TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Prima Sezione civile – nella persona della giudice Caterina Stasi, all'esito dell'udienza del 7.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 2806/2024 R.G., avente ad oggetto: responsabilità aquiliana, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Manuela Toma e Ivana Maria Parte_1
Quarta;
- attore - contro
, e rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dagli avv.ti Paolo Siniscalchi, Simona Valentini e Lara Pellegrini;
- convenuto –
*****
Fatto e diritto
Con atto introduttivo del presente giudizio, ha esperito azione di Parte_1
risarcimento danni da reato, per aver subito la diffamazione a mezzo stampa, nei confronti di , e – in qualità, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente, di giornalista, direttore responsabile e proprietaria della testata giornalistica “Corriere del Mezzogiorno Puglia” – a causa della pubblicazione degli articoli del
7.2.2023 dal titolo “All'Asl di Lecce nomine in famiglia”, del 8.2.2023 dal titolo “Regione imbarazzata, Cgil all'attacco. Bufera sulle nomine in famiglia dell'ASL”, del 9.2.2023, titolato
“Incarico all'ASL dal marito manager La moglie di ora si dimette”, del 14.2.2023, dal Pt_1
titolo “Cambiare la sanità o dimettersi. Prima la salute, dopo le poltrone” firmato da Tes_1
, del 31.1.2024 dal titolo “Non disturbare il manovratore” a firma e del
[...] Testimone_2
18.2.2024, con articolo dal titolo: “Ex avversari al comando, ha messo la Persona_1 sanità pugliese nelle mani del centrodestra per allargare il suo consenso” pubblicato su La
Repubblica Bari.
Costituitisi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
hanno contestato in fatto ed in diritto la pretesa attorea, chiedendo in via preliminare
[...]
la riunione con la causa promossa da , coniuge di , nei Parte_2 Parte_1
confronti dei medesimi convenuti, e, quanto a e Controparte_2 Controparte_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'uno, per non essere il direttore responsabile delle testate “Corriere della Sera” e “Corriere del Mezzogiorno” e, la seconda, per essere mera concessionaria degli spazi pubblicitari, su incarico di Controparte_4
All'udienza del 7.1.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Si rivela fondata l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e Controparte_2 Controparte_3
Com'è noto, la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso (Cass. n. 14468/2008).
Ebbene, quanto alla società convenuta, come si evince dalla lettura delle visure allegate agli atti del presente giudizio, oltre che dall'esame delle copie dei colophon dei quotidiani ove risultano pubblicati gli articoli allegati da parte attrice, essa si occupa dei soli aspetti pubblicitari del quotidiano e, pertanto, non è da ritenersi società editrice della testata oggetto di causa, come prospettato dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La documentazione citata, inoltre, consente di escludere altresì che il sia il CP_2
direttore responsabile delle testate, invero indicato, nel colophon dei quotidiani agli atti, nella persona di , diversamente da quanto allegato dall'odierno istante. Parte_3
Occorre, dunque, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
e di .
[...] Controparte_2
Il procedimento proseguirà tra le altre parti come da separata ordinanza emessa in pari data.
Data la natura definitoria della presente pronuncia per i suddetti convenuti, le spese tra l'attore e costoro seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_2 Controparte_3
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dai suddetti convenuti e liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Lecce, 10.1.2025
La giudice
Caterina Stasi