Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.212.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Colonna Mulino
CONTRO
CP_1
Avvocatura
Con ricorso del 9.1.23, parte ricorrente ha adito questo Giudice avverso l'avviso di addebito notificatale in data 17.12.22, chiedendo dichiararsene la inesistenza della notifica, in quanto effettuata via pec da indirizzo non presente nei pubblici registri, la nullità per difetto di motivazione e l'omessa attestazione di conformità e firma digitale dell'atto; il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
CP_
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita anche per chiedendo dichiararsi il CP_1
Premesso che il credito azionato non risulta ceduto a , sì da determinarne il difetto di CP_1 legittimazione passiva, valga quanto segue.
A seguito della notifica della cartella di pagamento\avviso di addebito il contribuente può contestare la regolarità formale della cartella\avviso, i vizi del procedimento di formazione del ruolo oltre alla fondatezza della pretesa.
Si tratta semmai di verificare se la previsione di cui all'art.24 dlgsvo 46\99 esaurisca le forme di tutela riconoscibili al contribuente;
che è quanto si deve escludere solo che si apprezzi il successivo art.29 il cui capoverso esclude l'applicabilità per i crediti contributivi (ed altre entrate elencate nel comma I) dell'art.57, I comma, dpr 602 del 1973 che, come è noto, limita i motivi di opposizione di cui agli artt.615 e 617 cpc.
Pertanto, successivamente alla notifica della cartella di pagamento \avviso di addebito ma precedentemente all'inizio della procedura esecutiva il debitore di un ente previdenziale potrà proporre al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro:
• opposizione in relazione al merito della pretesa ed il giudizio sarà regolato dai commi V e VI dell'art.24 e quindi agli artt.442ss cpc cui detto articolo rinvia;
• opposizione per quanto concerna il diritto di procedere ad esecuzione forzata (così come avviene con l'opposizione a precetto) e troverà applicazione l'art.618 bis, I comma, cpc
[anzi, giova ricordare come si ritenga che il contribuente, dopo la notifica di una cartella esattoriale, possa proporre soltanto siffatta azione e non un'azione di accertamento negativo, per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo:
Cass. SS.UU. 13.7.00 n.489];
• opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità del titolo esecutivo e del precetto, trovando applicazione in tal caso l'art.618 bis, I comma, cpc.
Che possa trovare applicazione nella materia in esame l'art.618 bis cpc, lo si può dedurre dal contenuto già evidenziato dell'art.29 dlgsvo 46 del 1999 con cui si prevede, giova ripetere, che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie (che in relazione ai crediti contributivi sono disciplinate appunto dall'art.618 bis cpc) nelle materie non devolute alla giurisdizione tributaria.
Secondo i principi generali regolanti la materia delle opposizioni in seno al processo esecutivo, mentre l'opposizione all'esecuzione investe l' "an" dell'azione esecutiva (e cio' sia quando risulti contestata l'esistenza o la validita' del titolo, sia quando venga posta in discussione la legittimita' del pignoramento di alcuni beni), la opposizione agli atti esecutivi attiene al "quomodo" del procedimento, investendo la legittimita' dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarita' formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi. Deve, conseguentemente, ritenersi e qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi quella con cui l'esecutato deduca la nullita' dell'apposizione della formula esecutiva al titolo notificato.
Anche la carenza di motivazione della cartella di pagamento\avviso di addebito potrà essere censurata dal contribuente attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
viceversa per quanto concerna l'analoga censura in relazione all'atto presupposto che dovrà essere fatta valere con l'opposizione ex art.24 dlgsvo 46\99. La carenza di motivazione della cartella\avviso deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto della cartella\avviso
(rispetto al ruolo presupposto) che dei principi di cui al DM 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato,
Del resto, in materia contributiva, l'iscrizione a ruolo costituisce l'esito di un iter procedimentale sollecitato o da una dichiarazione del contribuente che successivamente non ha versato quanto dichiarato, ovvero da verbali di accertamento ispettivo (notificati al contribuente) a seguito di accesso alla relativa documentazione ovvero al luogo di lavoro da parte degli ispettori della Direzione provinciale del lavoro o degli enti previdenziali.
Nella specie a fronte di un avviso di addebito notificato in data 17.12.22, in data 9.1.23 (lunedì) risulta depositato il ricorso in esame.
La carenza di motivazione deve essere valutata tenendo conto tanto della natura derivata del contenuto e del resto anche dei principi di cui al DM 3.9.99 n.321, il cui art.1, al capoverso, prevede necessario l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali sia stata effettuata l'iscrizione a ruolo, con indicazione (in ipotesi in cui detta iscrizione sia avvenuta sulla scorta di un atto precedentemente notificato al contribuente) degli estremi dell'atto (e della relativa data di notifica). Si traccia, per tal via, un meccanismo di motivazione per relationem incapace di ledere la posizione del contribuente e le situazioni giuridiche soggettive che allo stesso fanno capo siccome esplicitate dalla l.241 del 1990. Invero, tanto in dottrina che in giurisprudenza non mancano, sia pure isolate, voci contrarie [Cass.20.12.99 n.14306] che non appaiono condivisibili, anche perché spesso muovono da una premessa errata e che confonde l'obbligo di motivazione con l'onere processuale di provare il diritto azionato.
Nella specie l'atto opposto appare opportunamente motivato mediante indicazione del credito azionato.
Né a dirsi che possa ritenersi viziata la notifica solo in quanto effettuata via pec.
In proposito, vale ricordare come la notifica della cartella\avviso di addebito può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di
Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' Controparte_2 all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Peraltro vale ricordare come non può ritenersi viziata una notifica via pec da un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi. Ci si misura con una notifica che non è nulla, ove la stessa, come nella specie, abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente [Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord.,
16/01/2023, n. 982]
Considerato infine che ci si misura non con una copia di avviso di addebito, ma con un atto nativo digitale , il ricorso deve essere rigettato. Infatti, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagine su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale [Cass. civ. Sez. III Ord., 18/10/2023, n. 28852; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 05/10/2020, n. 21328].
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_1
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a tenere indenne parte convenuta costituita per le spese di lite che liquida in euro 1865,00 per competenze, oltre accessori. Lecce, 10/06/2025
Lorenzo Bellanova