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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/04/2024, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3650/2023, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Pietro Pasquale Cannatelli, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis CP_1
c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare C.T.U. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie relative alla revisione della percentuale di invalidità (50%) ed a ricontrollare la mancanza di sussistenza dei requisiti ex art. 4 D.L. 5/2012; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, il sig. , premesso di Parte_1 essere stato riconosciuto invalida civile al 50% sin dalla domanda amministrativa del
1 20.6.2023, senza i requisiti di cui all'art. 4 D. L. 5/2012, impugnava siffatta stima dell' in specie rivendicando la sussistenza del diritto al riconoscimento CP_1 dell'invalidità nel gradiente del 100%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, l'omessa indicazione specifica della prestazione aspirata, con conseguente difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché
l'inapplicabilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo alla domanda giudiziale tesa al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 4 D.L. 5/2012.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza delle preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate dall' . CP_2
2. Anzitutto, in ricorso non è stato espressamente indicato il beneficio economico connesso al requisito sanitario di cui si è chiesto l'accertamento preventivo.
Sul punto, le allegazioni di parte ricorrente risultano generiche poiché riferite al solo grado d'inabilità totale, essendo di contro necessario che l'individuazione della prestazione (ad esempio, assegno mensile d'assistenza o pensione d'inabilità civile) sia oggetto di esplicita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso o che, almeno, se ne possa ricavare aliunde l'espressione, ad esempio attraverso la specificazione del valore monetario della controversia oppure il preciso riferimento normativo alla disposizione di legge che prevede e disciplina la singola provvidenza economica rivendicata.
Occorre precisare che, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità non
2 ammette il mero accertamento del gradiente d'invalidità, reputando sempre necessaria l'espressa indicazione in ricorso della specifica provvidenza economica ad esso collegata (Cassazione civile, sez. VI, 24/11/2021, n. 36382: “… questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato …”; Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2015, n. 8533: “Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso”).
Non è stato, poi, domandato l'accertamento dello status di handicap in condizioni di gravità, che, invece, com'è ovvio, non richiede l'indicazione di una specifica prestazione economica (Cassazione civile, sez. lav., 15/09/2021, n. 24953: “In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. , l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all' art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 , sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate”).
Di contro, non può ritenersi esistente uno status di invalido, rivendicabile in maniera avulsa dall'indicazione di una o più specifiche prestazioni aspirate, e ciò in quanto, a differenza dello status di handicap, non può riscontrarsi un unitario e globale complesso di situazioni giuridiche ad esso ricollegate, attesa la diversità dei requisiti extrasanitari prescritti per le varie provvidenze economiche (requisiti tra cui il reddito,
l'assenza di ricovero in strutture pubbliche, l'inoccupazione o la disoccupazione, i versamenti contributivi ex L. 222/1984, ecc.), provvidenze le quali sono dunque subordinate, nella loro concreta attribuzione, anche ad elementi estranei alla condizione di salute.
In conclusione, tale segmento del ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Stessa sorte segue la domanda di accertamento del requisito sanitario per il beneficio del c.d. contrassegno invalidi ex art. 4 D. L. 5/2012.
In tema, vanno condivisi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito, la quale ha evidenziato che l'accertamento del
3 requisito sanitario ai fini di cui all'art. 4 D. L. 5/2012 non può essere ricondotto alle previsioni tassative di cui all'art. 445 bis co. 1 c.p.c., poiché tale norma individua l'ambito di applicabilità di una condizione di procedibilità, stabilita dal successivo co.
2 in via eccezionale e, dunque, non estensibile in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., dott.ssa
Ricchezza, sentenza n. 364/2024 del 12.2.2024: “…il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è azionabile esclusivamente per le ipotesi ivi contemplate e l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 4 del d.l. n. 5/2012, sicuramente non rientrano nell'accertamento che consente l'esaurimento della condizione di procedibilità”; Tribunale di Nola, sez. lav., dott.ssa Naldi, sentenza n. 519.2021 del 10.3.2021: “La domanda va dichiarata inammissibile. Si è visto che parte ricorrente chiede in questa sede l'accertamento tecnico preventivo della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento … dei benefici di cui all'art 4
DL n.5/2012. A mente del suddetto art. “I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo
20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'…” Ebbene, come noto, l'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98 (conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111), ha introdotto, nel corpo del codice di procedura civile,
l'art. 445 bis c.p.c. che prevede uno speciale procedimento per alcune tipologie di controversie. Il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c si applica, per espressa disposizione normativa, alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità nonchè pensione di inabilità ed assegno di invalidità di cui alla legge 222/1984. … Restano escluse pertanto, in forza dell'interpretazione letterale della norma, tutte le altre controversie previdenziali nella quali pure si controverte di invalidità, quali, ad esempio quelle di cui all'art. 1 dlg.vo 30.12.1992 n. 503
(pensioni di vecchiaia anticipata in favore di invalidi in misura non inferiore all'80%) le pensioni ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili (cfr. Art. 13 r.d. 636/1939) nonché il cd. assegno di accompagnamento ex art. 5 legge 222/84. Inoltre il riferimento della norma all'art. 10, c. 6 bis, legge C 2 dicembre 2005, n. 248, lascia intendere che parte necessaria del procedimento debba essere CP_1
e pertanto ne va esclusa l'applicazione - non potendosi fare ricorso ad una sua interpretazione analogica, trattandosi di normativa eccezionale limitativa dell'accesso alla tutela giurisdizionale - in tutti i casi in cui la soglia invalidante sia fissata dall'ordinamento ai fini del riconoscimento di altre utilità ad opera di altri soggetti, quali, ad esempio, l'esenzione dal ticket disposta dalle aziende sanitarie provinciali, ovvero l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, di competenza delle Regioni. In conclusione, in base al tenore letterale della disposizione testè richiamata, deve ritenersi che l'elencazione contenuta in tale articolo in ordine alla tipologia di controversie è tassativa e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione analogica. In latri termini non può essere utilizzato il procedimento di ATP per l'accertamento del requisito sanitario volto all'ottenimento delle “provvidenze economiche di cui alla L.104/92, (ovvero del contrassegno invalidi,
4 nonche' delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabili), trattandosi di tipologia di prestazione / beneficio non espressamente menzionata nell'art. 445 bis c.p.c. Ne discende l'inammissibilità della presente domanda”; Tribunale di Foggia, sez. lav., dott. Antonucci, sentenza n. 3107/2023 del 25.10.2023: “Circa la sussistenza del requisito sanitario necessario al rilascio del contrassegno invalidi, sosta agevolata, parcheggio riservato, ossia “un'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” (cfr. art. 381, comma 3, DPR 495/1992), non si ravvisa la presenza in atti di domande amministrative volte ad ottenere quanto indicato sub b), c), d),
e) dell'atto introduttivo e, comunque, la domanda non può essere proposta nelle forme dell'accertamento tecnico preventivo. Come già ritenuto da questo Ufficio (tra le altre sentenza
2066/2022) il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. può essere presentato solo nei casi che rientrino nelle ipotesi di “invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222”, a cui consegua una prestazione di natura economica, come si evince dal tenore del comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c.. (e così il riconoscimento dell'assegno, della pensione, dell'indennità di accompagnamento e simili)”).
Inoltre, limitatamente all'ordinario giudizio di merito introdotto per ottenere il medesimo beneficio del contrassegno invalidi, la giurisprudenza ha anche sottolineato la necessità della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 381 co. 3
D.P.R. 495/1992, e della domanda giudiziaria di condanna, nei confronti della competente Autorità amministrativa, non essendo consentita la proposizione di domande di mero accertamento sanitario, in relazione ad un elemento frazionistico di una fattispecie complessa (Tribunale di Foggia, sez. lav., dott. , sentenza n. Per_1
536/2023 del 15.2.2023: “Vi è dunque un chiaro rapporto di strumentalità tra l'accertamento del requisito sanitario e la prestazione (in senso lato) che si intende ottenere, ovvero, per quanto ancora interessa, il rilascio del contrassegno invalidi di cui all'art. 381, comma 2, D.P.R. n. 495/1992 (avendo parte ricorrente espressamente rinunciato, nelle note scritte da ultimo depositate, alla domanda di accertamento del requisito sanitario sotteso alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità). In definitiva, la parte ricorrente ha inteso esperire – seguendo le forme del processo ordinario di cognizione (ex art. 442 c.p.c.) – un'azione di mero accertamento del requisito sanitario, senza proporre, in via cumulativa, alcuna domanda di condanna finalizzata al conseguimento del beneficio innanzi indicato.
4. Così qualificata l'odierna azione, va richiamato quanto statuito da Cass. Sez. Un. n. 12903 del 13.5.2021 (e la giurisprudenza ivi citata, segnatamente
Cass. Sez. Un. n. 18271 dell'8.7.2019 e Cass. Sez. Un. n. 7830 del 14.4.2020), i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti … 5. Nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata – come detto – a proporre una domanda di mero accertamento, svincolata da una conseguenziale domanda di condanna (da proporsi, quest'ultima, nei confronti dell'Ente preposto al rilascio del CP_ contrassegno invalidi), omettendo, altresì, di documentare – come pure eccepito dall' – la presentazione di una specifica domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il suddetto contrassegno … Alla stregua della surrichiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l'interessato presenti apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza, onde ottenere il rilascio del
5 contrassegno invalidi. Ne deriva che – non rinvenendosi, già sul piano amministrativo, una specifica domanda indirizzata all'Ente preposto all'adozione del provvedimento autorizzativo – non può dirsi proponibile un'ordinaria azione di mero accertamento del requisito sanitario in questione (ossia la sussistenza di un'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta), giacchè quest'ultimo costituisce solo un elemento frazionistico della complessa fattispecie costitutiva del diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr., in tal senso, nell'ipotesi di domanda avente ad oggetto il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici, Cass. Sez. Lav. n. 25395 del 12.12.2016; v. pure Cass. n. 13491/2013; Cass. n.
2011/2015)”).
Ebbene, la carenza di specifica domanda amministrativa ben potrebbe rilevare anche nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, avendo la giurisprudenza di legittimità sancito che, in assenza, il ricorso che lo introduce è affetto da improponibilità, non sanabile attraverso l'avvenuta proposizione di una domanda amministrativa finalizzata ad una diversa prestazione (Cass. civ., sez. VI, 09/08/2017, n. 19767: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio”; conformi: Cass. n. 403/2020; Cass. n.
11438/2017; Cass. n. 14020/2015; Cass. n. 6590/2014; Cass. n. 504/2010; Cass. n.
5149/2004; Cass. n. 11765/2004).
Anche tale segmento della domanda di si rivela, perciò, inammissibile. CP_4
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura in mero rito della presente pronuncia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 5.4.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3650/2023, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Pietro Pasquale Cannatelli, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis CP_1
c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare C.T.U. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie relative alla revisione della percentuale di invalidità (50%) ed a ricontrollare la mancanza di sussistenza dei requisiti ex art. 4 D.L. 5/2012; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, il sig. , premesso di Parte_1 essere stato riconosciuto invalida civile al 50% sin dalla domanda amministrativa del
1 20.6.2023, senza i requisiti di cui all'art. 4 D. L. 5/2012, impugnava siffatta stima dell' in specie rivendicando la sussistenza del diritto al riconoscimento CP_1 dell'invalidità nel gradiente del 100%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva, tra l'altro, l'omessa indicazione specifica della prestazione aspirata, con conseguente difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonché
l'inapplicabilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo alla domanda giudiziale tesa al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 4 D.L. 5/2012.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza delle preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate dall' . CP_2
2. Anzitutto, in ricorso non è stato espressamente indicato il beneficio economico connesso al requisito sanitario di cui si è chiesto l'accertamento preventivo.
Sul punto, le allegazioni di parte ricorrente risultano generiche poiché riferite al solo grado d'inabilità totale, essendo di contro necessario che l'individuazione della prestazione (ad esempio, assegno mensile d'assistenza o pensione d'inabilità civile) sia oggetto di esplicita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso o che, almeno, se ne possa ricavare aliunde l'espressione, ad esempio attraverso la specificazione del valore monetario della controversia oppure il preciso riferimento normativo alla disposizione di legge che prevede e disciplina la singola provvidenza economica rivendicata.
Occorre precisare che, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità non
2 ammette il mero accertamento del gradiente d'invalidità, reputando sempre necessaria l'espressa indicazione in ricorso della specifica provvidenza economica ad esso collegata (Cassazione civile, sez. VI, 24/11/2021, n. 36382: “… questa Corte di legittimità, da ultimo con Cass. nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019, ha infatti precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. c.p.c., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato …”; Cassazione civile, sez. lav., 27/04/2015, n. 8533: “Con la novella del 2011 il legislatore ha introdotto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, ma sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso”).
Non è stato, poi, domandato l'accertamento dello status di handicap in condizioni di gravità, che, invece, com'è ovvio, non richiede l'indicazione di una specifica prestazione economica (Cassazione civile, sez. lav., 15/09/2021, n. 24953: “In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. , l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all' art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 , sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate”).
Di contro, non può ritenersi esistente uno status di invalido, rivendicabile in maniera avulsa dall'indicazione di una o più specifiche prestazioni aspirate, e ciò in quanto, a differenza dello status di handicap, non può riscontrarsi un unitario e globale complesso di situazioni giuridiche ad esso ricollegate, attesa la diversità dei requisiti extrasanitari prescritti per le varie provvidenze economiche (requisiti tra cui il reddito,
l'assenza di ricovero in strutture pubbliche, l'inoccupazione o la disoccupazione, i versamenti contributivi ex L. 222/1984, ecc.), provvidenze le quali sono dunque subordinate, nella loro concreta attribuzione, anche ad elementi estranei alla condizione di salute.
In conclusione, tale segmento del ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Stessa sorte segue la domanda di accertamento del requisito sanitario per il beneficio del c.d. contrassegno invalidi ex art. 4 D. L. 5/2012.
In tema, vanno condivisi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito, la quale ha evidenziato che l'accertamento del
3 requisito sanitario ai fini di cui all'art. 4 D. L. 5/2012 non può essere ricondotto alle previsioni tassative di cui all'art. 445 bis co. 1 c.p.c., poiché tale norma individua l'ambito di applicabilità di una condizione di procedibilità, stabilita dal successivo co.
2 in via eccezionale e, dunque, non estensibile in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., dott.ssa
Ricchezza, sentenza n. 364/2024 del 12.2.2024: “…il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è azionabile esclusivamente per le ipotesi ivi contemplate e l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 4 del d.l. n. 5/2012, sicuramente non rientrano nell'accertamento che consente l'esaurimento della condizione di procedibilità”; Tribunale di Nola, sez. lav., dott.ssa Naldi, sentenza n. 519.2021 del 10.3.2021: “La domanda va dichiarata inammissibile. Si è visto che parte ricorrente chiede in questa sede l'accertamento tecnico preventivo della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento … dei benefici di cui all'art 4
DL n.5/2012. A mente del suddetto art. “I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo
20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonche' per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilita'…” Ebbene, come noto, l'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio
2011, n. 98 (conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111), ha introdotto, nel corpo del codice di procedura civile,
l'art. 445 bis c.p.c. che prevede uno speciale procedimento per alcune tipologie di controversie. Il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c si applica, per espressa disposizione normativa, alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità nonchè pensione di inabilità ed assegno di invalidità di cui alla legge 222/1984. … Restano escluse pertanto, in forza dell'interpretazione letterale della norma, tutte le altre controversie previdenziali nella quali pure si controverte di invalidità, quali, ad esempio quelle di cui all'art. 1 dlg.vo 30.12.1992 n. 503
(pensioni di vecchiaia anticipata in favore di invalidi in misura non inferiore all'80%) le pensioni ai superstiti in favore di soggetti maggiorenni inabili (cfr. Art. 13 r.d. 636/1939) nonché il cd. assegno di accompagnamento ex art. 5 legge 222/84. Inoltre il riferimento della norma all'art. 10, c. 6 bis, legge C 2 dicembre 2005, n. 248, lascia intendere che parte necessaria del procedimento debba essere CP_1
e pertanto ne va esclusa l'applicazione - non potendosi fare ricorso ad una sua interpretazione analogica, trattandosi di normativa eccezionale limitativa dell'accesso alla tutela giurisdizionale - in tutti i casi in cui la soglia invalidante sia fissata dall'ordinamento ai fini del riconoscimento di altre utilità ad opera di altri soggetti, quali, ad esempio, l'esenzione dal ticket disposta dalle aziende sanitarie provinciali, ovvero l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, di competenza delle Regioni. In conclusione, in base al tenore letterale della disposizione testè richiamata, deve ritenersi che l'elencazione contenuta in tale articolo in ordine alla tipologia di controversie è tassativa e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione analogica. In latri termini non può essere utilizzato il procedimento di ATP per l'accertamento del requisito sanitario volto all'ottenimento delle “provvidenze economiche di cui alla L.104/92, (ovvero del contrassegno invalidi,
4 nonche' delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabili), trattandosi di tipologia di prestazione / beneficio non espressamente menzionata nell'art. 445 bis c.p.c. Ne discende l'inammissibilità della presente domanda”; Tribunale di Foggia, sez. lav., dott. Antonucci, sentenza n. 3107/2023 del 25.10.2023: “Circa la sussistenza del requisito sanitario necessario al rilascio del contrassegno invalidi, sosta agevolata, parcheggio riservato, ossia “un'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” (cfr. art. 381, comma 3, DPR 495/1992), non si ravvisa la presenza in atti di domande amministrative volte ad ottenere quanto indicato sub b), c), d),
e) dell'atto introduttivo e, comunque, la domanda non può essere proposta nelle forme dell'accertamento tecnico preventivo. Come già ritenuto da questo Ufficio (tra le altre sentenza
2066/2022) il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. può essere presentato solo nei casi che rientrino nelle ipotesi di “invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222”, a cui consegua una prestazione di natura economica, come si evince dal tenore del comma 5 dell'art. 445 bis c.p.c.. (e così il riconoscimento dell'assegno, della pensione, dell'indennità di accompagnamento e simili)”).
Inoltre, limitatamente all'ordinario giudizio di merito introdotto per ottenere il medesimo beneficio del contrassegno invalidi, la giurisprudenza ha anche sottolineato la necessità della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 381 co. 3
D.P.R. 495/1992, e della domanda giudiziaria di condanna, nei confronti della competente Autorità amministrativa, non essendo consentita la proposizione di domande di mero accertamento sanitario, in relazione ad un elemento frazionistico di una fattispecie complessa (Tribunale di Foggia, sez. lav., dott. , sentenza n. Per_1
536/2023 del 15.2.2023: “Vi è dunque un chiaro rapporto di strumentalità tra l'accertamento del requisito sanitario e la prestazione (in senso lato) che si intende ottenere, ovvero, per quanto ancora interessa, il rilascio del contrassegno invalidi di cui all'art. 381, comma 2, D.P.R. n. 495/1992 (avendo parte ricorrente espressamente rinunciato, nelle note scritte da ultimo depositate, alla domanda di accertamento del requisito sanitario sotteso alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità). In definitiva, la parte ricorrente ha inteso esperire – seguendo le forme del processo ordinario di cognizione (ex art. 442 c.p.c.) – un'azione di mero accertamento del requisito sanitario, senza proporre, in via cumulativa, alcuna domanda di condanna finalizzata al conseguimento del beneficio innanzi indicato.
4. Così qualificata l'odierna azione, va richiamato quanto statuito da Cass. Sez. Un. n. 12903 del 13.5.2021 (e la giurisprudenza ivi citata, segnatamente
Cass. Sez. Un. n. 18271 dell'8.7.2019 e Cass. Sez. Un. n. 7830 del 14.4.2020), i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti … 5. Nel caso di specie, la parte ricorrente si è limitata – come detto – a proporre una domanda di mero accertamento, svincolata da una conseguenziale domanda di condanna (da proporsi, quest'ultima, nei confronti dell'Ente preposto al rilascio del CP_ contrassegno invalidi), omettendo, altresì, di documentare – come pure eccepito dall' – la presentazione di una specifica domanda amministrativa finalizzata ad ottenere il suddetto contrassegno … Alla stregua della surrichiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l'interessato presenti apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza, onde ottenere il rilascio del
5 contrassegno invalidi. Ne deriva che – non rinvenendosi, già sul piano amministrativo, una specifica domanda indirizzata all'Ente preposto all'adozione del provvedimento autorizzativo – non può dirsi proponibile un'ordinaria azione di mero accertamento del requisito sanitario in questione (ossia la sussistenza di un'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta), giacchè quest'ultimo costituisce solo un elemento frazionistico della complessa fattispecie costitutiva del diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr., in tal senso, nell'ipotesi di domanda avente ad oggetto il riconoscimento dei contributi figurativi ai fini pensionistici, Cass. Sez. Lav. n. 25395 del 12.12.2016; v. pure Cass. n. 13491/2013; Cass. n.
2011/2015)”).
Ebbene, la carenza di specifica domanda amministrativa ben potrebbe rilevare anche nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, avendo la giurisprudenza di legittimità sancito che, in assenza, il ricorso che lo introduce è affetto da improponibilità, non sanabile attraverso l'avvenuta proposizione di una domanda amministrativa finalizzata ad una diversa prestazione (Cass. civ., sez. VI, 09/08/2017, n. 19767: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio”; conformi: Cass. n. 403/2020; Cass. n.
11438/2017; Cass. n. 14020/2015; Cass. n. 6590/2014; Cass. n. 504/2010; Cass. n.
5149/2004; Cass. n. 11765/2004).
Anche tale segmento della domanda di si rivela, perciò, inammissibile. CP_4
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura in mero rito della presente pronuncia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 5.4.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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