Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dr.ssa Laura Cantore Presidente
- Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dr.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 1102/ 2024 R.G., riservata per la decisione, con ordinanza del 25.04.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Rosa Loreta Santangelo, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Canosa di Puglia, Via Varrone n. 4, giusta procura in atti;
-Ricorrente- E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
-Resistente contumace - NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege- CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.03.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge con cui ha contratto matrimonio in Canosa di Puglia il 15.11.1987. Controparte_1
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale sono nati tre figli,
e , maggiorenni ed autosufficienti;
che la convivenza matrimoniale è divenuta, Per_1 Per_2 Per_3 col tempo, intollerabile a causa di continui dissapori, divergenze e litigi tra i coniugi;
di essere pensionato e privo di beni immobili mentre la resistente, da sempre casalinga, è intestataria della casa coniugale sita in Canosa di Puglia, alla via Caprera n. 21, acquistata dallo stesso con il proprio denaro;
di aver commesso un grave delitto per il quale, con sentenza n. 28/2013, emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bari, è stato condannato alla detenzione carceraria;
che, in seguito, presso il Tribunale di Trani è stato incardinato un procedimento ex art. 343 c.c. per la sua tutela giudiziaria, nel quale la è stata nominata tutrice del suo patrimonio durante il periodo di detenzione;
che, tuttavia, CP_1 tornato in libertà, ha riscontrato che l' ingente capitale nel tempo accumulato, pari ad € 126.000,00, è
1
stato interamente distratto in favore della stessa;
che, dopo tale episodio, la ha abbandonato il CP_1 domicilio coniugale, trasferendosi presso l' abitazione del figlio . Per_3
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa alla e assegnazione a sé della casa coniugale. CP_1
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 05.04.2024 come da attestazione di Cancelleria. All'udienza, ex art.473 bis.21 c.p.c., del 18.09.2024 è comparso il solo ricorrente, nonostante la regolarità della notifica alla controparte. Quindi, il Giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.09.2024, ha dichiarato la contumacia della resistente;
ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha rinviato la causa per discussione assegnando alle parti termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Depositate le note sostitutive dell'udienza del 26.03.2025, con ordinanza del 25.04.2025, la causa è stata riservata in decisone al Collegio. Tanto premesso, nel merito, la dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni del ricorrente, la contumacia della resistente ed il venir meno della convivenza coniugale costituiscono indice della cessazione di ogni affectio coniugalis, dunque, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi. Il ha, inoltre, formulato domanda di addebito della separazione alla moglie allegando la Pt_1 violazione da parte di quest' ultima del dovere di assistenza morale e materiale, senza tuttavia articolare richieste di prova per testi né fornendo documentalmente alcun elemento a sostegno della richiesta. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio a suo carico e conseguentemente la domanda deve essere rigettata. In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Orbene, quanto alle statuizioni di carattere accessorio, alcun provvedimento deve adottarsi in ordine al mantenimento dei coniugi, non essendo stata proposta alcuna domanda sul punto. Inoltre, non essendovi prole da tutelare, va rigettata la domanda di assegnazione della casa coniugale, atteso che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è attribuito nell'interesse dei figli, sicché in mancanza di figli minori ovvero di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, la stessa non può essere assegnata al coniuge, in quanto l'istituto è volto a tutelare la prole e non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole (cfr. Cass. n. 18076/2014). Quanto alle spese di lite, stante la soccombenza di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c. - in considerazione del rigetto della domanda di addebito e di assegnazione della casa coniugale - e la contumacia della resistente, nulla dev'essere disposto in ordine alle stesse nei confronti della parte contumace, poiché questa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso ha diritto (cfr. Cass. ord. 7361/2023).
P.Q.M.
2 3
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 28.03.2024, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la separazione personale dei coniugi;
- Rigetta le domande di addebito della separazione e di assegnazione della casa coniugale avanzate dal ricorrente;
- Nulla per le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 202 parte II serie A anno 1987).
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 13.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Concetta Race dr.ssa Laura Cantore
3