Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 198/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del 12.11.24
promossa da
difesa e rappresentata dall'avv. Ilia Maria Dal Broi e presso il di lei studio Parte_1 elettivamente domiciliata in Case Osti – Castel Maggiore (Bo), Via lame 28/1 come da mandato in atti -appellante-
contro
difesa e rappresentata dall'avv. Marina Cavallini e Controparte_1 presso il di lei studio elettivamente domiciliata in Bologna, Via Parmeggiani 2 come da mandato in atti -appellata-
Appello avverso la sentenza n. 1870/22 pubblicata il 6.7.22 dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ing. conducente del mezzo, a causa della ingente quantità di pioggia e della Parte_2 scarsa visibilità decideva di uscire dalla tangenziale arrestando la marcia nella corsia di emergenza e non potendo ripartire a causa dei danni subiti dal motore dell'auto in conseguenza dell'allagamento della strada. Affermava esistere responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta per omesso controllo custodia del tratto di strada interessato dal sinistro e per la carenza di una vera e propria canalizzazione delle acque meteoriche;
quantificato il danno in euro 10.554,13 oltre interessi e spese di lite anche stragiudiziali.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando le avverse pretese ed invocando il caso fortuito, scriminante del sopra citato articolo, in virtù dell'eccezionalità ed imprevedibilità del fenomeno meteorologico tanto che per tutta la giornata era stata segnalata la presenza di allagamenti sulla rete stradale;
contestava altresì l'entità del risarcimento e invocava, in caso di accoglimento della domanda, il concorso di colpa del conducente per non aver usato l'ordinaria diligenza. La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'esito, il Tribunale rilevava che fosse provato che l'8 giugno 2020 si fosse abbattuto un violento nubifragio sulla zona di Bologna, come anche ammesso dalla attrice che aveva prodotto un articolo di stampa locale (doc.28 fascicolo attoreo) documentante le forti precipitazioni causandoti gravi disagi alla circolazione stradale, con alberi pericolanti, rami caduti sulla strada e allagamenti nonché numerosi interventi da parte dei Vigili del
Fuoco.
Riteneva quindi che vi fosse la prova che “le precipitazioni che si sono riversate sui luoghi di causa nella giornata del 8.6.20 furono di portata eccezionale e dunque non prevedibile con quella intensità” (pag. 3 sentenza); in aggiunta non sarebbe stata raggiunta la prova che l'allagamento della sede stradale fosse stato causato dalla mancanza di un'adeguata manutenzione del sistema di deflusso delle acque meteoriche. In aggiunta la convenuta aveva anche provveduto a segnalare la presenza di allagamenti sulla sede stradale, come documentato agli atti (doc.1 fascicolo parte convenuta).
Stante la presenza del caso fortuito respingeva la domanda e condannava l'attrice alle spese.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendo la riforma della sentenza, con istanza di ammissione di prove orali;
si costituiva in giudizio la convenuta chiedendone la conferma ed anch'essa chiedeva ammettersi le prove testimoniali.
La Corte ammetteva le prove richieste che venivano espletate e, con ordinanza del 12.11.24, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con articolato motivo lamenta l'appellante la mancata raggiunta prova del caso fortuito esimente la responsabilità del custode, ritenendo inconferenti le pronunce giurisprudenziali citate nel giudizio di primo grado, e l'esclusione di comportamenti imprudenti del conducente dell'auto coinvolta nell'evento che avrebbe proceduto a velocità più che moderata. Non vi sarebbe la prova che l'appellata avesse provveduto a diligentemente gestire la CP_2 non avendo dimostrato di aver effettuato manutenzione e pulizia ai pozzetti di raccolta delle acque e relative caditoie ma solo la spazzatura di un solo bordo di strada senza che dalla documentazione allegata dalla stessa risultasse individuabile il tratto di strada sul quale era intervenuta la macchina con spazzola. Il fatto poi che a poco più di un mese dall'accaduto fosse stata chiusa la CP_2 per effettuare un intervento di pavimentazione proprio nel tratto corrispondente al punto in cui si era verificato il sinistro comproverebbe l'esistenza di periodici allagamenti del tratto e quindi la sua responsabilità.
Non risulterebbe poi provata l'eccezionalità dell'evento non essendo stata prodotta documentazione idonea, c.d. dati pluviometrici, attestante quanto accertato dal Tribunale.
Relativamente poi alla mancata o inadeguata manutenzione del sistema di deflusso delle acque meteoriche vi sarebbe documentazione agli atti rappresentante l'inadeguatezza del sistema di deflusso delle acque dalla strada con presenza di caditoie di modeste dimensioni ed inadeguato sistema di scolo delle stesse.
Inoltre solo tardivamente e successivamente al sinistro sarebbe comparso un messaggio sulla cartellonistica digitale in merito alla presenza di allagamenti.
L'appello è infondato.
Non può che confermarsi quanto accertato dal tribunale ovverosia che il giorno 8 giugno 2020 si siano verificati eventi temporaleschi di eccezionale gravità tanto da aver dovuto richiedere la mobilitazione dei Vigili del Fuoco “per una trentina di interventi dovuti alla pioggia intensa soprattutto nelle zone del capoluogo” (doc.28 fascicolo di primo grado appellante); d'altronde è stata la stessa parte appellante ad aver affermato che il “fenomeno meteorologico del 08.06.2020 sia stato di ingente portata, come dimostrano altresì i vari comunicati apparsi sui mass media” (pag. 6 citazione primo grado) e rimproverava alla società solo un difetto di manutenzione della CP_1 strada da egli percorsa.
Il richiamo quindi ai rilievi pluviometrici appare superato dal fatto che nel giudizio di primo grado l'appellante mai ha menzionato responsabilità derivanti dalla non eccezionalità dell'evento, ma sempre alla mancata diligenza della manutenzione del tratto stradale ed invero afferma che “il danno provocato da trova quindi le sue origini nelle sufficienza delle misure CP_1 adottate volte ad evitarne l'accadimento, in particolare il sistema di deflusso delle acque meteoriche in caso di abbondanti cadute e la mancata allerta nonostante le previsioni temporalesche” (pag. 8 citazione primo grado).
Il Tribunale ha accertato che non era stata raggiunta la prova che l'allagamento fosse stato causato dalla mancata o inadeguata manutenzione del sistema di deflusso delle acque meteoriche, ignorando però che detta prova, ai fini dell'invocazione del caso fortuito, incombeva al convenuto. In aggiunta non era stata data prova dell'accadimento.
Per questo motivo sono state introdotte le prove orali le quali hanno portato a dover ritenuto avvenuto il sinistro come descritto dall'appellante (testi e ). Tes_1 Tes_2
Hanno altresì portato a ritenere provata non solo l'avvenuta manutenzione della strada da parte della società appellata, ma anche la mancata diligenza dell'appellante.
Invero il testimone ha affermato di seguire l'auto dell'appellante alla guida Testimone_3 della sua auto e che “la visibilità era ridottissima per l'intensità della pioggia e perché la strada era in leggera salita…. la macchina era imbarcata nell'acqua e così abbiamo soccorso l' , il Pt_2 teste , passeggero del fratello ha affermato che “ho visto che Testimone_4 Tes_3
l'acqua era arrivata all'interno dell'abitacolo della Suzuki e l' per salire nella nostra Pt_2 vettura è stato costretto a scendere e bagnarsi nella pozza d'acqua che vi insisteva”.
Ciò evidentemente contrasta con la richiamata diligenza espressa nell'atto di citazione del giudizio di primo grado secondo cui l'appellante procedeva a passo d'uomo (pag. 2 citazione) perché in tal caso si sarebbe ben avvenuto di essersi addentrato nell'acqua alta e conseguentemente, avrebbe dovuto arrestare l'auto tempestivamente. Oltretutto la visibilità risultava sgombra poiché, come affermato sempre dall'appellante, le auto che lo precedevano erano distanti perché egli manteneva la distanza di sicurezza (pag. 4 citazione). Già queste testimonianze rendono applicabile l'art. 1227
c.c. invocato da con addebito dell'intera responsabilità dell'accaduto all'appellante. CP_1
In aggiunta ha dimostrato di aver eseguito le opere di pulizia dei pozzetti di scolo delle CP_1 acque, come ben emerge dalla dichiarazione testimoniale del Responsabile del controllo e informazione del traffico (teste il quale ha ben esplicitato i documenti allegati dalla Tes_5 società , attestanti l'avvenuta pulizia del margine destro del manto stradale con due CP_1 passaggi e pulizia anche sui tombini, circostanza che il testimone presume, seppur non evincibile dai grafici a lui mostrati, e che non vi è motivo di ritenere non avvenuta.
Sfornite di prova sono le asserzioni dell'appellante in merito all'inadeguatezza dei tombini di scolo e irrilevante il fatto che il manto stradale sia stato oggetto di lavorazione un mese dopo il sinistro, dal momento che non vi è prova che ciò sia di peso da un erroneo posizionamento o insufficienza degli stessi.
Circa la mancata segnalazione dell'evento, essendosi evidentemente verificato l'allagamento in concomitanza col sinistro, non essendovi prova che prima esso si fosse già manifestato, prova ne sia il fatto che le auto che precedevano l'appellante hanno evidentemente transitato intonse il tratto, non si comprende il motivo per cui avrebbe dovuto segnalare un allagamento non CP_1 presente e non segnalato da nessuno. Dopo l'evento è infatti comparsa la segnalazione (doc.1 fascicolo di primo grado appellata).
Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 avverso la sentenza n. 1870/22 pubblicata il 6.7.22 dal Controparte_1
Tribunale di Bologna
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.100,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.2.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore