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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 283 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 283 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SANTUCCI SABRINA (C.F. ) C.F._2
e
nato in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. SANTUCCI SABRINA (C.F. ) C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 14/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, anche a fini anagrafici.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza verranno concordate tra i medesimi, con l'impegno da parte di entrambi del rispetto delle inclinazioni, capacità, aspirazioni e desideri del figlio . Per_1
2) circa le modalità e i tempi di visita del Sig. , questi potrà vedere e tenere con sé il minore a Pt_2
weekend alternati con la madre, dalle ore 10:00 del sabato mattina alle 20:00 della domenica sera.
Nelle settimane in cui il minore trascorrerà il weekend con la madre, il Sig. potrà tenere con sé il Pt_2
figlio per tre pomeriggi durante la settimana, ovvero il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 18:30 sino alle 20:30.
Invece, nelle settimane in cui bambino starà con il padre nel fine settimana (sempre dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle 20:00 della domenica sera), il Sig. potrà trascorrere del tempo con il figlio Pt_2
durante la settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 18:30 alle 20:30.
3) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il padre verserà alla Sig.ra la somma Pt_1
mensile di euro 350,00 al mese per il figlio, importo rivalutabile come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso, importi per la cui individuazione e disciplina le parti dichiarano di fare espresso richiamo al Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna in materia.
4) Ciascuna parte continuerà a percepire la propria quota parte di assegno unico per il figlio minore, pari ad euro 116,00;
pagina 2 di 3 5) posto che le parti sono entrambe economicamente autosufficienti, nulla verrà versato l'una all'altra a titolo di assegno divorzile;
6) il Sig. contribuirà alle spese di difesa della Sig.ra nella misura pari ad euro 500,00 che Pt_2 Pt_1 verserà direttamente al procuratore della moglie all'atto della iscrizione a ruolo del giudizio;
7) con il presente accordo di divorzio congiunto e l'esatto adempimento di quanto ivi pattuito, le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo nessuno escluso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2
il 17.08.2018 in San Giovanni in Marignano (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte I Anno 2018 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 283 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. SANTUCCI SABRINA (C.F. ) C.F._2
e
nato in [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. SANTUCCI SABRINA (C.F. ) C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 14/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, anche a fini anagrafici.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza del figlio presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza verranno concordate tra i medesimi, con l'impegno da parte di entrambi del rispetto delle inclinazioni, capacità, aspirazioni e desideri del figlio . Per_1
2) circa le modalità e i tempi di visita del Sig. , questi potrà vedere e tenere con sé il minore a Pt_2
weekend alternati con la madre, dalle ore 10:00 del sabato mattina alle 20:00 della domenica sera.
Nelle settimane in cui il minore trascorrerà il weekend con la madre, il Sig. potrà tenere con sé il Pt_2
figlio per tre pomeriggi durante la settimana, ovvero il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 18:30 sino alle 20:30.
Invece, nelle settimane in cui bambino starà con il padre nel fine settimana (sempre dalle ore 10:00 del sabato mattina sino alle 20:00 della domenica sera), il Sig. potrà trascorrere del tempo con il figlio Pt_2
durante la settimana, il martedì ed il giovedì, dalle 18:30 alle 20:30.
3) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il padre verserà alla Sig.ra la somma Pt_1
mensile di euro 350,00 al mese per il figlio, importo rivalutabile come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie relative allo stesso, importi per la cui individuazione e disciplina le parti dichiarano di fare espresso richiamo al Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna in materia.
4) Ciascuna parte continuerà a percepire la propria quota parte di assegno unico per il figlio minore, pari ad euro 116,00;
pagina 2 di 3 5) posto che le parti sono entrambe economicamente autosufficienti, nulla verrà versato l'una all'altra a titolo di assegno divorzile;
6) il Sig. contribuirà alle spese di difesa della Sig.ra nella misura pari ad euro 500,00 che Pt_2 Pt_1 verserà direttamente al procuratore della moglie all'atto della iscrizione a ruolo del giudizio;
7) con il presente accordo di divorzio congiunto e l'esatto adempimento di quanto ivi pattuito, le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e di null'altro avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altra a qualsivoglia titolo nessuno escluso.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 Parte_2
il 17.08.2018 in San Giovanni in Marignano (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 9 Parte I Anno 2018 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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