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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/03/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1551/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1551/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Foligno (PG), via Rutili n. 12, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Maria Laura Ficola, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
, via Cesura n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Buzzetti, che la rappresenta e difende CP_1 come da delega in atti, unitamente all'avv. Raffaele Pini;
appellata
pagina 1 di 12 (C.F. ), tramite la mandataria CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Arona (NO), via 2 Giugno n. 45, presso lo studio
[...] dell'avv. Francesca Concetta Cacopardo, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus – nullità – decadenza ex art. 1957 c.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:
-accogliere il presente appello sui motivi tutti formulati avverso la sentenza n. 2179/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione civile Quattordicesima - Tribunale Delle Imprese - Specializzata
Impresa “A” (Giudice Estensore Dott. Stefano Tarantola), all'esito del procedimento rubricato al n.
R.G. 38759/2019, pubblicata il 16 marzo 2023, e quindi in riforma della sentenza nella parte gravata, così provvedere:
NEL MERITO:
- accertare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in atti in merito al cartello contrattuale perpetrato dalle imprese associate ABI in relazione alle garanzie per cui è causa in quanto conformi allo schema ABI e quindi accertare che le garanzie in oggetto sono frutto di detta intesa anticoncorrenziale attuata sin da tempo dalle imprese bancarie in tutto il mercato nazionale ovvero in una parte rilevante dello stesso in violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art.101 TFUE per i motivi espressi, e per l'effetto:
- accertare e dichiarare la nullità totale o comunque in subordine parziale delle garanzie per cui è causa per violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art.101 TFUE per i motivi espressi, con ogni conseguente statuizione;
- in ogni caso, per effetto di quanto sopra accertato e dichiarato condannare la Controparte_1
e/o suoi pretesi aventi causa oltre che alla cancellazione con effetti ex tunc dei nominativi
[...] dei Sig.ri presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, nonché alla rimozione di ogni Pt_1
pagina 2 di 12 ulteriore segnalazione negativa a sistema ai loro danni collegata alla posizione della società
[...]
per i motivi espressi, anche al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_4
non patrimoniali subiti per fatto e colpa della per i fatti per cui è causa, Controparte_1
alla luce dei motivi espressi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo.
- IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“1) nel merito: respingere l'appello siccome infondato, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e, in ogni caso, respingere tutte le domande formulate contro la Controparte_1
in quanto infondate e inammissibili in fatto e in diritto;
[...]
2) con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.
Per CP_2
“Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattese le istanze dell'appellante, rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 Parte_2
affinchè venisse accertata la nullità delle fideiussioni Controparte_5
omnibus dai medesimi sottoscritte in data 29.07.2009 e in data 30.07.2009, in relazione alle obbligazioni assunte dal debitore principale e sino alla Controparte_4
concorrenza di euro 150.000,00.
2. Gli attori, in particolare, deducevano la nullità (totale o, in subordine, parziale) delle citate fideiussioni omnibus in quanto contenevano le clausole dichiarate nulle da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005, perché lesive della concorrenza;
per l'effetto, instavano pagina 3 di 12 affinchè la convenuta venisse condannata alla cancellazione dei nominativi dalla Centrale
Rischi di Banca D'Italia, oltre al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
3. si costituiva nel giudizio di primo grado e concludeva, Controparte_5
in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, per la declaratoria di nullità parziale delle sole clausole nn. 2, 6, e 8.
4. interveniva nel giudizio di primo grado, tramite la mandataria CP_2 Controparte_3
quale cessionaria dei crediti controversi.
[...]
5. Con sentenza n. 2179/2023 pubblicata in data 16.3.2023, il Tribunale delle Imprese così disponeva:
“rigetta le domande di parte attrice;
condanna gli attori e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore della convenuta liquidate in € 13.430,00 per Controparte_5
compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, e in favore dell'intervenuta liquidate in € 13.430,00 per compensi, Controparte_2 oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate”.
6. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Quanto alla posizione processuale di si è ritenuta l'infondatezza CP_2 dell'eccezione di difetto di legittimazione (sostanziale) della stessa, tenuto conto della produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione di crediti in blocco e della conferma della cessione, da parte della cedente, con nota autorizzata del 7.4.2021.
(ii) Quanto alla mandataria dell'intervenuta (i.e. CP_2 Controparte_3
, è stata ritenuta infondata l'eccezione di carenza di poteri in ordine alla
[...]
rappresentanza di tenuto conto che ogni eventuale difetto era stato CP_2
sanato mediante il deposito in giudizio di nuova procura notarile datata 22.6.2020.
(iii) Nel merito, il Tribunale premetteva che la controversia per cui è causa fosse valutabile in termini di giudizio stand alone, in quanto le due fideiussioni omnibus erano state sottoscritte dagli attori, in data 29 luglio e in data 30 luglio 2009 e, quindi, erano successive all'accertamento compiuto da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005; pagina 4 di 12 di conseguenza, quest'ultimo non è prova privilegiata dell'intesa illecita a monte, stante la distanza temporale intercorsa rispetto al rilascio delle garanzie oggetto di controversia.
(iv) Neppure all'esito dell'ordine di esibizione emesso dal Tribunale – avente ad oggetto i moduli standard utilizzati nell'anno 2009 da “Banca CARIGE S.p.a., Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Banca Sella Sp.a., v. Banco
Desio e della Brianza S.p.a., Crédit Agricole Italia S.p.a., Deutsche Bank S.p.a., Intesa
San Paolo S.p.a., UBI BANCA – Unione di Banche Italiane S.p.a., e Unicredit S.p.a” –
si riteneva raggiunta la prova della dedotta uniformità degli stessi.
“In particolare – si osservava - sono difformi dallo schema ABI del 2003 i modelli di fideiussioni omnibus esibiti in giudizio dai terzi Unicredit Spa e Banca Carige S.p.a. che non contengono una deroga completa al disposto dell'art. 1957 cc, ma solo la previsione di un diverso termine di decadenza convenzionale.
Tale circostanza esclude la persistenza, all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa, degli effetti dell'intesa illecita accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento
n.55/2005 – di parte attrice” – (così, pg. 10 sentenza).
7. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. 2179/2023, Parte_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 287/1990, artt. 2, 14, 20, nonché art. 41
Cost., dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, degli artt. 2697 e 2729
c.c.; travisamento degli accertamenti antitrust”.
II^ motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 287/1990, art. 2 e art. 101 TFUE, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; travisamento degli atti di causa”.
8. e si sono costituite nel presente giudizio Controparte_5 CP_2
e hanno concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'appello.
9. Alla prima udienza celebrata in data 8.11.2023, venivano assegnati, alle parti, i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, con rinvio della causa alla successiva udienza del 15 gennaio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere escluso, al provvedimento di Banca D'Italia n. 55/2005, il valore di prova privilegiata dell'intesa illecita a monte rispetto alle fideiussioni omnibus sottoscritte, da Parte_1
e da nell'anno 2009.
[...] Parte_2
In particolare, gli appellanti richiamano il contenuto del citato provvedimento dell'Autorità di
Vigilanza, nonché la pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 41994 del 2021 laddove – concludendo per la nullità parziale delle fideiussioni omnibus, limitatamente alle clausole che riproducevano quelle del modello Abi 2002 e dichiarate nulle da Banca D'Italia – hanno evidenziato come, a detti fini, sia rilevante accertare la coincidenza oggettiva delle clausole indicate.
Il primo motivo di appello può essere trattato unitamente al secondo – in quanto strettamente connessi – con il quale gli appellanti deducono che, errando, il Tribunale di primo grado non abbia tenuto conto che, per diciannove banche, i modelli standard delle fideiussioni omnibus utilizzate nell'anno 2009, così come acquisiti in giudizio, fossero identici a quelli del modello Abi del 2002.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, per i seguenti principali motivi.
I.A. Preliminarmente, si osserva che le appellate abbiano documentato che identica questione sia stata sollevata – tra le stesse parti e in relazione alle stesse fideiussioni omnibus oggetto del presente contenzioso - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.631/2014, proposto dalla
Società debitrice e dai garanti e con il quale erano stati ingiunti, in solido fra loro, al pagamento di euro 87.418,32, oltre interessi e spese, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n.
11773/13.
Tale giudizio è stato definito con sentenza n. 25/2019 di rigetto dell'opposizione, poi, confermata in appello con sentenza resa da questa Corte in data 4 luglio 2022 e passata in giudicato – (quale circostanza non contestata da parte degli appellanti).
Sul punto, si osserva che questa Corte di Appello, con detta pronuncia, avesse, tra l'altro, affermato quanto segue:
pagina 6 di 12 “[…]
6.8 La dedotta nullità della fideiussione omnibus
- 6.8.1. Le difese delle parti.
Riproponendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione assorbita in primo grado, gli appellanti hanno dedotto la nullità assoluta dei due contratti di fideiussione per violazione della disciplina antitrust. Per contro, parte appellata ha ribadito che l'eccezione deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
- 6.8.2 Le ragioni della decisione.
L'eccezione è generica e, comunque, infondata. Com'è noto gli approdi della giurisprudenza di legittimità sono ormai univoci nel senso di ritenere che il contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d'Italia con provvedimento
n. 55/2005 sia affetto da nullità parziale. In altri termini, la sanzione dell'invalidità radicale investe, non già l'intero regolamento negoziale, ma le singole clausole conformi al modello ABI e, segnatamente, le clausole di 'reviviscenza', di 'sopravvivenza' e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Ora, s'impone di accertare se, in concreto, la Banca abbia effettivamente azionato tali clausole.
La risposta è senza negativa quanto alle clausole nn. 2 e 8; del pari, con riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., la Corte osserva che la Banca ha coltivato la propria pretesa nei confronti del debitore principale ben prima che trascorressero sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e ciò in quanto, revocati i rapporti e messa in mora la correntista con lettera raccomandata a.r. del 30.5.2014, ha tempestivamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendolo in data 25.9.2014.
Indi, non v'è ragione per liberare i fideiussori dalla relativa obbligazione di garanzia” – (così, pg.
23, sentenza C.A. Milano n. 2341/2022 prodotta da . Controparte_5
Fatta tale premessa, si osserva che tale identica questione di diritto venga riproposta Pt_3
nuovamente nel presente giudizio.
Sul punto, pur dovendosi concludere per l'insussistenza di un “giudicato esterno” in senso proprio
– (stante che, in tale contenzioso, veniva proposta un'eccezionale riconvenzionale e non una vera e pagina 7 di 12 propria domanda riconvenzionale suscettibile di passare in giudicato ex art. 2909 c.c.)1 - questa
Corte ribadisce che – in generale - alla dedotta coincidenza tra le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza con il citato provvedimento n. 55/2005 e quelle presenti nelle fideiussioni omnibus a valle, consegua la nullità parziale delle stesse e non già la “nullità totale” - invocata, in via principale, da parte degli appellanti.
Quest'ultima – così come evidenziato dalle SS.UU. Civili n. 41994/20212 – presuppone l'allegazione e la prova, ai sensi dell'art. 1419, comma 1°, c.c., che i contraenti non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Peraltro, così come sottolineato dalle SS.UU. Civili cit., “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione
nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza
riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la
posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice 1 Si richiama, sul punto, la consolidata distinzione fra “l'eccezione riconvenzionale” – finalizzata a paralizzare il diritto della contro parte e che comporta un accertamento “incidenter tantum”, nell'ambito del petitum originario – e la “domanda riconvenzionale”, diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato - (ad, es., sul punto, fra molte, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 22.10.2019,
n. 26880; Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 17.4.2019 n. 10745); 2 chiamate a pronunciarsi sulle seguenti questioni di massima importanza:
“1) se la coincidenza totale o parziale con le condizioni dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore - giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore, nel contratto
a valle, o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno;
2) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;
3) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione;
4) se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero I t esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto”.
pagina 8 di 12 principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la
garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il
provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio
d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e,
quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto
evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par. 2.15.3, sentenza cit.).
Tenuto conto di tali principi, questa Corte d'Appello osserva che, nel caso concreto, alcuna diversa allegazione sia stata indicata da parte degli appellanti, essendosi limitati a dedurre (alle pgg. 26 e ss. della citazione in appello) che dette clausole sarebbero state essenziali per “le Banche”, stante il costante inserimento di tali previsioni nei moduli standard utilizzati nell'anno 2009, senza peraltro nulla dedurre in ordine alla posizione degli stessi fideiussori e, in particolare, se i medesimi, per quanto di interesse, avrebbero o meno sottoscritto tali garanzie e per quali ragioni.
Di conseguenza, tenuto conto della carenza di altra allegazione, specifica e circostanziata, deve escludersi che la “nullità” invocata da parte appellante sia riferibile all'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 1419 c.c. (nullità totale), risultando invece ascrivibile a quella di “nullità parziale” delle sole clausole indicate.
I.C. Né, appaiono dirimenti in senso contrario le ulteriori considerazioni, sviluppate dagli appellanti negli atti conclusivi e illustrate in sede di discussione orale, con le quali si evidenzia,
mediante richiamo alla pronuncia di Corte di Giustizia UE 20 aprile 2023 (C-25/21), che la violazione del diritto della concorrenza pronunciata da un'Autorità Nazionale debba considerarsi accertata, nell'ambito del private enforcement, sino a prova contraria;
inoltre che, onde non eludere i principi indicati dalla giurisprudenza unionale cit., debba concludersi nel senso che il contratto a valle dell'intesa anticoncorrenziale a monte, così come già accertata, debba comunque ritenersi integralmente nullo (“nullità totale”), ex artt. 101 T.F.U.E. e 2 Legge 287/1990.
pagina 9 di 12 Invero, trattasi di questione già valutata dalle Sezioni Unite cit. ed alle quali si rimanda per l'autorevolezza e l'ampiezza delle argomentazioni, essendosi ivi conclusivamente ritenuto che:
a) spetta ai Giudici nazionali valutare gli effetti, nell'ordinamento interno, di un'intesa anticoncorrenziale illecita a monte sul c.d. contratto a valle;
b) “2.15.2. La giurisprudenza ha osservato in proposito che la nullità della singola clausola
contrattuale - o di alcune soltanto delle clausole del negozio - comporta la nullità dell'intero
contratto ovvero all'opposto, per il principio «utile per inutile non vitiatur», la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede,
essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse
perseguito (Cass., 10/11/2014, n. 23950). La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri
che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato
distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n.
2314).
Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la
regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto
accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n.
11673)”.
Di conseguenza, escluso qualsivoglia automatismo e tenuto conto, nel caso in decisione, come già in precedenza evidenziato, della carenza di allegazione e prova da parte degli appellanti ex art. 1419, 1° comma, c.c. – anche sotto tale profilo - la prospettata “nullità totale” delle fideiussioni omnibus del 29 e 30 luglio 2009 è da ritenersi infondata.
I.D. Premesso quanto sopra, questa Corte di Appello osserva che, peraltro – in questo giudizio ed a differenza di quello già deciso con la citata sentenza di questa Corte di Appello n. 2341/2022 –
anche ritenendosi la nullità parziale delle clausole indicate (così come richiesto, in via subordinata, pagina 10 di 12 da parte degli appellanti) - non risulti proposta, da parte dei medesimi, l'eccezione di decadenza della Banca dall'azione contro i garanti ex art. 1957 c.c., né altra specifica conseguenza sul rapporto controverso e, in particolare, sul debito garantito – debito che, di conseguenza, persiste e di cui il fideiussore è tenuto a rispondere.
In particolare, per quanto riguarda l'eccezione di decadenza, si rileva che è orientamento di questa
Corte d'Appello, così come della Corte di Cassazione, che la stessa sia un'eccezione propria e non una mera difesa, tale che non è rilevabile di ufficio e deve essere proposta, dalla parte interessata, entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive nel giudizio di primo grado3.
Pertanto, anche per tale ragione, l'appello viene respinto, non risultando allegato e dimostrato l'interesse dell'appellante a far valere la nullità parziale di tali clausole, in difetto di conseguenza alcuna sul rapporto controverso.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore indeterminato della causa a complessità media, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria). 3 Si rimanda, sul punto, a Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 30.11.2024, n. 30774 ove, tra l'altro, si afferma che:
“… questa Suprema Corte (Cass. 8023/2024) ha confermato la remota giurisprudenza seguita dal giudice
d'appello (Cass. 1613/1963): l'eccezione è strictu sensu.
Non è superabile tale interpretazione, perché si tratta in effetti del governo di un diritto disponibile, in quanto il mancato sollevamento dell'eccezione costituisce una rinuncia al proprio diritto ad uscire dal vincolo fideiussorio e quindi in ultima analisi costituisce riconoscere / confessare la propria posizione sostanziale del debitore”.
Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, 15 novembre 2024, n. 29535: “La questione della nullità si atteggia, in questi casi, come uno degli antecedenti della questione di decadenza, ma non si identifica affatto in essa, essendo in questione l'individuazione delle modalità attraverso cui colmare il vuoto determinatosi per effetto dell'invalidità di una parte del contenuto del contratto, attraverso il principio di conservazione. benché tali principi siano stati enunciati allo scopo di ritenere che chi vuole ottenere la pronuncia di decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. non basta che invochi la nullità riproduttiva dello schema Abi, ma occorre anche che dichiari di volersi avvalere dell'integrazione del contratto e delle conseguenze ad essa associabili […]”. pagina 11 di 12 In ragione della sostanziale unicità della posizione processuale di Controparte_5
e di che hanno sostanzialmente svolto analoghe difese, viene liquidato un
[...] CP_2 unico importo complessivo a titolo di compensi, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 4 D.M.
55/2014 - (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17393 del 13 luglio 2017).
Infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Controparte_1 CP_2
2179/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, in data 16 marzo 2023;
- condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2
processuali anticipate da e da che liquida Controparte_1 CP_2
in complessivi euro 10.164,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1551/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Foligno (PG), via Rutili n. 12, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Maria Laura Ficola, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
, via Cesura n. 4, presso lo studio dell'avv. Massimo Buzzetti, che la rappresenta e difende CP_1 come da delega in atti, unitamente all'avv. Raffaele Pini;
appellata
pagina 1 di 12 (C.F. ), tramite la mandataria CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliata in Arona (NO), via 2 Giugno n. 45, presso lo studio
[...] dell'avv. Francesca Concetta Cacopardo, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
Avente ad oggetto: fideiussione omnibus – nullità – decadenza ex art. 1957 c.c.
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:
-accogliere il presente appello sui motivi tutti formulati avverso la sentenza n. 2179/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione civile Quattordicesima - Tribunale Delle Imprese - Specializzata
Impresa “A” (Giudice Estensore Dott. Stefano Tarantola), all'esito del procedimento rubricato al n.
R.G. 38759/2019, pubblicata il 16 marzo 2023, e quindi in riforma della sentenza nella parte gravata, così provvedere:
NEL MERITO:
- accertare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale descritta in atti in merito al cartello contrattuale perpetrato dalle imprese associate ABI in relazione alle garanzie per cui è causa in quanto conformi allo schema ABI e quindi accertare che le garanzie in oggetto sono frutto di detta intesa anticoncorrenziale attuata sin da tempo dalle imprese bancarie in tutto il mercato nazionale ovvero in una parte rilevante dello stesso in violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art.101 TFUE per i motivi espressi, e per l'effetto:
- accertare e dichiarare la nullità totale o comunque in subordine parziale delle garanzie per cui è causa per violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art.101 TFUE per i motivi espressi, con ogni conseguente statuizione;
- in ogni caso, per effetto di quanto sopra accertato e dichiarato condannare la Controparte_1
e/o suoi pretesi aventi causa oltre che alla cancellazione con effetti ex tunc dei nominativi
[...] dei Sig.ri presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, nonché alla rimozione di ogni Pt_1
pagina 2 di 12 ulteriore segnalazione negativa a sistema ai loro danni collegata alla posizione della società
[...]
per i motivi espressi, anche al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_4
non patrimoniali subiti per fatto e colpa della per i fatti per cui è causa, Controparte_1
alla luce dei motivi espressi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo soddisfo.
- IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. del doppio grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“1) nel merito: respingere l'appello siccome infondato, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e, in ogni caso, respingere tutte le domande formulate contro la Controparte_1
in quanto infondate e inammissibili in fatto e in diritto;
[...]
2) con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio”.
Per CP_2
“Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattese le istanze dell'appellante, rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 Parte_2
affinchè venisse accertata la nullità delle fideiussioni Controparte_5
omnibus dai medesimi sottoscritte in data 29.07.2009 e in data 30.07.2009, in relazione alle obbligazioni assunte dal debitore principale e sino alla Controparte_4
concorrenza di euro 150.000,00.
2. Gli attori, in particolare, deducevano la nullità (totale o, in subordine, parziale) delle citate fideiussioni omnibus in quanto contenevano le clausole dichiarate nulle da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005, perché lesive della concorrenza;
per l'effetto, instavano pagina 3 di 12 affinchè la convenuta venisse condannata alla cancellazione dei nominativi dalla Centrale
Rischi di Banca D'Italia, oltre al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
3. si costituiva nel giudizio di primo grado e concludeva, Controparte_5
in via principale, per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, per la declaratoria di nullità parziale delle sole clausole nn. 2, 6, e 8.
4. interveniva nel giudizio di primo grado, tramite la mandataria CP_2 Controparte_3
quale cessionaria dei crediti controversi.
[...]
5. Con sentenza n. 2179/2023 pubblicata in data 16.3.2023, il Tribunale delle Imprese così disponeva:
“rigetta le domande di parte attrice;
condanna gli attori e al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore della convenuta liquidate in € 13.430,00 per Controparte_5
compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, e in favore dell'intervenuta liquidate in € 13.430,00 per compensi, Controparte_2 oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate”.
6. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
(i) Quanto alla posizione processuale di si è ritenuta l'infondatezza CP_2 dell'eccezione di difetto di legittimazione (sostanziale) della stessa, tenuto conto della produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale relativo alla cessione di crediti in blocco e della conferma della cessione, da parte della cedente, con nota autorizzata del 7.4.2021.
(ii) Quanto alla mandataria dell'intervenuta (i.e. CP_2 Controparte_3
, è stata ritenuta infondata l'eccezione di carenza di poteri in ordine alla
[...]
rappresentanza di tenuto conto che ogni eventuale difetto era stato CP_2
sanato mediante il deposito in giudizio di nuova procura notarile datata 22.6.2020.
(iii) Nel merito, il Tribunale premetteva che la controversia per cui è causa fosse valutabile in termini di giudizio stand alone, in quanto le due fideiussioni omnibus erano state sottoscritte dagli attori, in data 29 luglio e in data 30 luglio 2009 e, quindi, erano successive all'accertamento compiuto da Banca D'Italia con provvedimento n. 55/2005; pagina 4 di 12 di conseguenza, quest'ultimo non è prova privilegiata dell'intesa illecita a monte, stante la distanza temporale intercorsa rispetto al rilascio delle garanzie oggetto di controversia.
(iv) Neppure all'esito dell'ordine di esibizione emesso dal Tribunale – avente ad oggetto i moduli standard utilizzati nell'anno 2009 da “Banca CARIGE S.p.a., Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Banca Sella Sp.a., v. Banco
Desio e della Brianza S.p.a., Crédit Agricole Italia S.p.a., Deutsche Bank S.p.a., Intesa
San Paolo S.p.a., UBI BANCA – Unione di Banche Italiane S.p.a., e Unicredit S.p.a” –
si riteneva raggiunta la prova della dedotta uniformità degli stessi.
“In particolare – si osservava - sono difformi dallo schema ABI del 2003 i modelli di fideiussioni omnibus esibiti in giudizio dai terzi Unicredit Spa e Banca Carige S.p.a. che non contengono una deroga completa al disposto dell'art. 1957 cc, ma solo la previsione di un diverso termine di decadenza convenzionale.
Tale circostanza esclude la persistenza, all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa, degli effetti dell'intesa illecita accertata dalla Banca d'Italia con il provvedimento
n.55/2005 – di parte attrice” – (così, pg. 10 sentenza).
7. e hanno proposto appello, avverso la sentenza n. 2179/2023, Parte_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
I^ motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 287/1990, artt. 2, 14, 20, nonché art. 41
Cost., dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, degli artt. 2697 e 2729
c.c.; travisamento degli accertamenti antitrust”.
II^ motivo: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 287/1990, art. 2 e art. 101 TFUE, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; travisamento degli atti di causa”.
8. e si sono costituite nel presente giudizio Controparte_5 CP_2
e hanno concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'appello.
9. Alla prima udienza celebrata in data 8.11.2023, venivano assegnati, alle parti, i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, con rinvio della causa alla successiva udienza del 15 gennaio 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere escluso, al provvedimento di Banca D'Italia n. 55/2005, il valore di prova privilegiata dell'intesa illecita a monte rispetto alle fideiussioni omnibus sottoscritte, da Parte_1
e da nell'anno 2009.
[...] Parte_2
In particolare, gli appellanti richiamano il contenuto del citato provvedimento dell'Autorità di
Vigilanza, nonché la pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 41994 del 2021 laddove – concludendo per la nullità parziale delle fideiussioni omnibus, limitatamente alle clausole che riproducevano quelle del modello Abi 2002 e dichiarate nulle da Banca D'Italia – hanno evidenziato come, a detti fini, sia rilevante accertare la coincidenza oggettiva delle clausole indicate.
Il primo motivo di appello può essere trattato unitamente al secondo – in quanto strettamente connessi – con il quale gli appellanti deducono che, errando, il Tribunale di primo grado non abbia tenuto conto che, per diciannove banche, i modelli standard delle fideiussioni omnibus utilizzate nell'anno 2009, così come acquisiti in giudizio, fossero identici a quelli del modello Abi del 2002.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, per i seguenti principali motivi.
I.A. Preliminarmente, si osserva che le appellate abbiano documentato che identica questione sia stata sollevata – tra le stesse parti e in relazione alle stesse fideiussioni omnibus oggetto del presente contenzioso - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.631/2014, proposto dalla
Società debitrice e dai garanti e con il quale erano stati ingiunti, in solido fra loro, al pagamento di euro 87.418,32, oltre interessi e spese, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n.
11773/13.
Tale giudizio è stato definito con sentenza n. 25/2019 di rigetto dell'opposizione, poi, confermata in appello con sentenza resa da questa Corte in data 4 luglio 2022 e passata in giudicato – (quale circostanza non contestata da parte degli appellanti).
Sul punto, si osserva che questa Corte di Appello, con detta pronuncia, avesse, tra l'altro, affermato quanto segue:
pagina 6 di 12 “[…]
6.8 La dedotta nullità della fideiussione omnibus
- 6.8.1. Le difese delle parti.
Riproponendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione assorbita in primo grado, gli appellanti hanno dedotto la nullità assoluta dei due contratti di fideiussione per violazione della disciplina antitrust. Per contro, parte appellata ha ribadito che l'eccezione deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
- 6.8.2 Le ragioni della decisione.
L'eccezione è generica e, comunque, infondata. Com'è noto gli approdi della giurisprudenza di legittimità sono ormai univoci nel senso di ritenere che il contratto di fideiussione omnibus stipulato a valle dell'intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d'Italia con provvedimento
n. 55/2005 sia affetto da nullità parziale. In altri termini, la sanzione dell'invalidità radicale investe, non già l'intero regolamento negoziale, ma le singole clausole conformi al modello ABI e, segnatamente, le clausole di 'reviviscenza', di 'sopravvivenza' e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.
Ora, s'impone di accertare se, in concreto, la Banca abbia effettivamente azionato tali clausole.
La risposta è senza negativa quanto alle clausole nn. 2 e 8; del pari, con riferimento alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., la Corte osserva che la Banca ha coltivato la propria pretesa nei confronti del debitore principale ben prima che trascorressero sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e ciò in quanto, revocati i rapporti e messa in mora la correntista con lettera raccomandata a.r. del 30.5.2014, ha tempestivamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendolo in data 25.9.2014.
Indi, non v'è ragione per liberare i fideiussori dalla relativa obbligazione di garanzia” – (così, pg.
23, sentenza C.A. Milano n. 2341/2022 prodotta da . Controparte_5
Fatta tale premessa, si osserva che tale identica questione di diritto venga riproposta Pt_3
nuovamente nel presente giudizio.
Sul punto, pur dovendosi concludere per l'insussistenza di un “giudicato esterno” in senso proprio
– (stante che, in tale contenzioso, veniva proposta un'eccezionale riconvenzionale e non una vera e pagina 7 di 12 propria domanda riconvenzionale suscettibile di passare in giudicato ex art. 2909 c.c.)1 - questa
Corte ribadisce che – in generale - alla dedotta coincidenza tra le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di Vigilanza con il citato provvedimento n. 55/2005 e quelle presenti nelle fideiussioni omnibus a valle, consegua la nullità parziale delle stesse e non già la “nullità totale” - invocata, in via principale, da parte degli appellanti.
Quest'ultima – così come evidenziato dalle SS.UU. Civili n. 41994/20212 – presuppone l'allegazione e la prova, ai sensi dell'art. 1419, comma 1°, c.c., che i contraenti non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Peraltro, così come sottolineato dalle SS.UU. Civili cit., “… tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione
nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza
riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la
posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice 1 Si richiama, sul punto, la consolidata distinzione fra “l'eccezione riconvenzionale” – finalizzata a paralizzare il diritto della contro parte e che comporta un accertamento “incidenter tantum”, nell'ambito del petitum originario – e la “domanda riconvenzionale”, diretta ad ottenere l'accertamento di un diritto con autonomo provvedimento avente forza di giudicato - (ad, es., sul punto, fra molte, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 22.10.2019,
n. 26880; Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 17.4.2019 n. 10745); 2 chiamate a pronunciarsi sulle seguenti questioni di massima importanza:
“1) se la coincidenza totale o parziale con le condizioni dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore - giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore, nel contratto
a valle, o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno;
2) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;
3) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione;
4) se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero I t esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto”.
pagina 8 di 12 principale) salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario avrebbe in ogni caso prestato la
garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il
provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio
d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e,
quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto
evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” – (cfr. par. 2.15.3, sentenza cit.).
Tenuto conto di tali principi, questa Corte d'Appello osserva che, nel caso concreto, alcuna diversa allegazione sia stata indicata da parte degli appellanti, essendosi limitati a dedurre (alle pgg. 26 e ss. della citazione in appello) che dette clausole sarebbero state essenziali per “le Banche”, stante il costante inserimento di tali previsioni nei moduli standard utilizzati nell'anno 2009, senza peraltro nulla dedurre in ordine alla posizione degli stessi fideiussori e, in particolare, se i medesimi, per quanto di interesse, avrebbero o meno sottoscritto tali garanzie e per quali ragioni.
Di conseguenza, tenuto conto della carenza di altra allegazione, specifica e circostanziata, deve escludersi che la “nullità” invocata da parte appellante sia riferibile all'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 1419 c.c. (nullità totale), risultando invece ascrivibile a quella di “nullità parziale” delle sole clausole indicate.
I.C. Né, appaiono dirimenti in senso contrario le ulteriori considerazioni, sviluppate dagli appellanti negli atti conclusivi e illustrate in sede di discussione orale, con le quali si evidenzia,
mediante richiamo alla pronuncia di Corte di Giustizia UE 20 aprile 2023 (C-25/21), che la violazione del diritto della concorrenza pronunciata da un'Autorità Nazionale debba considerarsi accertata, nell'ambito del private enforcement, sino a prova contraria;
inoltre che, onde non eludere i principi indicati dalla giurisprudenza unionale cit., debba concludersi nel senso che il contratto a valle dell'intesa anticoncorrenziale a monte, così come già accertata, debba comunque ritenersi integralmente nullo (“nullità totale”), ex artt. 101 T.F.U.E. e 2 Legge 287/1990.
pagina 9 di 12 Invero, trattasi di questione già valutata dalle Sezioni Unite cit. ed alle quali si rimanda per l'autorevolezza e l'ampiezza delle argomentazioni, essendosi ivi conclusivamente ritenuto che:
a) spetta ai Giudici nazionali valutare gli effetti, nell'ordinamento interno, di un'intesa anticoncorrenziale illecita a monte sul c.d. contratto a valle;
b) “2.15.2. La giurisprudenza ha osservato in proposito che la nullità della singola clausola
contrattuale - o di alcune soltanto delle clausole del negozio - comporta la nullità dell'intero
contratto ovvero all'opposto, per il principio «utile per inutile non vitiatur», la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede,
essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse
perseguito (Cass., 10/11/2014, n. 23950). La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri
che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato
distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n.
2314).
Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la
regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto
accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n.
11673)”.
Di conseguenza, escluso qualsivoglia automatismo e tenuto conto, nel caso in decisione, come già in precedenza evidenziato, della carenza di allegazione e prova da parte degli appellanti ex art. 1419, 1° comma, c.c. – anche sotto tale profilo - la prospettata “nullità totale” delle fideiussioni omnibus del 29 e 30 luglio 2009 è da ritenersi infondata.
I.D. Premesso quanto sopra, questa Corte di Appello osserva che, peraltro – in questo giudizio ed a differenza di quello già deciso con la citata sentenza di questa Corte di Appello n. 2341/2022 –
anche ritenendosi la nullità parziale delle clausole indicate (così come richiesto, in via subordinata, pagina 10 di 12 da parte degli appellanti) - non risulti proposta, da parte dei medesimi, l'eccezione di decadenza della Banca dall'azione contro i garanti ex art. 1957 c.c., né altra specifica conseguenza sul rapporto controverso e, in particolare, sul debito garantito – debito che, di conseguenza, persiste e di cui il fideiussore è tenuto a rispondere.
In particolare, per quanto riguarda l'eccezione di decadenza, si rileva che è orientamento di questa
Corte d'Appello, così come della Corte di Cassazione, che la stessa sia un'eccezione propria e non una mera difesa, tale che non è rilevabile di ufficio e deve essere proposta, dalla parte interessata, entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive nel giudizio di primo grado3.
Pertanto, anche per tale ragione, l'appello viene respinto, non risultando allegato e dimostrato l'interesse dell'appellante a far valere la nullità parziale di tali clausole, in difetto di conseguenza alcuna sul rapporto controverso.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore indeterminato della causa a complessità media, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria). 3 Si rimanda, sul punto, a Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 30.11.2024, n. 30774 ove, tra l'altro, si afferma che:
“… questa Suprema Corte (Cass. 8023/2024) ha confermato la remota giurisprudenza seguita dal giudice
d'appello (Cass. 1613/1963): l'eccezione è strictu sensu.
Non è superabile tale interpretazione, perché si tratta in effetti del governo di un diritto disponibile, in quanto il mancato sollevamento dell'eccezione costituisce una rinuncia al proprio diritto ad uscire dal vincolo fideiussorio e quindi in ultima analisi costituisce riconoscere / confessare la propria posizione sostanziale del debitore”.
Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, 15 novembre 2024, n. 29535: “La questione della nullità si atteggia, in questi casi, come uno degli antecedenti della questione di decadenza, ma non si identifica affatto in essa, essendo in questione l'individuazione delle modalità attraverso cui colmare il vuoto determinatosi per effetto dell'invalidità di una parte del contenuto del contratto, attraverso il principio di conservazione. benché tali principi siano stati enunciati allo scopo di ritenere che chi vuole ottenere la pronuncia di decadenza del fideiussore ex art. 1957 c.c. non basta che invochi la nullità riproduttiva dello schema Abi, ma occorre anche che dichiari di volersi avvalere dell'integrazione del contratto e delle conseguenze ad essa associabili […]”. pagina 11 di 12 In ragione della sostanziale unicità della posizione processuale di Controparte_5
e di che hanno sostanzialmente svolto analoghe difese, viene liquidato un
[...] CP_2 unico importo complessivo a titolo di compensi, aumentato del 20% ai sensi dell'art. 4 D.M.
55/2014 - (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17393 del 13 luglio 2017).
Infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Controparte_1 CP_2
2179/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, in data 16 marzo 2023;
- condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2
processuali anticipate da e da che liquida Controparte_1 CP_2
in complessivi euro 10.164,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
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