Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8479.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Miceli, Rinaldi, Broccoli, Boccanfuso, Zampieri, Ganci
CONTRO
e del merito Controparte_1
Rappr. ex lege
Parte ricorrente ha adito questo Decidente chiedendo dichiararsi il proprio diritto a fruire del beneficio di euro 500,00 ex art.1 , comma 121, l.107.2015 per gli anni 2018\9, 2019\20,
2020\21, 2021\22, 2022\23 con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di euro
2500,00, almeno a titolo di risarcimento;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria
All'uopo espone come (benchè docente contratto a tempo determinato negli anni in ricorso individuati , presso istituti scolastici per l'a.s. 2018\19 in provincia di Bari e poi in provincia di
Lecce) non abbia conseguito detta prestazione, in violazione della normativa comunitaria che non consente discriminazioni tra personale di ruolo e non.
Recita l'art.1 l. 13/07/2015, n. 107 [Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti]: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_2 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Ebbene, si deve osservare che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” [Cass 27.10.23 n. 29961].
Ciò detto, in merito alla eccepita prescrizione, l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, in considerazione della natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per quei docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data di fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella specie, alcuna prescrizione quinquennale può ritenersi maturata sicchè il ricorso deve trovare accoglimento nei termini infra individuati.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigettata ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire del beneficio di euro 500,00 ex art.1 , comma 121,
l.107.2015 per l'a.s. 2018\2019, 2019\20, 2020\21; 2021\22, 2022\23 e condanna l'amministrazione convenuta alla relativa attribuzione mediante consegna della relativa carta docente.
Spese compensate.
Lecce, 11/06/2025
Lorenzo Bellanova