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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3143 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
NN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18705/2018 di R.G.
TRA
, con sede Parte_1
legale in Napoli alla Via della Filanda n. 60, C.F. in C.F._1
persona del suo legale rapp.te p.t. sig. nato a [...] il 6 Parte_2
febbraio 1963, elettivamente dom.to in Napoli alla via Raffaele De Cesare n.
31, presso lo studio degli Avv. Luca Bavoso (C.F. – C.F._2
P.IVA ) ed Amedeo Di Pietro (C.F. – P.IVA_1 C.F._3
P.IVA ) dai quali è rappresentato e difeso. P.IVA_2
RICORRENTE
E
C.F. Controparte_1
, in persona dell'Amministratore SI. , nato a P.IVA_3 Controparte_2
Napoli il 26.05.1957, C.F. , elettivamente domiciliato C.F._4 in Napoli, al Vico Spezzano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Parisi Carmela, che lo rappresenta e difende.
RESISTENTE
NONCHÉ
(C.F. ), CP C.F._5 CP_4
(C.F. ), (C.F. C.F._6 CP_5
), (C.F. C.F._7 CP_6
), tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Muccio C.F._8
Nicolina (C.F. ) e Confessore Francesco Maria (C.F. C.F._9
), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in C.F._10
Napoli, alla Piazza del Gesù Nuovo n.33.
INTERVENTORI VOLONTARI
OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10.06.2024 tenutasi in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c. p. c, ritualmente notificato in data 17.09.2018, la conveniva in giudizio il Parte_3
, al fine di sentirlo condannare al Controparte_1
pagamento della somma di euro 45.814,53, a titolo residuo corrispettivo per i lavori di manutenzione straordinaria esterna e interna, nonché per il ripristino dei servizi comuni del fabbricato, eseguiti in esecuzione del contratto di appalto stipulato. A sostegno del ricorso, la deduceva: a) che nel Parte_1
summenzionato contratto di appalto, stipulato in data 9.11.2004, il prezzo, originariamente pattuito in euro 110.759,34, veniva successivamente modificato, alla luce dei lavori in concreto espletati, nella diversa somma di
- 2 - euro 111.652,18, come attestato da certificazione di pagamento per lo Stato di
Avanzamento Lavori, redatta dall'ing. ; b) che il Persona_1 [...]
provvedeva al pagamento del solo importo di euro Controparte_1
65.837,65; c) che, nonostante le sollecitazioni e diffide della ditta odierna ricorrente, datate 29.09.2008 e 30.09.2013, il residuo non veniva corrisposto, limitandosi parte resistente a contestare la debenza e, contestualmente, a richiedere la produzione di copia del contratto di appalto e della relativa documentazione;
d) che la documentazione richiesta veniva messa nella disponibilità del Condominio;
e) che il Condominio, invitato a stipulare convenzione di negoziazione assistita, non vi aderiva. In diritto, evidenziava di avere optato per il rito sommario, stante la facile risolvibilità della causa in oggetto;
chiariva, inoltre, di avere tempestivamente dato avvio ai lavori contrattualmente pattuiti e di non avere mai, nel corso dell'esecuzione, ricevuto contestazione alcuna dal Condominio, il quale, tuttavia, non provvedeva a corrispondere il saldo residuo per i lavori già realizzati, configurandosi un inadempimento tale da legittimare l'odierna ricorrente a demandare l'adempimento e la successiva risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni. In via subordinata, chiedeva condannarsi il al pagamento in suo favore dell'indennizzo per ingiustificato CP_1
arricchimento, per la somma di euro 56.037,22, ritenendone sussistenti i presupposti, avendo il resistente ottenuto l'esecuzione dei lavori CP_1 senza corrispondere l'integrale quantum pattuito. Dopo aver quindi articolato le proprie istanze, difese ed eccezioni, concludeva affinché il Tribunale adito volesse: “IN VIA PRINCIPALE 1. ACCERTARE e DICHIARARE
l'inadempimento del sito in Napoli al Vico I Montesanto n. 12 2. CP_1
CONDANNARE, per l'effetto, il resistente al pagamento della CP_1
parte residua del debito pari ad euro 45.814,53 nonchè al risarcimento dei danni subiti da valutarsi in via equitativa dall'ill.mo Giudice adito, il tutto oltre interessi;
IN VIA SUBORDINATA 3. CONDANNARE il , a CP_1
titolo di indennizzo ex art. 2041c.c., al pagamento di euro 45.814,53, oltre
- 3 - interessi; IN OGNI CASO 4. condannare il resistente al CP_1
pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione, ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti difensori, Avv. Luca
Bavoso e Avv. Amedeo Di Pietro, che hanno anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari. Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è 45.814,53, e che pertanto il contributo unificato versato ammonta ad euro 259,00.”
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
prescrizione del presunto diritto di credito;
nel merito, deduceva parte resistente: a) di avere da subito fatto rilevare la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori pattuiti, con lettera di contestazione dei condomini e Pt_4
– ove questi rilevavano la mancata conclusione dei lavori nonostante la Pt_5
chiusura ed il collaudo, con lamentele del 15.11.2008 del condomino Pt_4
debitamente fotografate, sulle persistenti infiltrazioni, nonché a mezzo pec dell'8.06.2016 – con cui la condomina diffidava la ditta a riparare il CP_4
lastrico solare danneggiato dalle infiltrazioni;
b) che, nonostante la pluralità di sollecitazioni, la ditta non apprestava alcun intervento Parte_1
riparatore, avanzando al contrario richieste di pagamento, circostanza che costringeva l'odierno resistente a richiedere, a proprie spese, l'intervento riparatore dapprima della ditta MISEP s.a.s. di Miscino Sossio, per l'importo di euro 4.336,00, e successivamente della ditta BALDARI ANTONIO, per l'importo di euro 600,00; c) l'esperimento da parte dei condomini CP_4 dell'azione di risarcimento per i danni subiti nel proprio appartamento, come risultante da verbale assembleare del 23.01.2019, per la somma di euro
1.200,00. In ragione di tanto, concludeva affinché il Tribunale adito volesse:
“1) Nel merito, rigettarsi la domanda attorea in quanto del tutto improponibile, improcedibile, inammissibile, infondata, pretestuosa e non provata, oltre che prescritta;
2) accertare e dichiarare la responsabilità per
- 4 - inadempimento contrattuale della Controparte_7 [...]
; 3) per l'effetto accertare e dichiarare che le opere eseguite Parte_6
dalla non furono CP_7 Parte_7 realizzate ad opera d'arte, provocando danni al;
4) accertare e CP_1
dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_8
alla , avendo la
[...] Parte_8
stessa ricevuto una congrua somma, tenuto conto delle opere incompiute e non a regola d'arte eseguite;
5) condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositata in data
04.04.2019, si costituivano in giudizio i SI.ri , CP CP_4
e , eccependo, in via preliminare, CP_5 CP_6
l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva del resistente , per avere la ditta ricorrente, all'art. Controparte_1
15 del contratto di appalto sottoscritto con il Condominio, espressamente rinunciato al vincolo di solidarietà dei condomini;
sicché, la Parte_1
avrebbe dovuto rivalersi nei confronti dei singoli condomini morosi.
Chiarivano, inoltre, gli odierni interventori, di avere debitamente adempiuto le obbligazioni assunte, in ragione delle quote stabilite nella ripartizione delle spese per l'esecuzione dei lavori, come risultante per tabulas dall'allegazione dei pagamenti effettuati. Eccepivano, inoltre, l'inadempimento della Parte_1
per non avere la stessa eseguito i lavori a regola d'arte, come risultante
[...]
dalle svariate contestazioni con cui il ed i singoli condomini CP_1
e lamentavano il verificarsi di infiltrazioni negli immobili Pt_4 CP_4 interessati dai lavori di manutenzione;
infiltrazioni che, tra l'altro, avevano compromesso la staticità dell'edificio. Formulavano, da ultimo, istanza di mutamento del rito sommario in ordinario, stante la complessità del giudizio per il quale un'istruzione sommaria non era ritenuta idonea e sufficiente.
- 5 - Tanto premesso, concludevano affinché “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria difesa ed eccezione reietta, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare l'adempimento contrattuale dei sigg.ri , e CP CP_4 CP_6
con riferimento alle quote di loro spettanza così come determinate dal CP_5
; 2) dichiarare la carenza di legittimazione Controparte_1 passiva in capo al , in virtù dell'art 15 Controparte_1
contratto di appalto del 09/11/2004; 3) accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale della
[...]
; 4) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Parte_8
alla Controparte_9 Parte_8
, avendo la stessa ricevuto pagamento superiore alle
[...]
opere effettivamente eseguite. 5) condannare parte soccombente, al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.”
Il giudice, nella prima udienza del 15.04.2019, ritenuto che la controversia necessitava di un'istruttoria approfondita, incompatibile col rito sommario, fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. alla data del 31.10.2019. Concessi su richiesta delle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., e lette le relative memorie, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale dei SI.ri Parte_8
e , ammetteva la prova testimoniale articolata dal
[...] Controparte_2
rigettava la prova testimoniale così come articolata dagli CP_1
interventori, abilitandoli alla sola prova contraria ed abilitava, altresì parte ricorrente, alla prova contraria;
rinviava al 3.06.2021 per l'espletamento dei mezzi istruttori ammessi. Esauriti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del giorno 03.06.2021 il procuratore di parte ricorrente dichiarava l'intervenuta estinzione della ed il Giudice dichiarava Parte_1
interrotto il processo.
Il giudizio proseguiva con la costituzione del sig. avente Parte_2
causa della società cancellata e socio Controparte_10
- 6 - accomandatario della stessa, che, fatte proprie le domande proposte dalla società
ricorrente, insisteva per il loro accoglimento.
All'udienza del 12.09.2022 fissata per l'espletamento dei mezzi istruttori venivano escussi i testi SI.ri , , Parte_8 Controparte_2 Tes_1
eed
[...] Persona_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11/12/2023 il Giudice rilevato che parte convenuta non reiterava la richiesta di CTU, dichiarava chiusa la fase istruttoria, rinviando al 22.04.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10.06.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art 190
c.p.c.
Sulle depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la causa giunge, ora, a questo Tribunale per la decisione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito svolta da parte resistente, alla luce delle diffide a adempiere datate 26.09.2008 e
30.09.2013, nonché l'invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita del 15.02.2016, costituenti atti idonei ad interrompere il decorso del termine prescrizionale;
sicché, il credito vantato non è prescritto.
Va, sempre in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposta dai condomini intervenuti sul presupposto della carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
. I condomini intervenuti deducevano che, in forza dell'art. 15 del
[...] contratto di appalto, ai sensi del quale “l'impresa rinuncia espressamente al vincolo di solidarietà dei condomini. L'amministratore, se richiesto, si impegna a favorire mensilmente all'impresa l'estratto delle riscossioni”, la avrebbe dovuto convenire in giudizio i singoli condomini e Parte_1
non già il stesso. Orbene, consolidata giurisprudenza sostiene CP_1
che non è configurabile una carenza di legittimazione del , in CP_1
- 7 - persona dell'amministratore p.t., per i debiti dei condomini morosi.
L'inesistenza di una (immediata) solidarietà per i debiti del moroso, non incide sul potere rappresentativo dell'amministratore del condominio. In altri termini, la mancanza della solidarietà tra i proprietari non modifica la disciplina della rappresentanza processuale dell'amministratore di
Condominio, come risulta dall'art. 1131 c.c., nel combinato disposto con gli artt. 1118, 1130 e 1123 c.c. In definitiva, la domanda diretta al recupero del credito verso il condominio (pure esclusa la solidarietà tra i proprietari come nel caso in esame) può essere proposta nei confronti del Condominio e decisa nei confronti del resistente, senza che possa porsi una sorte di CP_1 difetto di legittimazione dell'amministratore subentrante a stare in giudizio per i condomini morosi (anche se morosi pro quota). La Suprema Corte ha chiarito che la natura solidale o parziaria dell'obbligazione assunta dal per legge o per disposizione negoziale, non limita la CP_1 rappresentanza processuale dell'amministratore e che il creditore del condominio può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi, oppure il in persona dell'amministratore pro tempore, CP_1
conseguendo così, in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito (Cass. S.U. n.
9148/2008). La Suprema Corte ha altresì sostenuto che: “La questione della natura parziaria o solidale dell'obbligazione condominiale è infatti riferibile alla responsabilità dei singoli condomini e non alla sussistenza della legittimazione passiva tanto sul piano della cognizione quanto sul piano esecutivo del condominio, quale ente di gestione rappresentato dall'amministratore” (Cass. Civ., sent. n. 22856 del 29/09/2017). Sicché, vanno distinti le questioni relative da un lato alla natura solidale o meno dell'obbligazione e, dall'altro, alla funzione rappresentativa dell'amministratore. Per tali motivi, appare chiaro che, a prescindere dalla parziarietà o solidarietà dell'obbligazione, sussiste la legittimazione passiva
- 8 - del in persona del suo amministratore pro Controparte_1
tempore, così come previsto agli artt. 1130 e 1131 c.c. La clausola del contratto che consacra la parzialità delle obbligazioni in capo ai condomini morosi, invocata dai condomini interventori, deve essere, dunque, applicata nella fase esecutiva. Ed infatti, l'art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. secondo cui “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini” regola il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi, sicché la ditta sarà obbligata dalla norma in esame a richiedere all'Amministratore
l'elenco dei condomini morosi, agendo così nei loro confronti, nella fase esecutiva, per il recupero del proprio credito. Nell'ipotesi in cui, previa escussione dei condomini morosi, l'impresa non avesse soddisfatto il proprio credito, potrà sempre agire esecutivamente nei confronti degli altri condomini.
Nel merito, la domanda svolta dall'ex nei confronti del Parte_1
è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati. CP_1
Pacifica tra le parti l'esistenza di un rapporto obbligazionario, in forza del contratto di appalto dalle stesse perfezionato in data 9.11.2004, si ritiene che la odierna ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla Parte_1
stessa gravante in ordine al credito azionato, avendo prodotto la seguente documentazione: il contratto di appalto concluso con il Controparte_1
, il verbale redatto dall'Ing. in qualità di direttore
[...] Persona_1
dei lavori, circa lo stato di avanzamento dei lavori, il prospetto dei pagamenti ricevuti dal convenuto, le due diffide di pagamento allo stesso CP_1 inoltrate rispettivamente in data 26.09.2008 e 30.09.2013, nonché l'invito alla negoziazione assistita del 15.02.2016.
Il convenuto non ha invece assolto l'onere probatorio richiesto. CP_1
Nel demandare l'accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale della ditta sul presupposto della mancata Parte_1
- 9 - esecuzione a regola d'arte dell'opera pattuita, richiamava, a sostegno della propria difesa, un insieme di comunicazioni a mezzo delle quali adduceva di avere denunciato prontamente i vizi rilevati. In specie, richiamava: una lettera di contestazione indirizzata dai condomini alla ditta Parte_9
appaltatrice, datata 12.11.2007; delle lamentele fotografiche provenienti dal condomino del 15.11.2008 circa la cattiva esecuzione dei lavori Pt_4
contrattualmente pattuiti e la persistenza di infiltrazioni, e, da ultimo, delle doglianze dei condomini per le infiltrazioni del 2.10.2010, Parte_10
30.11.2010 e 16.02.2011. Dette contestazioni non risultano, tuttavia, supportate da adeguati riscontri probatori, non avendo il CP_1 provveduto a depositarle o produrle in giudizio. Peraltro, l'assenza di riscontri oggettivi e di perizie di parte che attestino specifiche irregolarità o difetti costruttivi conferma ulteriormente la natura meramente assertiva delle deduzioni formulate da parte resistente. Non vi è dubbio, quindi che il convenuto debba essere ritenuto responsabile CP_1 dell'inadempimento dell'obbligazione, non avendo quest'ultimo fornito la prova dell'avvenuto adempimento o la prova della non imputabilità dell'inadempimento, tale da poter essere liberato nei confronti del creditore.
Ne consegue quindi la legittimità della pretesa creditoria, volta ad ottenere la prestazione ad esso dovuta in virtù di un valido titolo che ne giustifichi l'esecuzione.
Difatti, dall'istruttoria espletata emerge con chiarezza la piena regolarità e conformità delle opere eseguite dall'Impresa, secondo i canoni della regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali ed esecutive pattuite tra le parti. Con verbale sullo stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto in data
25.01.2007, il direttore dei lavori, Ing. attestava la regolare Persona_1
esecuzione dei lavori rispetto ai patti contrattuali, autorizzando l'Amministrazione del Condominio appaltante ad eseguire in favore della il pagamento della somma residua non ancora versata. Parte_8
- 10 - Lo stesso Ing. , escusso nel corso dell'udienza istruttoria del Per_1
12.09.2022, affermava di non ricordare il verificarsi di alcuna problematica in sede di esecuzione dei lavori di manutenzione pattuiti, negando la diversa circostanza asserita dal secondo cui i lavori erano stati CP_1
indebitamente interrotti ed i relativi materiali lasciati sul luogo.
Non risulta agli atti che il abbia mai contestato alla società CP_1 appaltatrice l'inesatta esecuzione dei lavori, e nessuna contestazione, nei tre anni successivi alla consegna delle opere, è stata sollevata dal debitore in risposta ai solleciti di pagamento da parte della Ditta creditrice. Tale contegno assume indubbio rilievo in quanto “L'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica” (Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2,
Ordinanza del 9 febbraio 2023, n. 4021). Nel caso di specie, vi è stata accettazione tacita dell'opera con conseguente esonero della ditta appaltatrice da ogni responsabilità per eventuali vizi e difformità dell'opera stessa, e con conseguente diritto della stessa ad ottenere dal il pagamento del CP_1
prezzo pattuito.
Va, infine, pure rigettata la domanda dei condomini interventori , CP
e limitatisi a richiamare le generiche ed infondate CP_4 CP_6 CP_5
contestazioni già assunte dal resistente a fondamento della CP_1
propria difesa, omettendo ogni supporto probatorio anche in merito al preteso loro adempimento delle quote condominiali dovute per i predetti lavori.
Giova, peraltro, rilevare che il mero deposito nel fascicolo telematico di copia conforme delle ricevute dei pagamenti effettuati non può ritenersi sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di adempimento svolta dagli
- 11 - interventori, in quanto, pur attestando l'effettuazione di versamenti in favore del non dimostra l'integrale adempimento dell'obbligazione CP_1
gravante sui singoli condomini, in assenza della documentazione attestante la ripartizione delle spese approvata dall'assemblea e l'indicazione delle specifiche somme poste a carico di ciascun partecipante;
di tal che, non è possibile verificare la corrispondenza tra l'importo dovuto e quello versato.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza e liquidate, come da dispositivo, in favore di Parte_2
avente causa della società cancellata Pt_1 Controparte_10
socio accomandatario della stessa, in applicazione dei criteri previsti ex
[...]
D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Accerta l'inadempimento del sito in Napoli al CP_1 [...]
e, per l'effetto, condanna il resistente Controparte_1 CP_1 in persona dell'Amministratore p.t. al pagamento in favore di avente causa della società cancellata Parte_2 [...]
e socio accomandatario della stessa, Controparte_10
della parte residua del debito per un importo pari ad euro 45.814,53 oltre interessi legali dalla domanda
- Condanna il in persona Controparte_1 dell'Amministratore p.t. al pagamento delle spese e compensi di lite in favore d di avente causa della società cancellata Parte_2
e socio accomandatario Controparte_11
- 12 - della stessa, nella misura di euro 518,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi così distinti: €. 1701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase introduttiva del giudizio, 1.806,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, avv. Luca Bavoso, per averne fatto anticipo,
Così deciso in Napoli, 28/03/2025
Il Giudice
Dr. Paolo NN
- 13 -