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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4378 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fiordelisa Parte_1
Leone.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: mancato pagamento del TFR – Insolvenza del datore di lavoro –
Azioni esecutive negative – Liquidazione giudiziale – Mancanza dei presupposti legali - Azione contro il Fondo di Garanzia dell' . CP_1
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti, la causa é stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei limiti qui accolti.
Preliminarmente non sussiste la prescrizione eccepita dall' , avendo il CP_1
ricorrente inoltrato domanda amministrativa in data 15.11.2022 ed integrato la documentazione con pignoramento negativo del 13.11.2023.
Deve rammentarsi, in punto di diritto, che il diritto del lavoratore di ottenere dall , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di CP_1
emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e/o del
TFR ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n. 297 del 1982 richiamato dagli artt.
1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore CP_1
nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. n. 17643 del 25/08/2020).
L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione CP_1
dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. n. 14020 del 07/07/2020).
Riassumendo, quindi, presupposti indefettibili del diritto vantato dal lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia sono, oltre alla la domanda amministrativa proposta all entro i termini di prescrizione, lo stato di insolvenza del CP_1
datore di lavoro comprovato da dichiarazione di fallimento o da atti esecutivi dall'esito negativo lì dove procedure concorsuali non siano possibili.
Nel caso di specie i suddetti requisiti sono stati in gran parte assolti, risultando documentato in atti il pignoramento negativo anche nei confronti dei soci della società datrice, il credito del TFR così come accertato con sentenza n.
1549/2020 del 24/11/2020 emessa dal Tribunale di TO AN (che, diversamente, non ha accertato il mancato pagamento delle ultime tre mensilità, così come richieste nella presente azione), la presentazione della domanda amministrativa al fondo di garanzia dell' e la dichiarazione di CP_1
improcedibilità per mancato superamento delle soglie per la liquidazione giudiziale ex art. 49, comma 5, CCII, pronunciata dal Tribunale di Napoli, nonché l'insolvenza del datore di lavoro aggredito da verbale di pignoramento negativo.
Ne conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo ove sono, altresì, liquidate le spese a carico del soccombente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' (Fondo di CP_1
garanzia) al pagamento nei confronti dell'istante della somma di € 7.783,04, oltre accessori come per legge, a titolo di TFR, nonché delle spese di lite determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosene antistatario, in euro
1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Nocera Inferiore, 14.5.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fiordelisa Parte_1
Leone.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: mancato pagamento del TFR – Insolvenza del datore di lavoro –
Azioni esecutive negative – Liquidazione giudiziale – Mancanza dei presupposti legali - Azione contro il Fondo di Garanzia dell' . CP_1
Acquisita documentazione, previa discussione orale dei procuratori costituiti, la causa é stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei limiti qui accolti.
Preliminarmente non sussiste la prescrizione eccepita dall' , avendo il CP_1
ricorrente inoltrato domanda amministrativa in data 15.11.2022 ed integrato la documentazione con pignoramento negativo del 13.11.2023.
Deve rammentarsi, in punto di diritto, che il diritto del lavoratore di ottenere dall , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di CP_1
emolumenti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e/o del
TFR ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n. 297 del 1982 richiamato dagli artt.
1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore CP_1
nei confronti del Fondo di garanzia (Cass. n. 17643 del 25/08/2020).
L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione CP_1
dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. n. 14020 del 07/07/2020).
Riassumendo, quindi, presupposti indefettibili del diritto vantato dal lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia sono, oltre alla la domanda amministrativa proposta all entro i termini di prescrizione, lo stato di insolvenza del CP_1
datore di lavoro comprovato da dichiarazione di fallimento o da atti esecutivi dall'esito negativo lì dove procedure concorsuali non siano possibili.
Nel caso di specie i suddetti requisiti sono stati in gran parte assolti, risultando documentato in atti il pignoramento negativo anche nei confronti dei soci della società datrice, il credito del TFR così come accertato con sentenza n.
1549/2020 del 24/11/2020 emessa dal Tribunale di TO AN (che, diversamente, non ha accertato il mancato pagamento delle ultime tre mensilità, così come richieste nella presente azione), la presentazione della domanda amministrativa al fondo di garanzia dell' e la dichiarazione di CP_1
improcedibilità per mancato superamento delle soglie per la liquidazione giudiziale ex art. 49, comma 5, CCII, pronunciata dal Tribunale di Napoli, nonché l'insolvenza del datore di lavoro aggredito da verbale di pignoramento negativo.
Ne conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo ove sono, altresì, liquidate le spese a carico del soccombente.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' (Fondo di CP_1
garanzia) al pagamento nei confronti dell'istante della somma di € 7.783,04, oltre accessori come per legge, a titolo di TFR, nonché delle spese di lite determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosene antistatario, in euro
1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Nocera Inferiore, 14.5.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)