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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 5757 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in mate- ria bancaria
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Locantore (c.f.: ), domiciliato in Napoli alla Via C.F._2
Carlo Poerio 89/A
OPPONENTE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raf- Controparte_1 P.IVA_1
faele Zurlo (c.f.: ) ed Andrea Ornati (c.f.: C.F._3
, domiciliati in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. C.F._4
170
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1418/2023, con il quale il Tribunale di Napoli nord gli aveva ingiunto il paga- mento in favore della della somma di € 14.896,38, oltre interessi e Controparte_1
spese della procedura monitoria. L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto in- giuntivo per assoluta indeterminatezza dell'esposizione dei fatti ivi contenuta.
L'opponente ha, inoltre, osservato che la non era riuscita a dimostrare CP_1
di aver acquistato il credito ingiunto dall'originaria creditrice, e ha quindi chiesto al giudice di accertare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta. Sempre in via preliminare il sig. ha eccepito la prescrizione del credito per cui è Parte_1
causa. Nel merito l'opponente ha prospettato sia la mancata produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto e, pertanto, la carenza probatoria in ordine all'esistenza del credito, sia l'applicazione di interessi ultra legali e di commissioni di massimo scoperto, che incidevano sulla quantificazione del credito ingiunto.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda dell'opposta.
2. Si è costituita la deducendo, in via preliminare, di aver ampia- Controparte_1
mente dimostrato, già in fase monitoria, la propria legittimazione attiva rispettan- do il dettato dell'art. 58 T.U.B. Ha dedotto inoltre la tardività dell'opposizione, avvenuta oltre i 40 giorni previsti dall'art. 641 c.p.c. Ha sostenuto che nel corso dell'anno 2016 il rapporto di finanziamento tra l'originaria creditrice e l'opponente era ancora in essere e che pertanto il credito ingiunto non poteva ri- tenersi prescritto. Ha sottolineato infine che l'opponente non aveva fornito alcu- na prova delle eccezioni relative all'applicazione di interessi ultralegali e di com- missioni di massimo scoperto.
3. L'opposizione è fondata.
3.1. L'eccezione di inammissibilità per tardiva proposizione oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e, dunque, in violazione del termine previsto dall'art. 641 c.p.c. è infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'opponente in data 24.04.2023.
Il quarantesimo giorno utile per la notifica dell'opposizione cadeva il giorno
2
R.g.a.c.c. 5757/2023 3.06.2023, che era sabato. Essendo stata notificata in data 5.06.2023,
l'opposizione è tempestiva, nella specie operando senza alcun dubbio la dilazione di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c.
3.2. In ossequio al principio della ragione più liquida, occorre prendere in esame l'eccezione di prescrizione, che, come già osservato con l'ordinanza che ha negato la concessione della provvisoria esecuzione, è fondata.
La debitoria derivante dai due contratti stipulati nel corso dell'anno 2000 è scadu- ta almeno dal 2009, risalendo a quel tempo la prima proposta transattiva del
[...]
. Seguì una seconda proposta transattiva dell'opponente formulata l'anno Pt_2
successivo ed una costituzione in mora di del 2011, regolarmente reca- CP_2
pitata.
Ulteriore atto interruttivo della prescrizione, effettuato dalla cessionaria CP_1
fu effettuato nel corso dell'anno 2017, ma, come già rilevato con la citata ordi- nanza del 12/12/2023, «non sembra adeguatamente dimostrata la dedotta inter- ruzione della prescrizione, data la sostanziale illeggibilità dell'avviso di ricevimento della messa in mora inviata nel 2017».
Ciò basta ad accogliere l'opposizione.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
contro Controparte_1
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
b) condanna l'opposta a rimborsare le spese processuali all'opponente, liquidan- dole in 145,50 € per rimborso spese, 3.000,00 € per compensi e 450,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
distrae le somme in favore dell'avv. Raffaele Locantore.
Così deciso in Aversa, il 7 aprile 2025
3
R.g.a.c.c. 5757/2023 Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
4
R.g.a.c.c. 5757/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 5757 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in mate- ria bancaria
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Locantore (c.f.: ), domiciliato in Napoli alla Via C.F._2
Carlo Poerio 89/A
OPPONENTE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raf- Controparte_1 P.IVA_1
faele Zurlo (c.f.: ) ed Andrea Ornati (c.f.: C.F._3
, domiciliati in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. C.F._4
170
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1418/2023, con il quale il Tribunale di Napoli nord gli aveva ingiunto il paga- mento in favore della della somma di € 14.896,38, oltre interessi e Controparte_1
spese della procedura monitoria. L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto in- giuntivo per assoluta indeterminatezza dell'esposizione dei fatti ivi contenuta.
L'opponente ha, inoltre, osservato che la non era riuscita a dimostrare CP_1
di aver acquistato il credito ingiunto dall'originaria creditrice, e ha quindi chiesto al giudice di accertare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta. Sempre in via preliminare il sig. ha eccepito la prescrizione del credito per cui è Parte_1
causa. Nel merito l'opponente ha prospettato sia la mancata produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto e, pertanto, la carenza probatoria in ordine all'esistenza del credito, sia l'applicazione di interessi ultra legali e di commissioni di massimo scoperto, che incidevano sulla quantificazione del credito ingiunto.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda dell'opposta.
2. Si è costituita la deducendo, in via preliminare, di aver ampia- Controparte_1
mente dimostrato, già in fase monitoria, la propria legittimazione attiva rispettan- do il dettato dell'art. 58 T.U.B. Ha dedotto inoltre la tardività dell'opposizione, avvenuta oltre i 40 giorni previsti dall'art. 641 c.p.c. Ha sostenuto che nel corso dell'anno 2016 il rapporto di finanziamento tra l'originaria creditrice e l'opponente era ancora in essere e che pertanto il credito ingiunto non poteva ri- tenersi prescritto. Ha sottolineato infine che l'opponente non aveva fornito alcu- na prova delle eccezioni relative all'applicazione di interessi ultralegali e di com- missioni di massimo scoperto.
3. L'opposizione è fondata.
3.1. L'eccezione di inammissibilità per tardiva proposizione oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e, dunque, in violazione del termine previsto dall'art. 641 c.p.c. è infondata.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato all'opponente in data 24.04.2023.
Il quarantesimo giorno utile per la notifica dell'opposizione cadeva il giorno
2
R.g.a.c.c. 5757/2023 3.06.2023, che era sabato. Essendo stata notificata in data 5.06.2023,
l'opposizione è tempestiva, nella specie operando senza alcun dubbio la dilazione di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c.
3.2. In ossequio al principio della ragione più liquida, occorre prendere in esame l'eccezione di prescrizione, che, come già osservato con l'ordinanza che ha negato la concessione della provvisoria esecuzione, è fondata.
La debitoria derivante dai due contratti stipulati nel corso dell'anno 2000 è scadu- ta almeno dal 2009, risalendo a quel tempo la prima proposta transattiva del
[...]
. Seguì una seconda proposta transattiva dell'opponente formulata l'anno Pt_2
successivo ed una costituzione in mora di del 2011, regolarmente reca- CP_2
pitata.
Ulteriore atto interruttivo della prescrizione, effettuato dalla cessionaria CP_1
fu effettuato nel corso dell'anno 2017, ma, come già rilevato con la citata ordi- nanza del 12/12/2023, «non sembra adeguatamente dimostrata la dedotta inter- ruzione della prescrizione, data la sostanziale illeggibilità dell'avviso di ricevimento della messa in mora inviata nel 2017».
Ciò basta ad accogliere l'opposizione.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
contro Controparte_1
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto opposto;
b) condanna l'opposta a rimborsare le spese processuali all'opponente, liquidan- dole in 145,50 € per rimborso spese, 3.000,00 € per compensi e 450,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti;
distrae le somme in favore dell'avv. Raffaele Locantore.
Così deciso in Aversa, il 7 aprile 2025
3
R.g.a.c.c. 5757/2023 Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
4
R.g.a.c.c. 5757/2023