TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/03/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10250/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Pietro Paolo Parte_1 C.F._1
TZ
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Pietro Paolo TZ CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“PREMESSO CHE
e , in data 05/07/1998 contraevano matrimonio in Carbonia Parte_1 CP_2
iscritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 46, parte II, serie A
dall'unione nascevano due figli ad oggi maggiorenni. In data Persona_1
17/01/2018, i coniugi si separavano consensualmente avanti il Presidente dell'intestato
Tribunale giusta omologa del 31/01/2018 R.G. 2559/2017, n. Cronol. 1197/2018 del
31/01/2018,
Con ricorso congiunto depositato il 10/01/2022, i coniugi chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in data 18/09/2023, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio giusta sentenza n. 2074/2023 pubbl. il 20/09/2023 – RG n. 155/2022.
In particolare la sentenza di divorzio prevedeva che: “la casa coniugale sita in Carbonia nella via G. Asproni n. 155, rimarrà assegnata alla ” . “ corrisponde in favore Pt_1 CP_1
di la somma di €. 200,00 mensili a titolo di concorso per il mantenimento del figlio Pt_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente” Per_1
Attualmente la situazione dei due ex coniugi si è modificata in modo tale da dover coinvolgere anche i due figli ed in particolare Per_1
Infatti ha una stabile relazione sentimentale ed è in procinto di trasferirsi Parte_1
presso l'abitazione del compagno liberando la casa coniugale, detenuta in locazione ma di proprietà , dove vive assieme al figlio CP_3 Per_1
da parte sua abita assieme alla figlia in una privata abitazione detenuta CP_1 Per_1
in locazione corrispondendo un canone locatizio pari a 350,00 € mensili.
Pag. 2 a 4 Preso atto della volontà di di volersi trasferire definitivamente presso Parte_1
l'abitazione dell'attuale compagno, gli ex coniugi concordemente pattuiscono, anche nell'interesse dei due figli, che a venga riassegnata l'abitazione coniugale sita CP_1
in Carbonia nella via G. Asproni n. 155, dove abiterà unitamente ai due figli;
, si obbliga a versare direttamente al figlio maggiorenne ma non CP_1 Per_1
economicamente autonomo, l'assegno di mantenimento pari a €. 200,00 mensili;
Revocare, conseguentemente, l'obbligo in capo a , di corrispondere, in favore CP_1
di , l'assegno di mantenimento per il figlio pari a €. 200,00 mensili. Parte_1 Per_1
, si farà carico di provvedere alla voltura del contratto di locazione a suo nome CP_1
assumendosene tutti gli oneri di legge, corrispondere i canoni di locazione ad , CP_3
mantenendo indenne la ex coniuge anche per eventuali canoni pregressi non corrisposti, si obbliga inoltre a intestare tutte le altre utenze a suo nome.
I ricorrenti, consapevoli della facoltà di comparire personalmente, dichiarano di rinunciare alla loro comparizione personale e chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e pertanto chiedono che il Tribuanle adito
VOGLIA
A) provvedere alla modifica delle disposizioni previste in divorzio, e per l'effetto
B) Assegnare la casa coniugale sita in Carbonia nella Via G. Asproni n. 155 a CP_1
che vi abiterà unitamente ai figli e;
Per_1 Persona_1
C) revocare l'assegno che versa mensilmente a a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio assegno che verrà versato direttamente da al Per_1 CP_1
figlio . Per_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Pag. 3 a 4 Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e .
[...] CP_1
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e dei figli.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2074/2023 pubbl. il 20/09/2023 del Tribunale di
Cagliari – Sezione Civile nel procedimento RG n. 155/2022,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 06.03.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 4 a 4