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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/07/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 09/07/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1141 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Papa in sostituzione dell'Avv. GUARINO ROSARIA che contesta le difese avversarie, discute la causa ed insiste in domanda e nelle difese ivi spiegate e reiterate nelle note autorizzate
Per l' è presente l'Avv. Marcedone che discute la causa riportandosi alle difese spiegate CP_1
in memoria e reiterate nelle note autorizzate e produce avviso di addebito non prodotto in sede di costituzione nonché ricevuta di raccomandata relativo ad altro avviso di addebito e ne chiede l'acquisizione per le ragioni spiegate nelle note autorizzate
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. ai sensi dell'art. 421 cpc acquisisce i documenti prodotti sia dall' che CP_1 dall'opponente ( certificato storico di residenza) unitamente alle note autorizzate poiché indispensabili ai fini della decisione e decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 09/07/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1141/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Guarino giusta procura in atti;
Parte_1 - opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
-opposto in persona del legale rappresentante p.tempore- Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Muratore Laura giusta procura in atti
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 20.03.2024, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n.29820239006777466/000 notificata il 14.2.2024 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito emessi dall' n. 1) N. 59820160000808513000; - 2) N. CP_1
59820160002189155000 - 3) N. 59820170001184233000 4) N. 59820170001889013000; -
5)N.59820180001202715000;-6)N.59820180002383007000;-7)N. 59820190000941886000;
- 8)N. 59820190002322435000; “eccepiva la “Nullità dell'atto di intimazione per la mancata indicazione delle informazioni necessarie a garantire il diritto di difesa del contribuente – debitore, dunque per difetto di motivazione e perché non sono state allegati gli avvisi di addebito richiamati-Nullità dell'atto impugnato per o me s sa notifica degli atti presupposti.-
Illegittimità della iscrizione a ruolo operata dall' - Nullità dell'atto di intimazione di CP_1
pagamento e degli altri atti presupposti connessi e conseguenti - violazione dell'art.24 d.lgs.
46/1999 in combinato disposto con l'art.24 cost.- Nullità e/o inefficacia dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9 e 10 della L.335/1995-5) Decadenza dal diritto alla riscossione-inesistenza dei pretesi crediti previdenziali”. Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio l' che contestava le difese avversarie e deduceva e replicava che CP_1
“in merito alla mancata notifica degli avvisi di addebito di pagamento sottesi alla comunicazione di intimazione di pagamento, si replica che gli avvisi di addebito avvisi hanno riguardo a contributi previdenziali gestione lavoratori autonomi, dovuti dal 2015 al 2018 in quanto il ricorrente è stato iscritto alla gestione artigiani e sono stati regolarmente notificati dall' , come documentato dalla produzione che si effettua con il presente atto. Vengono CP_2
in rilievo titoli esecutivi irretrattabili che, al pari del giudicato, coprono il dedotto ed il deducibile” contestava l'eccezione di prescrizione avversaria tenuto conto del periodo di sospensione determinato dalla decretazione d'urgenza del periodo Covid. Anche in ordina all'eccezione di decadenza, ne contestava l'eccezione deducendo che “ aveva provveduto
l' ad emettere l'avviso di addebito nel termine di cui all'art. 25 del D. Lgs. n.46/99, entro CP_1 il 31 Dicembre dell'anno successivo alla data di scadenza del versamento. In ogni caso ed in via subordinata, essendo l'iscrizione a ruolo una mera modalità di riscossione del credito previdenziale (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 23/02/2016, n.3486; Cass. civ. Sez. Lav. 06/08/2012,
n. 14149) si chiede comunque all'Ill.mo Giudice del Lavoro di accertare il credito così come quantificato per sorte contributiva e sanzioni nell'allegato avviso di addebito (all.to) oltre sanzioni ulteriori dal momento dell'iscrizione a ruolo al dì del soddisfo secondo il regime già contenuto nel titolo e di condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così accertate”. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Concessionario che contestava le avverse difese ed in via preliminare eccepiva “Difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione sulle CP_ eccezioni rivolte agli avvisi di addebito di cui ai punti 2), 3), 5) e 6) del ricorso-
Inammissibilita' del ricorso per inoppugnabilita' degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento, deducendo che qualora fosse emersa la regolare notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento sottesi all'opposta intimazione di pagamento, ne sarebbe derivata l'inammissibilità del ricorso – la dell'opposizione ex art. 22 l. 689/1981 – CP_4 improcedibilita' ed inammissibilita' della domanda laddove l' avesse dimostrato CP_1
l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e conseguentemente l'inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività della stessa, poiché afferente atti già portati a sua legale conoscenza e dallo stesso non impugnati entro i termini previsti dalla legge in contrasto con la legge 689/81 contestava altresì l'eccezione di prescrizione.
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della decisione
In ordine alla tempestività dell'opposizione si osserva che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame configurano una opposizione agli atti esecutivi le doglianze con le quali il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per mancata l'indicazione delle informazioni necessarie a garantire il diritto di difesa e difetto di motivazione nonché l'eccezione di violazione dell'art. 25 del d.lgs n. 46/1999 nonchè i motivi di opposizione di cui ai n. 2, 3, 5e 6 e, dunque, tardiva perché proposta oltre il termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto impugnato.
Ciò posto nella fattispecie, il ricorrente ha fatto, anche, valere un atto estintivo successivo alla notifica del titolo, consistente nella sopravvenuta prescrizione del credito, pertanto l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, non essendo previsto un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 co.1°), essa è tempestiva.
In ordine alla eccepita intervenuta prescrizione si osserva.
A norma della L. 335/95 art.3 co.9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, è ritornato quinquennale a partire dal gennaio 1996, il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa Controparte_5
preesistente.
Quanto al decorso termine di prescrizione, questo Giudice condivide pienamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. ex multis Cass. n.
12263 del 25.05.2007), orientamento pienamente confermato dalla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine di acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° 2011 ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti previdenziali di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_2 convertito dalla legge n. 122 del 2010)”.
La S.C ha ribadito che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri
e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione”( cfr. Cass. 23227/20).
Nel caso che ci occupa per come documentato dall' , gli avvisi di addebito sono stati tutti CP_1
regolarmente notificati al corretto indirizzo di via Armando DIAZ N. 91 in Avola dove il ricorrente risulta essere stato residente fino al 5.09.2023 (cfr. certificato storico di residenza in atti), notifica che è avvenuta mediante il servizio postale ordinario.
Infatti a norma dell'art. 30 co. 4 D.L. 78/2010 è consentita la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
La Giurisprudenza di legittimità ha precisato anche che “l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso” (Cass. 15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, n.17141).
Dunque, deve ritenersi regolare la notifica dei sottesi avvisi di addebito versati in atti.
La successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 29820229001612852/00 del
15.12.2022 a mezzo il servizio postale, all' indirizzo di via Diaz 91, con i sottesi avvisi di addebito n. N. 59820160000808513000; - 2) N. 59820160002189155000 - 3) N.
59820170001184233000 4) N. 59820170001889013000, ne ha interrotto il decorso quinquennale della prescrizione.
Peraltro, l'intervenuta normativa pandemica ha comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione “... l'art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla
L. n. 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
Successivamente, l'articolo 11, co. 9 del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21/2021 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo ...”
Peraltro per effetto del dettato di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 (normativa pandemica) non possono ritenersi prescritti i sottesi avvisi di addebito neanche tenendo conto dell'irregolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 2982022006605538000 avvenuta in via Armando
Diaz dove il ricorrente, alla data del 23.1.2024, non era più residente.
Da tanto consegue che non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dei contributi oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata ad eccezione dell'avviso di addebito n.
598201800002383007000 di cui non vi è in atti la prova della notifica, avendo l' versato CP_1 in atti solo l'avviso di addebito privo della ricevuta di ritorno.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è parzialmente fondato e annulla l'intimazione di pagamento limitatamente al sotteso avviso di addebito n.
598201800002383007000
Rigetta per il resto il ricorso.
Le spese, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate per ½ ponendo la restante metà in capo all'opponente e che si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche affrontate e dalla attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione disattesa;
-In parziale accoglimento del ricorso annulla e dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato nell'avviso di addebito n. 598201800002383007000
Rigetta per il resto il ricorso;
Compensa per ½ le spese di lite ponendo la restante metà in capo all'opponente e che liquida in favore dell' in €. 1.348,50 ( importo già dimidiato) e di in €. 1348,50 ( importo CP_1 CP_3
già dimidiato) oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Siracusa, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 09/07/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1141 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Papa in sostituzione dell'Avv. GUARINO ROSARIA che contesta le difese avversarie, discute la causa ed insiste in domanda e nelle difese ivi spiegate e reiterate nelle note autorizzate
Per l' è presente l'Avv. Marcedone che discute la causa riportandosi alle difese spiegate CP_1
in memoria e reiterate nelle note autorizzate e produce avviso di addebito non prodotto in sede di costituzione nonché ricevuta di raccomandata relativo ad altro avviso di addebito e ne chiede l'acquisizione per le ragioni spiegate nelle note autorizzate
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. ai sensi dell'art. 421 cpc acquisisce i documenti prodotti sia dall' che CP_1 dall'opponente ( certificato storico di residenza) unitamente alle note autorizzate poiché indispensabili ai fini della decisione e decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 09/07/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1141/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Guarino giusta procura in atti;
Parte_1 - opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
-opposto in persona del legale rappresentante p.tempore- Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Muratore Laura giusta procura in atti
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 20.03.2024, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n.29820239006777466/000 notificata il 14.2.2024 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito emessi dall' n. 1) N. 59820160000808513000; - 2) N. CP_1
59820160002189155000 - 3) N. 59820170001184233000 4) N. 59820170001889013000; -
5)N.59820180001202715000;-6)N.59820180002383007000;-7)N. 59820190000941886000;
- 8)N. 59820190002322435000; “eccepiva la “Nullità dell'atto di intimazione per la mancata indicazione delle informazioni necessarie a garantire il diritto di difesa del contribuente – debitore, dunque per difetto di motivazione e perché non sono state allegati gli avvisi di addebito richiamati-Nullità dell'atto impugnato per o me s sa notifica degli atti presupposti.-
Illegittimità della iscrizione a ruolo operata dall' - Nullità dell'atto di intimazione di CP_1
pagamento e degli altri atti presupposti connessi e conseguenti - violazione dell'art.24 d.lgs.
46/1999 in combinato disposto con l'art.24 cost.- Nullità e/o inefficacia dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 9 e 10 della L.335/1995-5) Decadenza dal diritto alla riscossione-inesistenza dei pretesi crediti previdenziali”. Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio l' che contestava le difese avversarie e deduceva e replicava che CP_1
“in merito alla mancata notifica degli avvisi di addebito di pagamento sottesi alla comunicazione di intimazione di pagamento, si replica che gli avvisi di addebito avvisi hanno riguardo a contributi previdenziali gestione lavoratori autonomi, dovuti dal 2015 al 2018 in quanto il ricorrente è stato iscritto alla gestione artigiani e sono stati regolarmente notificati dall' , come documentato dalla produzione che si effettua con il presente atto. Vengono CP_2
in rilievo titoli esecutivi irretrattabili che, al pari del giudicato, coprono il dedotto ed il deducibile” contestava l'eccezione di prescrizione avversaria tenuto conto del periodo di sospensione determinato dalla decretazione d'urgenza del periodo Covid. Anche in ordina all'eccezione di decadenza, ne contestava l'eccezione deducendo che “ aveva provveduto
l' ad emettere l'avviso di addebito nel termine di cui all'art. 25 del D. Lgs. n.46/99, entro CP_1 il 31 Dicembre dell'anno successivo alla data di scadenza del versamento. In ogni caso ed in via subordinata, essendo l'iscrizione a ruolo una mera modalità di riscossione del credito previdenziale (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. 23/02/2016, n.3486; Cass. civ. Sez. Lav. 06/08/2012,
n. 14149) si chiede comunque all'Ill.mo Giudice del Lavoro di accertare il credito così come quantificato per sorte contributiva e sanzioni nell'allegato avviso di addebito (all.to) oltre sanzioni ulteriori dal momento dell'iscrizione a ruolo al dì del soddisfo secondo il regime già contenuto nel titolo e di condannare parte ricorrente al pagamento delle somme così accertate”. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Concessionario che contestava le avverse difese ed in via preliminare eccepiva “Difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione sulle CP_ eccezioni rivolte agli avvisi di addebito di cui ai punti 2), 3), 5) e 6) del ricorso-
Inammissibilita' del ricorso per inoppugnabilita' degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento, deducendo che qualora fosse emersa la regolare notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento sottesi all'opposta intimazione di pagamento, ne sarebbe derivata l'inammissibilità del ricorso – la dell'opposizione ex art. 22 l. 689/1981 – CP_4 improcedibilita' ed inammissibilita' della domanda laddove l' avesse dimostrato CP_1
l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e conseguentemente l'inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività della stessa, poiché afferente atti già portati a sua legale conoscenza e dallo stesso non impugnati entro i termini previsti dalla legge in contrasto con la legge 689/81 contestava altresì l'eccezione di prescrizione.
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della decisione
In ordine alla tempestività dell'opposizione si osserva che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame configurano una opposizione agli atti esecutivi le doglianze con le quali il ricorrente ha dedotto la nullità dell'atto impugnato per mancata l'indicazione delle informazioni necessarie a garantire il diritto di difesa e difetto di motivazione nonché l'eccezione di violazione dell'art. 25 del d.lgs n. 46/1999 nonchè i motivi di opposizione di cui ai n. 2, 3, 5e 6 e, dunque, tardiva perché proposta oltre il termine di 20 gg. dalla notifica dell'atto impugnato.
Ciò posto nella fattispecie, il ricorrente ha fatto, anche, valere un atto estintivo successivo alla notifica del titolo, consistente nella sopravvenuta prescrizione del credito, pertanto l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, non essendo previsto un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 co.1°), essa è tempestiva.
In ordine alla eccepita intervenuta prescrizione si osserva.
A norma della L. 335/95 art.3 co.9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, è ritornato quinquennale a partire dal gennaio 1996, il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa Controparte_5
preesistente.
Quanto al decorso termine di prescrizione, questo Giudice condivide pienamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. ex multis Cass. n.
12263 del 25.05.2007), orientamento pienamente confermato dalla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine di acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° 2011 ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti previdenziali di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_2 convertito dalla legge n. 122 del 2010)”.
La S.C ha ribadito che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri
e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione”( cfr. Cass. 23227/20).
Nel caso che ci occupa per come documentato dall' , gli avvisi di addebito sono stati tutti CP_1
regolarmente notificati al corretto indirizzo di via Armando DIAZ N. 91 in Avola dove il ricorrente risulta essere stato residente fino al 5.09.2023 (cfr. certificato storico di residenza in atti), notifica che è avvenuta mediante il servizio postale ordinario.
Infatti a norma dell'art. 30 co. 4 D.L. 78/2010 è consentita la notifica “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
La Giurisprudenza di legittimità ha precisato anche che “l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge e comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso” (Cass. 15315/14, confermata, da ultimo, da Cassazione civile sez. trib. 21/06/2024, n.17141).
Dunque, deve ritenersi regolare la notifica dei sottesi avvisi di addebito versati in atti.
La successiva notifica dell'intimazione di pagamento n. 29820229001612852/00 del
15.12.2022 a mezzo il servizio postale, all' indirizzo di via Diaz 91, con i sottesi avvisi di addebito n. N. 59820160000808513000; - 2) N. 59820160002189155000 - 3) N.
59820170001184233000 4) N. 59820170001889013000, ne ha interrotto il decorso quinquennale della prescrizione.
Peraltro, l'intervenuta normativa pandemica ha comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione “... l'art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla
L. n. 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
Successivamente, l'articolo 11, co. 9 del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21/2021 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo ...”
Peraltro per effetto del dettato di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 (normativa pandemica) non possono ritenersi prescritti i sottesi avvisi di addebito neanche tenendo conto dell'irregolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 2982022006605538000 avvenuta in via Armando
Diaz dove il ricorrente, alla data del 23.1.2024, non era più residente.
Da tanto consegue che non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dei contributi oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata ad eccezione dell'avviso di addebito n.
598201800002383007000 di cui non vi è in atti la prova della notifica, avendo l' versato CP_1 in atti solo l'avviso di addebito privo della ricevuta di ritorno.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è parzialmente fondato e annulla l'intimazione di pagamento limitatamente al sotteso avviso di addebito n.
598201800002383007000
Rigetta per il resto il ricorso.
Le spese, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate per ½ ponendo la restante metà in capo all'opponente e che si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/14 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche affrontate e dalla attività difensiva svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione disattesa;
-In parziale accoglimento del ricorso annulla e dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato nell'avviso di addebito n. 598201800002383007000
Rigetta per il resto il ricorso;
Compensa per ½ le spese di lite ponendo la restante metà in capo all'opponente e che liquida in favore dell' in €. 1.348,50 ( importo già dimidiato) e di in €. 1348,50 ( importo CP_1 CP_3
già dimidiato) oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Siracusa, 9.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna