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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI XISezione civile
N. 5183/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello a sentenza del
Giudice di Pace TRA
Codice Fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti come da atto per Notaio dr.ssa Per_1 in Roma del 08.09.2017, rep.n. 18.619, dagli Avv.ti
[...]
Lorenzo De Sanctis, Francesco Cipriani Marinelli e Luigi Tuccillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in alla Via San Tommaso d'Aquino n.15. Pt_1
APPELLANTE
CONTRO (C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Erich Grimaldi (C.F. ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2 il suo studio in alla Riviera di Chiaia n. 276 – pec: Pt_1
Email_1
APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate per l'odierna udienza i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO La propone Parte_1 appello avverso la sentenza n.5715/2020 emessa dal Giudice Pace di
Barra, chiedendone la totale riforma, così concludendo onde sentire
“rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, improcedibile ed inammissibile ovvero non sufficientemente provata”, nonché “condannare la controparte alla restituzione in favore della società appellante di tutte le somme corrisposte dalla medesima in forza della Controparte_2 sentenza impugnata”; con vittoria di spese. La società appellante evidenzia che il , titolare della CP_1
“Tessera del Tifoso” n. , ed abbonato al settore NumeroDiC_1
“Tribuna Posillipo” dello Stadio “San Paolo” di settore 9, Pt_1 fila 4, posto 18, ha chiesto al Giudice di prime cure di:
“a) accertare e dichiarare… la responsabilità della
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, per non aver esattamente adempiuto al contratto di abbonamento;
b) accertare e dichiarare… la responsabilità della
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, per non aver tenuto un comportamento coerente con i principi di solidarietà e salvaguardia dell'altrui interesse negoziale;
c) accertare e dichiarare, in ogni caso, la malafede della convenuta nella fase preparatoria, precontrattuale ed esecutiva;
d) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1218, 1337 e
1375 c.c.; e) accertare e dichiarare la violazione dei principi disposti dalla task force ministeriale e dalla legge sulla tessera del tifoso;
f) accertare e dichiarare lo squilibrio del sinallagma contrattuale in danno dell'abbonato/consumatore; g) accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 1440 c.c.; e per l'effetto h) condannare la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di € 1.000,00 proporzionalmente all'importo versato dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per € 1.032,00; in via subordinata i) correggere il sinallagma contrattuale in applicazione dei principi di equità e buona fede in favore della parte debole contrattualmente e per l'effetto, l) condannare la in CP_3 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di €
1.000,00 proporzionalmente all'importo versato dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento e/o a quella maggiore e/o minore somma ritenuta congrua, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per € 1.032,00; in via ulteriormente subordinata m) condannare la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di € 535,00 pari alla differenza in surplus versata dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento, oltre il maggior danno, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per € 1.032,00; in via gradata n) accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della
[...] ottenuto, in danno dell'istante, con la Controparte_3 vendita dell'abbonamento ad un prezzo maggiore rispetto alla vendita dei singoli biglietti;
e per l'effetto, o) condannare la ai sensi Controparte_3 dell'art. 2041 c.c., alla restituzione dell'indebito pari ad € 535,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'istante, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per € 1.032,00”; con vittoria di spese, con attribuzione. A sostegno di tali richieste il deduceva di aver acquistato CP_1
l'abbonamento per le 19 partite del campionato del “ per la Pt_1 stagione sportiva 2016/2017, per il prezzo complessivo di €
1.510,00 – di cui € 10,00 di prevendita – con la prospettiva di un vantaggio economico, e l'aspettativa di usufruire di agevolazioni riservate ai tifosi fidelizzati. Tale vantaggio non era tuttavia stato conseguito, giacché, a partire dalla seconda giornata di campionato, la convenuta decideva di diminuire il prezzo dei biglietti per le singole gare, al punto che il costo complessivo dei biglietti delle singole partite per i posti del tipo di quello spettante ad esso attore veniva ad essere inferiore al prezzo dell'abbonamento. Il lamentava inoltre di essere andato incontro a CP_1 considerevoli disagi, derivanti dall'inadeguatezza dei servizi offerti (mancanza di servizi igienici, insufficienza delle vie di accesso allo stadio, pulizia e manutenzione inadeguate). Riteneva, quindi, l'attore, che la condotta dell'odierna appellante integrasse una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., nonché una violazione dei canoni di buona fede ex art.1375 c.c., e dell'art. 1440 c.c., per avere indotto gli abbonati della a Controparte_4 sottoscrivere l'abbonamento sulla falsa prospettiva di un vantaggio economico rivelatosi insussistente. Il Giudice di prime cure accoglieva pertanto la domanda proposta limitando, tuttavia, l'importo riconosciuto in favore dell'attore alla somma di €.330,00, pari alla differenza tra quanto dal medesimo richiesto ed il valore dei “vantaggi economici” che la convenuta aveva comunque assicurato in favore degli abbonati.
Parte appellante censura tale decisione, ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni già ampiamente esposte nel precedente grado di giudizio, sulla scorta delle quali ritiene che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato il contratto di abbonamento per la fruizione di eventi sportivi, non valorizzando adeguatamente il materiale probatorio acquisito. L'appellato chiede invece la conferma della sentenza appellata, reiterando le censure alla condotta di controparte - a suo dire contraria ai canoni di correttezza e trasparenza – già poste a fondamento della proposta domanda. Così brevemente ricostruite le difese delle parti, si osserva che l'appello è fondato e va pertanto accolto. La controversia si inserisce infatti nell'ambito di un contenzioso seriale, avendo questo Tribunale - nei precedenti giurisprudenziali cui ha fatto riferimento l'appellante, producendone copia - già avuto modo di pronunciarsi a più riprese in fattispecie analoghe a quella che ne occupa, giungendo a conclusioni che in questa sede si ritiene di dover confermare, in quanto pienamente condivisibili, avendo peraltro trovato il conforto delle decisioni del S.C. che l'appellante ha allegato alle note di discussione odierne. In particolare, il Tribunale di Napoli ha, innanzitutto, chiarito che nella fattispecie di interesse il giudice è tenuto a pronunciare secondo diritto, e non secondo equità, pur trattandosi di controversia di valore inferiore ad € 1.100,00, in quanto la causa ha ad oggetto un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (con moduli o formulari), laddove nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di pace ha fatto ricorso ad “argomenti metagiuridici” non consentiti dal legislatore. Sulla base di tale premessa, il Tribunale, dopo aver chiarito che un contratto deve essere interpretato “in base a quello che c'è scritto e non in base al comune sentire”, ha evidenziato, in adesione alla tesi difensiva dell'appellante, che “il prezzo dell'abbonamento sottoscritto dall'appellato era chiaro e non vi era alcuna previsione di modifica del medesimo (in meglio o, a questo punto, in peggio) con riferimento ai prezzi dei singoli biglietti. L'abbonamento reca, infatti, altri vantaggi, quali la garanzia del posto ed il porsi al riparo dall'aumento dei prezzi”. Il Giudice dell'appello ha, inoltre, escluso che, nel caso di specie, la sia incorsa in mala Controparte_2 fede. Il Tribunale ha, infatti, chiarito che “i biglietti per le gare del campionato di calcio hanno (notoriamente) un prezzo determinato dal mercato e non dalla società calcistica la quale, pertanto, può aumentarlo o diminuirlo a seconda della richiesta al fine di massimizzare il profitto come ogni azienda può e deve legittimamente fare. Il infatti, è una società CP_3 commerciale per azioni e non un servizio pubblico e se non agisse al fine di massimizzare i profitti sarebbe responsabile nei confronti dei propri azionisti”.
Venendo alle censure mosse dall'abbonato e relative al servizio offerto, il Giudice dell'appello ha osservato che “la scarsa pulizia dell'impianto ed i servizi igienici carenti sono imputabili al
[...] che è il proprietario e gestore dell'impianto stesso, messo CP_5
a disposizione della società calcistica solo in occasione delle gare. Le condizioni fatiscenti dello stadio sono note a tutti, in special modo agli abbonati, rispettano comunque i requisiti legali e nessuno è tenuto ad andarci se non gli piacciono. Ribadiamo che non si tratta di un servizio pubblico”. Ad ulteriore conforto di tali conclusioni, si osserva che, contrariamente a quanto a più riprese sostenuto dalla difesa dell'appellato, al contratto di abbonamento non è connaturato un vantaggio economico rispetto all'acquisto del singolo biglietto per ogni partita, giacché esso comporta, in primis, la certezza di assistere a tutte le partite cui l'abbonamento stesso dà diritto, non correndo i rischi dell'esaurito.
Nell'ipotesi di manifestazioni sportive, come le partite di calcio, che si inseriscono nel più ampio contesto di un campionato, è infatti più che concreta l'eventualità di non reperire i biglietti per le partite di maggior richiamo, che non sono peraltro, come è noto, individuabili con certezza al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, giacchè l'interesse del pubblico è influenzato da una pluralità di fattori, la maggior parte dei quali assolutamente non preventivabili.
D'altra parte, è notorio che l'imprenditore che fornisce a più riprese uno spettacolo a pagamento, stabilisce il prezzo del singolo biglietto con l'intento di ricavarne un profitto, nel rispetto delle leggi di mercato, di guisa che è perfettamente lecita e pienamente giustificata la scelta di diminuire il prezzo del biglietto nell'ipotesi in cui il pubblico mostri insoddisfazione verso la squadra e diserti lo stadio, giacchè la presenza di un pubblico numeroso è – in una manifestazione sportiva ancor più che in altre forme di spettacolo – di fondamentale importanza. Non resta, pertanto, che accogliere l'appello.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto come in narrativa, così provvede:
- in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore della Controparte_1 società appellante di tutte le somme corrisposte dalla medesima in forza della sentenza impugnata;
Controparte_2
-condanna al rimborso in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del primo grado di Controparte_3 giudizio liquidate in euro 265,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge;
-condanna al rimborso in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 64,50 per esborsi ed euro 462,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 27/03/2025 Il Giudice
Dr. Vincenzo Pappalardo
N. 5183/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello a sentenza del
Giudice di Pace TRA
Codice Fiscale Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti come da atto per Notaio dr.ssa Per_1 in Roma del 08.09.2017, rep.n. 18.619, dagli Avv.ti
[...]
Lorenzo De Sanctis, Francesco Cipriani Marinelli e Luigi Tuccillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in alla Via San Tommaso d'Aquino n.15. Pt_1
APPELLANTE
CONTRO (C.F. , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Erich Grimaldi (C.F. ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2 il suo studio in alla Riviera di Chiaia n. 276 – pec: Pt_1
Email_1
APPELLATO CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate per l'odierna udienza i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO La propone Parte_1 appello avverso la sentenza n.5715/2020 emessa dal Giudice Pace di
Barra, chiedendone la totale riforma, così concludendo onde sentire
“rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, improcedibile ed inammissibile ovvero non sufficientemente provata”, nonché “condannare la controparte alla restituzione in favore della società appellante di tutte le somme corrisposte dalla medesima in forza della Controparte_2 sentenza impugnata”; con vittoria di spese. La società appellante evidenzia che il , titolare della CP_1
“Tessera del Tifoso” n. , ed abbonato al settore NumeroDiC_1
“Tribuna Posillipo” dello Stadio “San Paolo” di settore 9, Pt_1 fila 4, posto 18, ha chiesto al Giudice di prime cure di:
“a) accertare e dichiarare… la responsabilità della
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, per non aver esattamente adempiuto al contratto di abbonamento;
b) accertare e dichiarare… la responsabilità della
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, per non aver tenuto un comportamento coerente con i principi di solidarietà e salvaguardia dell'altrui interesse negoziale;
c) accertare e dichiarare, in ogni caso, la malafede della convenuta nella fase preparatoria, precontrattuale ed esecutiva;
d) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1218, 1337 e
1375 c.c.; e) accertare e dichiarare la violazione dei principi disposti dalla task force ministeriale e dalla legge sulla tessera del tifoso;
f) accertare e dichiarare lo squilibrio del sinallagma contrattuale in danno dell'abbonato/consumatore; g) accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere il risarcimento dei danni, anche ai sensi dell'art. 1440 c.c.; e per l'effetto h) condannare la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di € 1.000,00 proporzionalmente all'importo versato dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per € 1.032,00; in via subordinata i) correggere il sinallagma contrattuale in applicazione dei principi di equità e buona fede in favore della parte debole contrattualmente e per l'effetto, l) condannare la in CP_3 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di €
1.000,00 proporzionalmente all'importo versato dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento e/o a quella maggiore e/o minore somma ritenuta congrua, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per € 1.032,00; in via ulteriormente subordinata m) condannare la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento, in favore dell'attore della somma di € 535,00 pari alla differenza in surplus versata dall'attore per l'acquisto dell'abbonamento, oltre il maggior danno, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per € 1.032,00; in via gradata n) accertare e dichiarare l'indebito arricchimento della
[...] ottenuto, in danno dell'istante, con la Controparte_3 vendita dell'abbonamento ad un prezzo maggiore rispetto alla vendita dei singoli biglietti;
e per l'effetto, o) condannare la ai sensi Controparte_3 dell'art. 2041 c.c., alla restituzione dell'indebito pari ad € 535,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'istante, il tutto comunque nei limiti della competenza per valore del giudice adito per € 1.032,00”; con vittoria di spese, con attribuzione. A sostegno di tali richieste il deduceva di aver acquistato CP_1
l'abbonamento per le 19 partite del campionato del “ per la Pt_1 stagione sportiva 2016/2017, per il prezzo complessivo di €
1.510,00 – di cui € 10,00 di prevendita – con la prospettiva di un vantaggio economico, e l'aspettativa di usufruire di agevolazioni riservate ai tifosi fidelizzati. Tale vantaggio non era tuttavia stato conseguito, giacché, a partire dalla seconda giornata di campionato, la convenuta decideva di diminuire il prezzo dei biglietti per le singole gare, al punto che il costo complessivo dei biglietti delle singole partite per i posti del tipo di quello spettante ad esso attore veniva ad essere inferiore al prezzo dell'abbonamento. Il lamentava inoltre di essere andato incontro a CP_1 considerevoli disagi, derivanti dall'inadeguatezza dei servizi offerti (mancanza di servizi igienici, insufficienza delle vie di accesso allo stadio, pulizia e manutenzione inadeguate). Riteneva, quindi, l'attore, che la condotta dell'odierna appellante integrasse una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., nonché una violazione dei canoni di buona fede ex art.1375 c.c., e dell'art. 1440 c.c., per avere indotto gli abbonati della a Controparte_4 sottoscrivere l'abbonamento sulla falsa prospettiva di un vantaggio economico rivelatosi insussistente. Il Giudice di prime cure accoglieva pertanto la domanda proposta limitando, tuttavia, l'importo riconosciuto in favore dell'attore alla somma di €.330,00, pari alla differenza tra quanto dal medesimo richiesto ed il valore dei “vantaggi economici” che la convenuta aveva comunque assicurato in favore degli abbonati.
Parte appellante censura tale decisione, ribadendo, nella sostanza, le argomentazioni già ampiamente esposte nel precedente grado di giudizio, sulla scorta delle quali ritiene che il Giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato il contratto di abbonamento per la fruizione di eventi sportivi, non valorizzando adeguatamente il materiale probatorio acquisito. L'appellato chiede invece la conferma della sentenza appellata, reiterando le censure alla condotta di controparte - a suo dire contraria ai canoni di correttezza e trasparenza – già poste a fondamento della proposta domanda. Così brevemente ricostruite le difese delle parti, si osserva che l'appello è fondato e va pertanto accolto. La controversia si inserisce infatti nell'ambito di un contenzioso seriale, avendo questo Tribunale - nei precedenti giurisprudenziali cui ha fatto riferimento l'appellante, producendone copia - già avuto modo di pronunciarsi a più riprese in fattispecie analoghe a quella che ne occupa, giungendo a conclusioni che in questa sede si ritiene di dover confermare, in quanto pienamente condivisibili, avendo peraltro trovato il conforto delle decisioni del S.C. che l'appellante ha allegato alle note di discussione odierne. In particolare, il Tribunale di Napoli ha, innanzitutto, chiarito che nella fattispecie di interesse il giudice è tenuto a pronunciare secondo diritto, e non secondo equità, pur trattandosi di controversia di valore inferiore ad € 1.100,00, in quanto la causa ha ad oggetto un contratto concluso secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. (con moduli o formulari), laddove nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di pace ha fatto ricorso ad “argomenti metagiuridici” non consentiti dal legislatore. Sulla base di tale premessa, il Tribunale, dopo aver chiarito che un contratto deve essere interpretato “in base a quello che c'è scritto e non in base al comune sentire”, ha evidenziato, in adesione alla tesi difensiva dell'appellante, che “il prezzo dell'abbonamento sottoscritto dall'appellato era chiaro e non vi era alcuna previsione di modifica del medesimo (in meglio o, a questo punto, in peggio) con riferimento ai prezzi dei singoli biglietti. L'abbonamento reca, infatti, altri vantaggi, quali la garanzia del posto ed il porsi al riparo dall'aumento dei prezzi”. Il Giudice dell'appello ha, inoltre, escluso che, nel caso di specie, la sia incorsa in mala Controparte_2 fede. Il Tribunale ha, infatti, chiarito che “i biglietti per le gare del campionato di calcio hanno (notoriamente) un prezzo determinato dal mercato e non dalla società calcistica la quale, pertanto, può aumentarlo o diminuirlo a seconda della richiesta al fine di massimizzare il profitto come ogni azienda può e deve legittimamente fare. Il infatti, è una società CP_3 commerciale per azioni e non un servizio pubblico e se non agisse al fine di massimizzare i profitti sarebbe responsabile nei confronti dei propri azionisti”.
Venendo alle censure mosse dall'abbonato e relative al servizio offerto, il Giudice dell'appello ha osservato che “la scarsa pulizia dell'impianto ed i servizi igienici carenti sono imputabili al
[...] che è il proprietario e gestore dell'impianto stesso, messo CP_5
a disposizione della società calcistica solo in occasione delle gare. Le condizioni fatiscenti dello stadio sono note a tutti, in special modo agli abbonati, rispettano comunque i requisiti legali e nessuno è tenuto ad andarci se non gli piacciono. Ribadiamo che non si tratta di un servizio pubblico”. Ad ulteriore conforto di tali conclusioni, si osserva che, contrariamente a quanto a più riprese sostenuto dalla difesa dell'appellato, al contratto di abbonamento non è connaturato un vantaggio economico rispetto all'acquisto del singolo biglietto per ogni partita, giacché esso comporta, in primis, la certezza di assistere a tutte le partite cui l'abbonamento stesso dà diritto, non correndo i rischi dell'esaurito.
Nell'ipotesi di manifestazioni sportive, come le partite di calcio, che si inseriscono nel più ampio contesto di un campionato, è infatti più che concreta l'eventualità di non reperire i biglietti per le partite di maggior richiamo, che non sono peraltro, come è noto, individuabili con certezza al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, giacchè l'interesse del pubblico è influenzato da una pluralità di fattori, la maggior parte dei quali assolutamente non preventivabili.
D'altra parte, è notorio che l'imprenditore che fornisce a più riprese uno spettacolo a pagamento, stabilisce il prezzo del singolo biglietto con l'intento di ricavarne un profitto, nel rispetto delle leggi di mercato, di guisa che è perfettamente lecita e pienamente giustificata la scelta di diminuire il prezzo del biglietto nell'ipotesi in cui il pubblico mostri insoddisfazione verso la squadra e diserti lo stadio, giacchè la presenza di un pubblico numeroso è – in una manifestazione sportiva ancor più che in altre forme di spettacolo – di fondamentale importanza. Non resta, pertanto, che accogliere l'appello.
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto come in narrativa, così provvede:
- in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore della Controparte_1 società appellante di tutte le somme corrisposte dalla medesima in forza della sentenza impugnata;
Controparte_2
-condanna al rimborso in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del primo grado di Controparte_3 giudizio liquidate in euro 265,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge;
-condanna al rimborso in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 64,50 per esborsi ed euro 462,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 27/03/2025 Il Giudice
Dr. Vincenzo Pappalardo