Decreto cautelare 6 agosto 2018
Decreto cautelare 6 agosto 2018
Ordinanza cautelare 14 settembre 2018
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 04817/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09307/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9307 del 2018, proposto da:
Happy Days Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati AR Feroci, Fabio Rosci, Federica Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Ludovico Patriarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale prot. QM/18302/2018 del 15 giugno 2018, con la quale il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale applicava alla società Happy Days SAS di PI AR & Co. due penalità ai sensi dell’art. 10 della Convenzione comma 3) lettera p) pari ad € 1.500,00 “per ciascun bambino inserito oltre la capienza prevista dall’autorizzazione al funzionamento” e, comma 3), lettera h), pari ad e 1.000,00 “per mancata attivazione dei corsi di formazione previsti dalle vigenti norme giuslavoristiche in favore del personale dipendente”, per un importo complessivo di € 34.000,00;
- del Verbale di sopralluogo dell’11 aprile 2018 effettuato dalla Direzione Socio Educativa Ufficio Programmazione Alimentare del Municipio I presso il nido “Me Agape”, non in possesso della ricorrente;
- della nota prot. CA/68520 del 13 aprile 2018 con la quale la Direzione Socio Educativa Ufficio Programmazione Alimentare del Municipio I trasmetteva il resoconto del sopralluogo effettuato;
- della nota prot. QM n. 12714 del 07/05/2018, con la quale il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento per l’applicazione delle penalità;
- della nota prot. QM16351 del 31 maggio 2018, con la quale il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici chiedeva alla Direzione Socio Educativa del Municipio I di esprimere le valutazioni di propria competenza circa le controdeduzioni presentate dal Soggetto Gestore per determinare gli esiti conclusivi del procedimento di penalità avviato;
- della nota n. CA110297/2018 del 13 giugno 2018, con la quale la Direzione Socio Educativa del Municipio I non riteneva valide le controdeduzioni della ricorrente;
- di ogni altro atto comunque annesso, connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato a Roma Capitale a mezzo del servizio postale e ritualmente depositato il 1.8.2018, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l’annullamento:
- della Determinazione Dirigenziale prot. QM/18302/2018 del 15 giugno 2018, con la quale il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale applicava alla società Happy Days SAS di PI AR & Co. due penalità ai sensi dell’art. 10 della Convenzione comma 3) lettera p) pari ad € 1.500,00 “per ciascun bambino inserito oltre la capienza prevista dall’autorizzazione al funzionamento” e, comma 3), lettera h), pari ad e 1.000,00 “per mancata attivazione dei corsi di formazione previsti dalle vigenti norme giuslavoristiche in favore del personale dipendente”, per un importo complessivo di € 34.000,00;
- del Verbale di sopralluogo dell’11 aprile 2018 effettuato dalla Direzione Socio Educativa Ufficio Programmazione Alimentare del Municipio I presso il nido “Me Agape”, non in possesso della ricorrente;
- della nota prot. CA/68520 del 13 aprile 2018 con la quale la Direzione Socio Educativa Ufficio Programmazione Alimentare del Municipio I trasmetteva il resoconto del sopralluogo effettuato;
- della nota prot. QM n. 12714 del 07/05/2018, con la quale il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento per l’applicazione delle penalità;
- della nota prot. QM16351 del 31 maggio 2018, con la quale il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici chiedeva alla Direzione Socio Educativa del Municipio I di esprimere le valutazioni di propria competenza circa le controdeduzioni presentate dal Soggetto Gestore per determinare gli esiti conclusivi del procedimento di penalità avviato;
- della nota n. CA110297/2018 del 13 giugno 2018, con la quale la Direzione Socio Educativa del Municipio I non riteneva valide le controdeduzioni della ricorrente;
- di ogni altro atto comunque annesso, connesso, presupposto e consequenziale;
Visti i motivi di ricorso, che censurano gli atti impugnati sotto molteplici profili, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio di Roma Capitale, in data 30.8.2018, per resistere al ricorso;
Rilevato che, in ultimo, la difesa di parte ricorrente, con memoria versata in atti il 3.2.2023, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del presente giudizio, atteso che “l’impugnazione riguardava la convenzione per un’annualità educativa ormai trascorsa, nonché per il fatto che ad oggi l’asilo nido Me Agave non esercita più in convenzione con il Comune di Roma ma come asilo nido privato autorizzato”;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto della suddetta dichiarazione, e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, in ragione della definizione esclusivamente in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Luca Iera, Referendario
Igor Nobile, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Igor Nobile | Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO