Ordinanza cautelare 20 dicembre 2021
Sentenza 30 maggio 2022
Ordinanza cautelare 5 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01404/2025REG.PROV.COLL.
N. 03951/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3951 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6930/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e vista l’istanza di passaggio in decisione del procuratore dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 6930/2022 il T.A.R. della Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 103 comma 1 del decreto-legge n. 34/2020.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, senza svolgere difese scritte, il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta la domanda di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025.
2. Il provvedimento di diniego impugnato in primo grado ha respinto la domanda di emersione da lavoro irregolare per incapienza reddituale del datore di lavoro.
Il ricorrente lamenta che nel computo del reddito non si sia tenuto conto del fatto che il datore di lavoro aveva rinunciato ad altro lavoratore.
L’appello è fondato.
Come chiarito dalla sentenza di questa Sezione n. 6900/2024, la ratio delle disposizioni della cui applicazione si discute “ è quella di prevenire elusioni e di garantire - fissando una sorta di presunzione - la sostenibilità del costo del lavoratore da parte del datore di lavoro (si vedano Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8422 del 2021; n. 8007 del 2022) ”.
Nella fattispecie in esame il dato relativo alla rinuncia ad altro lavoratore, che determina la sussistenza del requisito controverso, è stato acquisito pochi giorni dopo l’adozione del provvedimento impugnato.
Ciò che connota, in senso peculiare, il caso di specie è per un verso la circostanza che la parte ricorrente ha immeditatamente sollecitato l’amministrazione a prendere atto di tale circostanza (nel senso di una riapertura dell’istruttoria, senza ricevere risposta: laddove la semplice presa d’atto di tale elemento avrebbe evitato il contenzioso); e, per altro verso, il fatto che a fronte di due istanze di emersione relative al medesimo datore di lavoro l’amministrazione abbia prioritariamente esaminato (considerandola preclusiva rispetto a quella dell’odierno ricorrente) proprio quella poi rinunciata.
Alla luce delle segnalate peculiarità del caso di specie, e del fatto che non vengono in considerazione profili di discrezionalità ma unicamente la verifica aritmetica di un requisito oggettivo per il riconoscimento della fondatezza della pretesa dell’interessato, può dunque richiamarsi quanto affermato da questa Sezione nella sentenza n. 8387 del 2022: “ Il Collegio condivide il recente orientamento della Sezione (cfr. 1° giugno 2022, n. 4467) secondo cui nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, perché se è vero che questi elementi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana ”.
3. Il ricorso in appello è pertanto fondato e va accolto, con conseguente accoglimento – in riforma della sentenza gravata – del ricorso di primo grado ed annullamento del provvedimento di diniego con esso impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione della segnalata peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO