Articolo 4 della Legge 22 settembre 1960, n. 1054
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 ottobre 1960
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Versione
13 agosto 2017
Art. 4.

Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, con le estensioni previste dalla presente legge si applicano a tutto il personale degli autoservizi urbani ed extraurbani in concessione od in esercizio ad aziende private o municipalizzate, o a Comuni, Province, Regioni, consorzi od altri enti pubblici.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la legge 24 maggio 1952, n. 628 , e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 13 agosto 2017
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