguo.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc si intratteneva unicamente sulla propria CP_2
domanda riconvenzionale, senza dedurre alcunché in ordine alla domanda attorea di pagamento delle provvigioni.
pagina 18 di 24 Detta domanda riconvenzionale è stata rigettata dal Tribunale di Varese e non è più oggetto di causa, non avendo proposto appello sul punto. CP_2
Dall'esame delle difese della convenuta la Corte osserva, pertanto che, nel termine per le preclusioni assertive, la convenuta si è limitata a contestare, del tutto genericamente, il credito per provvigioni azionato da , senza in alcun modo contestare specificamente: Parte_1
a) che i quarantotto clienti elencati in atto di citazione fossero effettivamente quelli del portafoglio dell'agente;
b) che i dieci clienti per i quali l'attrice chiedeva il pagamento delle provvigioni ancora non corrisposte fossero effettivamente clienti procurati da;
Parte_1
c) che gli ordini elencati nel documento 6 dell'attrice -espressamente richiamato in atto di citazione - fossero stati effettivamente procurati dall'agente; si ribadisce che detti ordini nel doc. 6 sono individuati, uno ad uno, con indicazione del cliente, della data, del numero e del relativo importo imponibile;
d) che le aliquote provvigionali indicate nel prospetto attoreo per ciascun ordine fossero diverse da quelle concordate.
Va evidenziato che, in atto di citazione, non solo aveva analiticamente Parte_1
elencato i clienti del suo portafoglio, ma aveva anche riassunto il contenuto del prospetto prodotto sub doc. 6, indicando i clienti interessati e il credito provvigionale maturato per ciascuno e rinviando al prospetto prodotto sub doc. 6 per l'analitica determinazione del proprio credito (cfr pp.
6-7 citazione).
, in comparsa di costituzione, si è limitata ad affermare genericamente che l'onere CP_2 della prova spettava all'agente, senza in alcun modo prendere posizione sui clienti e sugli ordini specificamente allegati dall'attrice. L'unico aspetto su cui ha dedotto in modo specifico Contr riguarda il fatto che e non erano clienti, ma prodotti di . Detti due CP_4 CP_2
nominativi, in ogni caso, non risultano nel doc. 6 di parte attrice.
Invero, la difesa della convenuta appare incentrata essenzialmente sul disimpegno dell'agente -o meglio del suo legale rappresentante eletto sindaco- e CP_1 sull'accordo che sarebbe intervenuto tra le parti nel gennaio 2019 circa il fatto che la preponente si sarebbe occupata direttamente dei clienti di pertinenza dell'agente e l'agente avrebbe rinunciato alle relative provvigioni.
A dimostrazione di tale patto, in deroga al contratto scritto, la convenuta aveva offerto prova testimoniale, non ammessa in primo grado e non riproposta in appello.
pagina 19 di 24 Peraltro tale presunto ed indimostrato accordo è collocato dalla convenuta nel gennaio 2019, mentre i crediti provvigionali azionati dall'attrice erano relativi anche al 2016, 2017 e al 2018, come si ricava dal citato doc. 6 attoreo.
Deve, inoltre, osservarsi che l'allegazione di un presunto accordo per la rinuncia alle provvigioni implica un'ammissione circa la sussistenza delle stesse e il loro mancato pagamento, mentre d'altra parte la lamentata latitanza dell'agente appare poco conciliabile con la produzione in sede istruttoria, da parte di , di fatture che comprovano il pagamento CP_2 all'attrice di provvigioni, dal 2015 all'aprile 2019, per la somma di euro 156.367,50, quindi per un importo significativo.
Dagli elementi sopra riassunti emerge, pertanto, che la preponente, da un lato, ha impostato le sue difese su un accordo di rinuncia alle provvigioni da parte dell'agente che è rimasto del tutto indimostrato e su un disimpegno dello stesso che appare poco coerente con le stesse produzioni della convenuta, mentre, dall'altro lato, non ha in alcun modo preso posizione sui fatti costitutivi del credito attoreo, non spendendo neppure una parola per contestare specificamente i clienti e gli ordini per i quali l'attrice rivendicava il pagamento delle proprie provvigioni, nonostante gli stessi fossero stati individuati analiticamente per data, numero e importo.
Neppure si è preoccupata di contestare l'aliquota ed il calcolo delle provvigioni CP_2 indicati dall'attrice per ciascuno degli ordini dedotti, nè ha allegato che i terzi non abbiano provveduto al pagamento del prezzo, per cui non si pone neppure un problema di esigibilità del credito dell'agente.
E' noto, infatti, che l'agente è tenuto a provare la conclusione dei contratti per effetto del suo intervento, mentre non ha l'onere di dimostrare anche l'esecuzione del contratto da parte del terzo, che condiziona l'esigibilità del suo credito provvigionale. Per tale ultimo aspetto, se contestato dalla preponente, è possibile ricorrere all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, ammesso, in materia di agenzia, in termini più ampi di quelli ordinari, in forza di quanto previsto dall'art. 1749 c.c. (Cass. n. 17575 del 31.5.2022).
Per assolvere all'onere della prova sullo stesso gravante, l'agente deve individuare gli ordini dallo stesso promossi con i relativi dati identificativi e quantitativi (Cass. n. 5467 del 2000;
Cass. 10821/2011). In particolare, l'agente deve provare le generalità del soggetto con cui il contratto è concluso, data, luogo, oggetto del contratto e relativo importo (Cass. 3298/1987); più in generale è necessario “che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne
l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente” (Cass. n. 23345 del 29/08/2024).
pagina 20 di 24 E' poi fondamentale tener conto della circostanza che, nel momento in cui l'agente, come nel caso di specie, individua gli ordini per i quali rivendica il diritto alla provvigione, la preponente è perfettamente in grado di controdedurre e di contrastare in modo specifico, in tutto o in parte, la pretesa di controparte, dal momento che ha diretta conoscenza degli ordini effettivamente conclusi con la clientela e dell'esecuzione o meno degli stessi da parte dei terzi.
E' stato infatti affermato che “in tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio -riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio- della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva adeguatamente valutato gli estratti conto del rapporto e il prospetto riepilogativo delle provvigioni, prodotti in giudizio dall'agente con il ricorso introduttivo della causa in primo grado e non tempestivamente contestati dalla società preponente)” (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 486 del 14/01/2016).
Applicando i principi di cui sopra al caso di specie, deve rilevarsi che col proprio documento 6 -richiamato espressamente e riassunto in atto di citazione- Parte_1
aveva individuato in modo specifico i clienti e gli ordini oggetto della sua richiesta di pagamento per nove dei dieci clienti indicati in citazione, per un totale di euro 14.072,70. Deve, infatti, dedursi da quanto domandato dall'agente in citazione l'importo di euro 780,00, posto che il cliente non compare nel prospetto di cui al doc. 6 e di conseguenza manca, per CP_22
tale cliente, una allegazione specifica degli ordini.
Parte convenuta quindi non ha mosso alcuna contestazione specifica con riferimento ai nove clienti per i quali l'attrice aveva specificamente individuato gli ordini e la mancata contestazione specifica del credito attoreo e della sua esigibilità rende superfluo lo stesso ordine di esibizione richiesto da che, come detto, di norma è essenzialmente Parte_1
finalizzato a verificare se il terzo ha provveduto al pagamento, circostanza da cui deriva l'esigibilità della provvigione da parte dell'agente.
Ne discende che il credito per provvigioni da parte dell'attrice, ai sensi dell'art. 115 cpc, deve ritenersi dimostrato, in quanto non specificamente contestato, nei limiti di quanto specificamente dedotto in atto di citazione e nel tabulato di cui al doc. 6 di parte attrice.
È noto, infatti, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico
pagina 21 di 24 sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. n. 9439 del
23.3.2022).
È stato altresì precisato dalla Suprema Corte che “il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. n. 2223 del
25.1.2022). Nel caso di specie, per gli ordini elencati nel documento 6 di NRG ZERO, la deduzione attorea è stata specifica e i fatti dedotti rientrano nella diretta conoscibilità della convenuta che, in quanto preponente e parte dei contratti promossi dall'agente, era perfettamente in grado di prendere posizione specifica sui fatti dedotti.
Non altrimenti può dirsi per gli ulteriori crediti per provvigioni genericamente dedotti da parte attrice con riferimento al periodo 2016-2019.
Come detto, l'agente ha l'onere di dimostrare i contratti conclusi per mezzo del suo intervento. Nel caso di specie l'allegazione degli ordini conclusi dall'agente è specifica e puntuale solo nei limiti di quanto emerge dal doc. 6 richiamato di citazione. Viceversa, le allegazioni attoree al di fuori di quanto risulta dal predetto prospetto sono del tutte generiche e quindi per le stesse non può trovare applicazione il principio di non contestazione, posto che quest'ultimo non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati. La Suprema Corte ha infatti affermato che “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.,
è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”
(Cass. 26908 del 26.11.2020; Cass. 19896 del 6.10.2015; Cass. n. 8900 del 3.4.2025; Cass.
22055 del 22.9.2017).
pagina 22 di 24 Deve, inoltre, rilevarsi che in citazione non era stata formulata domanda con riferimento ai crediti provvigionali eventualmente maturati dopo il recesso dell'agente, ossia dopo il
30.4.2019. Tale aspetto era stato trattato nella corrispondenza ante causam ed è ripreso in atto di appello, ma non era stato dedotto in atto di citazione in primo grado, per cui non può essere preso in considerazione nella presente sede.
Conclusivamente la domanda di deve essere accolta nei limiti dell'importo di Parte_1
€ 14.072,70, oltre IVA, oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dalla messa in mora del 10.10.2019 al saldo.
SPESE DI LITE
All'accoglimento dell'appello consegue la rideterminazione delle spese di lite.
E' noto, infatti, che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. ord. n. 34781/2023; Cass. ord. n.
34780/2023; Cass. ord. n. 27056/2021).
Ne discende la condanna di al pagamento delle spese dei due gradi di CP_2 giudizio a favore dell'appellante, in quanto soccombente sia rispetto alla propria domanda riconvenzionale di risarcimento danni, rigettata in primo grado, sia con riferimento alla domanda qui accolta di Parte_1
Le spese di lite sopportate dall'appellante, per il primo grado di giudizio, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in complessivi euro 5.077,00, di cui euro
919,00 per la fase di studio, 777,00 euro per la fase introduttiva, euro € 1.680,00 per la fase di trattazione, euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Per le medesime ragioni e richiamati gli stessi parametri, per il grado di appello, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquida la somma complessiva euro 3.966,00, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 137/2024 pronunciata dal Tribunale di Varese – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa – così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare a a CP_2 Parte_1 titolo di provvigioni, l'importo di euro € 14.072,70, oltre IVA ed interessi ex d.lgs 231/2002 dal
10.10.2019 al saldo;
2) condanna . a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite di CP_2 Pt_1 Parte_1
primo grado, la somma di euro 5.077,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
3) condanna . a pagare a a titolo di rimborso delle spese di lite CP_2 Pt_1 Parte_1
del grado di appello, la somma di euro 3.966,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
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