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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4886/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 8 81100 CASERTA Parte_1
presso lo studio dell'avv. TESCIONE GIUSEPPE e dell'avv. G. Corriere che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, contumace; Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/04/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.24 , il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico per l‟Ambito Territoriale di Benevento, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 29.09.1988 al 19.09.1989 ha lamentato l'erroneità del punteggio attribuito (28,15 per il profilo di
'Collaboratore Scolastico'), ha dedotto il diritto al maggior punteggio di punti 5,4
1 per il servizio militare di leva obbligatorio in luogo del minor punteggio annuo di
0.60 assegnato al ricorrente ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021.
Assumendo pertanto l'illegittimità del DM n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto
A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5, nella parte in cui il servizio militare reso non in costanza di nomina viene valutato in maniera inferiore rispetto a quello prestato in costanza di nomina, per contrasto con le norme primarie dettagliatamente indicate, il ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione informa piena del punteggio spettante in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa eventuale disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento di ulteriori 5,4 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di di 33,55 quale collaboratore scolastico ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con riserva di agire eventualmente con separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Documentato che il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva dal 29.09.1988 al 19.09.1989 (doc. di parte ricorrente), egli si duole del punteggio attribuito dall'amministrazione, nell'ambito delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, in conformità al disposto del DM n. 50
2 del 03.03.2021, che attribuisce al servizio militare un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
Il DM citato, all'All. A, dispone infatti che 'Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali'.
Prosegue poi il punto B', 'TITOLI DI SERVIZIO', prevedendo che: si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il 'Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici'.
Concorda questo giudice nel ritenere che, come ripetutamente sancito dalla S.C.,
"il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del
2010" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).
Tale norma, recante 'Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici' stabilisce che:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
3 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro'.
Come chiarito dalla S.C. 'l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co.
7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici' (Cass. 33151/2021).
Nella fattispecie esaminata, che riguardava l'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001 di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, a mente del quale "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", la S.C. aveva pertanto concluso per la disapplicazione della citato art. 6 comma 2 DM 44/2001, al pari di ogni norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
Le argomentazioni della S.C. rese in tale occasione sono del tutto condivise da questo giudice.
La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla
S.C., in quanto il DM 50 del 03.03.2021, oggetto dell'odierno giudizio, consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello
4 prestato alle dipendenze di (altre) Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici.
Ciò che pertanto occorre verificare è se tale differenziazione sia legittima.
Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come 'militare di leva o richiamato' è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.
Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio
('di leva o richiamato'), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto.
Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici.
Nel caso di specie, come detto, è documentato che il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva (dunque obbligatorio) dal 29.09.1988 al 19.09.1989, pertanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2050 DLvo cit,, ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, tale periodo è da considerarsi quale svolto in pendenza di rapporto di lavoro, con conseguente attribuzione di punti (6 annui).
Ne segue il diritto del ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio rivendicato.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della controversia (scaglione da 26.000 a
52.000) e delle tariffe in vigore ridotte al 50% stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio complessivo rivendicato (33,55 profilo di collaboratore scolastico) nell'ambito graduatorie del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in E 2695,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap. da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Benevento, 11/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4886/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 8 81100 CASERTA Parte_1
presso lo studio dell'avv. TESCIONE GIUSEPPE e dell'avv. G. Corriere che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, contumace; Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/04/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.24 , il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico per l‟Ambito Territoriale di Benevento, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 29.09.1988 al 19.09.1989 ha lamentato l'erroneità del punteggio attribuito (28,15 per il profilo di
'Collaboratore Scolastico'), ha dedotto il diritto al maggior punteggio di punti 5,4
1 per il servizio militare di leva obbligatorio in luogo del minor punteggio annuo di
0.60 assegnato al ricorrente ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021.
Assumendo pertanto l'illegittimità del DM n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto
A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5, nella parte in cui il servizio militare reso non in costanza di nomina viene valutato in maniera inferiore rispetto a quello prestato in costanza di nomina, per contrasto con le norme primarie dettagliatamente indicate, il ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione informa piena del punteggio spettante in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa eventuale disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento di ulteriori 5,4 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di di 33,55 quale collaboratore scolastico ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con riserva di agire eventualmente con separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Documentato che il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva dal 29.09.1988 al 19.09.1989 (doc. di parte ricorrente), egli si duole del punteggio attribuito dall'amministrazione, nell'ambito delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, in conformità al disposto del DM n. 50
2 del 03.03.2021, che attribuisce al servizio militare un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
Il DM citato, all'All. A, dispone infatti che 'Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali'.
Prosegue poi il punto B', 'TITOLI DI SERVIZIO', prevedendo che: si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il 'Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici'.
Concorda questo giudice nel ritenere che, come ripetutamente sancito dalla S.C.,
"il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del
2010" (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679).
Tale norma, recante 'Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici' stabilisce che:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
3 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro'.
Come chiarito dalla S.C. 'l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co.
7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici' (Cass. 33151/2021).
Nella fattispecie esaminata, che riguardava l'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001 di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, a mente del quale "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", la S.C. aveva pertanto concluso per la disapplicazione della citato art. 6 comma 2 DM 44/2001, al pari di ogni norma regolamentare che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
Le argomentazioni della S.C. rese in tale occasione sono del tutto condivise da questo giudice.
La fattispecie per cui è causa, tuttavia, non è assimilabile a quella esaminata dalla
S.C., in quanto il DM 50 del 03.03.2021, oggetto dell'odierno giudizio, consente la valutazione del servizio militare e affine non solo se reso in costanza di rapporto di lavoro, ma anche se reso precedentemente all'immissione in ruolo e/o all'inserimento nelle graduatorie, pur valutandolo in modo diverso ai fini del punteggio, posto che in tale secondo caso il servizio viene equiparato a quello
4 prestato alle dipendenze di (altre) Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici.
Ciò che pertanto occorre verificare è se tale differenziazione sia legittima.
Ebbene, il comma 1 dell'art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Il secondo comma dell'art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come 'militare di leva o richiamato' è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.
Coerentemente dunque, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio
('di leva o richiamato'), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto.
Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici.
Nel caso di specie, come detto, è documentato che il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva (dunque obbligatorio) dal 29.09.1988 al 19.09.1989, pertanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2050 DLvo cit,, ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, tale periodo è da considerarsi quale svolto in pendenza di rapporto di lavoro, con conseguente attribuzione di punti (6 annui).
Ne segue il diritto del ricorrente all'attribuzione del maggior punteggio rivendicato.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della controversia (scaglione da 26.000 a
52.000) e delle tariffe in vigore ridotte al 50% stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio complessivo rivendicato (33,55 profilo di collaboratore scolastico) nell'ambito graduatorie del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in E 2695,00 oltre rimborso spese al 15% iva e cap. da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Benevento, 11/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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