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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 22 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3914/2024 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], CF , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato agli effetti del presente giudizio in Messina presso lo studio dell'Avv. Alessia
Pace che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Ente, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dai funzionari , , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 designati, ai sensi del D.P.C.M. del 30.3.07 in attuazione dell'art.10 comma 6
[...]
L.n.248/2005, con ordini di servizio n. 2010/4800/000026; 2010/4800/000027;
2023/4800/0000023 e 2023/4800/0000037 emessi dal Direttore della Sede di Messina CP_7
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno d'invalidità civile Legge 118/'71
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 17/07/2024, conveniva in giudizio l' al Parte_1 CP_7
fine di ottenerne la condanna alla liquidazione ed al pagamento in suo favore dell'assegno d'invalidità nella complessiva somma di € 8.168,28, con maggiorazione dei singoli ratei di interessi fino al soddisfo.
Parte ricorrente deduceva che l' non aveva ancora provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione riconosciuta nel procedimento sommario n. rg. 6223/2022, nonostante la sussistenza dei requisiti di legge, e chiedeva l'accoglimento del ricorso con conseguente pronuncia in ordine alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitosi in giudizio, l deduceva che l'ulteriore prestazione invocata nel presente CP_7
giudizio non poteva essere eseguita sulla base del decreto di omologa, il quale riconosceva la sola indennità di accompagno, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Si osserva che l'esito dell'accertamento del procedimento della fase sommaria, contenuto nel corrispondente decreto di omologa del 25/01/2024, riconosceva alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, ma non anche l'assegno di invalidità civile.
Non essendoci stato dunque alcun riconoscimento formale dell'invocata prestazione, il ricorso è da ritenersi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' resistente come da CP_8
dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, e
152 bis disp.att.c.p.c., tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese giudiziali in favore dell' che Parte_1 CP_7
liquida in € 2.156.40 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, da distrarsi.
Messina, 23 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando