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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Francesca Coccoli Presidente
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1323/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25.03.2025 e vertente
TRA
in proprio e nella qualità di già socio rappresentante Parte_1
della società Controparte_1
, e delle precedenti compagini sociali, rappresentato e difeso in
[...]
virtù di procura in atti dall'Avv. Roberto Cofone, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in L'Aquila, Via della Rocchetta n.1;
APPELLANTE
E
, in persona dell'omonimo titolare e legale Controparte_2
rappresentante p.t. Sig. rappresentata e difesa congiuntamente e CP_2 disgiuntamente dal Prof. Avv. Stefano Recchioni e dall'Avv. Lanfranco Massimi, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in L'Aquila, Via Arco dei Veneziani n. 27;
1 APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del
25.03.2025.
OGGETTO: Contratto di somministrazione. Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 701/2023 del 07.11.2023, pubblicata il
15.11.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1 conveniva dinnanzi al Tribunale di L'Aquila la proponendo Controparte_2 un'azione di accertamento negativo del credito con riferimento a due contratti di somministrazione di carni fresche intervenuti tra le parti.
Deduceva, nello specifico:
a) di avere ricevuto dalla un sollecito di pagamento per € CP_2
201.332,97;
b) di essere i rapporti tra le due imprese regolati dai contratti di somministrazione di carni fresche del 02.01.2009 e del 01.06.2013, rinnovabili tacitamente di sei mesi in sei mesi;
c) che in forza di detti contratti il pagamento delle merci somministrate dalla doveva avvenire entro 30 giorni, mentre la aveva CP_2 Controparte_1
diritto – per la messa a disposizione di attrezzature, servizio cassa e utilizzo dell'avviamento – ad un compenso settimanale pari all'8% di quanto fatturato dalla nel medesimo periodo, oltre al 25% del costo totale sostenuto CP_2
per consumi di energia elettrica ed oltre alla spesa di raccolta dei rifiuti urbani, ripartita semestralmente in misura proporzionale tra l'incasso dei prodotti somministrati ed il totale degli incassi realizzati dal punto vendita;
2 d) che la risultava, pertanto, creditrice di € 49.085,81, così Controparte_1
ripartiti:
- € 21.601,60, quale ammontare del saldo delle fatture n. 41/2018 - 42/2018 -
43/2018 - 47/2018 - 48/2018 - 49/2018 - 50/2018 - 51/2018 - 53/2018 - 54/2018 -
55/2018 - 58/2018 - 59/2018 - 60/2018 - 61/2018 - 62/2018 - 63/2018 - 66/2018 -
67/2018 - 68/2018 - 69/2018 per compenso corrispettivo 8%;
- € 10.625,36, quale ammontare del saldo delle fatture n. 70/2018 - 71/2018 -
72/2018 -73/2018 - 84/2018 per consumi di energia elettrica;
- € 16.858,85, quale ammontare per la spesa di raccolta dei rifiuti urbani.
La società attrice concludeva nei termini che seguono: Controparte_1
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, emettere sentenza di accertamento negativo in ordine al diritto di credito vantato dalla ditta nei confronti della società CP_2 CP_1
accertare e dichiarare che la risulta
[...] Controparte_1 ancora creditrice della somma complessiva di € 49.085,81 e, per l'effetto condannare la convenuta, per le ragioni di cui in premessa, al pagamento della somma di € 49.085,81, come in narrativa specificata. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva la eccependo, preliminarmente, la nullità della Controparte_2
citazione per genericità e mancanza di interesse ad agire.
Contestava la debenza dell'importo relativo al rimborso della tassa sui rifiuti, non avendo l'attrice provato il pagamento, né ripartito l'importo tra le parti come da contratto.
Riconosceva il credito di € 49.085,81 ma deduceva di vantare un maggior credito per fatture impagate relative alla fornitura di carne.
3 Chiedeva quindi al giudice la riunione del processo in corso ad altro processo rubricato al n. R.G. 8/2019, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla per il proprio maggior credito relativo alla CP_2
somministrazione di carne.
La convenuta concludeva nei termini che seguono: CP_2
“in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione con riguardo specifico alla azione di accertamento negativo in ordine al diritto di credito della CP_2 per evidente indeterminatezza dell'oggetto; in via principale nel merito, 1)
[...]
dichiarare dovuta alla controparte, perché mai contestata, la somma di euro
49.085,81; 2) rigettare l'azione di accertamento negativo in ordine al diritto di credito, tutt'ora in essere, vantato dalla ditta nei confronti della CP_2
società attrice siccome infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e nei redigendi atti difensivi;
in via riconvenzionale, nel merito, dichiarare non dovuto l'importo di euro 16.858,85 indicato nella fattura N.100 del 05.12.2018 emessa a carico dell'odierna comparente per i motivi esposti in narrativa e nei redigendi atti difensivi. Con vittoria di spese e compenso di lite”.
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 8/2019 (causa avviata a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento (n. 717/2018) in favore della per € 150.945,24, oltre interessi e spese, per fatture CP_2
impagate relative alla somministrazione di carne al Supermercato all'esito CP_1
della compensazione con il controcredito vantato dal supermercato), il Giudice
Istruttore, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva tra le due cause, su richiesta di entrambe le parti, ne disponeva la riunione al fascicolo di cui alla domanda di accertamento negativo del credito perché di iscrizione anteriore (R.G.
n. 2653/2018).
Riunite le cause, con istanza del 23.01.2020 la società Controparte_1
chiedeva dichiararsi l'interruzione del giudizio stante l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, per fusione mediante incorporazione in altra società,
4 della – di già Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
.
[...]
Il Giudice Istruttore rigettava detta istanza rilevando come la fusione ai sensi dell'art. 2501 c.c. non determinasse l'estinzione della società incorporata ma attuasse una unificazione delle società partecipanti alla fusione.
Si costituiva con intervento volontario chiedendo che venisse Parte_1 accertata l'operatività nei suoi confronti della limitazione di responsabilità ex art. 2500 c.c. quinquies. Deduceva:
a) di avere ricevuto atto di precetto da parte della per la somma CP_2
portata dal decreto ingiuntivo n. 717/2018 in qualità di socio illimitatamente responsabile dell'odierna attrice;
b) di avere la detta società, nelle more del giudizio, affrontato diverse trasformazioni. In particolare:
1) il 04.03.2019, aveva variato la forma giuridica in “
[...]
, lasciando immutati la sede, l'oggetto, i dati fiscali, RO
indirizzi di posta elettronica e tutti gli altri dati societari giusto atto di trasformazione del 21.02.2019;
2) la società “ , già RO
" , in data 13.03.2019, con atto a Controparte_1
rogito del Notaio di Pescara, aveva deliberato la Persona_1 fusione mediante incorporazione nella Società unipersonale “ _4
, con sede in Roma, Via Padova, n. 56 approvando il relativo progetto di
[...]
fusione;
3) la società “ , con sede in RO
L'Aquila, con atto a rogito NO , aveva variato la Persona_1
propria forma giuridica in in RO
, assumendo l'unico socio la Controparte_1 Parte_1
5 veste di socio accomandante e amministratore provvisorio, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, ex art.2323, comma 2, c.c.;
4) in data 20.03.2019 detta trasformazione, ai sensi dell'art. 2500 quinquies
c.c., era stata comunicata alla , in persona dell'omonimo Controparte_2
titolare e legale rappresentante a mezzo posta elettronica CP_2 certificata all'indirizzo PEC ( ) estratto in data Email_1
corrispondente a quella di notifica dall'Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC);
5) la in amministrazione provvisoria RO
S.a.s., in adeguamento a quanto disposto nel progetto di fusione redatto dall'Organo Amministrativo e nella delibera di fusione adottata in data 13 marzo
2019 di cui sopra, con atto di cessione di partecipazione sociale e trasformazione di Società a rogito NO del 29.05.2019, aveva assunto la forma Persona_2
giuridica di Società in nome collettivo e relativa denominazione " CP_3
– di ;
[...] Controparte_4
6) le predette Società avevano deliberato la fusione mediante incorporazione nella Società unipersonale “ della Società " Controparte_4 CP_3
– di (già
[...] Controparte_4 RO
fino al 13 marzo 2019, poi “ in
[...] RO amministrazione fino al 29 maggio 2019 ed ora appunto Controparte_1
); Controparte_4
7) le delibere di fusione delle Società partecipanti erano state iscritte presso i competenti Registri delle Imprese;
8) relativamente all'incorporata " – di Controparte_3 _4
(già società “ in amministrazione
[...] RO
) era decorso il termine di cui all'art. 2501 ter quarto comma Controparte_1
c.c., come ridotto alla metà per effetto dell'applicazione alla presente operazione di fusione dell'art. 2505 quater c.c. (fusioni cui non partecipano società con
6 capitale rappresentato da azioni), senza che alcuna opposizione fosse stata presentata alla deliberazione di cui sopra.
L'ammissibilità di detto intervento – intervenuto dopo la maturazione delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. - veniva contestata dalla fin dalla CP_2 sua prima difesa successiva. Veniva chiesta, quindi, l'estromissione del CP_1
dal giudizio.
Il Tribunale di L'Aquila con la sentenza n. 701/2023 si pronunciava nei termini che seguono:
“Conferma il decreto ingiuntivo n. 717/2018 - RG n. 3047/2018, emesso in data
26.11.2018 dal Tribunale di L'Aquila.
2. Rigetta tutte le altre domande.
3. Condanna , in Parte_2
proprio e nella qualità di già socio rappresentante, con i poteri di legge, dei patti sociali e dell'art. 2323, comma 2, c.c. della società “
[...]
, in solido tra loro, alla Controparte_1
rifusione nei confronti della , delle spese di lite, che si Controparte_2
liquidano in euro 11.268,00, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e altri accessori di legge”.
Nella sentenza il giudice – rigettata l'eccezione di litispendenza o continenza, trattandosi di cause pendenti dinnanzi allo stesso Giudice per le quali trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c., e parimenti rigettata l'eccezione di nullità della citazione della , stante una sufficiente esplicazione tanto Controparte_1
del petitum, quanto della causa petendi nonché l'eccezione di carenza di interesse ad agire – ammetteva l'intervento volontario di , ritualmente Parte_1
proposto, da qualificarsi come intervento adesivo autonomo.
7 Nel merito, il giudice rilevava come la onerata in tal senso nella sua CP_2
veste di creditore e di attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione, avesse provato la fonte negoziale del suo diritto attraverso la produzione in giudizio del contratto di somministrazione del 01.06.2013 (unitamente alle fatture emesse in forza dello stesso) con il relativo termine di scadenza, e correttamente allegato l'inadempimento contrattuale della controparte;
dall'altra parte – rilevava
– il somministrato non aveva dedotto né provato alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa avversa (salvo l'esistenza di un controcredito), né aveva mosso specifiche contestazioni rigurdanti le singole fatture o la quantità e qualità delle carni somministrate e fatturate.
Scriveva sul punto il giudice in sentenza: “Anche nel proprio atto di citazione la
non considera in alcun modo il credito della Controparte_1 CP_2
limitandosi a invocare il riconoscimento del proprio credito e l'insussistenza di pretese avverse, senza tuttavia articolare alcuna specifica deduzione o contestazione e senza, quindi, spiegare perché tali somme – pur regolarmente fatturate – non siano dovute. Va in proposito osservato che il contratto in essere tra le parti (art. 7) prevede un meccanismo di calcolo dei compensi spettanti al somministrato come percentuale di quanto fatturato dalla Ne consegue che CP_2
la domanda di accertamento di un credito così composto, formulata dalla
, postula la non contestazione degli importi fatturati dalla Controparte_1
proprio in ragione del fatto che i controcrediti assumono come dato CP_2
di partenza le medesime somme”.
Quanto al credito vantato dalla per l'importo di € Controparte_1
49.085,81, il giudice ne riscontrava la mancata contestazione da parte della CP_2
che dichiarava di avere chiesto (con ricorso depositato successivamente
[...] all'atto di citazione di cui alla causa R.G. 2653/2018) il decreto ingiuntivo per l'importo, ridotto, di € 150.945,24 avendo decurtato dalla somma inizialmente dovuta ( e di cui al sollecito di pagamento dell'11.10.2018) l'importo spettante alla in virtù del contratto (salvo poi contestare, Controparte_1
8 contraddittoriamente, con la domanda riconvenzionale, l'importo di € 16.858,85 relativo alle spese di raccolta dei rifiuti urbani).
Passando ad esaminare la domanda autonoma di , il giudice, pur Parte_1
ritenendo la stessa ritualmente svolta e dunque ammissibile, rilevava come la pretesa si fondasse però su documenti depositati oltre il maturare delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183, comma VI, n.2 c.p.c..
Per questi motivi
la domanda doveva essere respinta in quanto sfornita di prova delle vicende societarie dedotte.
Doveva comunque ritenersi non meritevole di accoglimento la domanda anche nel merito, non essendo risultate, le trasformazioni societarie rappresentate, idonee a limitare, nei confronti della la responsabilità patrimoniale del socio CP_2 illimitatamente responsabile all'epoca in cui le obbligazioni erano sorte (mentre l'unica trasformazione idonea a limitare la responsabilità del era avvenuta CP_1
con passaggio da una S.n.c. ad una S.a.s. e dunque, per giurisprudenza di legittimità, non idonea a liberarlo).
Nel proporre appello censurava la decisione del primo giudice Parte_1 affidando l'impugnativa ai seguenti motivi:
1. Erroneità della sentenza per violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell'art. 268 c.c. – errata interpretazione della detta norma – motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.
A dire di parte appellante, le preclusioni di cui all'art. 268, 2° co. c.p.c. non dovevano essere considerate operanti nei confronti del terzo “che, interveniente in via principale o litisconsortile, faccia valere una situazione sostanziale diversa, e che sarebbe - pertanto – libero di svolgere non solo attività assertiva ma anche attività istruttoria”.
2. Erroneità della sentenza per violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell'art. 2500 quinques c.c. – errata interpretazione della detta norma – motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.
9 A dire dell'appellante, il giudice avrebbe dovuto tenere conto della comunicazione formale trasmessa alla a termini dell'art. 2500 CP_2
quinques c.c., mediante messaggio PEC, affinchè lo stesso potesse tutelare i propri interessi manifestando il proprio dissenso alla liberazione del socio (stante l'intervenuta trasformazione sociale), nel termine di legge di giorni sessanta.
D'altro canto, avrebbe dovuto altresì considerare che la regola dettata dall'art. 2500 quinques c.c. (norma peraltro contenuta nel capitolo inerente alla trasformazione di società di persone) doveva ritenersi applicabile anche all'ipotesi di trasformazione di società in nome collettivo in società in accomandita semplice.
Richiamava sul punto Cass. n. 4498/2015 secondo cui veniva ammessa l'applicazuone analogica dell'art. 2500 quinques alla trasformazione delle società di persone.
Concludeva nei termini che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma. Corte d'Appello di L'Aquila, reiectis adversis, accogliere
l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, n.
701/2023, resa in data 07.11.2023 dal Tribunale di L'Aquila, Giudice Dott.
Niccolò Guasconi, nel giudizio n. 2653/2018 R.G., pubblicata in data 15.11.2023, notificata in data 22.11.2023,
1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva o, in ipotesi, l'esecuzione della sentenza impugnata, anche mediante decreto emesso inaudita altera parte, ricorrendo, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge;
2) nel merito, accogliere ogni domanda formulata dall'intervenuto/appellante
, rigettando, sempre e comunque, ogni avversa pretesa nei Parte_1
confronti del medesimo e accertando e dichiarando che lo stesso non risponde più con il proprio patrimonio personale in qualità di socio per i debiti contratti dalla
Società " e “ Controparte_1 [...]
, prima della trasformazione in “ RO RO
in , non avendo la ditta
[...] Controparte_1
espressamente negato la propria adesione nel termine previsto CP_2 dalla comunicazione di cui all'art. 2500 quinques c.c., anche per tutti i motivi
10 dedotti ed in forza di tutte le difese ed eccezioni sollevate in corso di causa e con il presente atto;
3) condannare la al pagamento delle spese, anche Controparte_2
forfettarie, e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in appello la contestando gli avversi assunti. Controparte_2
Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità/nullità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, ne invocava il rigetto.
Concludeva nei termini che seguono:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria: preliminarmente dichiarare la inammissibilità dell'appello; nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa nonché nei pregressi e redigendi atti difensivi. Con vittoria di onorari e spese di lite”.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 342
c.p.c..
L'eccezione è infondata perchè dalla lettura dell'atto non emerge una mancata esposizione degli elementi di fatto o una genericità delle censure, rilevandosi viceversa una sufficiente indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
11 contrapporre a quella di primo grado). Tale linea interpretativa è stata anche più di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (cfr Cass Civ, Sez VI 29.1.2020 n. 1935).
Nel merito l'appello è però infondato e va rigettato.
– intervenuto in primo grado nel giudizio R.G. 2653/2018 Parte_1
ritenendo operativa nei suoi confronti la limitazione di responsabilità ex art. 2500 quinquies c.c. - si duole della statuizione del primo giudice: a) per avere questi erroneamente ritenuto preclusa, perché terdiva, l'attività istruttoria espletata dal attraverso la produzione documentale attestativa delle trasformazioni CP_1
sociali intervenute sulla;
b) per avere il giudice Controparte_1 erroneamente ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 2500 quinquies c.c.,
e per non avere quindi dato peso al consenso implicito dato dalla alla CP_2
trasformazione della società.
Le doglianze non colgono nel segno.
Con riguardo al primo motivo di appello, la Corte rileva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'art. 268 c.p.c., anche recentemente, ha ribadito il principio secondo cui un intervento autonomo – come quello di specie - può apportare, si, nuove domande fino alla fase di precisazione delle conclusioni, rafforzando in tal modo la tutela dei diritti dei terzi intervenienti senza compromettere la durata del processo o il diritto di difesa delle altre parti, ma ha anche confermato la sussistenza delle preclusioni istruttorie (si veda Cass.
Civ. Ord. n. 21835/2024).
Si legge nello specifico nella massima citata: “In tema di intervento volontario nel processo civile, il terzo che interviene ai sensi dell'art. 105 c.p.c. può formulare domande nuove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non
12 essendo soggetto alle preclusioni assertive previste per le parti originarie dagli artt. 183 e 184 c.p.c. Le preclusioni cui fa riferimento l'art. 268 c.p.c. riguardano infatti esclusivamente l'attività istruttoria, nel senso che l'interveniente non può dedurre nuove prove una volta intervenuta la relativa preclusione per le altre parti. Tale interpretazione non viola il principio di ragionevole durata del processo né il diritto di difesa delle parti originarie, poiché l'interveniente deve comunque accettare il processo nello stato in cui si trova quanto all'istruzione probatoria già espletata, senza possibilità di riapertura della stessa. Sostenere diversamente, ossia che l'interveniente adesivo autonomo possa intervenire fino alla precisazione delle conclusioni ma senza poter proporre domande nuove, significherebbe vanificare la ratio e l'utilità dell'istituto dell'intervento principale
e litisconsortile ex art. 105 c.p.c., nei quali è fondamentale l'attività assertiva del terzo a tutela dei propri diritti. Il termine "atti" utilizzato dall'art. 268 c.p.c. va quindi riferito alla sola attività istruttoria conseguente alla domanda proposta dall'interveniente per dimostrare il diritto vantato”.
Dunque, il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non siano più permessi alle altre parti (salva la peculiare ipotesi della comparizione volontaria per la necessaria integrazione del contraddittorio) si riferisce all'attività istruttoria, con riguardo alla quale l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e, dunque, eventualmente anche nello stato risultante in esito alle preclusioni probatorie concernenti le altre parti.
Alla luce di quanto detto, pertanto, le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il primo giudice sul punto sono da ritenersi assolutamente corrette ed il rigetto della domanda autonoma del di accertamento negativo del credito, CP_1
assolutamente condivisibile, trattandosi di domanda sfornita di prova delle vicende societarie dedotte.
Ciò detto, anche a voler prescindere dalle sopra richiamate preclusioni istruttorie, ed a voler 'considerare' le intervenute trasformazioni sociali della società attrice, vi è che il detto materiale richiamato non sarebbe stato comunque idoneo a
13 limitare la responsabilità patrimoniale del Socio, il per l'appunto, che CP_1 all'epoca del sorgere delle obbligazioni era illimitatamente responsabile (secondo motivo di appello).
Come è noto, a mente dell'art. 2500 quinquies c.c., invocato da parte appellante,
“La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”.
Ora, la Corte rileva come - indipendentemente dall'osservanza o meno delle modalità indicate nella norma con le quali deve essere effettuata la comunicazione della delibera della trasformazione ed il successivo consenso alla stessa - la giurisprudenza di legittimità più recente, contrariamente a quanto riportato dall'appellante, sia assolutamente chiara ed inequivoca nel ritenere non applicabile questa norma ai casi sovrapponibili a quello di specie.
Cita la Suprema Corte: “Il secondo comma dell'art. 2500 quinquies c.c. prevede un'ipotesi di presunzione di consenso abdicativo del creditore nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che non può essere estesa oltre le ipotesi ivi espressamente contemplate di trasformazione da società di persone a società di capitali, comportando un atto di rinuncia ad un diritto nei confronti di un condebitore solidale con conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale sottostante il credito. Ne consegue che la norma citata, nella parte in cui presume il consenso del creditore alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili sulla base di un comportamento non oppositivo, non è suscettibile di interpretazione analogica e non può applicarsi anche all'ipotesi di trasformazione
14 di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice” (Cass. Civ., sentenza n. 11040/2022).
Dunque, la Cassazione, come sopra detto, non ritiene applicabile l'art. 2500 quinquies c.c. all'ipotesi della trasformazione di una società di persone da società in nome collettivo a società in accomandita semplice.
Le motivazioni espresse nella pronuncia appaiono assolutamente convincenti e condivisibili, e ciò, non solo, per la collocazione del disposto normativo nel capo dedicato alla trasformazione delle società di persone in società di capitali.
Si legge nella sentenza citata: “La norma è stata introdotta in occasione della complessiva riforma della disciplina della trasformazione delle società ad opera dell'art.6 del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3 ottobre
2001, n. 366) che ha aggiunto la sezione I al Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile.
La giurisprudenza di questa Corte in tema di trasformazione delle società di recente (Sez. 1, Sent. n.1519 del 2021) ha messo in luce che l'istituto contiene in sé e considera una serie di fenomeni diversi e, nel caso, anche molto lontani tra loro. Così viene a ricomprendere il caso della trasformazione di una s.r.l. in una
s.p.a. (o anche viceversa) ex art. 2500 cod. civ. (c.d. trasformazione omogenea tra società di capitali), in cui tutto sembrerebbe risolversi in una semplice modifica dell'atto costitutivo, con il connesso mutamento della forma di organizzazione dell'«ente» societario e di partecipazione allo stesso. Come pure ricomprende le diverse fattispecie della trasformazione delle società di persone in società di capitali (progressiva) regolata dall'art. 2500 ter c.c. o l'ipotesi di trasformazione da società di capitali a società di persone (regressiva) dall'art. 2500 sexies c.c.”.
La riforma del 2003 ha previsto anche che nel caso del passaggio da società di persone a società di capitali il consenso per la liberazione dei soci illimitatamente responsabili possa presumersi nel caso non sia stato espressamente negato dai
15 creditori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di trasformazione della società (art.2500 quinquies, secondo comma, c.c.).
Ora, diversamente dalle altre ipotesi, la trasformazione da un tipo di società di persone ad un altro, c.d. “omogenea”, come quella avvenuta nel caso in esame, non è espressamente disciplinata dal codice.
Sul punto la Corte di Cassazione ha sottolineato che “l'art. 2500 quinquies c.c. nella parte in cui introduce una presunzione di consenso alla liberazione del socio illimitatamente responsabile per i crediti della società allo spirare del termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera di trasformazione, è norma di stretta interpretazione, insuscettibile di interpretazione analogica in quanto deroga al principio generale secondo il quale il silenzio non può mai elevarsi a indice certo di una volontà abdicativa o rinunciataria di un diritto, a meno che non sia circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o comportamenti di per sé idonei a palesare una volontà inequivocabile”.
Conclude la Suprema Corte: “La gravità delle conseguenze di una condotta oggettivamente neutra, quale è il comportamento inerte del creditore nei ristretti limiti temporali (60 giorni) previsti dalla norma, anche se esso derivi ex informata coscientia induce, inoltre, a ritenere il carattere eccezionale e derogatorio della norma in esame, insuscettibile di applicazione analogica”.
La Corte oggi adita, nell'osservare come, nel caso di specie, vi siano state diverse trasformazioni e come la trasformazione notificata alla al fine CP_2 di conseguire l'effetto liberatorio ex art. 2500 quinquies c.c., sia avvenuta dalla
“ (già RO Controparte_1
) alla “
[...] Controparte_1
priva di socio accomandatario (e dunque, da
[...]
una s.n.c. ad una s.a.s.), intende aderire al principio di diritto sopra enunciato dalla
Corte di Cassazione, permeato di logicità e coerenza, frutto di condivise argomentazioni.
16 Alla luce di quanto sopra detto ed argomentato, la Corte ritiene che i motivi di appello proposti non siano meritevoli di accoglimento.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto dall'appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila n. 701/2023 in data 15.11.2023, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna in proprio e nella qualità di già socio Parte_1
rappresentante con i poteri di legge, dei patti sociali e dell'art. 2323, comma 2,
c.c., della CP_6 Controparte_1
e delle precedenti compagini sociali, al pagamento in
[...]
favore della delle spese di lite relative al secondo grado di Controparte_2
giudizio che liquida, in € 9.991,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 21 luglio 2025.
Il Cons. Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Francesca Coccoli
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