Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1522/2024, estensore dott. Lombardi, discussa all'udienza collegiale del 28/11/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 CONTI MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in VIA PALEOCAPA, 6 MILANO, presso il primo difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIVITELLI CP_1 C.F._1 VALENTINA, dell'avv. QUADRIO FRANCESCA, e dell'avv. CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 18 20129 MILANO presso i difensori APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione: nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1522/2024 del 22.3.2024, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'appellato a restituire tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga confermata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla non incidenza di queste sulla retribuzione feriale e, con compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto domandato in ricorso, rigettare le domande avversarie;
”
Per parte appellata: “- Dichiarare inammissibile, manifestamente infondato e comunque respingere, perché
1
- Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1522/2024, ha accolto il ricorso del lavoratore, capotreno alle dipendenze di , che domandava l'accertamento del suo diritto alla retribuzione di Parte_1 ciascun giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, comprensiva sia della Part indennità di assenza dalla residenza, sia della (detratto l'importo fisso di € 4,50 già riconosciuto) sia della indennità di scorta vetture eccedenti che della indennità di controlleria per il periodo gennaio 2019 – ottobre 2023.
Richiamato il precedente di questa Corte n. 397/2022 reso in fattispecie sovrapponibile, il primo giudice ha ritenuto che occorra garantire la tendenziale coincidenza tra la retribuzione percepita nel periodo di ferie e quella percepita ordinariamente, ricomprendendovi – nella logica teleologica di evitare l'effetto dissuasivo – tutti gli emolumenti che si possono definire intrinsecamente e imprescindibilmente collegati alla esecuzione abituale delle incombenze del lavoratore. Rientrano in tale definizione tutte le indennità oggetto di causa. Il parametro di incidenza (36%) quantificato dal lavoratore dimostra la dissuasività nel caso concreto, anche se la valutazione è da compiersi in astratto. Anche la ulteriore eccezione sollevata dalla resistente relativa al limite delle quattro settimane di ferie annue è stata disattesa, ritenendo che il periodo minimo di ferie di matrice europea corrisponda a 28 giorni.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha impugnato il capo della sentenza che sembra discostarsi dalla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie annuali.
In sintesi, la retribuzione feriale non deve necessariamente avere riguardo ad una nozione di onnicomprensività inclusiva di tutte le voci corrisposte durante il periodo di attività, venendo in rilievo unicamente la paragonabilità del livello retributivo rispetto ai periodi di lavoro;
solo una diminuzione della retribuzione feriale idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con il diritto dell'unione. La sentenza va riformata nella parte in cui, muovendo da una interpretazione errata e parziale dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Cassazione, non riconosce l'assenza di contrasto, in concreto, delle disposizioni della contrattazione collettiva con norme inderogabili di legge. Nel caso in esame non vi è contrasto tra norma contrattuale collettiva e norma primaria comunitaria, avendo la prima semplicemente riempito e data concreta attuazione alla seconda in un ambito da essa volutamente non definito.
Quanto alle singole indennità oggetto di causa, queste hanno natura risarcitoria e/o occasionale essendo correlate a disagi ovvero a specifiche straordinarie modalità di esecuzione della prestazione, peraltro oggettivamente non patite dal lavoratore durante le ferie. Infatti, l'indennità di assenza dalla residenza ha natura risarcitoria, come conferma la sua esclusione dal regime fiscale e contributivo;
la IUP non è esclusa, bensì sostituita, nelle giornate di ferie, dalla
IUP giornaliera fissa il cui ammontare è stato calcolato, in sede di contrattazione collettiva, sulla media degli importi riconosciuti a titolo di IUP variabile.
2 Quanto alla indennità di scorta vetture eccedenti e al premio per scoperta irregolarità, la prima è emolumento del tutto eventuale ed occasionale, in ragione della “composizione bloccata” del convoglio.
Quanto al premio per la scoperta di irregolarità, tale voce non compensa alcun disagio legato alla mansione ma costituisce un incentivo di tipo eventuale e variabile, legato alla repressione dell'evasione tariffaria. L'aleatorietà dell'emolumento deriva dalla circostanza, del tutto estranea alla volontà sia del lavoratore che della società, che un utente salga a bordo sprovvisto di titolo di viaggio. Con la seconda censura, ripropone le eccezioni in merito ai conteggi, rimarcando che il raffronto dell'incidenza va fatto su base annua e non mensile. In particolare, per quanto concerne il limite delle quattro settimane di ferie annue, queste corrispondono a 20 giorni lavorativi e non 28 come riportato in sentenza. Nel caso di specie nel periodo oggetto di causa i giorni di ferie complessivi sono 93, di cui solo 88 coperti dalla garanzia comunitaria.
Parimenti errata la statuizione relativa alla non utilizzabilità del divisore 26, sul quale è strutturata contrattualmente la retribuzione mensile. Con il terzo motivo ha lamentato la omessa pronuncia in relazione all'eccepita applicabilità della clausola di inscindibilità contenuta nel CCNL. Infine, ha riproposto la eccezione di prescrizione quinquennale, per cui sono prescritte le somme relative al periodo antecedente il 31/5/2018.
Si è costituito il lavoratore difendendo la sentenza sotto tutti i profili di censura.
All'udienza del 28 novembre 2024 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello non è fondato e deve essere rigettato.
La questione controversa è stata oggetto di numerose pronunce di questa Corte territoriale (tra le tante, n. 1470/2021, n. 397/2022, n. 432/2022, n. 812/2022, n. 814/2022), e da ultimo è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 13932 e 13972/2024, che hanno confermato le pronunce di questa Corte n. 1470/2021 e n. 966/2022, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattandosi di fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, in relazione al primo motivo di gravame. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato (sent. n. 13932/2024, in cui i lavoratori, come nel caso in esame, erano inquadrati come capotreno): “Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n.
88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, nonché, con riguardo al personale CP_2 navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, LL;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). Parte_3
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo,
3 anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021). 16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL
Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass.
n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021).
19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn.
2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2
023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un
4 deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26 È stato affermato che "/a retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
LL cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. CGUE Torsten
HE cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten HE cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"
(sent. CGUE LL cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE OC cit., par 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza -
5 art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012 e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali 2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.”
Nel caso concreto il lavoratore, nel periodo oggetto di causa, ha subito una decurtazione stipendiale consistente, come è agevole ricavare dallo specchietto riepilogativo contenuto nei conteggi prodotti (cfr. doc. 10 fasc. appellato) con una media annua sempre superiore ai cinquecento euro, che se paragonata alla retribuzione media goduta nel periodo (cfr. doc. 2 fasc. appellato) dimostra che l'effetto dissuasivo potenziale è sussistente, non potendosi dire che tali differenze siano irrisorie o trascurabili, come, peraltro, già ritenuto dal giudice a quo.
Anche il motivo con il quale l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della correttezza dei conteggi di controparte va respinto. Nello specifico, l'appellante sostiene che, al fine di ottenere un importo medio giornaliero delle competenze accessorie in questione, il totale delle indennità percepite dovrebbe essere diviso, come previsto dall'art. 68 punto 6 CCNL “convenzionalmente per 26” anziché per il numero dei giorni effettivi di servizio, come da conteggi della parte appellata. L'assunto non è condivisibile. L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”. A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione 1.1. Sono elementi della retribuzione: a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità; c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”. La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione: (...) d) salario professionale”. Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza Torsten HE, punto 37). Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il Collegio che costituendosi in primo grado la società si è limitata ad eccepire che nel periodo oggetto di causa, i giorni di ferie complessivi erano 93, di cui solo 88 coperti dalla garanzia comunitaria. L'eccezione così formulata è del tutto generica, non essendo state individuate in modo specifico quali
6 sarebbero le giornate che supererebbero tale periodo minimo, tenuto conto che le ferie maturate in un anno possono anche essere fruite negli anni successivi e che era onere di provarne la non Parte_1 computabilità. La domanda proposta dal lavoratore, infatti, si fonda sulla allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie, ed in buona sostanza lamenta un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte della Società; la corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di aver esattamente adempiuto. In difetto di tale prova, la censura non merita accoglimento. Quanto alla omessa pronuncia in relazione alla eccepita clausola di inscindibilità (terzo motivo di appello), deve disattendersi l'argomentazione riproposta in questa sede da , in quanto Parte_1 l'inscindibilità delle clausole contrattuali presuppone la validità delle clausole stesse, non essendo concesso alla contrattazione collettiva di derogare ad una disposizione imperativa (cfr. Cass. 27920/21).
Quanto al motivo di gravame relativo alla prescrizione, deve rilevarsi che lo stesso appare del tutto inconferente, posto che il periodo oggetto di domanda va dal 2019 al 2023, sicchè risulta evidente che, a prescindere dalla decorrenza o meno del termine estintivo in costanza di rapporto, alcuna prescrizione quinquennale poteva dirsi maturata, avendo il lavoratore rivendicato il pagamento anche nelle giornate di ferie delle indennità in questione con pec del 31/5/2023.
In ogni caso, in tema di prescrizione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza già precedentemente richiamata, ove si legge: “Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). 34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.”
7 Il Collegio condivide pienamente tale conclusione, confermativa dell'orientamento in precedenza assunto da questa Corte (cfr. ad es. sentenza n. 376/2019).
Le argomentazioni spese da a confutazione di detto principio giurisprudenziale non Parte_1 inducono ad un ripensamento nel senso auspicato dall'appellante, tenuto anche conto che recentemente (ord. n. 6840/2023) i giudici di legittimità hanno affermato, proprio in relazione al tema specifico della censura in esame, che il “Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
Per tutte le considerazioni esposte la sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, tenuto conto della serialità della fattispecie, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1522/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 1.500 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 28/11/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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