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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4499/2021
Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza dell'8.4.2025
Alle ore 11.00, innanzi alla Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi: per parte ricorrente nessuno è comparso. È presente l'avv. Antonio De Simone in sostituzione dell'avv. IT OM per parte opposta il quale dichiara di avere interesse alla definizione della causa.
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
L'avv. De Simone, per parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del d.i. opposto.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 08.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Azzurra
Guerra, uditi i procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4499/2021 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 944/2021 emesso dal Tribunale di Trani il 14.6.2021 vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Matera e Parte_1
Antonio gaudio, in virtù di procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica sottoscritta con firma digitale;
OPPONENTE
Contro
in persona del suo procuratore speciale, dott. , Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. IT OM in virtù di procura alle liti sottoscritta digitalmente e autenticata con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.4.2022
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle Parti: come da verbale in atti
***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 944/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto ad il pagamento Parte_1 in favore di della complessiva somma di € 33.093,79 oltre interessi come Controparte_1
da domanda e spese di lite. Più precisamente, la suddetta somma ingiunta rinviene dal contratto di prestito personale n. 059199689 stipulato il 2.7.2018 per l'ammontare di €
32.241,75 ( di cui € 2.241,75 a titolo di assicurazione) da restituirsi in 120 rate mensili da €
378,50. A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente ha eccepito: - incertezza delle somme da versarsi;
non conformità della copia del contratto prodotta in giudizio all'originale; -
inidoneità dell'estratto conto a fornire prova del quantum;
- nullità del contratto per mancata consegna di copia all'opponente. Ha concluso, quindi, chiedendo la revoca del titolo monitorio con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 6.4.2022 ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e lo svolgimento del tentativo di mediazione, concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è
stata istruita in via documentale. La causa è stata rinviata più volte, dai precedenti istruttori,
per la precisazione delle conclusioni. All'odierna udienza, fatte precisare le conclusioni, le parti sono state invitate a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Dopo
la discussione orale, la causa è stata decisa nei modi di legge.
***MOTIVI DI DIRITTO***
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice ed, in particolare, senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto, ovvero, su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
La particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, nel senso che non esonera colui che fa valere un proprio diritto dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Tanto premesso, dal compendio probatorio disponibile (cfr.: contratto di prestito personale -
docc. 1 allegato al ricorso monitorio;
piano di ammortamento- doc. 2 fascicolo monitorio;
lettera di decadenza dal beneficio del termine- doc. 3 del fascicolo monitorio;
estratto conto–
doc. 4 del fascicolo monitorio) si evince che - con contratto di prestito Controparte_1
personale stipulato il 2.7.2018 – concesse a la somma di € 32.241,75 ( Parte_1
tan 6,91 e taeg 7,65), oltre interessi pari a complessivi € 12.678,25 e spese pari ad € 774,00
(i.e. spese istruttoria, bolli) da restituirsi in 120 rate da € 378,50. La richiesta di finanziamento riporta a margine la firma di L'accettazione della proposta è del Parte_1
14.7.2018.
Nell'atto di opposizione, l'opponente ha disconosciuto la conformità del contratto depositato telematicamente all'originale.
Come noto, l'art. 2719 c.c. stabilisce che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa
efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Non appare superfluo rilevare che, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non può essere limitato ad una censura generica (che si risolve in una mera clausola di stile), ma deve avvenire attraverso l'indicazione precisa degli elementi dai quali emerge la difformità tra il documento disconosciuto rispetto agli originali, quindi attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Come precisato dalla Suprema Corte “ In tema di prova documentale, il disconoscimento delle
copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell' art. 2719 c.c. , impone che,
pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga
compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed
univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello
prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile
né generiche asserzioni” ( cfr. Cass., 20.6.2019, n. 16557).
Nel caso di specie, sebbene la abbia tempestivamente disconosciuto formalmente ai Pt_1
sensi dell'art. 2719 c.c. le copie del contratto prodotte in giudizio in copia fotostatica,
avanzando tale eccezione nell'atto di citazione (cfr., pag. 4) e reiterandola nei successivi scritti, deve rilevarsi che tale contestazione di conformità all'originale del contratto prodotto in giudizio non è adeguatamente motivata, non essendo specificamente indicati gli elementi da cui poter desumere gli estremi della negazione della genuinità della copia. Parte opponente si è infatti limitata a sostenere una generica falsità del documento, o comunque la sua non conformità all'originale, senza però indicare in che cosa la copia differisca dall'originale o quali siano gli elementi concreti per ritenerla addirittura falsa.
Pertanto, non potendosi ritenere la documentazione prodotta in copia adeguatamente disconosciuta ex art. 2719 c.c., la stessa dev'essere considerata - in virtù della medesima disposizione - conforme all'originale.
Smentita documentalmente è l'eccezione di mancata consegna della documentazione contrattuale, in quanto, nella copia prodotta in giudizio vi è attestazione, sottoscritta dalla
, di aver ricevuto copia della richiesta di finanziamento, completa di ogni sua parte. Pt_1
Non vi è dubbio, inoltre, sull'intervenuta erogazione delle somme, tanto che l'opponente ha provveduto al pagamento di 20 rate di finanziamento.
Ebbene, accertata l'erogazione delle somme da parte di in favore Controparte_1
dell'opponente, vi è che quest'ultima - su cui ricadeva il relativo incombente - non ha fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione restitutoria, né ha allegato e provato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa,
limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio e connotate da un elevato grado di genericità,
che risultano agevolmente smentite dalla documentazione prodotta dalla Banca opposta, e di cui sopra si è dato conto. dA tal fine, mette conto osservare che l' art. 50 TUB, invocato dall'opponente, è norma di favore per la Banca che agisca in via monitoria per contratti di conto corrente ed accessorie aperture di credito, consente di avvalersi dell' estratto conto
(almeno dell'ultimo, secondo la frequenza prevista in contratto) certificato da un dirigente,
che ne dichiari la conformità alle scritture contabili;
l' estratto conto richiesto dall' art. 50 Tub
è, come noto, un documento contabile consistente in un prospetto in cui vengono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo o passivo: un documento che, in sostanza, esprime il risultato di tutte le operazioni compiute fino ad una certa data, con l'
indicazione del saldo. Nella specie, tuttavia, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento per cui non è prevista l'emissione di estratti conto periodici, l' opposta per ottenere il decreto ingiuntivo era tenuta unicamente a produrre il contratto ed un conteggio in cui fossero evidenziati l' importo erogato ed il debito residuo.
Già in sede monitoria, la stessa risulta aver prodotto il contratto ed un estratto conto con le caratteristiche sopra descritte (cfr., doc. 5 fascicolo monitorio), ne discende che il decreto ingiuntivo è stato emesso legittimamente.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dal D.M. n. 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva e i valri minimi per la fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della natura documentale della causa e del modulo decisionale semplificato adottato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 944/2021 (RG n. 3003/2021);
2. condanna l'opponente a pagare in favore della società opposta le spese di lite che liquida nella somma € 6.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Trani, 8 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
Tribunale Ordinario di Trani Verbale di udienza dell'8.4.2025
Alle ore 11.00, innanzi alla Giudice dott.ssa Maria Azzurra Guerra, con l'assistenza del
Funzionario Upp Giovanni Battista Losito, sono comparsi: per parte ricorrente nessuno è comparso. È presente l'avv. Antonio De Simone in sostituzione dell'avv. IT OM per parte opposta il quale dichiara di avere interesse alla definizione della causa.
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
L'avv. De Simone, per parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta con conferma del d.i. opposto.
La Giudice
Riserva di provvedere all'esito dell'udienza, autorizzando le parti ad allontanarsi dall'aula.
Trani, 08.4.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Azzurra
Guerra, uditi i procuratori delle parti i quali hanno precisato le conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4499/2021 R.G.A.C.C. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 944/2021 emesso dal Tribunale di Trani il 14.6.2021 vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano Matera e Parte_1
Antonio gaudio, in virtù di procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica sottoscritta con firma digitale;
OPPONENTE
Contro
in persona del suo procuratore speciale, dott. , Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. IT OM in virtù di procura alle liti sottoscritta digitalmente e autenticata con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.4.2022
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle Parti: come da verbale in atti
***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 944/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto ad il pagamento Parte_1 in favore di della complessiva somma di € 33.093,79 oltre interessi come Controparte_1
da domanda e spese di lite. Più precisamente, la suddetta somma ingiunta rinviene dal contratto di prestito personale n. 059199689 stipulato il 2.7.2018 per l'ammontare di €
32.241,75 ( di cui € 2.241,75 a titolo di assicurazione) da restituirsi in 120 rate mensili da €
378,50. A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente ha eccepito: - incertezza delle somme da versarsi;
non conformità della copia del contratto prodotta in giudizio all'originale; -
inidoneità dell'estratto conto a fornire prova del quantum;
- nullità del contratto per mancata consegna di copia all'opponente. Ha concluso, quindi, chiedendo la revoca del titolo monitorio con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 6.4.2022 ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione.
Dopo la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e lo svolgimento del tentativo di mediazione, concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c., la causa è
stata istruita in via documentale. La causa è stata rinviata più volte, dai precedenti istruttori,
per la precisazione delle conclusioni. All'odierna udienza, fatte precisare le conclusioni, le parti sono state invitate a discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Dopo
la discussione orale, la causa è stata decisa nei modi di legge.
***MOTIVI DI DIRITTO***
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice ed, in particolare, senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto, ovvero, su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
La particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, nel senso che non esonera colui che fa valere un proprio diritto dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Tanto premesso, dal compendio probatorio disponibile (cfr.: contratto di prestito personale -
docc. 1 allegato al ricorso monitorio;
piano di ammortamento- doc. 2 fascicolo monitorio;
lettera di decadenza dal beneficio del termine- doc. 3 del fascicolo monitorio;
estratto conto–
doc. 4 del fascicolo monitorio) si evince che - con contratto di prestito Controparte_1
personale stipulato il 2.7.2018 – concesse a la somma di € 32.241,75 ( Parte_1
tan 6,91 e taeg 7,65), oltre interessi pari a complessivi € 12.678,25 e spese pari ad € 774,00
(i.e. spese istruttoria, bolli) da restituirsi in 120 rate da € 378,50. La richiesta di finanziamento riporta a margine la firma di L'accettazione della proposta è del Parte_1
14.7.2018.
Nell'atto di opposizione, l'opponente ha disconosciuto la conformità del contratto depositato telematicamente all'originale.
Come noto, l'art. 2719 c.c. stabilisce che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa
efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.
Non appare superfluo rilevare che, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non può essere limitato ad una censura generica (che si risolve in una mera clausola di stile), ma deve avvenire attraverso l'indicazione precisa degli elementi dai quali emerge la difformità tra il documento disconosciuto rispetto agli originali, quindi attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Come precisato dalla Suprema Corte “ In tema di prova documentale, il disconoscimento delle
copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell' art. 2719 c.c. , impone che,
pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga
compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed
univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello
prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile
né generiche asserzioni” ( cfr. Cass., 20.6.2019, n. 16557).
Nel caso di specie, sebbene la abbia tempestivamente disconosciuto formalmente ai Pt_1
sensi dell'art. 2719 c.c. le copie del contratto prodotte in giudizio in copia fotostatica,
avanzando tale eccezione nell'atto di citazione (cfr., pag. 4) e reiterandola nei successivi scritti, deve rilevarsi che tale contestazione di conformità all'originale del contratto prodotto in giudizio non è adeguatamente motivata, non essendo specificamente indicati gli elementi da cui poter desumere gli estremi della negazione della genuinità della copia. Parte opponente si è infatti limitata a sostenere una generica falsità del documento, o comunque la sua non conformità all'originale, senza però indicare in che cosa la copia differisca dall'originale o quali siano gli elementi concreti per ritenerla addirittura falsa.
Pertanto, non potendosi ritenere la documentazione prodotta in copia adeguatamente disconosciuta ex art. 2719 c.c., la stessa dev'essere considerata - in virtù della medesima disposizione - conforme all'originale.
Smentita documentalmente è l'eccezione di mancata consegna della documentazione contrattuale, in quanto, nella copia prodotta in giudizio vi è attestazione, sottoscritta dalla
, di aver ricevuto copia della richiesta di finanziamento, completa di ogni sua parte. Pt_1
Non vi è dubbio, inoltre, sull'intervenuta erogazione delle somme, tanto che l'opponente ha provveduto al pagamento di 20 rate di finanziamento.
Ebbene, accertata l'erogazione delle somme da parte di in favore Controparte_1
dell'opponente, vi è che quest'ultima - su cui ricadeva il relativo incombente - non ha fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione restitutoria, né ha allegato e provato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa,
limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio e connotate da un elevato grado di genericità,
che risultano agevolmente smentite dalla documentazione prodotta dalla Banca opposta, e di cui sopra si è dato conto. dA tal fine, mette conto osservare che l' art. 50 TUB, invocato dall'opponente, è norma di favore per la Banca che agisca in via monitoria per contratti di conto corrente ed accessorie aperture di credito, consente di avvalersi dell' estratto conto
(almeno dell'ultimo, secondo la frequenza prevista in contratto) certificato da un dirigente,
che ne dichiari la conformità alle scritture contabili;
l' estratto conto richiesto dall' art. 50 Tub
è, come noto, un documento contabile consistente in un prospetto in cui vengono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo o passivo: un documento che, in sostanza, esprime il risultato di tutte le operazioni compiute fino ad una certa data, con l'
indicazione del saldo. Nella specie, tuttavia, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento per cui non è prevista l'emissione di estratti conto periodici, l' opposta per ottenere il decreto ingiuntivo era tenuta unicamente a produrre il contratto ed un conteggio in cui fossero evidenziati l' importo erogato ed il debito residuo.
Già in sede monitoria, la stessa risulta aver prodotto il contratto ed un estratto conto con le caratteristiche sopra descritte (cfr., doc. 5 fascicolo monitorio), ne discende che il decreto ingiuntivo è stato emesso legittimamente.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dal D.M. n. 147/2022 per la fase di studio ed introduttiva e i valri minimi per la fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della natura documentale della causa e del modulo decisionale semplificato adottato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 944/2021 (RG n. 3003/2021);
2. condanna l'opponente a pagare in favore della società opposta le spese di lite che liquida nella somma € 6.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Trani, 8 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra