TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1638/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/03/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BELTRAMI STEFANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza, ove lo ritengano opportuno, con l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di residenza.
2. A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il sig. Parte_2 verserà alla signora la somma di € 200,0 0 (duecento/00), entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
3. I coniugi dichiarano, espressamente, di non volersi riconciliare.
4. Si chiede che sia disposta la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Rivarolo Mantovano, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d. P.R. 396/2000. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RIVAROLO MANTOVANO (MN) in data 13/09/1980 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 9, Parte II, Serie A, Anno
1980) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIVAROLO MANTOVANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 15/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1638/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/03/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BELTRAMI STEFANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) …
1. I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza, ove lo ritengano opportuno, con l'obbligo di comunicarsi eventuali variazioni di residenza.
2. A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il sig. Parte_2 verserà alla signora la somma di € 200,0 0 (duecento/00), entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
3. I coniugi dichiarano, espressamente, di non volersi riconciliare.
4. Si chiede che sia disposta la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Rivarolo Mantovano, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d. P.R. 396/2000. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RIVAROLO MANTOVANO (MN) in data 13/09/1980 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 9, Parte II, Serie A, Anno
1980) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIVAROLO MANTOVANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 15/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
2