Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01913/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel SA RG, non costituito in giudizio;
nei confronti
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, di Torrenti Vesuviani e dell'Irno, Provincia di ER, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Nocera Inferiore n. 1635/2023 pubblicata il 26.07.2023 rep.1972/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di parte ricorrente depositata in data 16.04.2025;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n.1635/2023 pubblicata il 26.07.2023 rep.1972/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore, accogliendo il ricorso avente ad oggetto la domanda di condanna al risarcimento dei danni rivenienti da insidia stradale proposta dall’odierno ricorrente contro il Comune di Castel SA RG ha condannato il Comune intimato “ al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 6.131,13oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza. ” Il Comune è stato altresì condannato “ al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che si liquidano in € 214,00 per spese vive, € 2.800,00 per competenze professionali, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovute, (…) . Il Giudice civile ha altresì disposto che “ le spese di C.T.U. restano a definitivo carico del Comune di Castel SA RG .” Infine ha compensato nel resto ed integralmente le spese del giudizio, tra la parte attrice ed il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno-Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno e la Provincia di ER, nonché tra questi ultimi ed il Comune di Castel SA RG.
Unitamente all’ordinanza di correzione n. del 22/01/2024 - con cui la predetta sentenza è stata corretta limitatamente alla sola attribuzione delle spese da corrispondere direttamente al ricorrente e non più al difensore del giudizio di merito antistatario - in data 02.02.2024 la sentenza n. 1635/2023 è stata notificata dal Sig. -OMISSIS- al Comune soccombente in giudizio ed è passata in giudicato il 22.07.2024, come da certificazione datata 31.10.2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, versata in atti.
2. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione comunale, con il presente ricorso, notificato in data 12.11.2024 e depositato in data 25.11.2024, il Sig. -OMISSIS- ha chiesto al Tribunale di:
- ordinare al Comune di Castel san RG di dare esecuzione al giudicato entro il termine di quindici giorni, nominando fin da subito un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'Amministrazione alla scadenza del predetto termine;
- dichiarare la nullità di qualsiasi eventuale provvedimento emesso in violazione o in elusione del giudicato nascente dalla sentenza civile sopra citata;
- condannare l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato a far data dalla notifica della sentenza di ottemperanza;
- condannare il Comune di Castel SA RG al pagamento delle spese di giudizio;
- trasmettere la sentenza alla competente Procura presso la Corte dei Conti per l’asserita sussistenza di un danno erariale.
3. Il Comune intimato e gli enti controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
4. Con memoria del 16.04.2025 il ricorrente ha versato in atti documentazione comprovante l’intervenuto adempimento del giudicato per cui è causa, dando atto che il Comune di Castel SA RG “ ha versato la complessiva somma di €.11.259,57 così imputata: mandato di pagamento n.3232 €.6131,13 sorta capitale liquidata in sentenza; Mandato di pagamento 3233 €.273,38 interessi legali fino al 30.11.2024; Mandato n.3234 €.3.348,80 compensi liquidati in sentenza; Mandato 3235 €.1.506,26 (€.88,00 spese di ctu - €.214,00 per altre spese esenti liquidate in sentenza - €.282,26 per compenso atto di precetto - €.210,00 per tassa di registrazione sentenza) ”.
La parte ha altresì insistito nella richiesta di condanna alle spese di lite assumendo che “ l’intero procedimento di ottemperanza, nel quale sono state necessarie anche attività collaterali aggiuntive di accesso agli atti per comprendere l’imputazione dei pagamenti sopravenuti, ha fatto maturare il diritto alla rifusione delle spese di tale procedimento a causa della soccombenza quantomeno virtuale del Comune di Castel SA RG che, non ottemperando al giudicato, ha reso necessaria l’introduzione e lo svolgimento del presente giudizio. ”
5. Alla camera di consiglio del 10.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene che dalla produzione documentale versata in giudizio dalla parte ricorrente e dalla condotta processuale del Comune intimato che, non costituendosi in giudizio nulla ha aggiunto, osservato o controdedotto rispetto a quanto ivi contenuto, si evinca che l’Ente abbia dato esecuzione integrale al titolo ottemperando e che la pretesa di chi ricorre in giudizio sia stata soddisfatta.
Ciò consente al Tribunale, pertanto, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
7. Il Collegio ritiene, inoltre, che dall’esaustività e completezza dell’esecuzione del titolo ottemperando, avvenuta a distanza di un periodo non eccessivo rispetto al passaggio in giudicato dello stesso (22.07.2024), seppur dopo la notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio (12.11.2024), debba trarsi il convincimento in ordine alla sussistenza di giustificati motivi atti a legittimare la compensazione delle spese di giudizio secondo il tenore dell’art. 92 c.p.c., al netto del contributo unificato, da porre a carico dell’amministrazione comunale di Castel SA RG.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di ER, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.;
- compensa le spese.
Condanna il Comune di Castel SA RG al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.