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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/06/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6608/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAVALLASCA Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Como, via Volta n. 3, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RUZZETTA FRANCESCA e dell'avv. EMILIA ANNA KRUK, elettivamente domiciliata in Genova,
via Durazzo 1/9, presso il difensore.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4509/24, emesso dal Tribunale di Monza, il 30.06.2024,
portante la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore della società Controparte_1
, della somma di € 21.477,40, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce.
[...]
La convenuta si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Dai documenti acquisiti agli atti (estratto dei registri contabili, fatture n. 43/07/2023 e n.
139/01/2023, documento di trasporto, comunicazione di messa in mora) sono emerse le seguenti circostanze.
La società opposta ha fornito le turbine indicate nelle fatture azionate in via monitoria;
si osserva, al riguardo, che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto la predetta merce;
di contro, la società
ha omesso di pagare il relativo corrispettivo. Parte_1
La società ha eccepito l'inadempimento di parte opposta, deducendo la presenza di Parte_1
vizi e difetti relativi alle turbine.
Si rileva, al riguardo, che deve essere accolta l'eccezione, sollevata da parte opposta, concernente la tardività della contestazione dei predetti difetti.
Si osserva, in merito, che parte opponente ha omesso di denunciare, a parte opposta, la presenza di tali vizi;
tale contestazione è stata effettuata, per la prima volta, mediante la notificazione dell'atto di citazione in opposizione, intervenuta in data 7.10.2024 e, quindi, in epoca successiva alla scadenza dei termini previsti dalla legge.
Per tale motivo, parte opponente risulta decaduta dalla possibilità di esperire l'azione di garanzia per pretesi vizi della merce compravenduta.
pagina 2 di 3 Stante quanto sopra, essendo stato accertato il credito vantato dall'opposta, deve essere rigettata l'opposizione proposta dalla società con conseguente conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico dell'opponente, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
- condanna l'opponente a rifondere, a parte opposta, le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 (€ 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6608/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAVALLASCA Parte_1 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliato in Como, via Volta n. 3, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RUZZETTA FRANCESCA e dell'avv. EMILIA ANNA KRUK, elettivamente domiciliata in Genova,
via Durazzo 1/9, presso il difensore.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4509/24, emesso dal Tribunale di Monza, il 30.06.2024,
portante la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore della società Controparte_1
, della somma di € 21.477,40, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce.
[...]
La convenuta si è costituita nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Dai documenti acquisiti agli atti (estratto dei registri contabili, fatture n. 43/07/2023 e n.
139/01/2023, documento di trasporto, comunicazione di messa in mora) sono emerse le seguenti circostanze.
La società opposta ha fornito le turbine indicate nelle fatture azionate in via monitoria;
si osserva, al riguardo, che parte opponente non ha contestato di aver ricevuto la predetta merce;
di contro, la società
ha omesso di pagare il relativo corrispettivo. Parte_1
La società ha eccepito l'inadempimento di parte opposta, deducendo la presenza di Parte_1
vizi e difetti relativi alle turbine.
Si rileva, al riguardo, che deve essere accolta l'eccezione, sollevata da parte opposta, concernente la tardività della contestazione dei predetti difetti.
Si osserva, in merito, che parte opponente ha omesso di denunciare, a parte opposta, la presenza di tali vizi;
tale contestazione è stata effettuata, per la prima volta, mediante la notificazione dell'atto di citazione in opposizione, intervenuta in data 7.10.2024 e, quindi, in epoca successiva alla scadenza dei termini previsti dalla legge.
Per tale motivo, parte opponente risulta decaduta dalla possibilità di esperire l'azione di garanzia per pretesi vizi della merce compravenduta.
pagina 2 di 3 Stante quanto sopra, essendo stato accertato il credito vantato dall'opposta, deve essere rigettata l'opposizione proposta dalla società con conseguente conferma del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate a carico dell'opponente, nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
- condanna l'opponente a rifondere, a parte opposta, le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 (€ 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfetario per spese generali, CPA e IVA.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 3 di 3