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Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 18/12/2025, n. 23070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23070 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08539/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8539 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dall’ambasciata d’Italia ad Islamabad, prot. n. 2278 in data 05.06.2024 con cui è stata respinta la richiesta di visto per ingresso per “ricongiungimento familiare” n. -OMISSIS- presentata in data 11.01.2024, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche non cognito, comunque lesivo degli interessi del ricorrente e per la condanna della Pubblica Amministrazione procedente al rilascio del visto richiesto entro un termine non superiore a 30 giorni ed a disporre sin da ora la nomina di un Commissario ad acta, per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. AN OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio,
rilevato che:
- il ricorrente, cittadino pakistano, agisce per l'annullamento del provvedimento emesso dall’ambasciata d’Italia ad Islamabad, prot. n. 2278 in data 05.06.2024 con cui è stata respinta la richiesta di visto per ingresso per “ricongiungimento familiare” n. -OMISSIS- presentata in data 11.01.2024, e per la condanna della Pubblica Amministrazione procedente al rilascio del visto richiesto;
- si è costituita la difesa erariale con atto di mero stile;
- all’esito della camera di consiglio del 21/10/25 il Collegio, preso atto del deposito della procura alle liti regolarizzata, ex art. 73 c.p.a., ha sottoposto alle parti con ordinanza n 18448/25 il possibile difetto di giurisdizione del G.A. sul diritto al ricongiungimento familiare sostanzialmente azionato dal ricorrente;
- il data 11/12/25 il ricorrente ha depositato memoria con richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione con richiesta di compensazione delle spese, mentre il 12/11/25 la difesa erariale ha depositato memoria sostenendo la giurisdizione del giudice ordinario concludendo per il difetto di giurisdizione;
- all’esito della camera di consiglio del 12 dicembre 2025 la causa è stata tratta in decisione con avviso di possibile definizione con sentenza resa in forma semplificata;
ritenuto che, avendo la controversia ad oggetto il rilascio di visto per ricongiungimento familiare, alla luce di quanto previsto dall’art. 30 comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (in materia cfr T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, Sent., 06/02/2020, n. 1629) debba ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario;
ritenuto che le spese debbano essere compensate attesa la definizione in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e individua quale Giudice munito di giurisdizione quello Ordinario, innanzi alla quale la parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA AR, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
AN OZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OZ | RA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.