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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 6121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6121 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1906 dell'anno 2015, avverso la sentenza n.
1930/2015 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 09.02.2015 e notificata in data 17.03.2015, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.04.1962 ed ivi residente a[...] in proprio e quale rappresentante legale pro tempore della Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede in Napoli alla via Giacinto Gigante n. P.IVA_1
5/A; C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Bacoli (NA) alla via Wolfgang Amadeus Mozart n. 68, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Vespoli (C.F.
) e US TA (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Napoli alla via
Ponte di Tappia n. 82, giusta procura a margine dell'atto di appello;
-
Appellanti- CONTRO
C.F. e P.IVA ), con sede Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
in Milano alla Piazza Filippo Meda n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Nannelli (C.F.
); C.F._4
-Appellata-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.08.2012, gli odierni appellanti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali Controparte_4
conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la conclusione del contratto di finanziamento fra la e la società Controparte_5 Controparte_2
ed il conseguente grave inadempimento dell'istituto di credito – oggi
[...]
, in persona del legale rappresentante CP_4 Controparte_4
p.t.- con conseguente risoluzione per lo stesso grave inadempimento, ex art.
1453 e ss c.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della per mancato adempimento degli obblighi CP_3
contrattuali di finanziamento;
2) in virtù di quanto sopra, condannare il Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei
[...]
danni tutti arrecati alla alla Controparte_2 CP_1
ed al sig. e, precisamente:
[...] Parte_1
a) nei confronti della Controparte_2
- mancato profitto dalla vendita dei cespiti, per un importo pari a euro
4.102.609,38 (quattro milioni cento duemila seicento nove e 38), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2008, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
- in subordine a quanto indicato al punto che precede, mancato profitto dalla locazione annuale degli stessi cespiti a decorrere dal 01/02/2009 fino al
01/01/2024, per un importo pari a Euro 2.157.900,04 (duemilioni cento cinquanta settemila novecento e 04), corrispondenti ad Euro 143.860,00 per ogni anno solare dal 2009 compreso, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'on.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
- in subordine a quanto indicato ai precedenti punti, mancato rimborso del finanziamento soci, ricevuto dalla controllante MH, per un importo pari a euro 333.000,00 (trecento trenta mila e 00), oltre interessi e rivalutazione monetari dal 31/12/2008, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'on.le Tribunale anche
a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
- in via ulteriormente più gradata rispetto alle prime due ipotesi sin qui prospettate, svalutazione e deprezzamento dei cespiti, di cui all'atto notarile di compravendita del 20/12/2007, per un importo pari a euro 280.839,24
(duecento ottantamila ottocento trenta nove e 24), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2011, ovvero in quella somma maggiore
o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
b) nei confronti della dell'importo complessivo di Euro Controparte_1
409.314,74, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in quella somma maggiore
o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione: - per euro 76.492,81, in virtù delle somme come analiticamente indicate al capo “F” della parte motiva del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero in quella somma maggiore o diversa che sar precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU.
Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
- per un importo pari a Euro 333.000,00 (trecento trentatremila,00) per mancato rimborso del finanziamento soci oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2008, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche
a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
3) accertare e dichiarare, in via alternativa o subordinata, la responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale del Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., ex artt. 1337 c.c. e
[...]
1338 c.c., per violazione del principio di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative, per il recesso ingiustificato dalle stesse, la mancata comunicazione di informazioni rilevanti e del generale principio del neminem ledere, per le ragioni tutte espresse nella parte motiva del presente atto;
4) in virtù di quanto sopra, condannare il Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei
[...]
danni tutti arrecati alla alla Controparte_2 CP_1
ed al sig. , nella medesima misura sopra
[...] Parte_1
analiticamente quantificata;
5) in virtù della responsabilità del , in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., accertare e dichiarare la stessa responsabile dei danni alla persona subiti dal sig. in Parte_1
relazione ai fatti tutti di cui in espositiva e, per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento del danno, che si quantifica nella misura di euro
250.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'on.le Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
6) accertare e dichiarare, in ogni caso, la invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di conto corrente e/o del contratto di apertura di credito in conto corrente relativo al rapporto n. 7513, aperto presso la filiale
n. 5 della – oggi Controparte_5 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t.- in particolare delle
[...]
clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, all'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse ultralegale;
alla mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto e all'addebito di competenze non riconosciute e/o non dovute, dichiarando illegittime e non dovute le somme per addebiti in violazione del dovere di correttezza e buona fede e del principio del neminem laedere;
il tutto con condanna della banca alla restituzione e/o storno delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse oltre interessi a favore dell'atto e vittoria di spese di lite: somme tutte come analiticamente riportate in espositiva e parte motiva del presente atto che si indica in euro 76.492,81 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/10, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
7) accertare e dichiarare, ai danni della convenuta Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., la nullità,
[...]
annullabilità e comunque invalidità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario del 22/09/2010, per notar di Napoli (rep. 126963, racc. Per_1
31766) e delle garanzie ipotecarie iscritte in virtù dello stesso sui beni della società per mancanza di causa;
Controparte_1 8) per l'effetto di quanto al capo che precede, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., alla integrale Controparte_4
restituzione di tutte le somme sino ad oggi versate in adempimento del contratto di mutuo e di tutti gli importi formalmente erogati e poi incassati direttamente dalla secondo quanto richiesto al capo “E” della parte CP_3
motiva ordinando al competente conservatore dei RRII ovvero alla competente Agenzia del Territorio;
alla cancellazione dei gravami ipotecari per tale titolo iscritti con esonero dalla responsabilità;
9) vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge”.
A sostegno della domanda proposta, gli attori esponevano le seguenti circostanze fattuali:
1) Nell'anno 2007, la (di seguito BPN) promise a Controparte_5
di finanziare il programma immobiliare della Parte_1 [...]
in due steps: a) il primo step di finanziamento sarebbe Controparte_2
stato erogato a mezzo apertura di credito regolata in c/c ipotecario fino all'occorrenza di € 350.000,00, che avrebbe consentito alla CP_1
di finanziare il primo acquisto della controllata Controparte_2
Perso b) il secondo step di finanziamento sarebbe stato erogato (a a mezzo di un mutuo edilizio a favore della e finalizzato Controparte_2
all'acquisto di tutti i cespiti del fabbricato in RI (ad eccezione di quelli del secondo piano), all'80% del cortile ed al 70% del suolo, nonché alla successiva ristrutturazione degli stessi cespiti e delle parti comuni del fabbricato, nonché per la costruzione di un parcheggio e di un impianto sportivo nelle aree scoperte retrostanti il richiamato fabbricato, posto sull'importante rettifilo che unisce i centri cittadini di RI e di Afragola.
2) Nel dicembre 2007, la BPN concesse il primo finanziamento a favore di attraverso il riconoscimento di un affidamento regolato in CP_1
conto corrente per la somma di euro 350.000,00; 3) Nel 2008, a mezzo del secondo finanziamento della BPN, la
[...]
avrebbe dovuto attuare il richiamato programma edilizio e CP_2
conseguire dalle vendite le somme necessarie ad azzerare i due finanziamenti ricevuti dalla BPN;
4) Lo scoppio della crisi finanziaria indusse la BPN a dilazionare i tempi di istruttoria del mutuo edilizio da concedere alla Controparte_2
[...]
5) Solo ad agosto 2009, la Bpn si impegnava a quanto segue:
- proroga ed adeguamento del c/c ipotecario in capo alla CP_1
[...]
- disponibilità a riesaminare la richiesta di finanziamento per la
[...]
CP_2
6) L'ulteriore attività dilatoria della Bpn avrebbe portato il gruppo immobiliare facente capo ad allo stremo delle sue risorse Parte_1
finanziarie; per tali ragioni la sarebbe stata costretta ad CP_1
accettare il mutuo di € 500.000,00 anche con la promessa di provvedere all'adeguamento degli oneri del c/c ipotecario;
7) Successivamente alla suddetta erogazione, la Bpn bloccava il c/c attivo della addebitando spese non dovute e azzerando CP_1
definitivamente la somma allora disponibile.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_6
contestando la ricostruzione dei fatti rappresentata dalle parti attrici e chiedendo il rigetto integrale delle avverse domande.
Istruita la causa e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con la sentenza epigrafata, statuiva quanto segue:
“
1. Dichiara che il saldo finale del c/c n. 7513 ammonta ad euro 26.139,72;
2. rigetta le altre domande;
3. condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 18.000 per onorario”. Con atto di appello consegnato per la notifica all'Ufficiale giudiziario in data
16.04.2015 e notificato alla convenuta in data 17.04.2015, CP_3 [...]
, e chiedevano Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
la riforma integrale della sentenza gravata, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A. accertare e dichiarare che la sentenza n. 1930/2015 del Tribunale di
Napoli, resa in data 3.2.2015 e pubblicata il 9.2.2015, notificata in data
17.3.2015, resa nel procedimento rubricato al n. R.G. 24688/2012 del menzionato Ufficio Giudiziario, G.I. Dott. Ciro Caccaviello, è ingiusta, erronea e/o illegittima per i motivi tutti di cui al presente atto, e nelle parti espressamente individuate nel presente atto ed in cui ha rigettato le domande attoree, ritenendo non provati e/o non sussistenti i presupposti di legge.
B. Per l'effetto dell'accoglimento del punto A. del presente petitum, revocare
e/o riformare la sentenza n. 1930/2015 del Tribunale di Napoli, resa in data
3.2.2015 e pubblicata il 9.2.2015, notificata in data 17.3.2015, ed accogliere le domande proposte dagli odierni appellanti nel corso del giudizio di prime cure, come di seguito riportate:
1) Accertare e dichiarare la conclusione del contratto di finanziamento fra la e la società Controparte_5 Controparte_2
ed il conseguente grave inadempimento dell'istituto di credito – oggi
[...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t, con conseguente risoluzione dello stesso per grave inadempimento, ex artt. 1453 e ss cc, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale delle per mancato adempimento degli CP_3
obblighi contrattuali di finanziamento;
2) In virtù di quanto sopra, condannare il Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei
[...]
danni tutti arrecati alla alla Controparte_2 CP_1
ed al Sig. e, precisamente:
[...] Parte_1 a) nei confronti della Controparte_2
mancato profitto dalla vendita dei cespiti, per un importo pari a Euro
4.102.609,38 (quattromilioni cento duemila seicento nove e 38), oltre interessi e rivalutazione monetaria causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
in subordine a quanto indicato al punto che precede, mancato profitto dalla locazione annuale degli stessi cespiti, a decorrere dal 1/02/2009, fino al
1/01/2024, per un importo pari a Euro 2.157.900,04 (duemilioni cento cinquanta settemila novecento e 04), corrispondenti ad Euro 143.860,00 per ogni anno solare dal 2009 compreso, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
in subordine a quanto indicato ai precedenti punti, mancato rimborso del finanziamento soci, ricevuto dalla controllante MH, per un importo pari a
Euro 333.000,00 (trecento trenta tremila e 00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2008, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche
a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
in via ulteriormente più gradata rispetto alle prime due ipotesi sin qui prospettate, svalutazione e deprezzamento dei cespiti, di cui all'atto notarile di compravendita del 20/12/07, per un importo pari a Euro 280.839,24
(duecento ottantamila ottocento trenta nove e 24), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2011, ovvero in quella somma maggiore
o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
b) nei confronti della dell'importo complessiva di Euro Controparte_1
409.314,74, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in quella somma maggiore
o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione:
- per Euro 76.492,81, in virtù delle somme come analiticamente indicate al capo “F” della parte motiva del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU.
Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
- per un importo pari a Euro 333.000,00 (trecento trenta tremila e 00), per mancato rimborso del finanziamento soci oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2008, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche
a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
3) accertare e dichiarare, in via alternativa o subordinata, la responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale del Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., ex artt. 1337 cc e
[...]
1338 cc per violazione del principio di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative, per il recesso ingiustificato dalle stesse, la mancata comunicazione di informazioni rilevanti e del generale principio del neminem laedere, per le ragioni tutte espresse nella parte motiva del presente atto;
4) In virtù di quanto sopra, condannare il Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei
[...]
danni tutti arrecati alla alla Controparte_2 CP_1
ed al Sig. , nella medesima misura sopra
[...] Parte_1
analiticamente quantificata;
5) in virtù della responsabilità del , Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t accertare e dichiarare la stessa responsabile dei danni alla persona subiti dal Sig. in Parte_1
relazione ai fatti tutti di cui in espositiva e, per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento del danno che si quantifica nella misura di Euro
250.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
6) accertare e dichiarare, in ogni caso, la invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di conto corrente e/o del contratto di apertura di credito in conto corrente relativo al rapporto n. 7513, aperto presso la filiale
n. 5 della – oggi Controparte_5 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., in particolare delle
[...]
clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, all'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse ultralegale;
alla mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto ed all'addebito di competenze non riconosciute e/o non dovute, dichiarando illegittime e non dovute le somme per addebiti in violazione del dovere di correttezza e buona fede e del principio del neminem laedere;
il tutto con condanna della banca alla restituzione e/o storno delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse oltre interessi a favore dell'atto e vittoria di spese di lite: somme tutte come analiticamente riportate in espositiva e parte motiva del presente atto che si indica in Euro 76.492,81 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/10, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
7) accertare e dichiarare, in ogni caso, ai danni della convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_4
nullità, annullabilità e comunque l'invalidità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario del 22/09/2010, per notar di Napoli (rep. 126963, Per_1
racc. 31766), e delle garanzie ipotecarie iscritte in virtù dello stesso sui beni della società per mancanza di causa;
Controparte_1
8) per l'effetto di quanto al capo che precede, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., alla integrale Controparte_4
restituzione di tutte le somme sino ad oggi versate in adempimento del contratto di mutuo e di tutti gli importi formalmente erogati e poi incassati direttamente dalla banca secondo quanto richiesto al capo “E” della parte motiva, ordinando al competente conservatore dei RRII ovvero alla competente Agenzia del Territorio;
alla cancellazione dei gravami ipotecari per tale titolo iscritti con esonero da responsabilità;
9) vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio oltre accessori come per legge dovuti”
A sostegno dell'impugnazione, gli appellanti proponevano cinque motivi di gravame, di seguito sinteticamente indicati.
Con il primo motivo, veniva eccepita l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta. L'Istituto di credito, infatti, dopo aver CP_3
erogato una prima parte di finanziamento con la stipulazione dell'affidamento regolato in conto corrente pari ad euro 350.000,00 ossia pari al prezzo di acquisto e alle spese, non avrebbe rispettato l'obbligo contrattuale assunto di erogare la seconda tranche di finanziamento per consentire alle società edilizie di realizzare i lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare sito in RI. Secondo l'appellante, infatti, la era consapevole della finalità complessiva dell'operazione economica CP_3
intrapresa dagli appellanti – del valore non inferiore ad euro 900.000,00, salvo varianti – tale da configurare un vero e proprio collegamento negoziale tra i due contratti di finanziamento. Errata, quindi, sarebbe la valutazione del primo Giudice secondo cui in capo alla Banca non sussisteva alcun obbligo di erogazione dell'ulteriore finanziamento.
Con il secondo motivo, gli appellanti eccepivano l'illegittimità della sentenza gravata per aver rigettato la domanda volta all'accertamento della responsabilità precontrattuale della per aver violato i principi di CP_3
correttezza e buona fede nelle trattative, nonché per il recesso ingiustificato nelle trattative non avendo riconosciuto alle società appellanti il secondo finanziamento nei tempi e nell'ammontare inizialmente pattuito.
Con il terzo motivo di appello, veniva impugnata la sentenza di primo grado con riferimento al rigetto della domanda di accertamento della nullità per difetto di causa del contratto di mutuo del 22.09.2010 per notaio Per_1
rep. 126963 racc. 31766, essendo stato concesso detto finanziamento – mediante contratto di mutuo fondiario – al solo fine di ripianare la scopertura maturata sul conto corrente affidato n. 7513 (c.d. mutuo solutorio).
Con il quarto motivo, gli appellanti deducevano l'erroneità della decisione impugnata per aver accolto soltanto parzialmente le domande attoree concernenti la verifica della correttezza dell'operato della con CP_3
riferimento al conto corrente n. 7513. Oltre all'illegittimità già rilevata dal
Tribunale per l'addebito di oneri, costi e commissioni di massimo scoperto non previste in contratto - con conseguente rettifica del saldo di conto corrente ad euro 26.139,72 – il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare anche le seguenti ulteriori illegittimità:
Applicazione di tassi euribor non rispondenti ai criteri di rilevamento pattuiti;
- Applicazione di interessi anatocistici (Euro 97.119,46), capitalizzati a decorrere dall'apertura del conto corrente n. 7513, fino alla sua estinzione, come rilevati dall'esame degli estratti conto trimestrali della BPN e sinteticamente riprodotti nell'allegato relativo prospetto riepilogativo;
- Applicazione di spese per disponibilità creditizia, pari a Euro 4.497,25, addebitate in sostituzione delle prescritte CMS;
- Applicazione di spese per indennità di sconfinamento, pari a Euro
20.550,00, addebitate in sostituzione delle prescritte CMS;
- Applicazione di spese a forfait, pari a Euro 74,10, non pattuite contrattualmente;
- Applicazione di spese varie, pari a Euro 915,71, non sempre rispondenti a quanto pattuito contrattualmente;
- Rettifica di Euro 1.162,45, per interessi a debito e per indennità di sconfinamento, eseguita, in data 31/12/10, in totale difformità del contratto di credito del 10/12/07 e dell'intervenuta rinegoziazione del 9/10/09, tra l'altro, mancante di qualsiasi specifica del criterio contabile adottato.
Del pari, il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare anche l'illegittimità dell'operato della con riguardo al contratto di mutuo CP_3
fondiario, durante il quale veniva applicata la capitalizzazione degli interessi delle singole rate trimestrali, comportando un maggiore importo pari ad euro
1.985,95.
Con il quinto e ultimo motivo di appello, veniva eccepita l'erroneità della sentenza gravata per aver il Tribunale rigettato tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori, come di seguito quantificate:
“mancato profitto dalla vendita dei cespiti, per un importo pari a Euro
4.102.609,38 (quattromilioni cento duemila seicento nove e 38), al
31/12/2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine a quanto indicato al punto che precede, mancato profitto dalla locazione annuale degli stessi cespiti, a decorrere dal 1/02/2009, fino al
1/01/2024, per un importo pari a Euro 2.157.900,04 (duemilioni cento cinquanta settemila novecento e 04) corrispondenti ad Euro 143.860,00 per ogni anno solare;
- in subordine a quanto indicato ai precedenti punti, mancato rimborso del finanziamento soci, ricevuto dalla controllante MH, per un importo pari a
Euro 333.000,00 (trecento trenta tremila e 00), al 31/12/2008, oltre interessi
e rivalutazione monetaria;
- in via ulteriormente più gradata rispetto alle prime due ipotesi sin qui prospettate, svalutazione e deprezzamento dei cespiti, di cui all'atto notarile di compravendita del 20/12/07, per un importo pari a Euro 280.839,24
(duecento ottantamila ottocento trenta nove e 24), al 31/12/2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.11.2015, la
[...]
(odierna contestava tutto Controparte_6 Controparte_7
quanto ex adverso rappresentato ed eccepito, chiedendo il rigetto integrale dell'appello interposto innanzitutto perché inammissibile - sia perché proposto tardivamente, sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – oltre che infondato, con conferma della sentenza impugnata.
In seguito ad una serie di rinvii d'ufficio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.07.2024 celebrata nelle forme previste dall'art. 127-ter
c.p.c. mediante il deposito di note di trattazione scritta, la Corte d'Appello di
Napoli, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per gli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 17.04.2025, rilevato che il Giudice ausiliario relatore
– dott. aveva presentato istanza di dimissioni, gli atti Persona_3
venivano rimessi al Presidente di sezione per la designazione di un nuovo
Giudice relatore;
pertanto, rimessa la causa sul ruolo per l'udienza del
18.09.2025 con nomina del nuovo relatore, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con termini ex art 190 cpc ridotti nella misura di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e altrettanti venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di tardività dell'appello essendo stato lo stesso regolarmente notificato entro il termine breve di 30 giorni dalla data di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione.
Nel caso di specie, infatti, la sentenza di prime cure è stata notificata in data
17.03.2015. L'atto di appello proposto da , Parte_1 CP_1
e pur essendo stato consegnato al
[...] Controparte_2
difensore domiciliatario della parte appellata (avv. Nello Caserta) in data
17.04.2015, è stato affidato per la notifica all'ufficiale giudiziario entro il termine previsto ex art. 325 c.p.c., ovvero in data 16.04.2015.
Con la riforma realizzata con la legge n. 263/2005, il legislatore ha recepito nell'art. 149 c.p.c. il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante e il destinatario, ritenendo di non poter addebitare al notificante gli eventuali ritardi dipendenti da fattori esterni relativi all'opera dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficio postale.
Per tali ragioni, il comma 3 dell'art. 149 c.p.c. dispone espressamente che la notifica per il soggetto notificante si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e non nel momento in cui lo stesso plico sia stato effettivamente consegnato al destinatario.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in diverse occasioni al riguardo, ha altresì affermato che “In tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione),
è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso” (Cass. civ. sent.
n. 3755/2015).
Nell'ipotesi in esame, dalla verifica materiale dell'originale dell'atto di citazione in appello emerge chiaramente la presenza del timbro apposto dall'Ufficiale giudiziario che segna la data del 16.04.2015, data in cui è avvenuta la consegna dell'atto per la notifica.
Tra l'altro, laddove la appellata avesse voluto contestare la veridicità CP_3
di tale indicazione, avrebbe dovuto proporre formale querela di falso – eventualità non verificatasi in questo caso -, in ragione di quanto previsto dall'art. 116 del d.P.R. n. 1229/1959.
Per tali ragioni, l'appello deve considerarsi tempestivamente proposto entro il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
1.1. Sempre in via preliminare, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposta dalla . CP_7
È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del
Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100;
03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, ha indicato con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto delle domande che il giudice ha accolto.
Ne deriva che l'atto difensivo proposto dall'appellante nel presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
2. Venendo al merito delle questioni, per le ragioni di seguito esposte l'appello non merita accoglimento in quanto integralmente infondato.
2.1. Con il primo motivo, gli appellanti hanno contestato la correttezza della sentenza di prime cure nella parte in cui ha escluso la responsabilità contrattuale della per non aver consentito la realizzazione del progetto CP_3
imprenditoriale delle appellanti, non potendo l'Istituto di credito considerarsi obbligato a concedere il finanziamento preteso dalla CP_3
Secondo gli appellanti, infatti, la nonostante avesse assunto l'obbligo CP_3
di concedere i finanziamenti necessari per realizzare gli investimenti immobiliari di cui era stata informata dalle società investitrici, non avrebbe rispettato gli impegni, impedendo la realizzazione del programma di investimenti e arrecando ingenti danni alle società appellanti. In ragione di quanto detto, al fine di configurare una qualsivoglia responsabilità contrattuale in capo alla occorre in primis verificare la CP_3
preesistenza di un obbligo contrattuale in capo alla stessa di concedere i finanziamenti richiesti.
Secondo gli appellanti, l'esistenza di un obbligo della di concedere i CP_3
finanziamenti sarebbe dimostrata da due fattori:
a) Il fatto che la era a conoscenza della finalità che le società edilizie CP_3
intendevano perseguire;
b) Dal collegamento negoziale esistente tra l'affidamento in conto corrente concesso nell'anno 2007 e il mutuo fondiario che sarebbe stato necessario per completare la ristrutturazione, in ragione dell'obbiettivo imprenditoriale conosciuto dalla CP_3
Dall'esame della copiosa documentazione versata in atti dalle appellanti, è possibile escludere l'esistenza di un contratto/accordo tra le parti idoneo a vincolare la alla concessione dei finanziamenti richiesti. CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non vi è alcuna prova dell'esistenza di un accordo tra le parti idoneo a vincolare la nel CP_3
concedere i finanziamenti sperati dalle società edilizie, dal cui inadempimento, quindi, potrebbe derivare una responsabilità contrattuale dell'Istituto di credito.
Dagli atti esaminati, emerge esclusivamente che la Banca era stata messa a conoscenza dell'obbiettivo imprenditoriale che le due società si proponevano e che giustificava la richiesta di concessione dei finanziamenti prospettati.
Con lettera destinata all'Istituto di credito, consegnata a mano in data 10 settembre 2007 (allegato 7 del fascicolo di parte appellante), la
[...]
– in persona dell'amministratore unico – CP_1 Parte_1
delineava in maniera sintetica quale fosse il proprio programma di investimenti, precisando le ragioni per cui nel luglio 2007 era stata richiesta la concessione di una linea di credito regolata in conto corrente pari ad euro
350.000, ovvero:
“- quanto ad euro 290.000 saranno destinate al saldo dell'acquisto di alcuni immobili in RI, come da preliminare di vendita che si allega in copia;
- Quanto ad € 60.000 saranno destinate alle spese legali, notarili e di registro per l'acquisto di tali immobili”.
Nella stessa lettera, la società mittente specificava che, dopo l'acquisizione degli immobili, la società si sarebbe adoperata “per finanziare la trasformazione e la ristrutturazione degli immobili acquisiti che constano di circa mq. 550 di appartamenti e di circa mq. 100 di negozi (oltre ad una porzione di suolo equivalente a circa mq. 1.062), operazione che si prevede possa costare circa € 350.000”. Specificando, poi, che dall'intera operazione avrebbe potuto ottenere ricavi del valore di € 2.310.000, a titolo di corrispettivi per le vendite dei cespiti ristrutturati.
La somma di euro 350.000,00, concessa sotto forma di affidamento regolato in conto corrente e garantito da ipoteca con contratto del 10.12.2007, veniva utilizzata dalla per pagare il prezzo pattuito in sede Controparte_2
di contratto di compravendita stipulato in data 20.12.2007 per l'acquisto degli immobili siti in RI alla via Duca d'Aosta n. 59.
È possibile affermare, quindi, che la era a conoscenza dei programmi CP_3
di investimento che le due società erano intenzionate a realizzare. Altra cosa, però, è sostenere che in virtù di tali informazioni la abbia assunto su CP_3
di sé l'obbligo di finanziare l'intera operazione immobiliare, attraverso la concessione di un ulteriore finanziamento/mutuo che sarebbe stato successivamente richiesto da una delle società.
La missiva del 10 settembre rappresenta solo ed esclusivamente una dichiarazione unilaterale riconducibile alla volta ad Controparte_1
illustrare all'Istituto Bancario il modo in cui i finanziamenti sarebbero stati utilizzati. La stessa è priva, quindi, di qualsiasi portata vincolante innanzitutto per la ma anche per la stessa società mittente. CP_3
Né tantomeno gli appellanti hanno allegato in atti una diversa documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un accordo vincolante tra le parti. Accordo che, in virtù dei limiti probatori previsti dagli artt. 2721 c.c.
e seguenti, sarebbe stato insuscettibile di essere provato con prova testimoniale o per presunzioni nel contrasto con la CP_3
Sotto un diverso angolo prospettico, sussiste una ulteriore circostanza che merita di essere valorizzata al fine di escludere una qualsiasi responsabilità della per inadempimento all'obbligo di finanziare i progetti CP_3
imprenditoriali delle odierne appellanti.
Nella lettera inviata nel settembre 2007 dalla , veniva CP_1
prospettato all'Istituto di credito che, per il completamento dell'operazione immobiliare, vi sarebbe stata la necessità di accedere ad un ulteriore finanziamento del valore di euro 350.000,00, utile per realizzare le opere di ristrutturazione degli immobili acquistati per poi procedere alla rivendita degli stessi, prospettando l'opportunità di guadagni stimati in euro
2.310.000,00.
In seguito all'acquisto del complesso immobiliare sito in RI, la società avviava con la l'istruttoria preliminare alla Controparte_5
stipulazione di un contratto di finanziamento per un importo pari quasi al doppio di quello inizialmente prospettato, ovvero di euro 600.000,00, richiesti per realizzare i lavori di ristrutturazione degli immobili acquistati.
Diversamente dalle richieste iniziali riportate, però, in data 15 dicembre 2008 la società inviava alla una CP_1 Controparte_5
ulteriore missiva con la quale dichiarava che, proprio per completare l'investimento immobiliare con “l'acquisizione di altre porzioni immobiliari del medesimo fabbricato”, la società aveva “la Controparte_2
necessità di ottenere un mutuo edilizio pari ad € 2.100.000”. I fatti illustrati dimostrano chiaramente come siano state proprio le società immobiliari facenti capo ad a modificare più volte le Parte_1
proprie richieste, superando notevolmente quelle prospettazioni iniziali che, evidentemente, gli stessi appellanti non ritenevano vincolanti neanche per loro stessi.
Se anche l'informativa del settembre 2007 avesse avuto un qualche valore obbligatorio per le parti, questo sarebbe al più limitato alla più esigua somma inizialmente prospettata dalla e non a quella diversa ed CP_1
evidentemente superiore pari ad euro 2.100.000,00.
Per tutte queste ragioni, quindi, non esistendo un vincolo contrattuale in capo alla Banca avente ad oggetto l'obbligo di concedere il finanziamento sperato dalle appellanti, va esclusa un qualsiasi tipo di responsabilità contrattuale.
In ultimo, non merita condivisione neanche l'ulteriore argomento utilizzato dagli appellanti, secondo cui l'esistenza dell'obbligo della sarebbe CP_3
desumibile dal collegamento negoziale esistente tra l'affidamento in conto corrente e il contratto di mutuo fondiario richiesto per la realizzazione della ristrutturazione, in quanto finalizzati a realizzare il medesimo scopo.
Anche questa prospettazione difensiva non è condivisibile per le seguenti ragioni.
In linea teorica, è possibile configurare un collegamento negoziale quando due o più contratti, autonomi e distinti anche sotto il profilo causale, risultano diretti alla realizzazione di un medesimo fine, facendo parte di una operazione unitaria.
Per esservi collegamento negoziale, è necessario innanzitutto che vengano in rilievo almeno due contratti, che tra gli stessi sussista un nesso teleologico
(elemento oggettivo) e che sia dimostrata la volontà delle parti – anche se non esplicitata - di voler realizzare il collegamento (requisito soggettivo).
L'errore logico in cui sono incorsi gli appellanti consiste nel fatto di voler ravvisare un collegamento negoziale tra un contratto di finanziamento effettivamente concluso – ovvero l'affidamento regolato in conto corrente – ed il finanziamento che la Banca avrebbe dovuto concedere per consentire la realizzazione del programma di investimenti di cui la stessa era a conoscenza. Tuttavia, come precisato poc'anzi, per esservi un collegamento negoziale è necessaria l'esistenza di entrambi gli accordi contrattuali nel contesto di una operazione unitaria mentre, nel caso concreto, il secondo contratto di finanziamento non era stato stipulato.
Per sostenere la suddetta argomentazione, le parti hanno citato una sentenza della S.C. di Cassazione (precisamente la n. 14470/2005) fraintendendone il significato. In quella occasione la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto superflua la pattuizione scritta del contratto di apertura di credito nel caso in cui esso fosse già stato interamente disciplinato nel precedente e collegato contratto di conto corrente bancario.
Nel caso di cui trattasi, il primo contratto di finanziamento potrebbe costituire sicuramente una prima esecuzione effettiva del programma di investimenti che le società e CP_1 Controparte_2
avevano intenzione di realizzare, ma dallo stesso non è possibile evincere né
l'obbligo della di concedere un secondo ed ulteriore finanziamento né CP_3
tantomeno la regolamentazione giuridica ed economica di questo secondo rapporto.
Anche
per questi motivi
, quindi, risulta assolutamente infondato il primo motivo di appello.
2.2. Con il secondo motivo, gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la responsabilità precontrattuale della CP_3
colpevole di aver leso il legittimo affidamento degli appellanti nella positiva conclusione delle trattative per la concessione del secondo finanziamento, utile alla ristrutturazione degli immobili precedentemente acquistati.
Nel dettaglio, il legittimo affidamento delle appellanti sarebbe scaturito dal fatto che la aveva già concesso il finanziamento utile all'acquisto del CP_3 complesso immobiliare – nella consapevolezza che questo avrebbe dovuto essere poi ristrutturato con fondi da recuperare accedendo ad ulteriori finanziamenti – nonché in ragione del lungo lasso temporale che ha caratterizzato la fase dell'istruttoria.
In generale, nella fase di formazione del contratto, ciascuna delle parti è interessata a valutare la convenienza e l'opportunità dell'affare tanto da, in caso di esito negativo delle suddette valutazioni, essere legittimato a recedere dalle trattative. Non è configurabile, quindi, un diritto alla stipulazione del contratto in capo ai soggetti che siano stati coinvolti in una trattativa.
Tale libertà, espressione del principio di autonomia negoziale, trova un limite nei principi di lealtà e correttezza che devono necessariamente informare il comportamento delle parti anche nella fase delle trattative. Limite che si sostanzia nella tutela del legittimo affidamento della controparte alla conclusione del contratto.
In caso di recesso dalle trattative è possibile configurare una responsabilità precontrattuale in capo al recedente allorquando la negoziazione sia arrivata ad uno stadio tale da ingenerare nell'altra parte il legittimo affidamento nella conclusione del contratto.
La responsabilità per violazione dell'art. 1337 c.c., infatti, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto e che una delle stesse parti, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, abbia interrotto le trattative. Parimenti, è necessario altresì che il recesso sia determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi supportato da un giustificato motivo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto” (Cass. civ. ord. n.
34510/2021).
Nel caso di specie, il rifiuto della alla conclusione del contratto di CP_3
finanziamento richiesto è dipeso dall'esito negativo della perizia tecnica necessaria per la valutazione del valore economico e della regolarità urbanistica delle opere esistenti, nonché della fattibilità delle opere che le società appellanti intendevano realizzare.
Tanto emerge chiaramente dalla interlocuzione intervenute tra le parti e, in particolare, tra il perito incaricato dall'Istituto di credito e l'amministratore unico . Parte_1
Il primo documento utile alla suddetta valutazione è rappresentato dalla prima richiesta di documentazione effettuata dall'architetto in Persona_4
data 15.10.2009, dalla quale emerge che il tecnico è stato incaricato dalla per effettuare l'istruttoria preliminare al riconoscimento del CP_3
finanziamento in data 13.10.2009.
Con l'atto in esame, il tecnico richiedeva formalmente agli odierni appellanti di mettere a disposizione una serie di documenti necessari agli accertamenti preliminari al sopralluogo presso il complesso immobiliare in RI e, in particolare: le planimetrie, le visure catastali, i titoli edilizi relativi agli elaborati progettuali, la relazione tecnica, la certificazione di destinazione urbanistica del suolo e l'estratto del Piano Regolatore Generale della zona di appartenenza del lotto, i titoli di provenienza e il piano finanziario dettagliato dei lavori preventivati.
Con documento inviato via fax in data 03.11.2009, il tecnico incaricato dava atto di aver effettuato un primo sopralluogo presso il complesso immobiliare, comunicando però l'incompletezza della documentazione fornita dall'amministratore , con conseguente necessità di Parte_1
integrarla con la documentazione catastale, gli atti di provenienza, la contabilità dei lavori delle opere interne da realizzare, gli elaborati previsti per la richiesta dei permessi edilizi necessari per l'esecuzione delle opere, la documentazione necessaria per accertare la regolarità edilizia sia dello stato dei luoghi che degli interventi futuri.
Tale documentazione veniva richiesta nuovamente sia il 23.11.2009, sia il
01.12.2009 senza alcun riscontro da parte dell'amministratore . Parte_1
Con ulteriore comunicazione trasmessa il 14.02.2010, il perito incaricato dalla dava atto di una parziale integrazione documentale intervenuta CP_3
il 07.01.2010, la quale però non consentiva né di accertare la regolarità urbanistica degli immobili esistenti e la legittimità dell'acquisto (in assenza degli atti di provenienza), nè la regolarità delle opere di ristrutturazione che le società intendevano realizzare, in assenza sia dei relativi titoli edilizi concessi o anche solo formalmente richiesti, sia dei documenti di progetto che i tecnici avrebbero fornito all'Amministrazione competente a fondamento della richiesta di autorizzazione a costruire.
In considerazione dei fatti appena illustrati, deve ritenersi, senz'altro, ragionevole il recesso dalle trattative operato dalla Banca, stante l'impossibilità di verificare la regolarità urbanistica e della legittimità delle opere che – con le società che amministrava – intendeva Parte_1
realizzare sugli immobili acquistati in RI, le quali sarebbero state date alla Banca come garanzia ipotecaria dell'adempimento del mutuo fondiario richiesto.
In conclusione, quindi, anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno eccepito la nullità del mutuo di scopo concesso dalla al solo fine di ripianare CP_3 l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n. 7513 sul quale era regolata l'apertura di credito.
Al riguardo, appare sufficiente richiamare il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23149/2022, pienamente condiviso da questo Collegio.
In particolare, la Corte di Cassazione, giudicando sulla validità del c.d.
“mutuo solutorio”, ha affermato che “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
Ancorchè concesso per ripianare una precedente esposizione debitoria, il c.d. mutuo solutorio conserva il carattere reale proprio del contratto di mutuo, in ragione del fatto che con l'accredito delle somme viene realizzata la “datio rei” caratteristica del mutuo e, in generale, della categoria dei contratti reali, svolgendo una funzione meritevole di tutela quale l'estinzione di un debito preesistente.
Tra l'altro, nel caso di specie, emerge chiaramente dagli atti che gli appellanti erano pienamente consapevoli della causa concreta del contratto.
Per tali ragioni, quindi, anche il terzo motivo è infondato.
2.4 Anche il quarto motivo di appello non merita accoglimento in quanto in parte infondato e in parte inammissibile.
Secondo gli appellanti, oltre alle illegittimità già rilevate, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare anche le seguenti ulteriori illegittimità: - Applicazione di tassi euribor non rispondenti ai criteri di rilevamento pattuiti;
- Applicazione di interessi anatocistici (Euro 97.119,46), capitalizzati a decorrere dall'apertura del conto corrente n. 7513, fino alla sua estinzione, come rilevati dall'esame degli estratti conto trimestrali della
BPN che, per brevità, vengono sinteticamente riprodotti nel richiamato prospetto riepilogativo, al quale ci si riporta;
- Applicazione di spese per disponibilità creditizia, pari a Euro 4.497,25, addebitate in sostituzione delle prescritte CMS;
- Applicazione di spese per indennità di sconfinamento, pari a Euro 20.550,00, addebitate in sostituzione delle prescritte CMS;
-
Applicazione di spese a forfait, pari a Euro 74,10, non pattuite contrattualmente;
- Applicazione di spese varie, pari a Euro 915,71, non sempre rispondenti a quanto pattuito contrattualmente;
- Rettifica di Euro
1.162,45, per interessi a debito e per indennità di sconfinamento, eseguita, in data 31/12/10, in totale difformità del contratto di credito del 10/12/07 e dell'intervenuta rinegoziazione del 9/10/09, tra l'altro, mancante di qualsiasi specifica del criterio contabile adottato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, merita di essere confermata la sentenza resa dal Tribunale, la quale correttamente ha rilevato l'illegittimità per l'addebito di oneri, costi e commissioni di massimo scoperto non previste in contratto, con conseguente rettifica del saldo di conto corrente ad euro 26.139,72.
Nel dettaglio, il motivo di gravame è inammissibile in quanto assolutamente generico e indeterminato laddove contesta l'illegittimo rilievo dei tassi euribor periodicamente considerati per il calcolo degli interessi. Sul punto, gli appellanti avrebbero dovuto indicare con precisione la differenza esistente tra i tassi euribor rilevati periodicamente e quelli concretamente applicati dalla previa manipolazione. In mancanza di una specifica CP_3
allegazione, risulta impossibile a questo Collegio verificare nel merito, senza condurre una indagine meramente esplorativa, la fondatezza di una tale deduzione.
Con riferimento alle altre illegittimità paventate, il motivo è infondato in quanto chiaramente smentito dalla semplice lettura delle condizioni contrattuali indicate nel contratto di apertura di conto corrente bancario.
In esso, infatti, risulta specificamente pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia debitori che creditori, regolata quindi secondo il criterio della pari periodicità imposto dalla normativa di settore (delibera CICR 09 febbraio 2000).
Stesso discorso va fatto per le ulteriori commissioni e spese che, parimenti, trovano immediato riscontro all'interno delle condizioni generali di contratto e nel documento di sintesi allegato in atti (spese per disponibilità creditizia, sconfinamento e altre) e che, quindi, devono ritenersi assolutamente legittime e giustificate nella loro applicazione.
Sotto un diverso profilo, con il medesimo motivo di doglianza gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza gravata anche nella parte in cui ha escluso l'illegittimità della capitalizzazione delle rate del mutuo c.d. solutorio, nonché per l'illegittimo addebito di una rata di pre-ammortamento e della costituzione di un deposito cauzionale infruttifero.
Innanzitutto, è chiaramente smentita dalle disposizioni contrattuali l'illegittimità dell'addebito della rata di preammortamento e della costituzione del deposito cauzionale. Entrambi gli aspetti sono espressamente previsti in contratto ed accettati dalla mutuataria.
Anche la doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi delle rate del mutuo non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, gli appellanti partono dall'errato presupposto secondo cui la avrebbe dovuto capitalizzare gli interessi delle singole rate dalla data CP_3
di effettiva erogazione del mutuo, secondo la metodologia della capitalizzazione semplice. Tuttavia, come emerge chiaramente dalle disposizioni contrattuali, il mutuo stipulato in data 22.09.2010 è riconducibile alla diversa categoria dei mutui a tasso variabile con ammortamento alla francese, caratterizzati da un sistema di rimborso a rata costante, in cui la capitalizzazione degli interessi è composta e avviene sul capitale residuo a ogni scadenza.
Tale metodo di capitalizzazione non dà luogo ad un effetto anatocistico in ragione del fatto che gli interessi calcolati e applicati risultano solo quelli effettivamente maturati. Proprio perché il calcolo degli interessi è effettuato sempre partendo dalla sola quota di capitale residuo – e non dal capitale maggiorato degli interessi – non si produce alcun effetto anatocistico illegittimo.
Nel caso di specie, tale modalità di capitalizzazione risulta chiaramente prevista dal contratto di mutuo stipulato dalle parti, le quali quindi erano perfettamente a conoscenza delle condizioni economiche che sarebbero state applicate al rapporto.
Da ciò discende la regolarità dell'operato della che ha correttamente CP_3
determinato gli interessi dovuti senza provocare alcun effetto anatocistico illegittimo.
Per tutte queste ragioni, quindi, anche il quarto motivo di appello è infondato.
2.5. In ragione dell'esclusione di qualsiasi tipo di responsabilità in capo alla CP_3
appellata, devono ritenersi infondate tutte le doglianze oggetto del quinto e ultimo motivo di gravame con il quale sono state riproposte le domande di risarcimento dei danni causati dal comportamento illegittimo e inadempiente della già CP_3
escluso per i motivi precedentemente illustrati.
3. Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza delle parti appellanti, ai sensi dell'art 91 cpc e si liquidano, a carico solidale delle stesse parti per la medesimezza dei presupposti della invocata responsabilità e della difesa comune, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati con il
D.M. 147/2022, applicando per ciascuna delle fasi di giudizio gli importi tra i valori minimi e quelli medi previsti in tabella per i giudizi innanzi alla Corte di
Appello in relazione alla consistenza concreta e pregio dell'attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna gli appellanti , Parte_1 CP_1
e in solido tra loro, al
[...] Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese processuali del Controparte_7
grado di appello, che liquida in euro 38.644,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge;
c) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, si dà atto della sussistenza dell'obbligo per le parti appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1906 dell'anno 2015, avverso la sentenza n.
1930/2015 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 09.02.2015 e notificata in data 17.03.2015, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.04.1962 ed ivi residente a[...] in proprio e quale rappresentante legale pro tempore della Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede in Napoli alla via Giacinto Gigante n. P.IVA_1
5/A; C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Bacoli (NA) alla via Wolfgang Amadeus Mozart n. 68, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigi Vespoli (C.F.
) e US TA (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Napoli alla via
Ponte di Tappia n. 82, giusta procura a margine dell'atto di appello;
-
Appellanti- CONTRO
C.F. e P.IVA ), con sede Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4
in Milano alla Piazza Filippo Meda n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Nannelli (C.F.
); C.F._4
-Appellata-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 22.08.2012, gli odierni appellanti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la
[...]
chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali Controparte_4
conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la conclusione del contratto di finanziamento fra la e la società Controparte_5 Controparte_2
ed il conseguente grave inadempimento dell'istituto di credito – oggi
[...]
, in persona del legale rappresentante CP_4 Controparte_4
p.t.- con conseguente risoluzione per lo stesso grave inadempimento, ex art.
1453 e ss c.c., e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della per mancato adempimento degli obblighi CP_3
contrattuali di finanziamento;
2) in virtù di quanto sopra, condannare il Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei
[...]
danni tutti arrecati alla alla Controparte_2 CP_1
ed al sig. e, precisamente:
[...] Parte_1
a) nei confronti della Controparte_2
- mancato profitto dalla vendita dei cespiti, per un importo pari a euro
4.102.609,38 (quattro milioni cento duemila seicento nove e 38), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2008, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
- in subordine a quanto indicato al punto che precede, mancato profitto dalla locazione annuale degli stessi cespiti a decorrere dal 01/02/2009 fino al
01/01/2024, per un importo pari a Euro 2.157.900,04 (duemilioni cento cinquanta settemila novecento e 04), corrispondenti ad Euro 143.860,00 per ogni anno solare dal 2009 compreso, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'on.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
- in subordine a quanto indicato ai precedenti punti, mancato rimborso del finanziamento soci, ricevuto dalla controllante MH, per un importo pari a euro 333.000,00 (trecento trenta mila e 00), oltre interessi e rivalutazione monetari dal 31/12/2008, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'on.le Tribunale anche
a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
- in via ulteriormente più gradata rispetto alle prime due ipotesi sin qui prospettate, svalutazione e deprezzamento dei cespiti, di cui all'atto notarile di compravendita del 20/12/2007, per un importo pari a euro 280.839,24
(duecento ottantamila ottocento trenta nove e 24), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2011, ovvero in quella somma maggiore
o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
b) nei confronti della dell'importo complessivo di Euro Controparte_1
409.314,74, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in quella somma maggiore
o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione: - per euro 76.492,81, in virtù delle somme come analiticamente indicate al capo “F” della parte motiva del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero in quella somma maggiore o diversa che sar precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU.
Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
- per un importo pari a Euro 333.000,00 (trecento trentatremila,00) per mancato rimborso del finanziamento soci oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2008, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche
a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
3) accertare e dichiarare, in via alternativa o subordinata, la responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale del Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., ex artt. 1337 c.c. e
[...]
1338 c.c., per violazione del principio di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative, per il recesso ingiustificato dalle stesse, la mancata comunicazione di informazioni rilevanti e del generale principio del neminem ledere, per le ragioni tutte espresse nella parte motiva del presente atto;
4) in virtù di quanto sopra, condannare il Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei
[...]
danni tutti arrecati alla alla Controparte_2 CP_1
ed al sig. , nella medesima misura sopra
[...] Parte_1
analiticamente quantificata;
5) in virtù della responsabilità del , in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., accertare e dichiarare la stessa responsabile dei danni alla persona subiti dal sig. in Parte_1
relazione ai fatti tutti di cui in espositiva e, per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento del danno, che si quantifica nella misura di euro
250.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'on.le Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
6) accertare e dichiarare, in ogni caso, la invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di conto corrente e/o del contratto di apertura di credito in conto corrente relativo al rapporto n. 7513, aperto presso la filiale
n. 5 della – oggi Controparte_5 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t.- in particolare delle
[...]
clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, all'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse ultralegale;
alla mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto e all'addebito di competenze non riconosciute e/o non dovute, dichiarando illegittime e non dovute le somme per addebiti in violazione del dovere di correttezza e buona fede e del principio del neminem laedere;
il tutto con condanna della banca alla restituzione e/o storno delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse oltre interessi a favore dell'atto e vittoria di spese di lite: somme tutte come analiticamente riportate in espositiva e parte motiva del presente atto che si indica in euro 76.492,81 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/10, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
7) accertare e dichiarare, ai danni della convenuta Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., la nullità,
[...]
annullabilità e comunque invalidità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario del 22/09/2010, per notar di Napoli (rep. 126963, racc. Per_1
31766) e delle garanzie ipotecarie iscritte in virtù dello stesso sui beni della società per mancanza di causa;
Controparte_1 8) per l'effetto di quanto al capo che precede, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., alla integrale Controparte_4
restituzione di tutte le somme sino ad oggi versate in adempimento del contratto di mutuo e di tutti gli importi formalmente erogati e poi incassati direttamente dalla secondo quanto richiesto al capo “E” della parte CP_3
motiva ordinando al competente conservatore dei RRII ovvero alla competente Agenzia del Territorio;
alla cancellazione dei gravami ipotecari per tale titolo iscritti con esonero dalla responsabilità;
9) vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge”.
A sostegno della domanda proposta, gli attori esponevano le seguenti circostanze fattuali:
1) Nell'anno 2007, la (di seguito BPN) promise a Controparte_5
di finanziare il programma immobiliare della Parte_1 [...]
in due steps: a) il primo step di finanziamento sarebbe Controparte_2
stato erogato a mezzo apertura di credito regolata in c/c ipotecario fino all'occorrenza di € 350.000,00, che avrebbe consentito alla CP_1
di finanziare il primo acquisto della controllata Controparte_2
Perso b) il secondo step di finanziamento sarebbe stato erogato (a a mezzo di un mutuo edilizio a favore della e finalizzato Controparte_2
all'acquisto di tutti i cespiti del fabbricato in RI (ad eccezione di quelli del secondo piano), all'80% del cortile ed al 70% del suolo, nonché alla successiva ristrutturazione degli stessi cespiti e delle parti comuni del fabbricato, nonché per la costruzione di un parcheggio e di un impianto sportivo nelle aree scoperte retrostanti il richiamato fabbricato, posto sull'importante rettifilo che unisce i centri cittadini di RI e di Afragola.
2) Nel dicembre 2007, la BPN concesse il primo finanziamento a favore di attraverso il riconoscimento di un affidamento regolato in CP_1
conto corrente per la somma di euro 350.000,00; 3) Nel 2008, a mezzo del secondo finanziamento della BPN, la
[...]
avrebbe dovuto attuare il richiamato programma edilizio e CP_2
conseguire dalle vendite le somme necessarie ad azzerare i due finanziamenti ricevuti dalla BPN;
4) Lo scoppio della crisi finanziaria indusse la BPN a dilazionare i tempi di istruttoria del mutuo edilizio da concedere alla Controparte_2
[...]
5) Solo ad agosto 2009, la Bpn si impegnava a quanto segue:
- proroga ed adeguamento del c/c ipotecario in capo alla CP_1
[...]
- disponibilità a riesaminare la richiesta di finanziamento per la
[...]
CP_2
6) L'ulteriore attività dilatoria della Bpn avrebbe portato il gruppo immobiliare facente capo ad allo stremo delle sue risorse Parte_1
finanziarie; per tali ragioni la sarebbe stata costretta ad CP_1
accettare il mutuo di € 500.000,00 anche con la promessa di provvedere all'adeguamento degli oneri del c/c ipotecario;
7) Successivamente alla suddetta erogazione, la Bpn bloccava il c/c attivo della addebitando spese non dovute e azzerando CP_1
definitivamente la somma allora disponibile.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Controparte_6
contestando la ricostruzione dei fatti rappresentata dalle parti attrici e chiedendo il rigetto integrale delle avverse domande.
Istruita la causa e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli con la sentenza epigrafata, statuiva quanto segue:
“
1. Dichiara che il saldo finale del c/c n. 7513 ammonta ad euro 26.139,72;
2. rigetta le altre domande;
3. condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 18.000 per onorario”. Con atto di appello consegnato per la notifica all'Ufficiale giudiziario in data
16.04.2015 e notificato alla convenuta in data 17.04.2015, CP_3 [...]
, e chiedevano Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
la riforma integrale della sentenza gravata, con accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A. accertare e dichiarare che la sentenza n. 1930/2015 del Tribunale di
Napoli, resa in data 3.2.2015 e pubblicata il 9.2.2015, notificata in data
17.3.2015, resa nel procedimento rubricato al n. R.G. 24688/2012 del menzionato Ufficio Giudiziario, G.I. Dott. Ciro Caccaviello, è ingiusta, erronea e/o illegittima per i motivi tutti di cui al presente atto, e nelle parti espressamente individuate nel presente atto ed in cui ha rigettato le domande attoree, ritenendo non provati e/o non sussistenti i presupposti di legge.
B. Per l'effetto dell'accoglimento del punto A. del presente petitum, revocare
e/o riformare la sentenza n. 1930/2015 del Tribunale di Napoli, resa in data
3.2.2015 e pubblicata il 9.2.2015, notificata in data 17.3.2015, ed accogliere le domande proposte dagli odierni appellanti nel corso del giudizio di prime cure, come di seguito riportate:
1) Accertare e dichiarare la conclusione del contratto di finanziamento fra la e la società Controparte_5 Controparte_2
ed il conseguente grave inadempimento dell'istituto di credito – oggi
[...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t, con conseguente risoluzione dello stesso per grave inadempimento, ex artt. 1453 e ss cc, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale delle per mancato adempimento degli CP_3
obblighi contrattuali di finanziamento;
2) In virtù di quanto sopra, condannare il Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei
[...]
danni tutti arrecati alla alla Controparte_2 CP_1
ed al Sig. e, precisamente:
[...] Parte_1 a) nei confronti della Controparte_2
mancato profitto dalla vendita dei cespiti, per un importo pari a Euro
4.102.609,38 (quattromilioni cento duemila seicento nove e 38), oltre interessi e rivalutazione monetaria causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
in subordine a quanto indicato al punto che precede, mancato profitto dalla locazione annuale degli stessi cespiti, a decorrere dal 1/02/2009, fino al
1/01/2024, per un importo pari a Euro 2.157.900,04 (duemilioni cento cinquanta settemila novecento e 04), corrispondenti ad Euro 143.860,00 per ogni anno solare dal 2009 compreso, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
in subordine a quanto indicato ai precedenti punti, mancato rimborso del finanziamento soci, ricevuto dalla controllante MH, per un importo pari a
Euro 333.000,00 (trecento trenta tremila e 00), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2008, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche
a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
in via ulteriormente più gradata rispetto alle prime due ipotesi sin qui prospettate, svalutazione e deprezzamento dei cespiti, di cui all'atto notarile di compravendita del 20/12/07, per un importo pari a Euro 280.839,24
(duecento ottantamila ottocento trenta nove e 24), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2011, ovvero in quella somma maggiore
o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
b) nei confronti della dell'importo complessiva di Euro Controparte_1
409.314,74, oltre interessi e rivalutazione, ovvero in quella somma maggiore
o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le
Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione:
- per Euro 76.492,81, in virtù delle somme come analiticamente indicate al capo “F” della parte motiva del presente atto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU.
Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
- per un importo pari a Euro 333.000,00 (trecento trenta tremila e 00), per mancato rimborso del finanziamento soci oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2008, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche
a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
3) accertare e dichiarare, in via alternativa o subordinata, la responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale del Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., ex artt. 1337 cc e
[...]
1338 cc per violazione del principio di correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative, per il recesso ingiustificato dalle stesse, la mancata comunicazione di informazioni rilevanti e del generale principio del neminem laedere, per le ragioni tutte espresse nella parte motiva del presente atto;
4) In virtù di quanto sopra, condannare il Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei
[...]
danni tutti arrecati alla alla Controparte_2 CP_1
ed al Sig. , nella medesima misura sopra
[...] Parte_1
analiticamente quantificata;
5) in virtù della responsabilità del , Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t accertare e dichiarare la stessa responsabile dei danni alla persona subiti dal Sig. in Parte_1
relazione ai fatti tutti di cui in espositiva e, per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento del danno che si quantifica nella misura di Euro
250.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
6) accertare e dichiarare, in ogni caso, la invalidità e la nullità totale e/o parziale del contratto di conto corrente e/o del contratto di apertura di credito in conto corrente relativo al rapporto n. 7513, aperto presso la filiale
n. 5 della – oggi Controparte_5 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., in particolare delle
[...]
clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, all'indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse ultralegale;
alla mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto ed all'addebito di competenze non riconosciute e/o non dovute, dichiarando illegittime e non dovute le somme per addebiti in violazione del dovere di correttezza e buona fede e del principio del neminem laedere;
il tutto con condanna della banca alla restituzione e/o storno delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse oltre interessi a favore dell'atto e vittoria di spese di lite: somme tutte come analiticamente riportate in espositiva e parte motiva del presente atto che si indica in Euro 76.492,81 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/10, ovvero in quella somma maggiore o diversa che sarà precisata in corso di causa e/o determinata dall'On.le Tribunale anche a mezzo CTU. Somma sempre maggiorata di interessi e rivalutazione;
7) accertare e dichiarare, in ogni caso, ai danni della convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_4
nullità, annullabilità e comunque l'invalidità ed inefficacia del contratto di mutuo fondiario del 22/09/2010, per notar di Napoli (rep. 126963, Per_1
racc. 31766), e delle garanzie ipotecarie iscritte in virtù dello stesso sui beni della società per mancanza di causa;
Controparte_1
8) per l'effetto di quanto al capo che precede, condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., alla integrale Controparte_4
restituzione di tutte le somme sino ad oggi versate in adempimento del contratto di mutuo e di tutti gli importi formalmente erogati e poi incassati direttamente dalla banca secondo quanto richiesto al capo “E” della parte motiva, ordinando al competente conservatore dei RRII ovvero alla competente Agenzia del Territorio;
alla cancellazione dei gravami ipotecari per tale titolo iscritti con esonero da responsabilità;
9) vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio oltre accessori come per legge dovuti”
A sostegno dell'impugnazione, gli appellanti proponevano cinque motivi di gravame, di seguito sinteticamente indicati.
Con il primo motivo, veniva eccepita l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della convenuta. L'Istituto di credito, infatti, dopo aver CP_3
erogato una prima parte di finanziamento con la stipulazione dell'affidamento regolato in conto corrente pari ad euro 350.000,00 ossia pari al prezzo di acquisto e alle spese, non avrebbe rispettato l'obbligo contrattuale assunto di erogare la seconda tranche di finanziamento per consentire alle società edilizie di realizzare i lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare sito in RI. Secondo l'appellante, infatti, la era consapevole della finalità complessiva dell'operazione economica CP_3
intrapresa dagli appellanti – del valore non inferiore ad euro 900.000,00, salvo varianti – tale da configurare un vero e proprio collegamento negoziale tra i due contratti di finanziamento. Errata, quindi, sarebbe la valutazione del primo Giudice secondo cui in capo alla Banca non sussisteva alcun obbligo di erogazione dell'ulteriore finanziamento.
Con il secondo motivo, gli appellanti eccepivano l'illegittimità della sentenza gravata per aver rigettato la domanda volta all'accertamento della responsabilità precontrattuale della per aver violato i principi di CP_3
correttezza e buona fede nelle trattative, nonché per il recesso ingiustificato nelle trattative non avendo riconosciuto alle società appellanti il secondo finanziamento nei tempi e nell'ammontare inizialmente pattuito.
Con il terzo motivo di appello, veniva impugnata la sentenza di primo grado con riferimento al rigetto della domanda di accertamento della nullità per difetto di causa del contratto di mutuo del 22.09.2010 per notaio Per_1
rep. 126963 racc. 31766, essendo stato concesso detto finanziamento – mediante contratto di mutuo fondiario – al solo fine di ripianare la scopertura maturata sul conto corrente affidato n. 7513 (c.d. mutuo solutorio).
Con il quarto motivo, gli appellanti deducevano l'erroneità della decisione impugnata per aver accolto soltanto parzialmente le domande attoree concernenti la verifica della correttezza dell'operato della con CP_3
riferimento al conto corrente n. 7513. Oltre all'illegittimità già rilevata dal
Tribunale per l'addebito di oneri, costi e commissioni di massimo scoperto non previste in contratto - con conseguente rettifica del saldo di conto corrente ad euro 26.139,72 – il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare anche le seguenti ulteriori illegittimità:
Applicazione di tassi euribor non rispondenti ai criteri di rilevamento pattuiti;
- Applicazione di interessi anatocistici (Euro 97.119,46), capitalizzati a decorrere dall'apertura del conto corrente n. 7513, fino alla sua estinzione, come rilevati dall'esame degli estratti conto trimestrali della BPN e sinteticamente riprodotti nell'allegato relativo prospetto riepilogativo;
- Applicazione di spese per disponibilità creditizia, pari a Euro 4.497,25, addebitate in sostituzione delle prescritte CMS;
- Applicazione di spese per indennità di sconfinamento, pari a Euro
20.550,00, addebitate in sostituzione delle prescritte CMS;
- Applicazione di spese a forfait, pari a Euro 74,10, non pattuite contrattualmente;
- Applicazione di spese varie, pari a Euro 915,71, non sempre rispondenti a quanto pattuito contrattualmente;
- Rettifica di Euro 1.162,45, per interessi a debito e per indennità di sconfinamento, eseguita, in data 31/12/10, in totale difformità del contratto di credito del 10/12/07 e dell'intervenuta rinegoziazione del 9/10/09, tra l'altro, mancante di qualsiasi specifica del criterio contabile adottato.
Del pari, il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare anche l'illegittimità dell'operato della con riguardo al contratto di mutuo CP_3
fondiario, durante il quale veniva applicata la capitalizzazione degli interessi delle singole rate trimestrali, comportando un maggiore importo pari ad euro
1.985,95.
Con il quinto e ultimo motivo di appello, veniva eccepita l'erroneità della sentenza gravata per aver il Tribunale rigettato tutte le domande risarcitorie proposte dagli attori, come di seguito quantificate:
“mancato profitto dalla vendita dei cespiti, per un importo pari a Euro
4.102.609,38 (quattromilioni cento duemila seicento nove e 38), al
31/12/2008, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine a quanto indicato al punto che precede, mancato profitto dalla locazione annuale degli stessi cespiti, a decorrere dal 1/02/2009, fino al
1/01/2024, per un importo pari a Euro 2.157.900,04 (duemilioni cento cinquanta settemila novecento e 04) corrispondenti ad Euro 143.860,00 per ogni anno solare;
- in subordine a quanto indicato ai precedenti punti, mancato rimborso del finanziamento soci, ricevuto dalla controllante MH, per un importo pari a
Euro 333.000,00 (trecento trenta tremila e 00), al 31/12/2008, oltre interessi
e rivalutazione monetaria;
- in via ulteriormente più gradata rispetto alle prime due ipotesi sin qui prospettate, svalutazione e deprezzamento dei cespiti, di cui all'atto notarile di compravendita del 20/12/07, per un importo pari a Euro 280.839,24
(duecento ottantamila ottocento trenta nove e 24), al 31/12/2011, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.11.2015, la
[...]
(odierna contestava tutto Controparte_6 Controparte_7
quanto ex adverso rappresentato ed eccepito, chiedendo il rigetto integrale dell'appello interposto innanzitutto perché inammissibile - sia perché proposto tardivamente, sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – oltre che infondato, con conferma della sentenza impugnata.
In seguito ad una serie di rinvii d'ufficio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.07.2024 celebrata nelle forme previste dall'art. 127-ter
c.p.c. mediante il deposito di note di trattazione scritta, la Corte d'Appello di
Napoli, in diversa composizione, assumeva la causa in decisione assegnando alle parti i termini per gli scritti conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.
Con provvedimento del 17.04.2025, rilevato che il Giudice ausiliario relatore
– dott. aveva presentato istanza di dimissioni, gli atti Persona_3
venivano rimessi al Presidente di sezione per la designazione di un nuovo
Giudice relatore;
pertanto, rimessa la causa sul ruolo per l'udienza del
18.09.2025 con nomina del nuovo relatore, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con termini ex art 190 cpc ridotti nella misura di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e altrettanti venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di tardività dell'appello essendo stato lo stesso regolarmente notificato entro il termine breve di 30 giorni dalla data di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione.
Nel caso di specie, infatti, la sentenza di prime cure è stata notificata in data
17.03.2015. L'atto di appello proposto da , Parte_1 CP_1
e pur essendo stato consegnato al
[...] Controparte_2
difensore domiciliatario della parte appellata (avv. Nello Caserta) in data
17.04.2015, è stato affidato per la notifica all'ufficiale giudiziario entro il termine previsto ex art. 325 c.p.c., ovvero in data 16.04.2015.
Con la riforma realizzata con la legge n. 263/2005, il legislatore ha recepito nell'art. 149 c.p.c. il principio di scissione degli effetti della notifica tra il notificante e il destinatario, ritenendo di non poter addebitare al notificante gli eventuali ritardi dipendenti da fattori esterni relativi all'opera dell'ufficiale giudiziario o dell'ufficio postale.
Per tali ragioni, il comma 3 dell'art. 149 c.p.c. dispone espressamente che la notifica per il soggetto notificante si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e non nel momento in cui lo stesso plico sia stato effettivamente consegnato al destinatario.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in diverse occasioni al riguardo, ha altresì affermato che “In tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione),
è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso” (Cass. civ. sent.
n. 3755/2015).
Nell'ipotesi in esame, dalla verifica materiale dell'originale dell'atto di citazione in appello emerge chiaramente la presenza del timbro apposto dall'Ufficiale giudiziario che segna la data del 16.04.2015, data in cui è avvenuta la consegna dell'atto per la notifica.
Tra l'altro, laddove la appellata avesse voluto contestare la veridicità CP_3
di tale indicazione, avrebbe dovuto proporre formale querela di falso – eventualità non verificatasi in questo caso -, in ragione di quanto previsto dall'art. 116 del d.P.R. n. 1229/1959.
Per tali ragioni, l'appello deve considerarsi tempestivamente proposto entro il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
1.1. Sempre in via preliminare, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. proposta dalla . CP_7
È noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del
Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100;
03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, ha indicato con chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere il rigetto delle domande che il giudice ha accolto.
Ne deriva che l'atto difensivo proposto dall'appellante nel presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
2. Venendo al merito delle questioni, per le ragioni di seguito esposte l'appello non merita accoglimento in quanto integralmente infondato.
2.1. Con il primo motivo, gli appellanti hanno contestato la correttezza della sentenza di prime cure nella parte in cui ha escluso la responsabilità contrattuale della per non aver consentito la realizzazione del progetto CP_3
imprenditoriale delle appellanti, non potendo l'Istituto di credito considerarsi obbligato a concedere il finanziamento preteso dalla CP_3
Secondo gli appellanti, infatti, la nonostante avesse assunto l'obbligo CP_3
di concedere i finanziamenti necessari per realizzare gli investimenti immobiliari di cui era stata informata dalle società investitrici, non avrebbe rispettato gli impegni, impedendo la realizzazione del programma di investimenti e arrecando ingenti danni alle società appellanti. In ragione di quanto detto, al fine di configurare una qualsivoglia responsabilità contrattuale in capo alla occorre in primis verificare la CP_3
preesistenza di un obbligo contrattuale in capo alla stessa di concedere i finanziamenti richiesti.
Secondo gli appellanti, l'esistenza di un obbligo della di concedere i CP_3
finanziamenti sarebbe dimostrata da due fattori:
a) Il fatto che la era a conoscenza della finalità che le società edilizie CP_3
intendevano perseguire;
b) Dal collegamento negoziale esistente tra l'affidamento in conto corrente concesso nell'anno 2007 e il mutuo fondiario che sarebbe stato necessario per completare la ristrutturazione, in ragione dell'obbiettivo imprenditoriale conosciuto dalla CP_3
Dall'esame della copiosa documentazione versata in atti dalle appellanti, è possibile escludere l'esistenza di un contratto/accordo tra le parti idoneo a vincolare la alla concessione dei finanziamenti richiesti. CP_3
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non vi è alcuna prova dell'esistenza di un accordo tra le parti idoneo a vincolare la nel CP_3
concedere i finanziamenti sperati dalle società edilizie, dal cui inadempimento, quindi, potrebbe derivare una responsabilità contrattuale dell'Istituto di credito.
Dagli atti esaminati, emerge esclusivamente che la Banca era stata messa a conoscenza dell'obbiettivo imprenditoriale che le due società si proponevano e che giustificava la richiesta di concessione dei finanziamenti prospettati.
Con lettera destinata all'Istituto di credito, consegnata a mano in data 10 settembre 2007 (allegato 7 del fascicolo di parte appellante), la
[...]
– in persona dell'amministratore unico – CP_1 Parte_1
delineava in maniera sintetica quale fosse il proprio programma di investimenti, precisando le ragioni per cui nel luglio 2007 era stata richiesta la concessione di una linea di credito regolata in conto corrente pari ad euro
350.000, ovvero:
“- quanto ad euro 290.000 saranno destinate al saldo dell'acquisto di alcuni immobili in RI, come da preliminare di vendita che si allega in copia;
- Quanto ad € 60.000 saranno destinate alle spese legali, notarili e di registro per l'acquisto di tali immobili”.
Nella stessa lettera, la società mittente specificava che, dopo l'acquisizione degli immobili, la società si sarebbe adoperata “per finanziare la trasformazione e la ristrutturazione degli immobili acquisiti che constano di circa mq. 550 di appartamenti e di circa mq. 100 di negozi (oltre ad una porzione di suolo equivalente a circa mq. 1.062), operazione che si prevede possa costare circa € 350.000”. Specificando, poi, che dall'intera operazione avrebbe potuto ottenere ricavi del valore di € 2.310.000, a titolo di corrispettivi per le vendite dei cespiti ristrutturati.
La somma di euro 350.000,00, concessa sotto forma di affidamento regolato in conto corrente e garantito da ipoteca con contratto del 10.12.2007, veniva utilizzata dalla per pagare il prezzo pattuito in sede Controparte_2
di contratto di compravendita stipulato in data 20.12.2007 per l'acquisto degli immobili siti in RI alla via Duca d'Aosta n. 59.
È possibile affermare, quindi, che la era a conoscenza dei programmi CP_3
di investimento che le due società erano intenzionate a realizzare. Altra cosa, però, è sostenere che in virtù di tali informazioni la abbia assunto su CP_3
di sé l'obbligo di finanziare l'intera operazione immobiliare, attraverso la concessione di un ulteriore finanziamento/mutuo che sarebbe stato successivamente richiesto da una delle società.
La missiva del 10 settembre rappresenta solo ed esclusivamente una dichiarazione unilaterale riconducibile alla volta ad Controparte_1
illustrare all'Istituto Bancario il modo in cui i finanziamenti sarebbero stati utilizzati. La stessa è priva, quindi, di qualsiasi portata vincolante innanzitutto per la ma anche per la stessa società mittente. CP_3
Né tantomeno gli appellanti hanno allegato in atti una diversa documentazione idonea a dimostrare l'esistenza di un accordo vincolante tra le parti. Accordo che, in virtù dei limiti probatori previsti dagli artt. 2721 c.c.
e seguenti, sarebbe stato insuscettibile di essere provato con prova testimoniale o per presunzioni nel contrasto con la CP_3
Sotto un diverso angolo prospettico, sussiste una ulteriore circostanza che merita di essere valorizzata al fine di escludere una qualsiasi responsabilità della per inadempimento all'obbligo di finanziare i progetti CP_3
imprenditoriali delle odierne appellanti.
Nella lettera inviata nel settembre 2007 dalla , veniva CP_1
prospettato all'Istituto di credito che, per il completamento dell'operazione immobiliare, vi sarebbe stata la necessità di accedere ad un ulteriore finanziamento del valore di euro 350.000,00, utile per realizzare le opere di ristrutturazione degli immobili acquistati per poi procedere alla rivendita degli stessi, prospettando l'opportunità di guadagni stimati in euro
2.310.000,00.
In seguito all'acquisto del complesso immobiliare sito in RI, la società avviava con la l'istruttoria preliminare alla Controparte_5
stipulazione di un contratto di finanziamento per un importo pari quasi al doppio di quello inizialmente prospettato, ovvero di euro 600.000,00, richiesti per realizzare i lavori di ristrutturazione degli immobili acquistati.
Diversamente dalle richieste iniziali riportate, però, in data 15 dicembre 2008 la società inviava alla una CP_1 Controparte_5
ulteriore missiva con la quale dichiarava che, proprio per completare l'investimento immobiliare con “l'acquisizione di altre porzioni immobiliari del medesimo fabbricato”, la società aveva “la Controparte_2
necessità di ottenere un mutuo edilizio pari ad € 2.100.000”. I fatti illustrati dimostrano chiaramente come siano state proprio le società immobiliari facenti capo ad a modificare più volte le Parte_1
proprie richieste, superando notevolmente quelle prospettazioni iniziali che, evidentemente, gli stessi appellanti non ritenevano vincolanti neanche per loro stessi.
Se anche l'informativa del settembre 2007 avesse avuto un qualche valore obbligatorio per le parti, questo sarebbe al più limitato alla più esigua somma inizialmente prospettata dalla e non a quella diversa ed CP_1
evidentemente superiore pari ad euro 2.100.000,00.
Per tutte queste ragioni, quindi, non esistendo un vincolo contrattuale in capo alla Banca avente ad oggetto l'obbligo di concedere il finanziamento sperato dalle appellanti, va esclusa un qualsiasi tipo di responsabilità contrattuale.
In ultimo, non merita condivisione neanche l'ulteriore argomento utilizzato dagli appellanti, secondo cui l'esistenza dell'obbligo della sarebbe CP_3
desumibile dal collegamento negoziale esistente tra l'affidamento in conto corrente e il contratto di mutuo fondiario richiesto per la realizzazione della ristrutturazione, in quanto finalizzati a realizzare il medesimo scopo.
Anche questa prospettazione difensiva non è condivisibile per le seguenti ragioni.
In linea teorica, è possibile configurare un collegamento negoziale quando due o più contratti, autonomi e distinti anche sotto il profilo causale, risultano diretti alla realizzazione di un medesimo fine, facendo parte di una operazione unitaria.
Per esservi collegamento negoziale, è necessario innanzitutto che vengano in rilievo almeno due contratti, che tra gli stessi sussista un nesso teleologico
(elemento oggettivo) e che sia dimostrata la volontà delle parti – anche se non esplicitata - di voler realizzare il collegamento (requisito soggettivo).
L'errore logico in cui sono incorsi gli appellanti consiste nel fatto di voler ravvisare un collegamento negoziale tra un contratto di finanziamento effettivamente concluso – ovvero l'affidamento regolato in conto corrente – ed il finanziamento che la Banca avrebbe dovuto concedere per consentire la realizzazione del programma di investimenti di cui la stessa era a conoscenza. Tuttavia, come precisato poc'anzi, per esservi un collegamento negoziale è necessaria l'esistenza di entrambi gli accordi contrattuali nel contesto di una operazione unitaria mentre, nel caso concreto, il secondo contratto di finanziamento non era stato stipulato.
Per sostenere la suddetta argomentazione, le parti hanno citato una sentenza della S.C. di Cassazione (precisamente la n. 14470/2005) fraintendendone il significato. In quella occasione la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto superflua la pattuizione scritta del contratto di apertura di credito nel caso in cui esso fosse già stato interamente disciplinato nel precedente e collegato contratto di conto corrente bancario.
Nel caso di cui trattasi, il primo contratto di finanziamento potrebbe costituire sicuramente una prima esecuzione effettiva del programma di investimenti che le società e CP_1 Controparte_2
avevano intenzione di realizzare, ma dallo stesso non è possibile evincere né
l'obbligo della di concedere un secondo ed ulteriore finanziamento né CP_3
tantomeno la regolamentazione giuridica ed economica di questo secondo rapporto.
Anche
per questi motivi
, quindi, risulta assolutamente infondato il primo motivo di appello.
2.2. Con il secondo motivo, gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere la responsabilità precontrattuale della CP_3
colpevole di aver leso il legittimo affidamento degli appellanti nella positiva conclusione delle trattative per la concessione del secondo finanziamento, utile alla ristrutturazione degli immobili precedentemente acquistati.
Nel dettaglio, il legittimo affidamento delle appellanti sarebbe scaturito dal fatto che la aveva già concesso il finanziamento utile all'acquisto del CP_3 complesso immobiliare – nella consapevolezza che questo avrebbe dovuto essere poi ristrutturato con fondi da recuperare accedendo ad ulteriori finanziamenti – nonché in ragione del lungo lasso temporale che ha caratterizzato la fase dell'istruttoria.
In generale, nella fase di formazione del contratto, ciascuna delle parti è interessata a valutare la convenienza e l'opportunità dell'affare tanto da, in caso di esito negativo delle suddette valutazioni, essere legittimato a recedere dalle trattative. Non è configurabile, quindi, un diritto alla stipulazione del contratto in capo ai soggetti che siano stati coinvolti in una trattativa.
Tale libertà, espressione del principio di autonomia negoziale, trova un limite nei principi di lealtà e correttezza che devono necessariamente informare il comportamento delle parti anche nella fase delle trattative. Limite che si sostanzia nella tutela del legittimo affidamento della controparte alla conclusione del contratto.
In caso di recesso dalle trattative è possibile configurare una responsabilità precontrattuale in capo al recedente allorquando la negoziazione sia arrivata ad uno stadio tale da ingenerare nell'altra parte il legittimo affidamento nella conclusione del contratto.
La responsabilità per violazione dell'art. 1337 c.c., infatti, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto e che una delle stesse parti, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, abbia interrotto le trattative. Parimenti, è necessario altresì che il recesso sia determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi supportato da un giustificato motivo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che “Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto” (Cass. civ. ord. n.
34510/2021).
Nel caso di specie, il rifiuto della alla conclusione del contratto di CP_3
finanziamento richiesto è dipeso dall'esito negativo della perizia tecnica necessaria per la valutazione del valore economico e della regolarità urbanistica delle opere esistenti, nonché della fattibilità delle opere che le società appellanti intendevano realizzare.
Tanto emerge chiaramente dalla interlocuzione intervenute tra le parti e, in particolare, tra il perito incaricato dall'Istituto di credito e l'amministratore unico . Parte_1
Il primo documento utile alla suddetta valutazione è rappresentato dalla prima richiesta di documentazione effettuata dall'architetto in Persona_4
data 15.10.2009, dalla quale emerge che il tecnico è stato incaricato dalla per effettuare l'istruttoria preliminare al riconoscimento del CP_3
finanziamento in data 13.10.2009.
Con l'atto in esame, il tecnico richiedeva formalmente agli odierni appellanti di mettere a disposizione una serie di documenti necessari agli accertamenti preliminari al sopralluogo presso il complesso immobiliare in RI e, in particolare: le planimetrie, le visure catastali, i titoli edilizi relativi agli elaborati progettuali, la relazione tecnica, la certificazione di destinazione urbanistica del suolo e l'estratto del Piano Regolatore Generale della zona di appartenenza del lotto, i titoli di provenienza e il piano finanziario dettagliato dei lavori preventivati.
Con documento inviato via fax in data 03.11.2009, il tecnico incaricato dava atto di aver effettuato un primo sopralluogo presso il complesso immobiliare, comunicando però l'incompletezza della documentazione fornita dall'amministratore , con conseguente necessità di Parte_1
integrarla con la documentazione catastale, gli atti di provenienza, la contabilità dei lavori delle opere interne da realizzare, gli elaborati previsti per la richiesta dei permessi edilizi necessari per l'esecuzione delle opere, la documentazione necessaria per accertare la regolarità edilizia sia dello stato dei luoghi che degli interventi futuri.
Tale documentazione veniva richiesta nuovamente sia il 23.11.2009, sia il
01.12.2009 senza alcun riscontro da parte dell'amministratore . Parte_1
Con ulteriore comunicazione trasmessa il 14.02.2010, il perito incaricato dalla dava atto di una parziale integrazione documentale intervenuta CP_3
il 07.01.2010, la quale però non consentiva né di accertare la regolarità urbanistica degli immobili esistenti e la legittimità dell'acquisto (in assenza degli atti di provenienza), nè la regolarità delle opere di ristrutturazione che le società intendevano realizzare, in assenza sia dei relativi titoli edilizi concessi o anche solo formalmente richiesti, sia dei documenti di progetto che i tecnici avrebbero fornito all'Amministrazione competente a fondamento della richiesta di autorizzazione a costruire.
In considerazione dei fatti appena illustrati, deve ritenersi, senz'altro, ragionevole il recesso dalle trattative operato dalla Banca, stante l'impossibilità di verificare la regolarità urbanistica e della legittimità delle opere che – con le società che amministrava – intendeva Parte_1
realizzare sugli immobili acquistati in RI, le quali sarebbero state date alla Banca come garanzia ipotecaria dell'adempimento del mutuo fondiario richiesto.
In conclusione, quindi, anche il secondo motivo di appello non merita accoglimento.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti hanno eccepito la nullità del mutuo di scopo concesso dalla al solo fine di ripianare CP_3 l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n. 7513 sul quale era regolata l'apertura di credito.
Al riguardo, appare sufficiente richiamare il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23149/2022, pienamente condiviso da questo Collegio.
In particolare, la Corte di Cassazione, giudicando sulla validità del c.d.
“mutuo solutorio”, ha affermato che “Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”.
Ancorchè concesso per ripianare una precedente esposizione debitoria, il c.d. mutuo solutorio conserva il carattere reale proprio del contratto di mutuo, in ragione del fatto che con l'accredito delle somme viene realizzata la “datio rei” caratteristica del mutuo e, in generale, della categoria dei contratti reali, svolgendo una funzione meritevole di tutela quale l'estinzione di un debito preesistente.
Tra l'altro, nel caso di specie, emerge chiaramente dagli atti che gli appellanti erano pienamente consapevoli della causa concreta del contratto.
Per tali ragioni, quindi, anche il terzo motivo è infondato.
2.4 Anche il quarto motivo di appello non merita accoglimento in quanto in parte infondato e in parte inammissibile.
Secondo gli appellanti, oltre alle illegittimità già rilevate, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare anche le seguenti ulteriori illegittimità: - Applicazione di tassi euribor non rispondenti ai criteri di rilevamento pattuiti;
- Applicazione di interessi anatocistici (Euro 97.119,46), capitalizzati a decorrere dall'apertura del conto corrente n. 7513, fino alla sua estinzione, come rilevati dall'esame degli estratti conto trimestrali della
BPN che, per brevità, vengono sinteticamente riprodotti nel richiamato prospetto riepilogativo, al quale ci si riporta;
- Applicazione di spese per disponibilità creditizia, pari a Euro 4.497,25, addebitate in sostituzione delle prescritte CMS;
- Applicazione di spese per indennità di sconfinamento, pari a Euro 20.550,00, addebitate in sostituzione delle prescritte CMS;
-
Applicazione di spese a forfait, pari a Euro 74,10, non pattuite contrattualmente;
- Applicazione di spese varie, pari a Euro 915,71, non sempre rispondenti a quanto pattuito contrattualmente;
- Rettifica di Euro
1.162,45, per interessi a debito e per indennità di sconfinamento, eseguita, in data 31/12/10, in totale difformità del contratto di credito del 10/12/07 e dell'intervenuta rinegoziazione del 9/10/09, tra l'altro, mancante di qualsiasi specifica del criterio contabile adottato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, merita di essere confermata la sentenza resa dal Tribunale, la quale correttamente ha rilevato l'illegittimità per l'addebito di oneri, costi e commissioni di massimo scoperto non previste in contratto, con conseguente rettifica del saldo di conto corrente ad euro 26.139,72.
Nel dettaglio, il motivo di gravame è inammissibile in quanto assolutamente generico e indeterminato laddove contesta l'illegittimo rilievo dei tassi euribor periodicamente considerati per il calcolo degli interessi. Sul punto, gli appellanti avrebbero dovuto indicare con precisione la differenza esistente tra i tassi euribor rilevati periodicamente e quelli concretamente applicati dalla previa manipolazione. In mancanza di una specifica CP_3
allegazione, risulta impossibile a questo Collegio verificare nel merito, senza condurre una indagine meramente esplorativa, la fondatezza di una tale deduzione.
Con riferimento alle altre illegittimità paventate, il motivo è infondato in quanto chiaramente smentito dalla semplice lettura delle condizioni contrattuali indicate nel contratto di apertura di conto corrente bancario.
In esso, infatti, risulta specificamente pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia debitori che creditori, regolata quindi secondo il criterio della pari periodicità imposto dalla normativa di settore (delibera CICR 09 febbraio 2000).
Stesso discorso va fatto per le ulteriori commissioni e spese che, parimenti, trovano immediato riscontro all'interno delle condizioni generali di contratto e nel documento di sintesi allegato in atti (spese per disponibilità creditizia, sconfinamento e altre) e che, quindi, devono ritenersi assolutamente legittime e giustificate nella loro applicazione.
Sotto un diverso profilo, con il medesimo motivo di doglianza gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza gravata anche nella parte in cui ha escluso l'illegittimità della capitalizzazione delle rate del mutuo c.d. solutorio, nonché per l'illegittimo addebito di una rata di pre-ammortamento e della costituzione di un deposito cauzionale infruttifero.
Innanzitutto, è chiaramente smentita dalle disposizioni contrattuali l'illegittimità dell'addebito della rata di preammortamento e della costituzione del deposito cauzionale. Entrambi gli aspetti sono espressamente previsti in contratto ed accettati dalla mutuataria.
Anche la doglianza relativa alla capitalizzazione degli interessi delle rate del mutuo non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, gli appellanti partono dall'errato presupposto secondo cui la avrebbe dovuto capitalizzare gli interessi delle singole rate dalla data CP_3
di effettiva erogazione del mutuo, secondo la metodologia della capitalizzazione semplice. Tuttavia, come emerge chiaramente dalle disposizioni contrattuali, il mutuo stipulato in data 22.09.2010 è riconducibile alla diversa categoria dei mutui a tasso variabile con ammortamento alla francese, caratterizzati da un sistema di rimborso a rata costante, in cui la capitalizzazione degli interessi è composta e avviene sul capitale residuo a ogni scadenza.
Tale metodo di capitalizzazione non dà luogo ad un effetto anatocistico in ragione del fatto che gli interessi calcolati e applicati risultano solo quelli effettivamente maturati. Proprio perché il calcolo degli interessi è effettuato sempre partendo dalla sola quota di capitale residuo – e non dal capitale maggiorato degli interessi – non si produce alcun effetto anatocistico illegittimo.
Nel caso di specie, tale modalità di capitalizzazione risulta chiaramente prevista dal contratto di mutuo stipulato dalle parti, le quali quindi erano perfettamente a conoscenza delle condizioni economiche che sarebbero state applicate al rapporto.
Da ciò discende la regolarità dell'operato della che ha correttamente CP_3
determinato gli interessi dovuti senza provocare alcun effetto anatocistico illegittimo.
Per tutte queste ragioni, quindi, anche il quarto motivo di appello è infondato.
2.5. In ragione dell'esclusione di qualsiasi tipo di responsabilità in capo alla CP_3
appellata, devono ritenersi infondate tutte le doglianze oggetto del quinto e ultimo motivo di gravame con il quale sono state riproposte le domande di risarcimento dei danni causati dal comportamento illegittimo e inadempiente della già CP_3
escluso per i motivi precedentemente illustrati.
3. Le spese processuali del grado di appello seguono la soccombenza delle parti appellanti, ai sensi dell'art 91 cpc e si liquidano, a carico solidale delle stesse parti per la medesimezza dei presupposti della invocata responsabilità e della difesa comune, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati con il
D.M. 147/2022, applicando per ciascuna delle fasi di giudizio gli importi tra i valori minimi e quelli medi previsti in tabella per i giudizi innanzi alla Corte di
Appello in relazione alla consistenza concreta e pregio dell'attività effettivamente svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna gli appellanti , Parte_1 CP_1
e in solido tra loro, al
[...] Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese processuali del Controparte_7
grado di appello, che liquida in euro 38.644,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge;
c) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrendone i presupposti di legge, si dà atto della sussistenza dell'obbligo per le parti appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 27.11.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio