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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/10/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 676/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa IA Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 676/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Raffaella Pepi, presso il cui studio in Colle di Val d'EL (SI), Via Martiri della Libertà n. 46, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Federica
Fiorini, presso il cui studio in Frosinone, Viale Giuseppe Mazzini n. 69, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e N. 676/2025 V.G. 2 / 10
legittimi)
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.6.2025, per , l'Avv. Raffaella Pepi conclude come al ricorso: Parte_1
“Regolamentare i rapporti tra i genitori nel seguente modo: 1) Affidare la figlia minore nata a Poggibonsi (SI), il [...] in [...]_1 esclusiva od in subordine con affido condiviso con esercizio della genitorialità separata per le questioni di ordinaria amministrazione e straordinaria per l'istruzione
e la sanità, alla madre presso l'abitazione della stessa in Colle di Val d'EL (SI), via
Del Cenerone n.12, visto il trasferimento del padre a Roma;
2) Disporre che il padre possa incontrare la figlia, fatti salvi accordi diversi tra i genitori, a fine settimana alterni dalle ore 9 del sabato sino alle ore 21 della domenica presso un alloggio sito in Colle di Val d'EL (SI), ad esempio un B & B, almeno sin tanto il sig. CP_1 non troverà un alloggio adeguato per ospitare la bambina a Frosinone e/o comunque sin tanto IA non ha superato il disagio che manifesta nell'andare dal padre a
Frosinone od a Roma;
3) Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere 15 giorni di vacanza consecutivi con IA da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, rispettando i reciproci impegni;
4) Durante le vacanze di Natale la prima settimana compreso il giorno di Natale e Santo Stefano da trascorrere un anno con la madre ed uno con il padre, iniziando con le vacanze natalizie del 2025 che IA trascorrerà con il padre a Frosinone o Roma oppure il padre verrà a Colle di Val
d'EL per trascorrerle con la figlia;
la settimana successiva da trascorrere con
l'altro genitore. I genitori potranno concordare altri giorni - sempre compatibilmente con i loro impegni - in cui IA starà con l'uno o con l'altro; 5) Durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, iniziando a trascorrere la domenica di Pasqua con la madre a partire dalle vacanze 2025; 6) Il giorno del compleanno di IA la stessa lo trascorrerà con la madre ed il padre lo festeggerà con lei o durante il pranzo o la cena se è disponibile dal lavoro;
7) Disporre un aumento del contributo mensile da
€250,00 ad €550,00 come da protocollo del Tribunale di Siena per i figli unici oltre le N. 676/2025 V.G. 3 / 10
spese straordinarie così come stabilite nel predetto protocollo a far data dal mese di settembre 2024.”; per , l'Avv. Beatrice Burri, in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
Federica Fiorini, conclude come alla comparsa di costituzione e risposta: “Rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, la domanda di modifica del regime di affidamento della minore nata a [...] il [...], Persona_1 avanzata dalla ricorrente e per l'effetto confermare il regime di affido condiviso, nonché la regolamentazione dei rapporti e delle modalità di visita come stabilito da codesto Tribunale con decreto del 9.12.2021 nel procedimento di Volontaria
Giurisdizione iscritto al numero di R.G 1092/2021 V.G. da intendersi qui integralmente trascritta, integrando il punto 5) b del suddetto provvedimento con la previsione specifica che nei fine settimana di sua spettanza il possa CP_1 recarsi con la figlia IA presso la propria residenza in Roma, non appena avrà disponibile l'alloggio messo a sua disposizione dalla Caserma presso cui è in forza, o in Frosinone presso la dimora della nonna paterna;
• Rigettare in quanto infondata in fatto e diritto e per tutte le ragioni espresse, la richiesta di aumento del contributo al mantenimento, confermando come dovuto l'importo di euro 250,00, come stabilito da codesto Tribunale con decreto del 9.12.2021 nel procedimento di Volontaria
Giurisdizione iscritto al numero di R.G 1092/2021 V.G. • Con vittoria di spese e competenze professionali.”; per PUBBLICO MINISTERO: visto in data 22.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 20.2.2025, Parte_1 esponeva che lo stesso Tribunale di Siena, con decreto in data 9.12.2021
[...] aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
IA, nata il [...] a [...] relazione da essa intrattenuta con disponendo l'affido condiviso della minore ad entrambi i Controparte_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Colle di
Val d'EL (SI), Via del Cenerone n. 12, disciplinando il diritto di visita paterno e ponendo a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento di € 250,00 oltre alla N. 676/2025 V.G. 4 / 10
metà delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Siena;
evidenziava che il si era trasferito da Colle di Val d'EL a Roma e che il rapporto, CP_1 già conflittuale, era ulteriormente peggiorato, anche perché la bambina non si recava volentieri né a Roma, perché il - che era un militare - abitava in caserma, CP_1 né a Frosinone ove abitava la nonna paterna, che era affetta da una malattia degenerativa e che solo recentemente si era verificato un miglioramento dei rapporti perché il avesse iniziato a venire a Siena nel fine settimana;
sosteneva CP_1 che il trasferimento rendeva problematica l'adozione di decisioni urgenti e chiedeva, pertanto, l'affidamento esclusivo ovvero l'affidamento condiviso con responsabilità genitoriale separata per l'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione relativamente a scuola e sanità; sosteneva altresì che la situazione economica del
[...] era migliorata perché aveva venduto l'immobile di Colle di Val d'EL e la CP_1 sua era peggiorata perché doveva ricorrere spesso alla baby-sitter e chiedeva, pertanto, un aumento del contributo al mantenimento.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il resistente si costituiva, contestando le richieste avversarie. Controparte_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 473- bis.21 c.p.c. del 17.6.2025, e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti;
all'esito dell'udienza medesima, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di Pt_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale in relazione alla figlia minorenne nata al di fuori del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c..
In proposito, si deve premettere, in punto di diritto, che, anche a seguito della riforma del procedimento in materia di persone minorenni e famiglia, l'art. 473-bis.29 c.p.c., in applicazione del tradizionale principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole sono modificabili in caso di sopravvenienza di nuove N. 676/2025 V.G. 5 / 10
circostanze, dispone che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. In effetti, così come già nel precedente regime processuale, i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (cfr. cassazione civile, sez. I, Ordinanza 9 gennaio 2020, n.
283), potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato
(cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 6 marzo 2023, n. 6639).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato quale fatto nuovo l'avvenuto Pt_1 trasferimento del resistente da Colle di Val d'EL a Roma, a partire dal CP_1
10.9.2024. Il ha confermato il trasferimento, evidenziando di averlo CP_1 richiesto per motivi di lavoro ma anche per esigenze familiari, ovvero per la necessità di avvicinarsi alla madre, che viveva a Frosinone e che era affetta da una grave malattia.
Ciò detto, a fronte della richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla Pt_1
è noto, che, come evidenziato in giurisprudenza, con riferimento al regime di affidamento dei figli, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice deve
“valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi
i genitori” e che, quindi, il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27). In tale prospettiva, per come ancora evidenziato in giurisprudenza, la mera conflittualità N. 676/2025 V.G. 6 / 10
riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2019, n. 6535); in particolare,
l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2019, n. 6535; Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 2025, n. 16280).
Nel caso di specie, non vi sono ragioni per ritenere che il padre, a seguito dell'avvenuto trasferimento di residenza, sia divenuto inidoneo all'esercizio della genitorialità e che l'affidamento condiviso col padre possa essere pregiudizievole per la minore.
È ben possibile che, talvolta, il non abbia potuto prendere con sé la figlia CP_1
e lo abbia comunicato all'ultimo momento, come nel caso del messaggio whatsapp prodotto, peraltro risalente a quando ancora entrambi i genitori vivevano a Colle di
Val d'EL (doc. 6 fasc.ricorrente); così come, analogamente, è possibile che talvolta abbia tardato nel pagamento delle spese straordinarie, come lamentato nell'ulteriore messaggio whatsapp prodotto (doc. 7 fasc.ricorrente); tuttavia, tali comportamenti appaiono assolutamente saltuari e, comunque, non sono sufficienti a far ritenere il
[...] inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale;
peraltro, sempre sotto il CP_1 profilo dei rapporti patrimoniali, dagli estratti conto prodotti (docc. 20 e 21 fasc.resistente) risulta che il paga regolarmente l'assegno mensile per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia IA.
Né appare rilevante il procedimento penale promosso nei confronti del CP_1 per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. (doc. 5 fasc.ricorrente), il quale
- per quanto riferito dal resistente e non contestato - si è chiuso per rimessione della querela. N. 676/2025 V.G. 7 / 10
D'altro canto, è del tutto normale che IA, che ha ormai dieci anni ed ha il centro dei propri interessi a Colle di Val d'EL, non voglia recarsi né a Roma, ove il padre vive in caserma, né dalla nonna paterna, affetta da una malattia degenerativa. Tuttavia, dalla stessa prospettazione della ricorrente risulta che il consapevole del CP_1 problema, da un lato, ha richiesto un alloggio esterno alla caserma presso cui presta servizio (doc. 16 fasc.resistente), in modo da poter accogliere la figlia in una casa propria a Roma, e, dall'altro, si è adoperato per recarsi lui a Colle di Val d'EL, come del resto dimostrato dagli estratti conto “Telepass” che riportano vari pagamenti per la tratta Roma Nord - Val di Chiana e Val di Chiana - Roma Nord, presumibilmente percorsa per andare a Colle di Val d'EL (docc.
8-13 fasc.resistente).
Quanto poi al fatto che la distanza tra le residenze dei due genitori impedirebbe di adottare, nella quotidianità, decisioni che richiedono di essere prese con sollecitudine, la doglianza della ricorrente appare assolutamente generica. Per come stabilito nel decreto del Tribunale di Siena del 9.12.2021 al punto 2), “ciascun genitore potrà decidere autonomamente ogni questione ordinaria mentre le questioni straordinarie riguardanti la figlia dovranno essere prese di comune accordo dai genitori”; dunque, premesso che il problema può porsi solo per le questioni di straordinaria amministrazione - che richiedono l'accordo dei genitori -, non vi è ragione per ritenere che il che è sempre reperibile e si è mostrato anche disponibile a recarsi CP_1
a Colle di Val d'EL, possa ritardare l'accordo su decisioni importanti per la figlia, specialmente in materia scolastica e sanitaria.
Quanto alle spese in tali materie, poi, vale quanto previsto nel medesimo decreto al punto 13), laddove talune spese, ad esempio le spese mediche urgenti, le spese per l'assicurazione scolastica, per i libri di testo ed il materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e per le gite scolastiche senza pernottamento, possono essere affrontate dal genitore collocatario anche senza il preventivo accordo dell'altro e con diritto al successivo rimborso per la quota del 50%.
In conclusione, quindi, la domanda della ricorrente volta ad ottenere la Pt_1 modifica del regime di affidamento della figlia, da condiviso a esclusivo o, in subordine, a condiviso con esercizio della genitorialità separata per le questioni di N. 676/2025 V.G. 8 / 10
ordinaria amministrazione e straordinaria per l'istruzione e la sanità, appare infondata e deve essere rigettata.
Si deve peraltro prendere atto che entrambi i genitori concordano sul fatto che il padre possa stare con la figlia solo nei fine settimana, essendo evidentemente impossibile, data la distanza tra le abitazioni, mantenere anche i giorni di visita infrasettimanale previsti nell'originario decreto del Tribunale.
Al padre non è evidentemente precluso condurre la figlia a Roma o presso la nonna paterna a Frosinone, posto che già nell'originario decreto era genericamente previsto il
“pernottamento della figlia presso l'abitazione [del] padre”, espressione ampia e generica che si presta ad essere riferita a qualsiasi abitazione del padre;
tuttavia, allo stato, considerato quanto evidenziato supra sulla mancanza di un'abitazione a Roma da parte del e sulla situazione di salute della nonna paterna nonché, più CP_1 in generale, sul disagio manifestato dalla minore a recarsi sia a Roma che a Frosinone, si deve raccomandare che sia il padre a recarsi a Colle di Val d'EL, come avviene attualmente e come prospettato dallo stesso CP_1
La ha poi richiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia Pt_1 minore, attualmente fissato in € 250,00 al mese, fino ad € 550,00, anzitutto evidenziando che, a seguito del trasferimento del erano aumentate le CP_1 spese per la baby-sitter, in quanto, quando era impossibilitata a tenere la minore per ragioni di lavoro, non poteva più rivolgersi al padre.
Anche questa richiesta appare assolutamente generica, in quanto priva di qualunque indicazione delle occasioni in cui la avrebbe dovuto ricorrere alla baby-sitter Pt_1 non potendo affidare la figlia al padre e, quindi, del conseguente incremento di spesa.
Anzi, la richiesta medesima appare addirittura contraddittoria rispetto all'allegazione di un padre da sempre non costante nel vedere la figlia.
La ha anche allegato un miglioramento delle condizioni economiche della Pt_1 controparte, per effetto della vendita dell'immobile di Colle di Val d'EL di cui era proprietario e del venir meno delle relative spese di gestione.
In realtà, la vendita dell'immobile in questione non vale a determinare automaticamente un miglioramento delle condizioni economiche del medesimo;
N. 676/2025 V.G. 9 / 10
invero, la vendita dell'immobile, da un lato, ha comportato un incremento della liquidità ma, dall'altro, ha determinato il venir meno di un cespite patrimoniale;
peraltro, dalla documentazione prodotta risulta che il prezzo corrisposto è stato utilizzato in parte per ripianare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile stesso
(doc. 17 fasc.resistente), in parte per estinguere un altro mutuo (doc. 18 fasc.resistente)
e in parte per l'acquisto di un autoveicolo, previa apertura di un nuovo finanziamento
(doc. 20 fasc.resistente).
Piuttosto, è vero che, attualmente, il a seguito del trasferimento a Roma, CP_1 ove vive in caserma, non ha spese per l'alloggio. Tuttavia, tale beneficio è compensato dal fatto che, sempre per effetto del trasferimento, gravano su di lui le spese di viaggio e di permanenza a Colle di Val d'EL in tutte le occasioni in cui si reca a trovare la figlia.
Alla luce di quanto precede, anche l'ulteriore domanda, proposta dalla di Pt_1 aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia deve essere rigettata.
Sotto il profilo istruttorio, tenuto conto di quanto precede, appaiono superflue sia l'audizione dei testimoni, sostanzialmente vertente sul rifiuto della minore di recarsi dal padre, circostanza che può ritenersi pacifica, sia l'ascolto della minore, che invero
è infradodicenne e quindi non deve essere obbligatoriamente sentita ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c..
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare al resistente Pt_1 CP_1 le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - di valore indeterminabile con complessità bassa - e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale della controversia, che si è esaurita in un'unica udienza, senza deposito di ulteriori scritti difensivi. N. 676/2025 V.G. 10 / 10
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da;
Parte_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa IA Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 676/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Raffaella Pepi, presso il cui studio in Colle di Val d'EL (SI), Via Martiri della Libertà n. 46, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Federica
Fiorini, presso il cui studio in Frosinone, Viale Giuseppe Mazzini n. 69, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e N. 676/2025 V.G. 2 / 10
legittimi)
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.6.2025, per , l'Avv. Raffaella Pepi conclude come al ricorso: Parte_1
“Regolamentare i rapporti tra i genitori nel seguente modo: 1) Affidare la figlia minore nata a Poggibonsi (SI), il [...] in [...]_1 esclusiva od in subordine con affido condiviso con esercizio della genitorialità separata per le questioni di ordinaria amministrazione e straordinaria per l'istruzione
e la sanità, alla madre presso l'abitazione della stessa in Colle di Val d'EL (SI), via
Del Cenerone n.12, visto il trasferimento del padre a Roma;
2) Disporre che il padre possa incontrare la figlia, fatti salvi accordi diversi tra i genitori, a fine settimana alterni dalle ore 9 del sabato sino alle ore 21 della domenica presso un alloggio sito in Colle di Val d'EL (SI), ad esempio un B & B, almeno sin tanto il sig. CP_1 non troverà un alloggio adeguato per ospitare la bambina a Frosinone e/o comunque sin tanto IA non ha superato il disagio che manifesta nell'andare dal padre a
Frosinone od a Roma;
3) Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere 15 giorni di vacanza consecutivi con IA da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno, rispettando i reciproci impegni;
4) Durante le vacanze di Natale la prima settimana compreso il giorno di Natale e Santo Stefano da trascorrere un anno con la madre ed uno con il padre, iniziando con le vacanze natalizie del 2025 che IA trascorrerà con il padre a Frosinone o Roma oppure il padre verrà a Colle di Val
d'EL per trascorrerle con la figlia;
la settimana successiva da trascorrere con
l'altro genitore. I genitori potranno concordare altri giorni - sempre compatibilmente con i loro impegni - in cui IA starà con l'uno o con l'altro; 5) Durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, iniziando a trascorrere la domenica di Pasqua con la madre a partire dalle vacanze 2025; 6) Il giorno del compleanno di IA la stessa lo trascorrerà con la madre ed il padre lo festeggerà con lei o durante il pranzo o la cena se è disponibile dal lavoro;
7) Disporre un aumento del contributo mensile da
€250,00 ad €550,00 come da protocollo del Tribunale di Siena per i figli unici oltre le N. 676/2025 V.G. 3 / 10
spese straordinarie così come stabilite nel predetto protocollo a far data dal mese di settembre 2024.”; per , l'Avv. Beatrice Burri, in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
Federica Fiorini, conclude come alla comparsa di costituzione e risposta: “Rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, la domanda di modifica del regime di affidamento della minore nata a [...] il [...], Persona_1 avanzata dalla ricorrente e per l'effetto confermare il regime di affido condiviso, nonché la regolamentazione dei rapporti e delle modalità di visita come stabilito da codesto Tribunale con decreto del 9.12.2021 nel procedimento di Volontaria
Giurisdizione iscritto al numero di R.G 1092/2021 V.G. da intendersi qui integralmente trascritta, integrando il punto 5) b del suddetto provvedimento con la previsione specifica che nei fine settimana di sua spettanza il possa CP_1 recarsi con la figlia IA presso la propria residenza in Roma, non appena avrà disponibile l'alloggio messo a sua disposizione dalla Caserma presso cui è in forza, o in Frosinone presso la dimora della nonna paterna;
• Rigettare in quanto infondata in fatto e diritto e per tutte le ragioni espresse, la richiesta di aumento del contributo al mantenimento, confermando come dovuto l'importo di euro 250,00, come stabilito da codesto Tribunale con decreto del 9.12.2021 nel procedimento di Volontaria
Giurisdizione iscritto al numero di R.G 1092/2021 V.G. • Con vittoria di spese e competenze professionali.”; per PUBBLICO MINISTERO: visto in data 22.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 20.2.2025, Parte_1 esponeva che lo stesso Tribunale di Siena, con decreto in data 9.12.2021
[...] aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
IA, nata il [...] a [...] relazione da essa intrattenuta con disponendo l'affido condiviso della minore ad entrambi i Controparte_1 genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, sita in Colle di
Val d'EL (SI), Via del Cenerone n. 12, disciplinando il diritto di visita paterno e ponendo a carico di quest'ultimo un contributo al mantenimento di € 250,00 oltre alla N. 676/2025 V.G. 4 / 10
metà delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Siena;
evidenziava che il si era trasferito da Colle di Val d'EL a Roma e che il rapporto, CP_1 già conflittuale, era ulteriormente peggiorato, anche perché la bambina non si recava volentieri né a Roma, perché il - che era un militare - abitava in caserma, CP_1 né a Frosinone ove abitava la nonna paterna, che era affetta da una malattia degenerativa e che solo recentemente si era verificato un miglioramento dei rapporti perché il avesse iniziato a venire a Siena nel fine settimana;
sosteneva CP_1 che il trasferimento rendeva problematica l'adozione di decisioni urgenti e chiedeva, pertanto, l'affidamento esclusivo ovvero l'affidamento condiviso con responsabilità genitoriale separata per l'ordinaria amministrazione e la straordinaria amministrazione relativamente a scuola e sanità; sosteneva altresì che la situazione economica del
[...] era migliorata perché aveva venduto l'immobile di Colle di Val d'EL e la CP_1 sua era peggiorata perché doveva ricorrere spesso alla baby-sitter e chiedeva, pertanto, un aumento del contributo al mantenimento.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il resistente si costituiva, contestando le richieste avversarie. Controparte_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione ex art. 473- bis.21 c.p.c. del 17.6.2025, e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti;
all'esito dell'udienza medesima, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto una domanda di modifica delle condizioni di Pt_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale in relazione alla figlia minorenne nata al di fuori del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c..
In proposito, si deve premettere, in punto di diritto, che, anche a seguito della riforma del procedimento in materia di persone minorenni e famiglia, l'art. 473-bis.29 c.p.c., in applicazione del tradizionale principio secondo cui i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole sono modificabili in caso di sopravvenienza di nuove N. 676/2025 V.G. 5 / 10
circostanze, dispone che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. In effetti, così come già nel precedente regime processuale, i provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo rebus sic stantibus, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività (cfr. cassazione civile, sez. I, Ordinanza 9 gennaio 2020, n.
283), potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato
(cfr. Cassazione civile, sez. I, Ordinanza 6 marzo 2023, n. 6639).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato quale fatto nuovo l'avvenuto Pt_1 trasferimento del resistente da Colle di Val d'EL a Roma, a partire dal CP_1
10.9.2024. Il ha confermato il trasferimento, evidenziando di averlo CP_1 richiesto per motivi di lavoro ma anche per esigenze familiari, ovvero per la necessità di avvicinarsi alla madre, che viveva a Frosinone e che era affetta da una grave malattia.
Ciò detto, a fronte della richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla Pt_1
è noto, che, come evidenziato in giurisprudenza, con riferimento al regime di affidamento dei figli, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice deve
“valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi
i genitori” e che, quindi, il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27). In tale prospettiva, per come ancora evidenziato in giurisprudenza, la mera conflittualità N. 676/2025 V.G. 6 / 10
riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2019, n. 6535); in particolare,
l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 6 marzo 2019, n. 6535; Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 2025, n. 16280).
Nel caso di specie, non vi sono ragioni per ritenere che il padre, a seguito dell'avvenuto trasferimento di residenza, sia divenuto inidoneo all'esercizio della genitorialità e che l'affidamento condiviso col padre possa essere pregiudizievole per la minore.
È ben possibile che, talvolta, il non abbia potuto prendere con sé la figlia CP_1
e lo abbia comunicato all'ultimo momento, come nel caso del messaggio whatsapp prodotto, peraltro risalente a quando ancora entrambi i genitori vivevano a Colle di
Val d'EL (doc. 6 fasc.ricorrente); così come, analogamente, è possibile che talvolta abbia tardato nel pagamento delle spese straordinarie, come lamentato nell'ulteriore messaggio whatsapp prodotto (doc. 7 fasc.ricorrente); tuttavia, tali comportamenti appaiono assolutamente saltuari e, comunque, non sono sufficienti a far ritenere il
[...] inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale;
peraltro, sempre sotto il CP_1 profilo dei rapporti patrimoniali, dagli estratti conto prodotti (docc. 20 e 21 fasc.resistente) risulta che il paga regolarmente l'assegno mensile per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia IA.
Né appare rilevante il procedimento penale promosso nei confronti del CP_1 per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. (doc. 5 fasc.ricorrente), il quale
- per quanto riferito dal resistente e non contestato - si è chiuso per rimessione della querela. N. 676/2025 V.G. 7 / 10
D'altro canto, è del tutto normale che IA, che ha ormai dieci anni ed ha il centro dei propri interessi a Colle di Val d'EL, non voglia recarsi né a Roma, ove il padre vive in caserma, né dalla nonna paterna, affetta da una malattia degenerativa. Tuttavia, dalla stessa prospettazione della ricorrente risulta che il consapevole del CP_1 problema, da un lato, ha richiesto un alloggio esterno alla caserma presso cui presta servizio (doc. 16 fasc.resistente), in modo da poter accogliere la figlia in una casa propria a Roma, e, dall'altro, si è adoperato per recarsi lui a Colle di Val d'EL, come del resto dimostrato dagli estratti conto “Telepass” che riportano vari pagamenti per la tratta Roma Nord - Val di Chiana e Val di Chiana - Roma Nord, presumibilmente percorsa per andare a Colle di Val d'EL (docc.
8-13 fasc.resistente).
Quanto poi al fatto che la distanza tra le residenze dei due genitori impedirebbe di adottare, nella quotidianità, decisioni che richiedono di essere prese con sollecitudine, la doglianza della ricorrente appare assolutamente generica. Per come stabilito nel decreto del Tribunale di Siena del 9.12.2021 al punto 2), “ciascun genitore potrà decidere autonomamente ogni questione ordinaria mentre le questioni straordinarie riguardanti la figlia dovranno essere prese di comune accordo dai genitori”; dunque, premesso che il problema può porsi solo per le questioni di straordinaria amministrazione - che richiedono l'accordo dei genitori -, non vi è ragione per ritenere che il che è sempre reperibile e si è mostrato anche disponibile a recarsi CP_1
a Colle di Val d'EL, possa ritardare l'accordo su decisioni importanti per la figlia, specialmente in materia scolastica e sanitaria.
Quanto alle spese in tali materie, poi, vale quanto previsto nel medesimo decreto al punto 13), laddove talune spese, ad esempio le spese mediche urgenti, le spese per l'assicurazione scolastica, per i libri di testo ed il materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e per le gite scolastiche senza pernottamento, possono essere affrontate dal genitore collocatario anche senza il preventivo accordo dell'altro e con diritto al successivo rimborso per la quota del 50%.
In conclusione, quindi, la domanda della ricorrente volta ad ottenere la Pt_1 modifica del regime di affidamento della figlia, da condiviso a esclusivo o, in subordine, a condiviso con esercizio della genitorialità separata per le questioni di N. 676/2025 V.G. 8 / 10
ordinaria amministrazione e straordinaria per l'istruzione e la sanità, appare infondata e deve essere rigettata.
Si deve peraltro prendere atto che entrambi i genitori concordano sul fatto che il padre possa stare con la figlia solo nei fine settimana, essendo evidentemente impossibile, data la distanza tra le abitazioni, mantenere anche i giorni di visita infrasettimanale previsti nell'originario decreto del Tribunale.
Al padre non è evidentemente precluso condurre la figlia a Roma o presso la nonna paterna a Frosinone, posto che già nell'originario decreto era genericamente previsto il
“pernottamento della figlia presso l'abitazione [del] padre”, espressione ampia e generica che si presta ad essere riferita a qualsiasi abitazione del padre;
tuttavia, allo stato, considerato quanto evidenziato supra sulla mancanza di un'abitazione a Roma da parte del e sulla situazione di salute della nonna paterna nonché, più CP_1 in generale, sul disagio manifestato dalla minore a recarsi sia a Roma che a Frosinone, si deve raccomandare che sia il padre a recarsi a Colle di Val d'EL, come avviene attualmente e come prospettato dallo stesso CP_1
La ha poi richiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia Pt_1 minore, attualmente fissato in € 250,00 al mese, fino ad € 550,00, anzitutto evidenziando che, a seguito del trasferimento del erano aumentate le CP_1 spese per la baby-sitter, in quanto, quando era impossibilitata a tenere la minore per ragioni di lavoro, non poteva più rivolgersi al padre.
Anche questa richiesta appare assolutamente generica, in quanto priva di qualunque indicazione delle occasioni in cui la avrebbe dovuto ricorrere alla baby-sitter Pt_1 non potendo affidare la figlia al padre e, quindi, del conseguente incremento di spesa.
Anzi, la richiesta medesima appare addirittura contraddittoria rispetto all'allegazione di un padre da sempre non costante nel vedere la figlia.
La ha anche allegato un miglioramento delle condizioni economiche della Pt_1 controparte, per effetto della vendita dell'immobile di Colle di Val d'EL di cui era proprietario e del venir meno delle relative spese di gestione.
In realtà, la vendita dell'immobile in questione non vale a determinare automaticamente un miglioramento delle condizioni economiche del medesimo;
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invero, la vendita dell'immobile, da un lato, ha comportato un incremento della liquidità ma, dall'altro, ha determinato il venir meno di un cespite patrimoniale;
peraltro, dalla documentazione prodotta risulta che il prezzo corrisposto è stato utilizzato in parte per ripianare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile stesso
(doc. 17 fasc.resistente), in parte per estinguere un altro mutuo (doc. 18 fasc.resistente)
e in parte per l'acquisto di un autoveicolo, previa apertura di un nuovo finanziamento
(doc. 20 fasc.resistente).
Piuttosto, è vero che, attualmente, il a seguito del trasferimento a Roma, CP_1 ove vive in caserma, non ha spese per l'alloggio. Tuttavia, tale beneficio è compensato dal fatto che, sempre per effetto del trasferimento, gravano su di lui le spese di viaggio e di permanenza a Colle di Val d'EL in tutte le occasioni in cui si reca a trovare la figlia.
Alla luce di quanto precede, anche l'ulteriore domanda, proposta dalla di Pt_1 aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia deve essere rigettata.
Sotto il profilo istruttorio, tenuto conto di quanto precede, appaiono superflue sia l'audizione dei testimoni, sostanzialmente vertente sul rifiuto della minore di recarsi dal padre, circostanza che può ritenersi pacifica, sia l'ascolto della minore, che invero
è infradodicenne e quindi non deve essere obbligatoriamente sentita ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c..
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare al resistente Pt_1 CP_1 le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - di valore indeterminabile con complessità bassa - e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura documentale della controversia, che si è esaurita in un'unica udienza, senza deposito di ulteriori scritti difensivi. N. 676/2025 V.G. 10 / 10
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte da;
Parte_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi